Ufficio del Sindaco Email: sindaco@comune.finale-emilia.mo.it Prot. n. 262 /2018 Finale Emilia, li 27/09/2018 OGGETTO: Provvedimenti finalizzati a ridurre l inquinamento atmosferico. IL SINDACO Premesso che: - l area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteoclimatiche, è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insedianti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell aria fissati dalla UE; - la tutela e il risanamento della qualità dell aria sono obiettivi di questa amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili; - il sovrautilizzo degli impianti di climatizzazione invernale o estiva incide sul fabbisogno energetico e conseguentemente sull utilizzo di fonti non rinnovabili e sull incremento delle emissioni di inquinanti atmosferici; - le azioni volte al contenimento delle dispersioni energetiche rientrano tra le iniziative di sensibilizzazione per favorire l adozione di buone pratiche di efficienza energetica e promozione di energia da fonti rinnovabili al fine di ridurre le emissioni di CO2. Visto che: - il PAIR Piano Area Integrato Regionale 2020, adottato dalla Giunta Regionale in data 21/07/2014, prot. num. 1180/2014, approvato dal Consiglio della Regione Emilia Romagna con prog. n. 2314 del 21/12/2016, ed approvato con deliberazione n. 115 del 11/04/2017 dall Assemblea Legislativa, prevede per il periodo 2015/2020, l adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE; - tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM 10 e biossido di azoto del territorio regionale; - la delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 Misure per il miglioramento della qualità dell aria in attuazione del piano aria integrato regionale (PAIR 2020) e del nuovo accordo di bacino padano 2017 individua, ai sensi dell art. 33 comma 4 della NTA del PAIR 2020, ulteriori misure di miglioramento; 1
- la Regione ER con nota assunta agli atti con prot. comunale n. 34196 del 19/10/2017, ha trasmesso ai Comuni, le indicazioni in merito all applicazione delle misure del PAIR 2020, relative al settore energia e combustione di biomassa legnose. Considerato che il PAIR 2020 (Relazione generale), all art. 9.3.4.1. prevede fra le misure finalizzate alla riduzione dei consumi energetici sia termici che elettrici da attuare su tutto il territorio regionale: a) obbligo di installazione entro il 31 dicembre 2016 di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi, al fine di rilevare il consumo effettivo e la contabilizzazione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria; b) obbligo di chiusura delle porte degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare le dispersioni energetiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento; c) divieto di prevedere l installazione e l utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell organismo edilizio (quali cantine, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali androni, scale, rampe) e in vani e locali tecnici. Il PAIR 2020 (Relazione generale), all art. 9.3.3. così come integrato con le misure della DGR n. 1412 del 25/09/2017, prevede una specifica regolamentazione degli impianti a biomassa legnosa destinati al riscaldamento civile da applicare in tutti i Comuni i cui territori sono interamente ubicati a quota altimetrica inferiore ai 300 m (periodo 1/10 31/03), declinata nelle seguenti misure di dettaglio: - a) dal 2017 divieto di utilizzo di impianti per il riscaldamento ad uso civile alimentati con combustibile fossili a bassa efficienza energetica (inferiore a 75%) e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti; - b) dal 1 ottobre 2018 divieto di utilizzo di impianti per il riscaldamento ad uso civile alimentati con combustibili solidi con classe di prestazione emissiva inferiore a 2 stelle ovvero focolari aperti o che possono funzionare aperti. Dal 1 ottobre 2019 il divieto è esteso ai generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle ; - ( ) - f) dal 1 ottobre 2018 divieto di installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 3 stelle e dal 1 gennaio 2020 divieto di installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 4stelle ; - g) dall 1 ottobre 2018 obbligo di utilizzo nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 KW, pellet certificato conforme alla classe A1 delle norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di Organismo di certificazione accreditato. Viste inoltre le Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020, art. 24 comma 1 lettera a) b) c) Misure per la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani e art. 26 comma 1 come integrato conle misrue della DGR 1412/2017 Misure da applicare al settore energia - che prevedono le prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici e la loro tempestiva attuazione. 2
Considerato che: - Il territorio del Comune di Finale Emilia rientra tra le zone nelle quali, per gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già stati superati i valori limite di qualità dell aria per il PM10 (media annuale di 40g/mc e media giornaliera di 50 g /mc per di più 35 giorni/anno) e come tale individuato dalla cartografia delle aree di superamento approvata con DGR n. 362/2012 (aree arancioni); - Che l Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell Organizzazione Mondiale dlla Sanità (OMS) ritiene che le polveri fini (PM 10 e PM 2.5) siano tra le cause dirette del tumore al polmone. Ai sensi dell art. 24 e 26 delle Norme tecniche di attuazione dei PAIR 2020 come integrato dalle misure aggiuntive di cui alla DGR n. 1412 del 25/09/2017 e dell art. 42 della Legge Regionale 16/2017. Richiamati: - Il D.P.R. n. 74/2013; - L art. 50 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; - Il PAIR 2020 approvato dell Assemblea legislativa con atto n. 115 del 11/04/2017; - La L.R. 16/2017 art. 42, c.1 e c.2; - Il D.Lgs. 152/06 Testo unico in materia ambientale ; - Il nuovo accordo di programma per l adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell aria nel bacino padano sottoscritto il 09/06/2017 tra il Ministero dell Ambiente e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto; - La delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 Misure per il miglioramento della qualità dell aria in attuazione del piano aria integrato regionale (PAIR 2020) e del nuovo accordo di bacino padano 2017. ORDINA 1. In tutto il territorio comunale con decorrenza immediata e sino al 31/03/2019; nelle unità immobiliari classificate E1 (residenza e usi assimilabili), dotate di sistema multi combustibile, è vietato l uso di combustibili solidi per riscaldamento domestico negli impianti con efficienza energetica interiore al 75 % e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti; 2. Con decorrenza immediata in tutto il territorio: a. se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi, obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati, al fine di rilevare il consumo effettivo e la contabilizzazione del fabbisogno energetico per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria; b. divieto di prevedere l installazione e l utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell organismo edilizio (quali cantine, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali androni, scale, rampe) e in vani e 3
locali tecnici; c. obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersione termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo. Sono esclusi gli esercizi commerciali dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l isolamento termico degli ambienti o quando le porte non si affacciano direttamente verso l esterno (ad esempio negozi all interno di centri e/o insiemi commerciali) o verso ambienti climatizzati. 3. Dal 1 ottobre 2018 su tutto il territorio: - divieto di utilizzare impianti per il riscaldamento ad uso civile cha siano alimentati con combustibili solidi aventi classe di prestazione emissiva inferiore a 2 stelle ovvero focolari aperti o che possono funzionare aperti. Dal 1 ottobre 2019 il divieto è esteso ai generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore ai 3 stelle ; - divieto di installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 3 stelle e dal 1 gennaio 2020 divieto di installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 4 stelle ; - obbligatorio di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kw, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione. 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 24/11/1981 n. 689 Modifiche al sistema penale e ss.mm.ii. e dall art. 42 della L.R. 16/2017 Sanzioni per la violazione dei divieti posti a tutela della qualità dell aria. Fatto salvo l eventuale accertamento di reati, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti: - ai sensi dell art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. l inosservanza delle disposizioni di cui a punti 1 e 3 del presente atto è punita con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00; - ai sensi dell art. 42co.1 della LR 16/2017 l inosservanza delle disposizioni di cui al punto 2b) del presente atto è punita con la sanzione ammnistrativa da euro 50,00 a euro 500,00 a carico del soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell impianto ovvero dell amministrazione nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio; - ai sensi dell art. 42 comma 2 L.R. 16/2017 l inosservanza delle disposizioni di cui al punto 2 c) del presente atto è punita con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 a carico del titolare dell esercizio commerciale, sono esclusi dall applicazione della sanzione gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativa alle porte di accesso per l isolamento termico degli ambienti. 4
5. che l accertamento delle relative sanzioni sia demandata al personale di Polizia Municipale, a tutti gli altri agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, ad ogni altor soggetto a ciò abilitato dalla normativa vigente. COMUNICA Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla sua notifica o piena conoscenza. È altresì possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. DISPONE INOLTRE Che il presente provvedimento venga reso noto mediante la pubblicazione all Albo Pretorio e al comunicazione attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione. Di allegare al presente atto il documento redatto da ARPAE, Regione Emilia Romagna e Anci denominato Regolamentazione impianti a biomassa legnosa per il risaldamento domestico. IL SINDACO Dott. Sandro Palazzi (*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 5