REGOLAMENTO DEL PART-TIME



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Transcript:

REGOLAMENTO DEL PART-TIME (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 279 del 14/11/2012, integrato con deliberazione di Giunta comunale n. 311 del 17/12/2013 e, da ultimo, modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 240 del 2/7/2014)

Indice I. RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE... 3 II. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO PARZIALE... 4 III. CONTROLLO... 4 IV. DIRIGENZA ED ALTE PROFESSIONALITÀ EX ART. 110 T.U.267/2000... 5 V. ARTICOLAZIONE ORARI... 5 VI. PASSAGGIO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO... 6 2

I. Rapporti di lavoro a tempo parziale 1. Il Comune di COMO costituisce rapporti di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale mediante: a) assunzione diretta, sulla base della programmazione annuale, nell ambito dei posti part-time previsti dalla dotazione organica, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, contrattuali e del presente regolamento. Nel caso in cui sia presente e vacante nella dotazione organica il posto part-time in un determinato profilo, esso viene prioritariamente coperto, sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio a tempo pieno di pari categoria e profilo. b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati, nelle posizioni di lavoro dai medesimi ricoperte. 2. Il numero dei rapporti trasformati a tempo parziale non può di norma superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria. 3. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto della vigente normativa di legge o regolamentare in tema di incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche comportante l'iscrizione ad albi professionali. 4. Lo svolgimento della seconda attività è subordinato alle seguenti condizioni: a) deve essere preventivamente comunicata alla Direzione delle Risorse Umane ed alla Direzione d Area e del Settore di appartenenza, comunque entro 15 gg. dall'inizio o cambiamento dell'attività lavorativa esterna; b) non deve comportare conflitto di interessi con la specifica attività di servizio e conseguente pregiudizio alla efficienza dell ufficio, rispettando in ogni caso le disposizioni contenute all art. 1 - comma 2 del vigente Regolamento sulle incompatibilita e per la autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni. 5. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi benefici ed i medesimi diritti del lavoratore a tempo pieno ai sensi delle norme vigenti. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento. 6. Al lavoratore a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni supplementari e straordinarie per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. 7. Qualora si rendano vacanti e disponibili posti di lavoro a tempo pieno, il Dirigente del Settore Risorse Umane, previamente verifica presso i Direttori dell Area e dei Settori interessati la necessità di eventuale trasformazione in part-time dei posti per esigenze di servizio dandone informazione alle O.O.S.S., quindi procede a ricoprire i posti sia a part-time che a tempo pieno non trasformati, dando in tal caso la priorità ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, secondo quanto stabilito all art.vi. 3

II. Trasformazione del rapporto a tempo parziale 1. Il personale in servizio di ruolo può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con impegnativa sia superiore sia uguale alle 18 ore settimanali. 2. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (così come l eventuale ritorno a tempo pieno) a domanda, viene di norma concessa sul posto coperto, dal Direttore delle Risorse Umane, previa informativa e parere del Direttore dell Area e del Settore cui il dipendente è assegnato; l'articolazione dell'orario sarà stabilita dal Dirigente di Settore, nel rispetto di quanto previsto dall art. V, comma 4. 3. Non può essere concessa trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parttime durante il primo biennio di attività nel profilo di appartenenza. Sono fatti salvi i casi previsti dal testo unico recante disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. 4. Non possono ottenere la trasformazione in rapporto di lavoro part-time i dipendenti titolari di Posizioni Organizzative. Un lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli. Diversamente, i titolari di incarichi di Alta professionalità, potranno beneficiare di impegnativa oraria ridotta, con part-time sia di tipo orizzontale che verticale. 5. Rimangono confermati, i rapporti di lavoro a tempo ridotto in atto al momento della approvazione del presente regolamento, dando atto tuttavia che qualora i titolari, a seguito di mobilità o di progressione verticale, conseguano diverso profilo e/o categoria superiore, al nuovo rapporto si applicherà la regola generale. III. Controllo 1. La Direzione di appartenenza, di concerto con il Direttore delle Risorse Umane, valutati in concreto i singoli casi, individua la presenza o meno di situazioni di incompatibilità tra l'attività istituzionale del dipendente e quella esterna per la quale è stata richiesta la trasformazione del rapporto di lavoro a 18 ore. 2. Il compito di effettuare successive verifiche finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di legge concernenti lo svolgimento di attività extra ufficio, mediante opportuni accertamenti, è in capo all apposita Commissione che svolge funzioni di Ufficio per i servizi ispettivi, in collaborazione con la Direzione presso cui è in forza il dipendente. 4

IV. Dirigenza ed alte professionalità ex art. 110 T.U.267/2000 1. Possono essere concesse trasformazioni di rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale ovvero costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale, per particolari figure dirigenziali o direttive incaricate ai sensi dell art. 110 del T.U. 267/2000, non comportanti direzione di struttura, ed in possesso di specifiche competenze ad alta specializzazione che implichino l'iscrizione agli albi, ovvero addette alla direzione delle strutture di supporto agli organi politici ex art. 90 T.U. 267/2000, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo i criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale ed, in mancanza, secondo il principio del riproporzionamento dello stesso con riferimento all'effettiva prestazione espletata nei limiti individuati dal contratto individuale di lavoro. V. Articolazione orari 1. Il tempo parziale può essere realizzato, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali di ciascuna struttura organizzativa: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (part-time orizzontale); b) con articolazione della prestazione di servizio a tempo pieno limitatamente ad alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodo dell'anno (parttime verticale); c) con articolazione della prestazione di servizio secondo una combinazione dei due punti precedenti (part-time trasversale). 2. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa. Sono individuate tre frazioni di prestazione lavorativa a tempo parziale: 1/2 2/3, 5/6, pari a 18, 24 e 30 ore. 3. In relazione ad esigenze di servizio o per motivi di salute, opportunamente motivati, potranno essere accolte dai Direttori delle strutture di appartenenza dei richiedenti, anche domande di riduzione del rapporto di lavoro ad 1/3, pari a 12 ore settimanali. 4. L orario di servizio del lavoratore a tempo parziale, con articolazione della prestazione ridotta in tutti i giorni lavorativi (part-time orizzontale) dovrà essere articolato in maniera tale da risultare funzionale all esigenze proprie dell ufficio di appartenenza, così da garantire il rispetto dei principi di economicità ed efficacia dell azione amministrativa. Dovrà, pertanto, il più possibile approssimarsi all orario standard vigente, senza prevedere una frammentazione che recherebbe disagio al lavoratore stesso. In particolare: - i part time di tipo orizzontale con impegnativa di 18 ore settimanali dovranno svolgersi in orario antimeridiano o meridiano senza rientri; - i part time con impegnativa di 24 30 ore settimanali dovranno prevedere di regola rispettivamente uno, due rientri pomeridiani, fatte salve diverse necessità del Settore di appartenenza, certificate dal dirigente; - sono esclusi dalle previsioni del presente comma gli uffici che non effettuano l orario c.d. standard, ovverossia articolato su 8 ore giornaliere per quattro giorni 5

settimanali (di norma, da lunedì a giovedì) e 4 ore per un giorno settimanale (di norma, il venerdì); - rimangono consolidati i rapporti in essere al momento della approvazione del presente regolamento relativi ad articolazioni frazionate di orario diverse da quelle citate ai punti precedenti. Per esigenze eccezionali di carattere personale di natura assolutamente eccezionale e contingentata nel tempo potranno essere assentite dal Dirigente competente, di concerto con il Dirigente del Settore Risorse Umane, deroghe alla presente disciplina. VI. Passaggio da tempo parziale a tempo pieno 1. Hanno diritto di rientrare a tempo pieno al termine di un biennio, anche in soprannumero, coloro che avevano in precedenza trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale. 2. I dipendenti assunti direttamente con rapporto a tempo parziale possono chiedere e possono ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno nei posti previsti come tali dalla vigente dotazione organica, decorso un triennio dalla data di assunzione a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico, che l operazione sia prevista nel piano occupazionale e che il richiedente possieda piena idoneità fisica alla mansione. Nel caso di più domande concorrenti, sempre alle condizioni di cui sopra, il passaggio può avvenire rispettando nell ordine i seguenti criteri: 1 maggior numero di familiari a carico; 2 maggiore anzianità di servizio; 3 maggior periodo di servizio svolto a tempo parziale. 3. In casi eccezionali conseguenti a particolari esigenze di servizio congiuntamente motivate dai Direttori dell'area e del Settore cui sono assegnati, i dipendenti part-time di cui al punto precedente possono chiedere e possono ottenere il passaggio a tempo pieno prima del triennio. 6