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ATTI del DIRETTORE GENERALE dell anno 2018 Deliberazione n. 0001410 del 26/09/2018 - Atti U.O. DMP Attività Libero Professionale Oggetto: STIPULA CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, PER TIROCINI STUDENTI CORSO DI LAUREA IN DIETISTICA - DURATA TRIENNALE DALL A.A. 2018/2019 ALL A.A. 2020/2021 IL DIRETTORE AD INTERIM S.C. D.M.P. ATTIVITA LIBERO-PROFESSIONALI Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo e che, pertanto, quest ultima, ai sensi dell art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell 11.8.2015, a decorrere dall 1.1.2016. è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo. Vista la propria Deliberazione n. 1 dell 1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto Presa d atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo ; Richiamato l art. 4 del D.M. 25/03/1998, il quale prevede che i tirocini siano svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici o privati; Vista la DGR n. 825 del 25/10/2013 avente per oggetto: Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini ; Richiamata la nota e-mail del 21/09/2018 della Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori, agli atti d ufficio, con cui si comunica la disponibilità alla stipula della convenzione in oggetto; Acquisito il parere favorevole espresso da parte della Direzione Medica di Presidio, con nota e-mail del 10/09/2018, agli atti d ufficio; Visto il testo di convenzione da stipularsi, (allegato1) parte integrante; Tutto ciò premesso, propone l adozione della seguente deliberazione IL DIRETTORE GENERALE Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio- Sanitario. DELIBERA 1. per quanto indicato in premessa, di stipulare la convenzione con la Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori, per l effettuazione di tirocini da parte degli studenti frequentanti il Corso di Laurea in Dietistica presso l Azienda; Pag.: 1/8

2. di stabilire la durata della convenzione in tre anni accademici, con decorrenza dall anno accademico 2018/2019 all anno accademico 2020/2021, prorogabile previa acquisizione parere favorevole scritto delle parti; 3. di individuare quale Responsabile della gestione dei tirocinanti, il Prof. Massimo Zuin, Presidente del Corso di Laurea in Dietistica; 4. per ogni aspetto non previsto dalla presente, di far ancora riferimento al testo di convenzione ed al protocollo d intesa sottoscritto, tra l Università degli Studi di Milano e la Regione Lombardia, per l attivazione del Corso di Laurea in Dietistica; 5. che dall adozione della presente non derivano oneri a carico dell Azienda; 6. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore ad interim S.C. Direzione Medica Presidio Attività Libero- Professionali in qualità di Responsabile del Procedimento e che la sua esecuzione è affidata al Presidente del Corso di Laurea in Dietistica nonché Direttore della S.C. della Gastroenterologia ed Epatologia; 7. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii. Pag.: 2/8

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Grazia Colombo, Direttore Sanitario Dott. Mauro Moreno, Direttore Socio Sanitario Dott.ssa Daniela Malnis, Direttore Generale Dott. Marco Salmoiraghi ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002 Pratica trattata da: Chiara Losa Responsabile dell istruttoria: Dott.ssa Maria Abate Dirigente/Responsabile proponente: dott. Mauro Moreno Il presente atto si compone di n. 8 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale. Pag.: 3/8

CONVENZIONE PER TIROCINI PRATICI APPLICATIVI PER IL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN DIETISTICA (ai sensi della D.G.R. n. X/7763 del 17.01.18 e del D.d.u.o. n. 6286 del 7.05.18) TRA L Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo, Codice Fiscale e Partita IVA 09321970965, nella persona del Direttore Generale Dott. Marco Salmoiraghi, domiciliato per la carica in Via A. di Rudinì n. 8 a Milano d ora in poi denominata Istituzione sanitaria E La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con sede legale in via Giacomo Venezian n. 1 a Milano, Codice Fiscale 80018230153 e Partita IVA 04376350155, rappresentata nella persona del Direttore della s.c. Gestione Amministrativa Servizi Sanitari e Convenzioni, Dott.ssa Paola De Martino, a ciò delegata con potere di firma dal Direttore Generale della Fondazione con Determinazione 29 settembre 2017 n. 311/DG, domiciliata per la carica nella sede istituzionale predetta d ora in poi denominata Ente convenzionato PREMESSO CHE L A.S.S.T.. Santi Paolo e Carlo con D.D.G.S. n. 4415 del 03/05/2007 è stata individuata dalla Regione Lombardia quale sede del corso di Laurea in Dietistica e che il 11/11/2015 veniva rinnovata apposita convenzione attuativa con l Università degli studi di Milano e che con nota del 20/07/2018 prot. 59964/18 dichiarava che i rapporti convenzionali in atto, nelle more della sottoscrizione delle nuove intese, si intendono prorogati a tutti gli effetti. Le Parti convengono di stipulare la presente convenzione, per consentire l effettuazione del tirocinio pratico applicativo da parte degli studenti del Corso di Laurea in Dietistica, attivo presso la sede dell A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, così come previsto nel Regolamento didattico del corso di laurea stesso. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 (Condizioni generali) 1 - Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti dell A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo presso l Ente convenzionato. Art. 2 (Tirocinio) 1 - L Ente convenzionato s impegna ad accogliere presso le proprie strutture e sedi operative, previo parere favorevole del Direttore della struttura di svolgimento del tirocinio, su proposta dell A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, soggetti in tirocinio per la realizzazione delle attività pratiche applicative previste dal piano didattico del corso di laurea dettagliate nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 3. 2 - Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro, pertanto, non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo. Pagina 1 di 5 Pag.: 4/8

3 - Ogni tirocinio ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito nei singoli Progetti formativi individuali. 4 Il numero dei tirocinanti da accogliere, i contenuti e la durata delle attività pratiche sono concordati d intesa tra il Direttore didattico del corso di laurea dell istituzione sanitaria e il Direttore SITRA dell Ente convenzionato nel rispetto del parametro Assistenti tirocinio/studenti riportato negli elenchi allegati dell accordo attuativo sottoscritto tra l Università degli Studi di Milano e l Istituzione sanitaria. 5 - Le parti concordano che il rilascio dell autorizzazione di ogni singola attività di tirocinio, mediante apposita comunicazione, è subordinato all avvenuto espletamento delle procedure aziendali in ordine alla verifica del possesso dell idoneità specifica alla mansione del tirocinante e in materia di radioprotezione da parte dell Ufficio Tutela Salute della Direzione Medica di Presidio dell Ente convenzionato, di cui al successivo articolo 9. 6 - La presente convenzione non comporta alcun onere per l A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, in conseguenza dell utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dell ente convenzionato. Art. 3 (Progetto formativo individuale) 1 - Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, predisposto dall Istituzione sanitaria d intesa con l Ente convenzionato, e sottoscritto dalle Parti e dal tirocinante. 2 - Nel progetto formativo vengono indicati: i dati personali del tirocinante, gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio presso l ente convenzionato, gli estremi delle assicurazioni. 3 - Le Parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo articolo. Art. 4 (Le funzioni di tutoraggio) 1 - Presso la sede di effettuazione del tirocinio, gli studenti sono affiancati da Assistenti di tirocinio, appartenenti al profilo professionale attinente al corso di laurea, messi a disposizione dall Ente convenzionato all interno dell orario di lavoro contrattuale. 2 - L Assistente di tirocinio orienta ed assiste gli studenti rendendoli attivamente partecipi del processo formativo. 3 - Attesta, inoltre, la frequenza dello studente su apposito libretto e al termine del tirocinio pratico esprime un giudizio sull attività svolta. 4 - La scelta degli Assistenti di tirocinio avviene su proposta del Direttore didattico di sezione nell entità del rapporto ottimale definito, di volta in volta, nell ambito della programmazione del competente organismo didattico. 5 - Per tale finalità, l Ente convenzionato si impegna a comunicare al Direttore didattico di sezione del corso avente sede presso l Istituzione sanitaria i nominativi del personale per l attribuzione delle funzioni di Assistente al tirocinio. 6 - Per specifiche esigenze organizzative, didattiche-formative e/o per l evenienza di rimuovere eventuali ostacoli legati all apprendimento, il Direttore didattico di sezione può prevedere presso la sede di effettuazione del tirocinio la presenza del Tutor professionale per il supporto all attività di formazione, in coerenza all entità riferita al rapporto ottimale tutor/studente definito nello specifico allegato dell accordo attuativo per il funzionamento del corso di laurea sottoscritto tra l Istituzione sanitaria e l Università. Pagina 2 di 5 Pag.: 5/8

Art. 5 (Diritti e obblighi del tirocinante) 1 - Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante: a) è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività dell Ente convenzionato; b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008; c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione all Istituzione sanitaria e all Ente convenzionato; e) è tenuto a segnalare all Assistente di Tirocinio e al Direttore didattico di sezione eventuali infortuni occorsi. Art. 6 (Assicurazione) 1 - La copertura assicurativa, per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni INAIL (gestione per conto dello Stato), per le attività svolte dagli studenti presso l Ente convenzionato è assicurata dalla medesima Università degli Studi di Milano. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa dell Ente convenzionato e rientranti nel progetto formativo. 2 - In caso di sinistro, la denuncia entro i termini di legge, agli istituti assicurativi è assicurata dalla medesima Università degli Studi di Milano secondo propria procedura. In caso di eventi infortunistici, l Ente convenzionato, per il tramite dell Assistente di Tirocinio, provvede a comunicare immediatamente l evento occorso all Istituzione sanitaria (tel. 02/89.10.875;fax 02/81844246), all Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell Università (tel. 02/503.13485 fax 02/503.13486 e-mail: prevenzione.sicurezza@unimi.it ) e all Ufficio amministrativo competente in materia di tirocini del proprio Ente (s.c. Gestione Amministrativa Servizi Sanitari e Convenzioni - Settore Università e Scuole - e-mail Segreteria.Gass@istitutotumori.mi.it ). Art. 7 (Incarichi di docenza) 1 - Il personale dell Ente convenzionato, in possesso dei requisiti didattici, scientifici, professionali, può partecipare al Bando per gli incarichi di docenza per la Sezione del corso di laurea, avente sede presso l Istituzione Sanitaria, conferiti in conformità a quanto disciplinato dall Ateneo e dall art. 6, comma 3, del D. L.vo n. 502/92 e s.m.i.. In tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l incarico di professore a contratto. 2 - Ė cura dell Istituzione sanitaria provvedere alla diffusione del relativo Bando di incarico di docenza. 3 - Gli incarichi di docenza sono conferiti previa preventiva comunicazione alla s.c. Risorse umane e Relazioni sindacali dell amministrazione di appartenenza da parte del personale interessato. L assunzione dell incarico di docenza comporta il rispetto del Regolamento del Corso di Laurea, nonché la partecipazione a tutte le attività inerenti l insegnamento oggetto dell incarico, ivi compresa la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto. Pagina 3 di 5 Pag.: 6/8

Art. 8 (Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) 1 - Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.L.gs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" ed al D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. riguardante la protezione sanitaria per i rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dei sopra citati decreti legislativi, devono essere intesi ed equiparati come "lavoratori", ai fini dell adozione di misure di sicurezza e prevenzione. 2 - Al riguardo, le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento. In particolare: a) l istituzione sanitaria, ai sensi dell art. 37 del D.Lgs. 81/08, si impegna a farsi carico della formazione generale sulla salute e sicurezza sul lavoro così come definita dall Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell attestazione finale. b) ricadono, inoltre, sull Istituzione sanitaria, quale sede accreditata del corso di laurea, gli obblighi di cui all art. 41 (Sorveglianza sanitaria) degli studenti. In proposito le Parti convengono che almeno 10 gg lavorativi prima dell avvio di ogni singola attività di tirocinio l Istituzione sanitaria, per il tramite del Direttore didattico di sezione del corso di laurea o persona Sua delegata, provvede ad inviare all Ufficio Tutela Salute della Direzione Medica di Presidio dell Ente convenzionato (email: sal_dip@istitutotumori.mi.it ) conforme attestazione del giudizio di idoneità alla mansione già conseguito presso altro Ente di ogni tirocinante, ai fini della validazione della certificazione sanitaria da parte del medico competente dell Ente convenzionato. Per gli eventuali studenti classificati ed esposti ai rischi di radiazioni ionizzanti restano fermi gli obblighi, stabiliti dalla normativa di riferimento, posti a carico all Ente convenzionato in ordine agli aspetti connessi alla radioprotezione ed alla fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti. In proposito ai fini del rispetto dei limiti di esposizione prescritti dalla normativa di riferimento le Parti si impegnano a comunicare i risultati delle valutazioni delle dosi ricevute di ogni tirocinante. c) l ente convenzionato è responsabile dell Informazione ai lavoratori, di cui all art. 36 del D.Lgs. 81/08 e della formazione specifica sulla sicurezza di cui all art. 37 D.Lgs. 81/08 provvedendo ad erogare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata. Art. 9 (Trattamento dei dati personali) 1 - Le Parti sono titolari autonomi del trattamento e, ove dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui ciascuna Parte è titolare, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all esecuzione del presente accordo. 2 - L Ente convenzionato designerà i tirocinanti quali persone autorizzate al trattamento ai sensi dell art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento ). Questi soggetti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all espletamento delle attività formative e dovranno osservare diligentemente le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale. 3 - Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali. Pagina 4 di 5 Pag.: 7/8

Art. 10 (Codice Etico) 1 - Il tirocinante è tenuto a rispettare le regole ed i modelli di comportamento aziendali dettati dalle indicazioni dei Codici Etici comportamentali dalle Parti contraenti. 2 Per lo svolgimento delle attività degli studenti presso i rispettivi Enti, le Parti si impegnano ad informare ogni studente di prendere visione dei Regolamenti di Codice Etico Comportamentale visionabili sui siti aziendali delle parti contraenti (www.istitutotumori.mi.it; www.ao-sanpaolo.it ). Art. 11 (Durata della convenzione e recesso) 1 - La presente Convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione e avrà validità sino alla conclusione dell anno accademico 2020/2021 e comunque sino alla conclusione dell ultimo tirocinio avviato in vigenza della stessa. E prorogabile previa dichiarazione espressa dalle Parti. 2 - Le Parti, inoltre, fermo restando la conclusione dell anno accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza da formalizzare per iscritto almeno tre mesi prima della fine dell anno accademico in corso, mediante posta elettronica certificata. Art. 12 (Foro competente) 1 - Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano. Art. 13 (Imposta di bollo) 1 - La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 13, con oneri a carico della parte che vi ha dato causa. 2 - L imposta di bollo, ai sensi dell art. 2 tabella allegata al DPR 26/10/71 n. 642, è posta a carico dell Istituzione sanitaria. Art. 14 (Rinvio) 1 - Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Letto, approvato, sottoscritto Milano, A.S.S.T. SANTI PAOLO E CARLO Il Direttore Generale Dott. Marco Salmoiraghi FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI Il Direttore s.c. Gestione Amministrativa Servizi Sanitari e Convenzioni Dott.ssa Paola De Martino Imposta di bollo assolta in modo virtuale autorizzazione Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano n. 16588 del 27/01/2016 Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012 Pagina 5 di 5 Pag.: 8/8