LA GARA D AMBITO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE LA SITUAZIONE DELL ATEM VERONA 2 PIANURE VERONESI AL 22/02/2016 1
PROROGA? «2-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, sono prorogati rispettivamente di dodici mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento e di cinque mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2
PROROGA? (2) 2-ter. All articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. 3
PROROGA? (3) L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16- quater, del decreto legge 23 dicembre 2013, n 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio, n 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara. ; b) i commi 4 e 5 sono abrogati. PROROGA PUBBLICAZIONE BANDO AL 11/12/2016 E ABROGAZIONE SANZIONE DEL 20% SUI CANONI EX ART. 8 DEL D.M. 226/2011 4
LE TEMPISTICHE PER NORMA 90 giorni salvo richieste integrazioni Cfr. art. 11, Del. 310/2014/R/Gas 60 giorni salvo richieste integrazioni Cfr. art. 9, c. 2 D.M. 226/11 Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic ATTENZIONE A RICHIESTE INTEGRAZIONI E DILAZIONI 5
LE TEMPISTICHE PER NORMA (2) Ciò vuol dire che, per poter pubblicare il bando di gara entro la fine dell anno, nell ipotesi in cui A.E.E.G.S.I. non chieda integrazioni né sugli scostamenti VIR/RAB, né sul bando, la Stazione Appaltante deve acquisire la documentazione da parte di TUTTI gli Enti locali concedenti entro la fine del mese di marzo. NON PUBBLICARE IL BANDO NEL 2016 COMPORTEREBBE LA NECESSITA DI AGGIORNARE TUTTI GLI STATI DI CONSISTENZA (t-2) E, INOLTRE.. 6
ART. 8, D.M. 226/2011 e s.m.i. [ ] 3. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali [ ] che risultino proprietari di una parte degli impianti dell ambito la remunerazione del relativo capitale investito netto che l Autorità riconosce ai fini tariffari [ ] 4. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali una quota parte della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, relativa al proprio territorio comunale sia nel caso in cui la rete sia di proprietà dell Ente locale sia nel caso in cui sia di proprietà del gestore [ ] 7
ATTENZIONE!!! La mancata pubblicazione ed espletamento del bando di gara nei tempi previsti a causa dell inadempienza di uno o più Comuni, implica anche un ritardo nella quantificazione e successiva erogazione dei canoni ex articolo 8 del D.M. 226/2011 per tutti i Comuni, con possibile danno economico per qualche Ente. E necessario pubblicare nei tempi previsti e rispettando la procedura prevista da A.E.E.G.S.I. INFATTI 8
PUBBLICAZIONE E A.E.E.G.S.I. D. Chiarimenti in relazione al caso di bandi senza il rispetto degli obblighi previsti in materia di scostamenti VIR/RAB e di trasmissione del bando di gara all Autorità. R. L Autorità non viene posta nella condizione né di valutare lo scostamento tra VIR e RAB, né di verificare il bando di gara. Tale caso è analogo a quello in cui si è in presenza di un VIR valutato come inidoneo dall Autorità. AUMENTA CONSIDEREVOLMENTE IL RISCHIO DI IMPUGNABILITA DEL BANDO DI GARA Bisogna rispettare iter (e quindi tempi) previsti dall Autorità, almeno formalmente, tenendo conto che. 9
TRASMISSIONE DATI DAI GESTORI D. Chiarimenti su informazioni di cui al cap. 19 e tabella 18 delle Linee Guida. R. In tutti i casi il gestore uscente ha l obbligo di fornire all Ente locale concedente la documentazione prevista nel capitolo 19 delle Linee Guida (inclusa la Tabella 18 riempita in tutti i campi). La documentazione dovrà essere inviata all Ente locale orientativamente con una tempistica analoga a quella prevista all articolo 4, comma 3 del regolamento criteri (60 gg. prorogabili a 90 gg.) per i dati di cui al comma 1 del medesimo articolo, ma calcolata a partire dalla data di trasmissione dello stato di consistenza, al fine di permetterne una condivisione prima della trasmissione della valutazione del valore di rimborso. 10
QUINDI? Ad oggi, ogni Ente locale concedente deve disporre di: 1) Informazioni ex art. 4 D.M. 226/2011, comprensive dello Stato di Consistenza (condiviso?); e dovrebbe disporre anche di: 1) Determinazione del Valore di rimborso, comprensiva di tabella 18 compilata, fornita dal gestore; 2) Una propria determinazione del valore di rimborso, per contraddittorio e in caso di mancata condivisione. Questi dati sarebbero dovuti essere stati nella disponibilità della Stazione Appaltante a 6 mesi dalla sua nomina 11
E SE NON C E CONDIVISIONE? D.M. 226/2011: art. 5, comma 16 Qualora, trascorso il periodo di tempo disponibile per emettere il bando di gara d ambito, si manifesti un disaccordo tra l Ente locale concedente e il gestore uscente con riferimento alla determinazione del valore di rimborso del gestore uscente, il bando di gara riporta, per l impianto oggetto del disaccordo e soggetto a passaggio di proprietà al gestore subentrante, oltre alla stima dell Ente locale concedente e la stima del gestore uscente, un valore di riferimento da utilizzare ai fini della gara, in particolare per la verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione delle offerte, determinato come il più grande fra i seguenti valori: 12
E SE NON C E CONDIVISIONE? (2) a. la stima dell Ente locale concedente; b. il valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, riconosciuto dal sistema tariffario. Il gestore subentrante versa al gestore uscente il valore di riferimento, previsto nel bando di gara all atto del passaggio di proprietà dell impianto. L eventuale differenza tra il valore accertato in esito alla definitiva risoluzione del contenzioso e quello di riferimento versato dal gestore subentrante è regolata fra il gestore entrante e il gestore uscente. 13
COME FORZARE I TEMPI? E indispensabile che la Stazione Appaltante acquisisca TUTTA la documentazione necessaria alla predisposizione del bando di gara entro la fine del mese di marzo 2016. La norma prevede che se è trascorso il tempo utile per la pubblicazione del bando di gara (11/10/2015) e vi è disaccordo sul valore di rimborso (ma un non concordamento sullo stato di consistenza è causa di disaccordo sul valore di rimborso), il bando di gara riporta [ ]. Non è una possibilità, ma una disposizione. 14
COSA VA CONSEGNATO? Sul sito del, nella sezione dedicata all ATEM, è possibile reperire la presentazione relativa allo stato del procedimento fatta nell Assemblea dei Sindaci il 23/11/2015. In quella presentazione è presente un elenco di tutta la documentazione che deve essere fornita alla Stazione Appaltante. 15
RICHIAMI ALLA CONVENZIONE Art. 6 Delega di funzioni alla Stazione Appaltante 1. I Comuni hanno stabilito di delegare formalmente al Comune di Villafranca di Verona il ruolo di Stazione Appaltante ai sensi dell art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011, autorizzandolo ad operare in nome e per conto dei Comuni stessi al fine di procedere all affidamento [ ] 2. Le deleghe di cui sopra si devono intendere comprensive di qualsiasi facoltà, nessuna esclusa, utile a porre in essere atti e/o azioni necessarie per portare a termine l affidamento del servizio [ ] 16
RICHIAMI ALLA CONVENZIONE (2) Art. 10 Competenze, obblighi e garanzie dei Comuni convenzionati 2. Ciascun Comune convenzionato, con la sottoscrizione della presente Convenzione, assume espressamente i seguenti obblighi: - Rispettare il contenuto della presente Convenzione; - Fornire tutta la documentazione in possesso relativa al rapporto contrattuale in essere con il gestore uscente, nonché gli elementi utili per le finalità della presente Convenzione; 17
RICHIAMI ALLA CONVENZIONE (3) - Collaborare tempestivamente ed efficacemente alle attività previste dalle norme vigenti in materia di gare per la distribuzione del gas nonché ai compiti delineati dalla presente Convenzione; - Fornire al le informazioni previste dall art. 9, comma 6 del D.M. 226/2011 da allegare al bando di gara. 18
RICHIAMI ALLA CONVENZIONE (4) Art. 11 Penalità 1. Nel caso che uno o più Comuni convenzionati ritardino od omettano di adempiere agli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Comune di Villafranca di Verona, in qualità di Stazione Appaltante e in relazione ai compiti alla stessa attribuiti dal D.M. 226/2011, ha l obbligo di sollecitare e richiamare i Comuni inadempienti; 19
RICHIAMI ALLA CONVENZIONE (5) 2. Qualora le azioni di cui al precedente comma si rivelino inefficaci e i mancati riscontri o i ritardi si protraggano in modo tale da comportare l impossibilità di rispettare i termini assegnati dalla legge per la pubblicazione del bando di gara, la Stazione Appaltante è titolata ad avviare le procedure di segnalazione alle seguenti autorità di vigilanza e controllo per gli adempimenti di competenza: Autorità garante per la concorrenza e il mercato, A.E.E.G.S.I., A.N.A.C., Mi.S.E. e Regione Veneto, per la nomina di un Commissario ad acta. 20
RICHIAMI ALLA CONVENZIONE (6) Art. 13 L Assemblea dei Sindaci 1. L Assemblea dei Sindaci è organo di indirizzo e controllo politico e amministrativo per la realizzazione degli obiettivi programmati e delle finalità del presente atto. Tramite questo organo è consentito ai singoli Comuni concedenti di partecipare alle scelte da compiersi in relazione alla gara, sia in fase di preparazione ed espletamento della gara medesima, sia durante i successivi 12 anni di durata del servizio con il gestore d Ambito. 21
D.M. 226/2011 c.m. D.M. 106/2015 Art. 2 Soggetto che gestisce la gara 6. Trascorsi i termini di cui sopra (6 mesi dalla nomina) senza ricevere le informazioni utili per la pubblicazione del bando di gara, la Stazione Appaltante, previa diffida ai Comuni inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, provvede al reperimento diretto delle informazioni, anche nei confronti dei gestori uscenti, e a tutti gli atti necessari alla preparazione e pubblicazione del bando di gara di cui all articolo 9, in sostituzione dei Comuni che dovessero rimanere inadempienti. In questo caso l Allegato B al bando di gara riporta l eventuale evidenza delle informazioni non fornite direttamente dal Comune. 22
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Viste le tempistiche prospettate e la necessità di pubblicare il bando di gara entro il giorno 11/12/2016, l Assemblea dei Sindaci individua quale termine ultimo per la consegna di tutta la documentazione necessaria alla predisposizione del bando di gara alla Stazione Appaltante, il giorno 31/03/2016. La data limite sarà formalmente notificata a tutti gli Enti locali concedenti in applicazione dell art. 2, comma 6, del D.M. 226/2011. Trascorsa inutilmente tale data, la Stazione Appaltante procederà direttamente, in applicazione del suddetto art. 2, comma 6, del D.M. 226/2011, riservandosi di applicare l art. 11, comma 2, della Convenzione, qualora se ne ravvisassero le condizioni. 23