Ospedale San Marco, la Rete Sociale Librino: Basta promesse e ritardi, si riconoscano i diritti ai residenti! 1 agosto 2017 I ritardi nell apertura del nuovo ospedale San Marco hanno fatto scattare l allarme tra i residenti di Librino e tra le associazioni di volontariato, oratori e realtà educative del popoloso quartiere, costretti quotidianamente a fare i conti con realtà difficili e bisognose di assistenza, anche sanitaria. La Rete Sociale di Librino, in particolare, ci ha inviato questo accorato intervento che pubblichiamo volentieri di seguito, unito all appello verso le istituzioni, affinché vengano riconosciuti ai residenti di Librino i loro diritti: potere accedere alle cure, in una struttura operativa e funzionante, sarebbe un motivo di riscatto per Librino, che ha già conosciuto troppe promesse mancate La Rete Sociale di Librino esprime forte preoccupazione per gli ultimi risvolti riguardanti l ospedale San Marco. Notizie di stampa (Sudpress) riportano circostanze che la Rete temeva già da diverso tempo e che confermano i dubbi e le incertezze maturati nel corso della vicenda. Già a settembre scorso la Rete aveva esortato la Regione a provvedere per tempo alla dotazione organica necessaria all attivazione non soltanto del Pronto Soccorso, ma anche degli altri reparti. Oggi, dopo che si sono sommati già ulteriori ritardi nell apertura dell ospedale, si conferma l esistenza di criticità nel reclutamento delle figure necessarie.
La lentezza nelle procedure di approvazione del fabbisogno del personale delle singole aziende, e dunque nell autorizzazione ai concorsi, da parte della Regione Siciliana, non fa che aggravare i ritardi. Ciò non aiuta, evidentemente, neanche nel prevedere e attuare gli interventi necessari ad evitare il sovraffollamento del Pronto Soccorso del Garibaldi, prevedibile dopo che questo, con la chiusura di quello del Vittorio Emanuele, resterebbe l unico in città. La Rete aveva chiesto, e ne ribadisce la necessità, che l apertura del PS al Policlinico di Via Santa Sofia, alla chiusura del Vittorio, sia contestuale all apertura del PS del San Marco, in modo da non lasciare scoperta l area sud della città di un reparto di emergenza. La Rete Sociale di Librino, che riunisce associazioni di volontariato, realtà ecclesiali, istituzioni educative, chiede che il direttore generale dell Azienda Policlinico-Vittorio Emanuele, dott. Paolo Cantaro, sia messo nelle condizioni di realizzare il progetto dell apertura dell ospedale San Marco nei modi e nei termini auspicati e condivisi con la Rete. Ulteriori ritardi e sprechi non sono tollerabili dalla gente di Librino e dell intera area Sud di Catania, che vede nell Ospedale non soltanto un servizio sanitario, ma un occasione data alla politica per dimostrare di riconoscere realmente ai residenti i loro diritti: potere accedere alle cure, in una struttura operativa e funzionante, sarebbe un motivo di riscatto per Librino, che ha già conosciuto troppe promesse mancate.
Il Codice del Terzo settore è legge. Cosa cambia con il grande riordino 2 Agosto 2017 Pubblicato in GU il decreto legislativo più corposo tra quelli previsti dalla riforma. Ma avrà bisogno di ben 20 decreti ministeriali per funzionare. In un solo testo tutti gli Enti del Terzo settore e le attività di interesse generale che dovranno svolgere. Con i relativi obblighi e vantaggi Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è in vigore da oggi il Codice del Terzo settore. Si tratta del decreto legislativo più corposo (104 articoli) tra i cinque emanati dopo la legge delega per la riforma del Terzo settore (106/2016). E avrà bisogno a sua volta, entro il prossimo anno, di ben 20 decreti ministeriali perché funzioni, nella pratica, tutto quanto previsto. La parola riordino, usata più volte anche dal sottosegretario Luigi Bobba, padre della riforma, è la più appropriata per indicare lo scopo principale del Codice. Tre esempi sono sufficienti a farne comprendere la portata. PRIMO: vengono abrogate diverse normative, tra cui due leggi storiche come quella sul volontariato (266/91) e quella sulle associazioni di promozione sociale (383/2000), oltre che buona parte della legge sulle Onlus (460/97). SECONDO: vengono raggruppati in un solo testo tutte le tipologie di quelli che da ora in poi si dovranno chiamare Enti del Terzo settore (Ets). Ecco le sette nuove tipologie: organizzazioni di volontariato (che dovranno aggiungere Odv alla loro denominazione); associazioni di promozione sociale (Aps); imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali), per le quali si rimanda a un decreto legislativo a parte; enti filantropici; reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società).
Restano dunque fuori dal nuovo universo degli Ets, tra gli altri: le amministrazioni pubbliche, le fondazioni di origine bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro. Mentre per gli enti religiosi il Codice si applicherà limitatamente alle attività di interesse generale di cui all esempio successivo. Gli Enti del Terzo settore saranno obbligati, per definirsi tali, all iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (già denominato Runts...), che farà quindi pulizia dei vari elenchi oggi esistenti. Il Registro avrà sede presso il ministero delle Politiche sociali, ma sarà gestito e aggiornato a livello regionale. Viene infine costituito, presso lo stesso ministero, il Consiglio nazionale del Terzo settore, nuovo organismo di una trentina di componenti (senza alcun compenso) che sarà tra l altro l organo consultivo per l armonizzazione legislativa dell intera materia. TERZO: vengono definite in un unico elenco riportato all articolo 5 le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che in via esclusiva o principale sono esercitati dagli Enti del Terzo settore. Si tratta di un elenco, dichiaratamente aggiornabile, che riordina appunto le attività consuete del non profit (dalla sanità all assistenza, dall istruzione all ambiente) e ne aggiunge alcune emerse negli ultimi anni (housing, agricoltura sociale, legalità, commercio equo ecc.). Gli Ets, con l iscrizione al registro, saranno tenuti al rispetto di vari obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili. Ma potranno accedere anche a una serie di esenzioni e vantaggi economici previsti dalla riforma: circa 200 milioni nei prossimi tre anni sotto forma, ad esempio, di incentivi fiscali maggiorati (per le associazioni, per i donatori e per gli investitori nelle imprese sociali), di risorse del nuovo Fondo progetti innovativi, di lancio dei Social bonus e dei Titoli di solidarietà. Senza contare che diventano per la prima volta esplicite in una legge alcune indicazioni alle pubbliche amministrazioni: come cedere senza oneri alle associazioni beni mobili o immobili per manifestazioni, o in comodato gratuito come sedi o a canone agevolato per la riqualificazione; o incentivare la cultura del volontariato (soprattutto nelle scuole): o infine coinvolgere gli Ets sia nella programmazione che nella gestione di servizi sociali, nel caso di Odv e Aps, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
Una parte consistente del Codice (sei articoli, dal 61 al 66, pari al 14% dell estensione del testo) è dedicata ai Centri di servizio per il volontariato (CSV), interessati da una profonda revisione in chiave evolutiva che ne riconosce le funzioni svolte nei primi 20 anni della loro esistenza e le adegua al nuovo scenario. A cominciare dall allargamento della platea a cui i CSV dovranno prestare servizi, che coinciderà con tutti i volontari negli Enti del Terzo settore, e non più solo con quelli delle organizzazioni di volontariato definite dalla legge 266/91 (anche se in realtà era già cospicua la quota di realtà del terzo settore servite in questi anni). I Centri che dovranno essere di nuovo accreditati verranno governati da un inedito Organismo nazionale di controllo (Onc) e dalle sue articolazioni territoriali (Otc), le cui maggioranze saranno detenute dalle fondazioni di origine bancaria. Sarà inoltre ridotto il numero complessivo dei Centri in riferimento ad alcuni parametri territoriali. Nella governance dei CSV potranno entrare tutti gli Ets (secondo il cosiddetto principio delle porte aperte ), lasciando però al volontariato la maggioranza nelle assemblee. Saranno previsti nuovi criteri di incompatibilità tra la carica di presidente di un CSV e altre cariche, ad esempio ministro, parlamentare, assessore o consigliere regionale o di comuni oltre i 15 mila abitanti. I CSV, insieme alle Reti associative nazionali, potranno essere autorizzati dal ministero delle Politiche sociali all autocontrollo degli Enti del Terzo settore. Viene infine centralizzato e ripartito a livello nazionale il fondo per il funzionamento dei CSV, che continuerà ad essere alimentato da una parte degli utili delle fondazioni di origine bancaria e da un credito di imposta fino a 10 milioni, a regime, che queste ultime si vedranno riconoscere ogni anno.
Riforma completata Codice del terzo settore: i 100 articoli del decreto in Gazzetta 2 agosto 2017 Spariscono le onlus, arrivano gli Ets, nasce il Registro unico nazionale del Terzo settore, aumenta la trasparenza e cambiano le agevolazioni fiscali e i metodi di finanziamento: ecco i principali contenuti del corposo testo, suscettibile di chiarimenti, modifiche e successive novità, grazie ai numerosi decreti esplicativi. Ma un passo decisivo è stato fatto. Registro Unico, Ets e nuove agevolazioni fiscali. Sono queste alcune delle principali novità introdotte dagli oltre 100 articoli dell ultimo decreto collegato alla Riforma del Terzo settore (dopo quello sul 5 per mille e sulla "nuova" impresa sociale), il Codice del Terzo settore, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata del 2 agosto 2017 e in vigore dal 3. Vediamo alcune disposizioni del testo, tenendo presente che per completarlo e dettagliarlo sono attesi nei prossimi mesi diversi altri decreti, che scenderanno nel particolare e che via via chiariranno molti punti oggi lasciati volutamente sulle generali. Il decreto inizia, come di consueto, dalle definizioni. Si definiscono quindi «enti del Terzo settore», o Ets (va in pensione l acronimo onlus), le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni e gli altri enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. Questi enti, per essere tali, esercitano principalmente le cosiddette «attività di interesse generale» e hanno «finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».
Tra le attività di interesse generale, il legislatore le ha incluse praticamente tutte, da quelle sociali e sanitarie, alla formazione, alla salvaguardia dell ambiente, dalla cultura (editoria compresa) alle attività di turismo sociale e religioso, dalla cooperazione internazionale al commercio equo, dall agricoltura sociale all adozione internazionale passando per i «servizi ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70 per cento da enti del Terzo settore». Attività diverse possono essere svolte, come in passato, a condizione che siano secondarie e strumentali. Viene poi istituzionalizzato il fundraising, che gli Ets possono svolgere dice il decreto - «in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore», e si pone un tetto alle retribuzioni sia in alto che in basso: non si possono infatti retribuire i dipendenti con «compensi superiori del 40 per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi», né riservare loro un trattamento economico inferiore a quello previsto dai contratti collettivi; ogni caso, negli Ets la differenza retributiva tra dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto. Quanto alla trasparenza, si stabilisce che gli Ets debbano redigere un bilancio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, oltre alla relazione di missione che descriva il perseguimento delle finalità statutarie; gli enti con ricavi o entrate superiori al 1 milione di euro devono anche depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale. E veniamo alle agevolazioni fiscali. La detrazione Irpef sale al 30 per cento per le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate a favore degli Ets, fino a un massimo di 30.000 euro; il vantaggio arriva al 35 per cento qualora l'erogazione vada a favore di organizzazioni di volontariato. Inoltre, le liberalità sono deducibili dal reddito del donatore nel limite del 10 per cento. È istituito infine un credito d'imposta del 65 per cento per le persone fisiche e del 50 per cento per le società che donino agli Ets impegnati nel recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Altra novità assoluta è l istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Registro unico nazionale del Terzo settore, gestito su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione, che consta (per ora) di sette sottosezioni: a) Organizzazioni di volontariato; b) Associazioni di promozione sociale; c) Enti filantropici; d) Imprese sociali
(comprese le cooperative sociali); e) Reti associative; f) Società di mutuo soccorso; g) Altri enti del Terzo settore. Il Ministero si riserva di apportare successive modifiche a questa ripartizione, come del resto lo ripetiamo nei prossimi mesi altri cambiamenti e novità potrebbero essere in vista. Vi terremo aggiornati.
Newsletter CSVE - Centro di Servizio per il Volontariato Etneo Codice del Terzo Settore, legge in vigore 5 agosto 2017 Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il Codice del Terzo settore. La parola riordino, usata più volte anche dal sottosegretario Luigi Bobba, padre della riforma, è la più appropriata per indicare lo scopo principale del Codice. Tre esempi sono sufficienti a farne comprendere la portata. PRIMO: vengono abrogate diverse normative, tra cui due leggi storiche come quella sul volontariato (266/91) e quella sulle associazioni di promozione sociale (383/2000), oltre che buona parte della legge sulle Onlus (460/97). SECONDO: vengono raggruppati in un solo testo tutte le tipologie di quelli che da ora in poi si dovranno chiamare Enti del Terzo settore (Ets). Ecco le sette nuove tipologie: organizzazioni di volontariato (che dovranno aggiungere Odv alla loro denominazione); associazioni di promozione sociale (Aps); imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali), per le quali si rimanda a un decreto legislativo a parte; enti filantropici; reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società). Restano dunque fuori dal nuovo universo degli Ets, tra gli altri: le amministrazioni pubbliche, le fondazioni di origine bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro.
Mentre per gli enti religiosi il Codice si applicherà limitatamente alle attività di interesse generale di cui all esempio successivo. Gli Enti del Terzo settore saranno obbligati, per definirsi tali, all iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (già denominato Runts...), che farà quindi pulizia dei vari elenchi oggi esistenti. Il Registro avrà sede presso il ministero delle Politiche sociali, ma sarà gestito e aggiornato a livello regionale. Viene infine costituito, presso lo stesso ministero, il Consiglio nazionale del Terzo settore, nuovo organismo di una trentina di componenti (senza alcun compenso) che sarà tra l altro l organo consultivo per l armonizzazione legislativa dell intera materia. TERZO: vengono definite in un unico elenco riportato all articolo 5 le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che in via esclusiva o principale sono esercitati dagli Enti del Terzo settore. Si tratta di un elenco, dichiaratamente aggiornabile, che riordina appunto le attività consuete del non profit (dalla sanità all assistenza, dall istruzione all ambiente) e ne aggiunge alcune emerse negli ultimi anni (housing, agricoltura sociale, legalità, commercio equo ecc.). Gli Ets, con l iscrizione al registro, saranno tenuti al rispetto di vari obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili. Ma potranno accedere anche a una serie di esenzioni e vantaggi economici previsti dalla riforma: circa 200 milioni nei prossimi tre anni sotto forma, ad esempio, di incentivi fiscali maggiorati (per le associazioni, per i donatori e per gli investitori nelle imprese sociali), di risorse del nuovo Fondo progetti innovativi, di lancio dei Social bonus e dei Titoli di solidarietà. Una parte consistente del Codice (sei articoli, dal 61 al 66, pari al 14% dell estensione del testo) è dedicata ai Centri di servizio per il volontariato (CSV), interessati da una profonda revisione in chiave evolutiva che ne riconosce le funzioni svolte nei primi 20 anni della loro esistenza e le adegua al nuovo scenario. A cominciare dall allargamento della platea a cui i CSV dovranno prestare servizi, che coinciderà con tutti i volontari negli Enti del Terzo settore, e non più solo con quelli delle organizzazioni di volontariato definite dalla legge 266/91 (anche se in realtà era già cospicua la quota di realtà del terzo settore servite in questi anni).
I Centri che dovranno essere di nuovo accreditati verranno governati da un inedito Organismo nazionale di controllo (Onc) e dalle sue articolazioni territoriali (Otc), le cui maggioranze saranno detenute dalle fondazioni di origine bancaria. Sarà inoltre ridotto il numero complessivo dei Centri in riferimento ad alcuni parametri territoriali. Nella governance dei CSV potranno entrare tutti gli Ets (secondo il cosiddetto principio delle porte aperte ), lasciando però al volontariato la maggioranza nelle assemblee. Saranno previsti nuovi criteri di incompatibilità tra la carica di presidente di un CSV e altre cariche, ad esempio ministro, parlamentare, assessore o consigliere regionale o di comuni oltre i 15 mila abitanti. I CSV, insieme alle Reti associative nazionali, potranno essere autorizzati dal ministero delle Politiche sociali all autocontrollo degli Enti del Terzo settore. Viene infine centralizzato e ripartito a livello nazionale il fondo per il funzionamento dei CSV, che continuerà ad essere alimentato da una parte degli utili delle fondazioni di origine bancaria e da un credito di imposta fino a 10 milioni, a regime, che queste ultime si vedranno riconoscere ogni anno.