TRIBUTI LOCALI: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E LE ESENZIONI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - a cura Federico Gavioli - Prima di inoltrarsi nell analisi relativa alle esenzioni dal pagamento dell imposta comunale sulla pubblicità per le associazioni sportive dilettantistiche, alla luce della nota del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero delle Finanze, riteniamo utile procedere ad una breve analisi del tributo locale. L' I.C.P. (Imposta Comunale sulla Pubblicità) è un tributo, da versare al Comune, che grava sulla diffusione di messaggi pubblicitari; sono considerati tali tutti i messaggi diffusi mediante insegne, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo diverso da quello assoggettato al diritto sulle pubbliche affissioni. Il tributo locale in esame deve essere versato in via principale da colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. L imposta sulla pubblicità è calcolata in base alla superficie della minima figura piano geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti ; tale norma contenuta al comma 1 dell articolo 7 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n.507, prende come unica base di determinazione del tributo la superficie del mezzo pubblicitario utilizzato, essendo del tutto irrilevante il numero dei messaggio che attraverso esso vengono diffusi. Si ricorda che prima di dare inizio alla pubblicità, ai sensi dell articolo 8 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, è obbligatorio da parte del soggetto passivo d imposta presentare una apposita dichiarazione in cui devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l ubicazione dei mezzi pubblicitari; la dichiarazione va presentata al Comune e vale anche per gli anni successivi se non si verificano modificazioni che comportano un diverso ammontare dell imposta. 1
L articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, modificato di recente anche dalla legge Finanziaria 2007, dispone una serie di esenzioni dal pagamento dell imposta comunale sulla pubblicità; in particolare il comma 1-bis del citato articolo prevede che il pagamento dell imposta non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l attività cui si riferiscono, se la superficie complessiva è fino a 5 metri quadrati; per converso qualora la stessa sia superiore a tale metratura l imposta deve essere corrisposta in relazione all intera superficie. Prima di esporre il mezzo pubblicitario l'utente è tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione al Comune, che la esprime con un atto di concessione. L'istanza di concessione deve essere compilata su un apposito modulo predisposto dal Comune e corredata dalla documentazione richiesta. L istanza deve, inoltre, contenere: le caratteristiche; la durata della pubblicità; l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Ottenuta l'autorizzazione, il contribuente presenterà la dichiarazione di pubblicità, sempre su modulo predisposto dal Comune, attestante l'effettuato pagamento a titolo di imposta. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione di pubblicità che comporti il cambiamento della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata (con conseguente nuova imposizione). Il Comune è obbligato a procedere al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. L'imposta va versata annualmente entro il 31 gennaio (salvo diversa scadenza deliberata dal Comune) mediante appositi bollettini di c/c postale, intestati al Municipio di competenza, oppure con reversale di cassa presso il Municipio. Nel caso infine che vi sia una omissione della presentazione della dichiarazione, la Finanziaria 2007 ha dettato una disciplina unitaria sui tributi locali, limitatamente alle 2
procedure di accertamento, notifica, riscossione, rimborso, etc, che ora possono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Le problematiche relative al pagamento del tributo locale per le associazioni sportive dilettantistiche Il tema dell assolvimento dell imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni per quelle società sportive dilettantistiche che regolarmente espongono spazi pubblicitari nelle strutture sportive che usufruiscono, per le manifestazioni sportive dilettantistiche, ha sempre creato attriti con i Comuni che ne richiedevano spesso il pagamento. Il Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell Economia e delle Finanze su tale problema con la nota n. 1576/DPF del 3 aprile scorso ha cercato di chiarire definitivamente le esenzioni dal pagamento del tributo locale in commento. L articolo 1, comma 128 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Finanziaria 2006) in materia di imposta di pubblicità nei piccoli stadi ha previsto che le disposizioni contenute nel comma 11-bis dell articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, devono essere interpretate nel senso che la pubblicità in qualunque modo utilizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche, rivolta all interno degli impianti con capienza inferiore ai tremila posti e dalle stesse associazioni usufruite, è esente dal pagamento dell imposta sulla pubblicità. Le agevolazioni per le associazioni sportive Le associazioni sportive dilettantistiche nel sistema tributario italiano beneficiano di importanti agevolazioni fiscali; queste possono optare per il regime forfetario, sicuramente molto conveniente, previsto dalla legge n.398 del 16 dicembre 1991 e successive modifiche e integrazioni, semprechè non superino il limite quantitativo in ordine alle entrate di natura commerciale, per esercizio solare, di euro 250.000,00; tale regime consente all associazione di godere di rilevanti semplificazioni contabili, che riguardano: a) l esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili di natura fiscale; 3
b) l esonero degli obblighi di fatturazione, dalla tenuta dei registri acquisti e vendite e dalla presentazione della dichiarazione iva; rimangono fermi invece gli obblighi di comunicazione di inizio, variazione e cessazione attività. Le associazioni sportive devono, tuttavia, conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto, annotare entro il 15 del mese successivo i corrispettivi e ogni altro provento commerciale, liquidare trimestralmente l iva determinata secondo i criteri forfetari e annotare separatamente i proventi non imponibili, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie. La scelta di regime di determinazione del reddito forfetario consente i seguenti vantaggi fiscali : 1) ai fini ires il reddito imponibile si determina forfetariamente mediante l applicazione di un coefficiente di redditività pari al 3 per cento dei soli proventi derivanti dall esercizio di attività commerciali; 2) ai fini irap il calcolo della produzione netta si ottiene aumentando il reddito forfetario ires delle retribuzioni del personale dipendente, dei compensi ai collaboratori coordinati continuativi, delle prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente con l esclusione delle indennità e dei rimborsi, oltre agli interessi passivi; 3) ai fini IVA il versamento, che si effettua trimestralmente, è determinato forfetariamente : per le prestazioni di sponsorizzazione in misura pari ad 1/10 dell imposta dovuta; per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica la detrazione è stabilita in misura pari ad 1/3 dell imposta dovuta; in tutti gli altri casi la detrazione è pari ad 1/2 dell imposta dovuta. 4
Le esenzioni per le società sportive dilettantistiche Con riferimento all applicazione dell esenzione dall imposta comunale sulla pubblicità, la citata nota del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero delle Finanze ha precisato che l esenzione dal pagamento del tributo va applicata a qualsiasi esposizione pubblicitaria, rivolta all interno degli impianti sportivi, effettuata dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro. Secondo il parere dell amministrazione finanziaria la finalità del legislatore è, quindi, quella di estendere tale agevolazione in qualunque modo realizzata dai soggetti che utilizzano impianti di modeste dimensioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive dilettantistiche. L esenzione dal tributo locale sulla pubblicità deve essere estesa anche nell ipotesi in cui i messaggi pubblicitari esposti non riguardino specificatamente le società utilizzatrici degli impianti sportivi, ma soggetti terzi. Non è importante, sempre secondo la citata nota, che la pubblicità sia riconoscibile all esterno dello stadio; perché l esenzione abbia valore è sufficiente che i messaggi pubblicitari siano esposti su strutture interne all impianto sportivo. Federico Gavioli Dottore commercialista, revisore contabile e giornalista pubblicista 24 Settembre 2007 5