D.G.R , n. 2359

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D.G.R. 30.7.2004, n. 2359 Il sistema della domiciliarità. Promozione e tutela della qualità di vita dei cittadini in situazione debole e che rischiano l'esclusione da un contesto familiare da parte della Regione Veneto. Creazione e sviluppo di una rete di politiche, risorse e interventi a sostegno della domiciliarità e delle famiglie che si fanno carico della cura, dell'assistenza e della tutela delle persone fragili L'Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Poli, di concerto con il Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie - Fabio Gava, riferisce quanto segue. La qualità di vita delle persone si fonda sui diversi livelli attinenti alla salute fisica, relazionale, affettiva, al ruolo sociale, alla propria identità percepita da sé e dagli altri, alla condizione economica e abitativa, al livello e alle modalità di soddisfazione dei bisogni primari e dei bisogni sociali e relazionali. Una buona qualità di vita è particolarmente a rischio per le persone in condizioni di non autosufficienza, di precarietà psicofisica, di fragilità. La Regione del Veneto persegue l obiettivo di promuovere e tutelare la qualità di vita dei cittadini in situazione debole, in particolare delle persone che rischiano l esclusione da un contesto familiare, attraverso la creazione e lo sviluppo continuo di una rete, composita ed organizzativamente ordinata, di politiche, di risorse e di interventi a sostegno della domiciliarità e delle famiglie che si fanno carico della cura, dell assistenza e della tutela delle persone fragili. Il complesso degli interventi finalizzati alla domiciliarità comprende: a) l assistenza domiciliare erogata dai Comuni, o dagli enti da essi delegati (Comunità Montane, Unioni di Comuni, Aziende ULSS), e dalle Aziende ULSS, attraverso i Distretti socio-sanitari, attiva nell intero territorio regionale sulla base di una consolidata esperienza e di specifici accordi di programma locali; b) gli interventi sociali professionali e l assistenza economica attivati dai Comuni; c) il sostegno economico regionale alle famiglie, in condizione economica contenuta, gravate dalla cura di persone non autosufficienti, che assume diverse forme: le provvidenze disciplinate dalla LR 28/1991, i contributi alle famiglie che si avvalgono di assistenti familiari, gli interventi a favore delle famiglie che assistono persone con demenza accompagnata da gravi disturbi comportamentali; d) l avvio sperimentale di interventi di sollievo per le famiglie, che possono assumere la forma di sostegni alla domiciliarità in senso stretto o di buoni servizio per accoglienze diurne o residenziali temporanee delle persone non autosufficienti; e) il telesoccorso e il telecontrollo e il servizio Famiglia Sicura ; f) il sistema della residenzialità per le persone non autosufficienti, che si apre alle attività territoriali e diurne; g) l apporto locale delle organizzazioni non profit e del volontariato. La pianificazione e il coordinamento delle diverse politiche sociali e sanitarie ora citate avviene sia a livello regionale che a livello locale. Si richiamano, in estrema sintesi, alcune normative e indicazioni regionali che sono intervenute al riguardo: - le leggi regionali n. 56/1994 e n. 5/1996 sulla pianificazione sociosanitaria regionale e

sulla previsione dei Piani di Zona a livello di territorio di ULSS e la recente DGR n. 1764 del 18.6.2004 relativa alle linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona; - la DGR n. 5273 del 28.12.1998 sui profili organizzativi e funzionali dell assistenza domiciliare integrata e la recente DGR n. 1722 del 18.6.2004 sul Sistema Informativo di Distretto socio sanitario - modulo ADI; - la DGR n. 3972 del 30.12.2002 sui livelli essenziali di assistenza, area integrazione socio-sanitaria, con particolare riguardo alle prestazioni domiciliari precisate nelle aree relative al materno-infantile, ai disabili e agli anziani; - le DGR n. 2429 del 21.9.2001, n. 2125 del 2.8.2002 e n. 2495 del 8.8.2003 sugli accordi di programma tra Comuni e Aziende ULSS relativi all assistenza domiciliare integrata e che disciplinano, rispettivamente per gli anni 2001, 2002 e 2003, i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi regionali agli Enti Locali per la realizzazione dell ADI; - la LR 28/1991 e la DGR 1287 del 7.5.2004 sui benefici alle persone non autosufficienti assistite in famiglia, la LR 5/2001 art. 40, come modificata dalla LR 28/2002 art. 6, sui contributi a favore delle famiglie che assistono in casa persone con gravi disturbi comportamentali, affette dal morbo di Alzheimer o da altre gravi demenze, le DGR n. 2907 dell 11.10.2002 e n. 1289 del 7.5.2004 sui contributi alle famiglie che assistono congiunti non autosufficienti avvalendosi di assistenti familiari; - le DGR n. 3960 del 31.12.2001, n. 3782 del 20.12.2002 e n. 4231 del 30.12.2003 sull avvio sperimentale di interventi di sollievo per le famiglie; - la LR n. 26/1987 e la DGR n. 912 del 6.4.2004 relative al servizio di telesoccorso e telecontrollo a domicilio con sistemi telematici integrati, che comprende il servizio Famiglia Sicura ; - la DGR n. 751 del 10.3.2000 e la deliberazione in corso di approvazione definitiva (ora denominata n. 92/CR del 12.7.2004) sul sistema della residenzialità, con la quale la Regione avvia il sistema assistenziale integrato, costituito dai percorsi della domiciliarità e della residenzialità, preso atto che sotto il profilo assistenziale le persone in condizioni di non autosufficienza esprimono orientamenti prevalenti verso l assistenza domiciliare e che il ricorso alla residenzialità è operato in situazioni di inadeguatezza familiare o in presenza di condizioni soggettive complesse che rendono più idonea la struttura residenziale. Il sistema della domiciliarità si compone, quindi, di un insieme di opportunità date ai cittadini e alle famiglie di accedere a interventi di natura sociale, socio-sanitaria e sanitaria, per sostenere la scelta della permanenza a domicilio della persona in condizioni di dipendenza assistenziale. Si tratta di un sistema di offerta, nel quale l integrazione tra le diverse componenti si realizza nell incontro tra diverse responsabilità in cui, da una parte le professionalità sociali e sanitarie accompagnano il cittadino nella lettura dei bisogni, nell orientamento alle risorse accessibili e nell accompagnamento tutelante durante il percorso evolutivo della situazione di bisogno, e dall altra il cittadino effettua le sue scelte. Sotto il profilo istituzionale, l integrazione si fonda sulla messa in rete di risorse economiche, di servizi, di professionalità, di percorsi diagnostici e assistenziali, di tipo sanitario e di tipo socio-assistenziale. A tal fine, strumento di governo dell integrazione nel sistema della domiciliarità, nel contesto del Piano di Zona e del Piano Attuativo Locale, è il Piano Locale per la Domiciliarità, con valenza triennale. Il Piano Locale per la Domiciliarità, elaborato con il supporto del Direttore dei Servizi Sociali dell Azienda ULSS, è assunto dall Azienda ULSS e dai Comuni, ivi compresi gli enti da essi delegati a svolgere funzioni sociali (Unioni di Comuni, Comunità Montane, Istituzioni Comunali, ), e fa parte integrante del Piano di Zona. E approvato dalla Conferenza dei

Sindaci con atto di intesa tra le Amministrazioni Locali e l Azienda ULSS; viene quindi recepito con propri atti dall Azienda ULSS e dai singoli Consigli Comunali, qualora adottato in momento diverso da quello del Piano di Zona. Il Piano Locale per la Domiciliarità vincola i Comuni ad allineare i regolamenti dei loro servizi (per la quota a carico degli utenti per telesoccorso e per assistenza domiciliare, per la tipologia delle prestazioni offerte, ) a quanto previsto dallo stesso Piano Locale per la Domiciliarità. Il Piano Locale per la Domiciliarità persegue l obiettivo di rendere esigibili i diritti dei cittadini nello stesso esplicitati, individuandone forme e modalità. Definisce l attuazione a livello locale dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e di assistenza sociale degli interventi territoriali e domiciliari per la non autosufficienza, nel rispetto delle indicazioni fornite dallo Stato (art. 117 cost., comma 1, lett. m), e DPCM 29.11.2001) e dalla Regione (DGR n. 3972 del 30.12.2002). Il Piano Assistenziale Locale per la non autosufficienza, di cui alla citata deliberazione n. 92/CR del 12.7.2004 in corso di approvazione definitiva, e il Piano Locale per la Domiciliarità esprimono scelte programmatorie tra loro congruenti e complementari. Il Piano Locale per la Domiciliarità, che assorbe e supera l accordo di programma per l assistenza domiciliare integrata, di cui alle citate DGR n. 2429/2001, n. 2125/2002 e n. 2495/2003, esplicita le funzioni territoriali e domiciliari attivate, il numero e la qualifica professionale degli operatori in riferimento alla popolazione anziana residente, le collaborazioni con il sistema della residenzialità, gli apporti e le intese con gli altri soggetti pubblici e privati del territorio, e in particolare con i soggetti del terzo settore (L. 328/2000 art. 5). Il Piano Locale per la Domiciliarità tiene conto e comprende gli interventi attuati dalla Regione, per il tramite degli Enti Locali e delle Aziende ULSS, di sostegno economico alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie e di telesoccorso e telecontrollo. Nei soggetti privati chiamati a dare il loro contributo per la realizzazione del Piano Locale per la Domiciliarità sono compresi i patronati sindacali e i Centri di Assistenza Fiscale, tenuto conto che per la fruizione di diverse tipologie di interventi e di sostegni alla domiciliarità i cittadini possono essere chiamati ad una partecipazione del costo (per l assistenza domiciliare comunale, per il telesoccorso, ) e che l accesso ad alcuni benefici è condizionato ad una situazione economica familiare contenuta entro determinati parametri di ISEE (LR 1/2004 art. 33 e DGR n. 1135 del 23.4.2004). Con DGR n. 3655 del 19.10.1999, precisato che la Regione sostiene tutti i costi connessi con il servizio di telesoccorso e telecontrollo, è stata confermata la gratuità del servizio per i cittadini durante i primi sei mesi di collegamento e la facoltà per gli enti locali di introdurre quote di partecipazione al costo a carico degli utenti del servizio, a partire dal settimo mese di collegamento, fino ad una quota massima pari al costo del servizio. Tali quote a carico dell utenza rimangono nella disponibilità degli Enti Locali, che sono vincolati a destinarle al rafforzamento dei servizi sociali e domiciliari per anziani. I criteri per la definizione delle quote a carico dell utenza per il servizio di telesoccorso e telecontrollo sono adottati dalle Amministrazioni Locali. A tal fine il relatore propone alla Giunta Regionale che, in analogia alla DGR n. 1135 del 23.4.2004, fino al limite ISEE di 13.503,60 calcolato sui redditi 2003 e indicizzato ai valori Istat per gli anni successivi, il servizio di telesoccorso e telecontrollo è gratuito. Per valori di ISEE superiori, può essere chiesta una quota di partecipazione, che nel suo importo massimo non può superare il costo del servizio, che ammonta a 0,63 + iva 20% pro die e pro capite, giusta DGR n. 912 del 6.4.2004. La quota di partecipazione segue criteri di progressività, secondo scaglioni di ISEE individuati nel Piano Locale per la Domiciliarità, e resta vincolata a contribuire ai costi sostenuti dal Comune, o dall ente da esso delegato, per la gestione dei servizi sociali e

domiciliari per anziani. Dal punto di vista del cittadino, l integrazione si fonda sul processo di presa in carico. La presa in carico, dalla quale può originarsi l invio e l accesso ai diversi tipi di prestazioni e di interventi, richiede una unitarietà nei momenti della valutazione, della definizione del progetto individualizzato di intervento, della verifica e dell aggiornamento del progetto individualizzato. Ciò esige il superamento di forme di valutazione specifiche quali, ad esempio, la scheda di rilevazione usata nel attuazione della LR 28/1991 per l attribuzione del punteggio al singolo richiedente (punteggio al quale è legata sia l ammissibilità al contributo che l entità dello stesso), nonché la verifica della scheda SVAMA, di cui alla DGR n. 3979 del 9.11.1999, attualmente in uso per l accesso alle strutture residenziali e all ADI, al fine di renderla utile anche per l accesso alle altre tipologie di interventi costituenti il sistema della domiciliarità. A questo riguardo, viene costituito un Gruppo di Lavoro Regionale per la Domiciliarità, con i seguenti compiti: 1) orientamenti e linee guida ai Comuni e alle Aziende ULSS per la predisposizione e l aggiornamento triennale dei Piani Locali per la Domiciliarità; 2) predisposizione della revisione del regolamento regionale n. 9/1991 applicativo della LR 28/1991 e indicazioni per l integrazione dei sistemi regionali e locali di sostegno economico alla domiciliarità; 3) definizione della presa in carico sociale e della presa in carico integrata e verifica della scheda SVAMA; 4) individuazione di interventi innovativi e sperimentali per il sostegno della domiciliarità, compresi i sistemi informativi locali e regionali (interoperabilità, e-government, ); Il Gruppo di Lavoro per la Domiciliarità è composto da: a) il Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali, con funzioni di presidente; b) due rappresentanti di Comuni con oltre 50.000 abitanti; c) un rappresentante dell ANCI; d) due Direttori dei Servizi Sociali di Aziende ULSS e un Responsabile di Distretto Socio Sanitario; e) due rappresentanti regionali, rispettivamente della Direzione per i Servizi Sociali e della Direzione Risorse Socio-Sanitarie; f) due esperti di politiche sociali e sanitarie a favore degli anziani; g) il responsabile dell Osservatorio Regionale sulle condizioni delle Persone Anziane. Il Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali individua, con proprio atto, i nominativi delle persone designate a comporre il Gruppo di Lavoro per la Domiciliarità, nel rispetto dei criteri sopra esposti. Ogni Conferenza dei Sindaci è tenuta ad approvare il Piano Locale per la Domiciliarità, che può essere articolato a livello di distretto socio-sanitario, contestualmente all adozione del Piano Assistenziale Locale per la non autosufficienza. Con il presente atto si provvede altresì alla ripartizione del fondo regionale per il sostegno all assistenza domiciliare integrata svolta dagli Enti Locali, che per l anno 2004 ammonta a 14.768.000,00. La ripartizione viene effettuata provvisoriamente con le assegnazioni riportate nell allegato A, effettuate sulla base dei criteri e delle modalità di riparto determinate per l anno 2003 con DGR n. 2495 dell 8.8.2003 e in proporzione alle assegnazioni effettuate nel 2003 con decreto del Dirigente della Direzione regionale per i Servizi Sociali n. 36/2004. Le Aziende ULSS sono tenute a trasmettere alla Direzione regionale per i Servizi Sociali entro 90 giorni dall adozione del presente provvedimento, le schede, di cui agli allegati della citata DGR 2495/2003, compilate con i dati, forniti dai Comuni, relativi all attività del servizio di assistenza domiciliare svolta nell anno 2003. Si rinvia ad apposito decreto del Dirigente della

Direzione regionale per i Servizi Sociali, da adottarsi a seguito dell accertamento finale dei dati, l approvazione definitiva della quota spettante a ciascun Ente Locale. A partire dal 2005 il riparto del contributo regionale ai costi dell ADI assicurata dagli Enti Locali terrà conto anche dei Piani Locali per la Domiciliarità. La spesa viene impegnata per 10.928.320,00 sul capitolo 100408 e per 3.839.680,00 sul capitolo 100409 del bilancio regionale per l esercizio 2004. L Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Poli, di concerto con il Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie - Fabio Gava, conclude la propria relazione sottoponendo all approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE - UDITO il relatore Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Poli, di concerto con il Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie - Fabio Gava, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2 comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale; - VISTA la DGR n. 2429 del 21.9.2001; - VISTA la DGR n. 2125 del 2.8.2002; - VISTA la DGR n. 2495 del 8.8.2003; - VISTA la legge regionale 30 gennaio 2004, n. 2; - VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, art. 42, 1 comma e art. 44; DELIBERA 1) di considerare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento; 2) di incaricare le Aziende ULSS e le Conferenze dei Sindaci di predisporre e adottare il Piano Locale per la Domiciliarità, in conformità con le indicazioni di cui in premessa, contestualmente all adozione del Piano Assistenziale Locale per la non autosufficienza, di cui alla deliberazione n. 92/CR del 12.7.2004 in corso di approvazione definitiva; 3) di stabilire che, fino al limite ISEE di 13.503,60 calcolato sui redditi 2003 e indicizzato ai valori Istat per gli anni successivi, il servizio di telesoccorso e telecontrollo è gratuito. Per valori di ISEE superiori, può essere chiesta una quota di partecipazione, che nel suo importo massimo non può superare il costo del servizio. La quota di partecipazione segue criteri di progressività, secondo scaglioni di ISEE individuati nel Piano Locale per la Domiciliarità, e resta vincolata a contribuire ai costi sostenuti dal Comune, o dall ente da esso delegato, per la gestione dei servizi sociali e domiciliari per anziani; 4) di costituire il Gruppo di Lavoro Regionale per la Domiciliarità, con i compiti e la composizione di cui in premessa, rinviando ad apposito atto del Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali l individuazione dei nominativi delle persone designate a comporlo; 5) di ripartire il fondo regionale per il sostegno all assistenza domiciliare integrata svolta dagli

Enti Locali, che per l anno 2004 ammonta a 14.768.000,00, secondo gli importi indicati nell allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento, rinviando ad apposito decreto del Dirigente della Direzione regionale per i Servizi Sociali, da adottarsi a seguito dell accertamento finale dei dati, l approvazione definitiva della quota spettante a ciascun Ente Locale; 6) di impegnare la spesa, di cui al punto 5, per 10.928.320,00 sul capitolo 100408 e per 3.839.680,00 sul capitolo 100409 del bilancio regionale per l esercizio 2004.