CONTRIBUTO UNIFICATO nel PROCESSO TRIBUTARIO NOVITÀ del D.L. 98/2011, CONVERTITO dalla L. 111/2011, e del D.L. 138/2011, CONVERTITO dalla L.



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Circolare informativa per la clientela n. 31/2011 del 6 ottobre 2011 CONTRIBUTO UNIFICATO nel PROCESSO TRIBUTARIO NOVITÀ del D.L. 98/2011, CONVERTITO dalla L. 111/2011, e del D.L. 138/2011, CONVERTITO dalla L. 148/2011 In questa Circolare 1. Abbandono dell'imposta di bollo 2. Ambito di applicazione 3. Misura e modalità del pagamento 4. Decorrenza 5. Destinazione del maggior gettito

La manovra economica 2011 (D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011) ha previsto una significativa novità nel processo tributario con l introduzione del contributo unificato. Con la Circolare Ministero dell Economia e delle Finanze 21.9.2011, n. 1/DF sono stati forniti i primi chiarimenti in materia. 1. ABBANDONO dell IMPOSTA di BOLLO Ai sensi dell art. 9, D.P.R. 115/2002, così come modificato dal D.L. 98/2011, «è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel (...) processo tributario, secondo gli importi previsti dall articolo 13 e salvo quanto previsto dall articolo 10». Il contributo unificato sostituisce dunque l imposta di bollo che colpiva ogni singolo atto del processo (ricorso, procura, memorie, appello, ecc.): afferma al riguardo l art. 18 che «l imposta di bollo non si applica (...) nel processo tributario, (...) nemmeno (...) alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali». Diversamente, «la disciplina sull imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi». Il carico fiscale indiretto del ricorso si decide pertanto in modo definitivo al momento della sua presentazione e la quantificazione preliminare del contributo comporta che: nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del co. 5 dell art. 12, D.Lgs. 546/1992, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell ipotesi di prenotazione a debito (art.14, co. 3-bis); ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, co. 3-bis). L art. 39, co. 8, D.L. 98/2011, con una disposizione di natura transitoria, prevede però che la maggiorazione del 50% per il contributo unificato non si applichi sino all entrata in vigore di un apposito decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze, che avrà il compito di stabilire le modalità di utilizzo delle procedure telematiche da adottarsi nel processo. La Nota n. 11350 del MEF del 7 luglio scorso ha ricordato come, ai sensi dell art. 15, D.P.R. 115/2002, il controllo in ordine alla dichiarazione del valore ed al pagamento del contributo unificato sia posto in capo ai pubblici funzionari. 1 In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, il successivo art. 16 prevede che si applichino le disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo VII, e nell importo iscritto a ruolo siano calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell atto cui si collega il pagamento o l integrazione del contributo. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all art. 71, D.P.R. 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro), esclusa la detrazione ivi prevista. 2. AMBITO di APPLICAZIONE Il contributo unificato è dovuto per i seguenti atti e provvedimenti: a) ricorso e appello principale avverso la sentenza di cui agli artt. 18 e 53, D.Lgs. 546/1992; b) appello incidentale di cui all art. 54, co. 2, D.Lgs. 546/1992; c) riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione alla Commissione tributaria provinciale o regionale di cui all art. 63, co. 2, D.Lgs. 546/1992; d) istanza di revocazione ex art. 395, c.p.c., di cui all art. 64, D.Lgs. 546/1992; e) opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.; f) ricorso in ottemperanza di cui all art. 70, D.Lgs. 546/1992; 1 «1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa. 2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa».

g) motivi aggiunti di cui all art. 24, co. 4, D.Lgs. 546/1992, nei casi in cui configurino la proposizione di un nuovo ricorso avverso atti non indicati in quello introduttivo e depositati in corso di giudizio; h) reclamo con o senza proposta di mediazione di cui al co. 1 dell art. 17-bis, aggiunto al D.Lgs. 546/1992 dall art. 39, co. 9, D.L. 98/2011, nelle controversie di valore non superiore a 20mila euro, al momento del deposito nella Segreteria della Commissione tributaria provinciale, decorso il termine di 90 giorni previsto dal citato co. 9 o il termine più breve nel caso di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo stesso; i) riassunzione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale a seguito di decisione da parte della Corte di Cassazione sulla giuris-dizione; l) atti di intervento di cui all art. 14, co. 3, D.Lgs. 546/1992; m) istanza di iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo di cui all art. 22, D.Lgs. 472/1997; n) reclamo di cui agli artt. 28 e 45, D.Lgs. 546/1992, rispettivamente, contro i provvedimenti presidenziali e contro il decreto presidenziale. Il contributo unificato non è, invece, dovuto per i seguenti atti e provvedimenti: a) istanza di sospensione di cui all art. 47, D.Lgs. 546/1992, anche nel caso in cui la stessa sia proposta con atto separato, sia antecedente che successivo alla proposizione del ricorso principale; b) istanza di sospensione della sentenza di primo grado limitatamente alle sanzioni e quella proposta in pendenza del giudizio per cassazione o di revocazione; c) istanza di correzione materiale della sentenza, in quanto il relativo procedimento ha carattere non giurisdizionale ma meramente amministrativo; d) riassunzione del processo dichiarato sospeso o interrotto nei casi previsti dagli artt. 39 e 40, D.Lgs. 546/1992, in quanto si configura quale atto per il quale il pagamento del contributo unificato è stato già assolto al momento del ricorso introduttivo; e) riassunzione del ricorso presso la Commissione tributaria la cui competenza è indicata ai sensi dell art. 5, D.Lgs. 546/1992, in quanto il contributo unificato è stato già assolto presso l Ufficio di Segreteria dichiarata incompetente dal giudice; f) istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto la stessa comporta un mero effetto sospensivo del processo tributario, con la conseguenza che il contributo unificato va corrisposto nell ambito del giudizio instaurato presso la Corte di Cassazione; g) motivi aggiunti di cui all art. 24, co. 4, D.Lgs. 546/1992; h) reclamo con o senza proposta di mediazione di cui al co. 1 dell art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992 nelle controversie di valore non superiore a 20mila euro, al momento della sua presentazione alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell Agenzia delle Entrate che ha emanato l atto ai sensi del co. 5 dell art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992; i) relazione depositata dal consulente tecnico di parte di cui all art. 7, co. 2, D.Lgs. 546/1992, in quanto rientrante tra gli atti funzionali e necessari al procedimento giurisdizionale per il quale il contributo unificato è stato già assolto; l) chiamata in causa del terzo di cui all art. 23, co. 3, D.Lgs. 546/1992, in quanto costituisce una mera integrazione del contraddittorio instaurato in un processo per il quale è stato già assolto il relativo contributo unificato. 3. MISURA e MODALITÀ di PAGAMENTO Il nuovo co. 6-quater dell art. 13 stabilisce che l importo del contributo sia determinato in base al valore della controversia, secondo una progressività per scaglioni di valore. Per la definizione del «valore della controversia» si applicano le disposizioni contenute nell art. 12, co. 5, D.Lgs. 546/1992: per valore della lite s intende l importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l atto impugnato, mentre laddove la controversia sia relativa unicamente all irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Il valore in questione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nelle ipotesi della prenotazione a debito. La manovra di Ferragosto (D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011) ha previsto l assoggettamento ad un contributo di 120 euro delle controversie tributarie di valore non determinato, mentre in caso di mancata dichiarazione di valore, il processo si presume di valore appartenente all ultimo scaglione, con obbligo di scontare il contributo unificato di 1.500 euro. Il contributo deve essere calcolato in base alla seguente tabella:

CONTRIBUTO UNIFICATO MISURE Valore della controversia in euro Superiore a Fino a Contributo unificato dovuto in euro 0,00 2.582,28 30,00 2.582,28 5.000,00 60,00 5.000,00 25.000,00 120,00 25.000,00 75.000,00 250,00 75.000,00 200.000,00 500,00 200.000,00 1.500,00 Quanto alle modalità di pagamento del contributo unificato, l art. 192, D.P.R. 115/2002 prevede la possibilità di corrispondere gli importi dovuti mediante: versamento ai concessionari utilizzando il Modello F23, codice tributo 941-T, con possibilità di effettuare il versamento anche telematicamente; versamento presso gli uffici postali utilizzando l apposito conto corrente postale intestato alla Sezione di Tesoreria dello Stato competente per Provincia; versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati. È previsto comunque il rilascio di una ricevuta da allegare al ricorso al momento del deposito. Per quanto attiene al versamento con Modello F23, la tabella sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate propone i seguenti codici: contributo unificato D.P.R. 115/2002 a seguito di invito al pagamento da parte dell Ufficio giudiziario: 750t; contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali: 941t; contributo unificato sanzione art.16, c.1-bis, D.P.R. 115/2002: 699t. Nel caso di pagamento presso le tabaccherie, bisogna produrre, in alternativa alla ricevuta, un apposito modello («Comunicazione di versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo» ex art. 194, D.P.R. 30.5.2002, n. 115). La ricevuta del pagamento deve essere applicata sull apposito modello/comunicazione di avvenuto pagamento del contributo unificato. Il pagamento deve avvenire prima della costituzione in giudizio e, di conseguenza, può essere successivo rispetto alla notifica del ricorso all Ufficio finanziario. Per verificare la correttezza del pagamento, gli Uffici di Segreteria delle Commissioni dovranno riscontrare che il contribuente/difensore abbia provveduto all indicazione del valore della lite mediante apposita dichiarazione, che dovrà risultare anche nei ricorsi introdotti dagli enti impositori, ai fini della prenotazione a debito del contributo unificato. Nel caso di eventuali irregolarità, la Segreteria della Commissione può invitare il contribuente o il difensore alla regolarizzazione degli importi; in mancanza, verrà fatta una segnalazione al magistrato competente che comporta l emissione di un invito al pagamento, da notificarsi entro 30 giorni dal deposito dell atto. In caso di ulteriore inerzia, le somme verranno iscritte a ruolo, con notifica della cartella di pagamento (sanzione dal 10% al 200% dell imposta dovuta). Come precisato dalla Circolare n. 1/DF/2011 del MEF l omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato non comporta l inammissibilità del ricorso, ma l obbligo di procedere alla riscossione del contributo dovuto. 4. DECORRENZA Il co. 7 dell art. 37, D.L. 98/2011 prevede che il contributo unificato si applichi ai ricorsi notificati, ai sensi del D.Lgs. 546/1992, successivamente alla data di pubblicazione del decreto, vale a dire a partire dal 7.7.2011.

Per stabilire se si applichi il vecchio od il nuovo regime, bisogna quindi verificare la data di presentazione/notifica all ente impositore, e non quella della costituzione in giudizio: per le presentazioni avvenute sino al 6.7.2011 si rende ancora applicabile la marca da bollo. 5. DESTINAZIONE del MAGGIOR GETTITO La manovra economica 2011 prevede che il maggior gettito «incassato» con il versamento del contributo unificato sia versato all entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell Economia e delle Finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrative e tributaria. Saranno poi stabiliti criteri per un assegnazione «premiale» alle Commissioni che smaltiranno in modo più efficace l arretrato.