REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE

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22.6.2018 L 159/21 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2018 che istituisce massimali di bilancio per il 2018 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 7, considerando quanto segue: (1) Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del suddetto regolamento per il 2018 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. In conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre tener conto degli eventuali aumenti applicati dagli Stati membri ai sensi di tale disposizione. (2) Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2018 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento 1307/2013, al momento di fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie, la Commissione tiene conto di qualsiasi aumento applicato dagli Stati membri conformemente a tale disposizione. (3) Per ciascuno Stato membro che concede il pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2018 deve essere fissato dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento. (4) In merito al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il 2018, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del suddetto regolamento per il 2018 devono essere calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento e ammontare al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato come stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento. (5) Per gli Stati membri che concedono il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2018 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento. (6) In merito al pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2018 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento e non possono superare il 2 % del massimale annuo fissato nell'allegato II. ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

L 159/22 22.6.2018 (7) Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto per il 2018 in uno Stato membro supera il massimale fissato a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quello Stato membro, lo Stato membro deve finanziare la differenza conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del suddetto regolamento nel rispetto dell'importo massimo stabilito all'articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno fissare tale importo massimo per ciascuno Stato membro. (8) Per ciascuno Stato membro che concede il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel 2018, la Commissione deve fissare i massimali nazionali annui di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del suddetto regolamento per il 2018 in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento. (9) Per quanto riguarda il 2018, l'attuazione dei regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 è iniziata il 1 o gennaio 2018. Per motivi di coerenza tra l'applicabilità del suddetto regolamento nell'anno di domanda 2018 e l'applicabilità dei massimali di bilancio corrispondenti, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I massimali nazionali annui per il 2018 per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto I dell'allegato del presente regolamento. I massimali nazionali annui per il 2018 per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto II dell'allegato del presente regolamento. I massimali nazionali annui per il 2018 per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto III dell'allegato del presente regolamento. I massimali nazionali annui per il 2018 per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto IV dell'allegato del presente regolamento. I massimali nazionali annui per il 2018 per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto V dell'allegato del presente regolamento. I massimali nazionali annui per il 2018 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VI dell'allegato del presente regolamento. Gli importi massimi per il 2018 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VII dell'allegato del presente regolamento. I massimali nazionali annui per il 2018 per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VIII dell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2018.

22.6.2018 L 159/23 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

L 159/24 22.6.2018 ALLEGATO I. Massimali nazionali annui per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 Belgio 214 405 Danimarca 546 808 Germania 3 005 470 Irlanda 825 895 Grecia 1 103 650 Spagna 2 835 995 Francia 3 036 371 Croazia 126 001 Italia 2 217 396 Lussemburgo 22 760 Malta 649 Paesi Bassi 475 161 Austria 470 387 Portogallo 273 500 Slovenia 74 288 Finlandia 262 554 Svezia 402 464 Regno Unito 2 102 726 II. Massimali nazionali annui per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 Bulgaria 379 916 Repubblica ceca 472 217 Estonia 87 170 Cipro 30 340 Lettonia 137 210 Lituania 184 186 Ungheria 733 283

22.6.2018 L 159/25 Polonia 1 568 075 Romania 989 564 Slovacchia 260 865 III. Massimali nazionali annui per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 Belgio 46 780 Bulgaria 55 872 Germania 337 423 Francia 690 084 Croazia 27 939 Lituania 71 298 Polonia 293 930 Portogallo 23 050 Romania 99 436 Regno Unito 64 991 IV. Massimali nazionali annui per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 Belgio 146 689 Bulgaria 238 428 Repubblica ceca 258 512 Danimarca 248 032 Germania 1 446 097 Estonia 40 181 Irlanda 363 445 Grecia 556 642 Spagna 1 464 015 Francia 2 070 253 Croazia 83 816

L 159/26 22.6.2018 Italia 1 125 581 Cipro 14 747 Lettonia 76 588 Lituania 142 596 Lussemburgo 10 038 Ungheria 402 903 Malta 1 573 Paesi Bassi 204 785 Austria 207 524 Polonia 1 029 371 Portogallo 177 212 Romania 561 846 Slovenia 40 542 Slovacchia 134 447 Finlandia 157 219 Svezia 209 617 Regno Unito 958 734 V. Massimali nazionali annui per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 Danimarca 2 857 Slovenia 2 135 VI. Massimali nazionali annui per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 Belgio 9 229 Bulgaria 1 329 Repubblica ceca 1 723 Danimarca 4 942 Germania 48 203

22.6.2018 L 159/27 Estonia 442 Irlanda 24 230 Grecia 37 109 Spagna 97 601 Francia 69 008 Croazia 5 588 Italia 37 519 Cipro 480 Lettonia 3 200 Lituania 5 941 Lussemburgo 502 Ungheria 5 372 Malta 21 Paesi Bassi 13 652 Austria 13 835 Polonia 34 312 Portogallo 11 814 Romania 18 728 Slovenia 2 027 Slovacchia 857 Finlandia 5 241 Svezia 10 481 Regno Unito 16 358 VII. Importi massimi per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 Belgio 9 779 Bulgaria 15 895 Repubblica ceca 17 234 Danimarca 16 535

L 159/28 22.6.2018 Germania 96 406 Estonia 2 679 Irlanda 24 230 Grecia 37 109 Spagna 97 601 Francia 138 017 Croazia 5 588 Italia 75 039 Cipro 983 Lettonia 5 106 Lituania 9 506 Lussemburgo 669 Ungheria 26 860 Malta 105 Paesi Bassi 13 652 Austria 13 835 Polonia 68 625 Portogallo 11 814 Romania 37 456 Slovenia 2 703 Slovacchia 8 963 Finlandia 10 481 Svezia 13 974 Regno Unito 63 916 VIII. Massimali nazionali annui per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 Belgio 82 129 Bulgaria 119 214 Repubblica ceca 129 256

22.6.2018 L 159/29 Danimarca 24 135 Estonia 6 142 Irlanda 3 000 Grecia 184 049 Spagna 584 919 Francia 1 035 126 Croazia 41 908 Italia 450 232 Cipro 3 932 Lettonia 38 294 Lituania 71 298 Lussemburgo 160 Ungheria 201 452 Malta 3 000 Paesi Bassi 3 353 Austria 14 527 Polonia 505 548 Portogallo 117 535 Romania 242 576 Slovenia 17 568 Slovacchia 58 260 Finlandia 102 716 Svezia 90 834 Regno Unito 52 972