che viene contestato a Tizio di avere, nel corso di una colluttazione con Caio, provocata da quest ultimo, colpito Caio più volte alla testa;

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All'uscita di una discoteca Tizio, già condannato con sentenza irrevocabile per delitti di rapina aggravata commessi nel 2009 e di furto commesso nel 2015, urta involontariamente Caio che, per tutta risposta, reagisce colpendolo al viso. Ne nasce tra i due una violenta colluttazione nel corso della quale Tizio, afferrato all'improvviso un tubo di ferro rinvenuto casualmente a terra, colpisce Caio più volte alla testa. Caio si accascia a terra privo di sensi cominciando a perdere molto sangue, mentre Tizio si allontana per andarsi a sedere poco più in là. Trasportati entrambi al più vicino nosocomio, mentre a Tizio vengono diagnosticate plurime ecchimosi, a Caio vengono diagnosticate, oltre a plurime ecchimosi, anche una ferita lacero-contusa alla regione temporale sinistra nonché la frattura dell'avambraccio destro e del setto nasale, con prognosi riservata. Sottoposto a procedimento penale, Tizio viene condannato per il delitto di tentato omicidio con recidiva specifica infraquinquennale alla pena di anni 15 così determinata: pena base anni 9, aumentata di anni 6 per la recidiva. Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto di appello avverso la sentenza di condanna CORTE DI APPELLO DI ATTO DI APPELLO Il sottoscritto avvocato, già difensore dell imputato Tizio, nato a.., il.. residente in..., come da nomina depositata agli atti del giudizio di primo grado PREMESSO che viene contestato a Tizio di avere, nel corso di una colluttazione con Caio, provocata da quest ultimo, colpito Caio più volte alla testa; che, a seguito della colluttazione, Tizio ha riportato plurime ecchimosi e a Caio sono state diagnosticate, oltre a plurime ecchimosi, anche una ferita lacero-contusa alla regione temporale sinistra nonché la frattura dell'avambraccio destro e del setto nasale, con prognosi riservata; che Tizio, già condannato con sentenza irrevocabile per delitti di rapina aggravata commessi nel 2009 e di furto commesso nel 2015, a seguito di giudizio di primo grado, è stato condannato per il delitto di tentato omicidio con recidiva specifica 1

infraquinquennale alla pena di anni 15 così determinata: pena base anni 9, aumentata di anni 6; che la suddetta sentenza è ingiusta e gravatoria; tutto ciò premesso, il sottoscritto patrocinatore con il presente atto interpone APPELLO avverso la sentenza n. del Tribunale di, pronunciata all udienza del.., e depositata in cancelleria in data.., a definizione del giudizio penale n. r.g.n.r. e n. r.g. Trib., per i seguenti MOTIVI I) Derubricazione del fatto da tentato omicidio in lesioni. Sulla qualificazione giuridica della condotta accertata in capo all'imputato, i giudici di merito hanno ingiustamente ritenuto ricorrente l'ipotesi di tentato omicidio. La versione è smentita dalle emergenze probatorie. Il tentativo è, come noto, un autonoma forma di manifestazione degli illeciti qualificati come delitti dolosi cui l art. 56 c.p. conferisce rilevanza penale subordinatamente al ricorrere di una duplice condizione: 1) che il delitto non sia giunto a consumazione (che l azione cioè non si compie o l evento non si verifica ); 2) che gli atti compiuti fossero idonei a pervenire alla consumazione del reato contestato e che fossero altresì diretti in modo non equivoco a realizzarlo. Il tentativo si presenta dunque come una norma avente funzione sia incriminatrice, sia di disciplina, e a struttura aperta, per la cui concreta applicabilità occorre cioè che essa si integri con una fattispecie di parte speciale, che fungerà da modello legale tipico entro il quale sussumere la fattispecie concreta e delibarne così la potenziale rilevanza penale. Secondo costante insegnamento della Suprema Corte, in tema di omicidio volontario, in mancanza (come obiettivamente nella fattispecie) di circostanze che evidenzino "ictu oculi l'animus necandi", la valutazione dell'esistenza del dolo omicidiario può essere raggiunta attraverso un procedimento logico d'induzione da altri fatti certi, quali i mezzi usati, la direzione e l'intensità dei colpi, la distanza del bersaglio, la parte del corpo 2

attinta, le situazioni di tempo e di luogo che favoriscano l'azione cruenta (ex multis Cass. pen. n. 28231/14). Con riferimento specifico poi all'ipotesi dell'omicidio solo tentato, ai fini dell'accertamento della volontà omicidiaria assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, dovendosi diversamente l'azione ritenersi sempre inidonea, per non aver conseguito l'evento, sicchè il giudizio di idoneità è una prognosi, formulata "ex post", con riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare (Cass. pen., n. 39293/08). Ne consegue che ricorre la fattispecie di tentato omicidio, e non quella di lesioni personali, se il mezzo offensivo impiegato e specificamente l'idoneità offensiva della stessa, la sede corporea della vittima raggiunta dal colpo di arma e la profondità della ferita inferta inducano a ritenere la sussistenza in capo al soggetto agente del cosiddetto "animus necandi". (Cass., Sez. 1^, 22/09/2010, n. 37516). Alla luce dei presupposti sopra individuati, si può plasticamente ritenere che, nel caso di specie, difetta il tentato omicidio. E pacifico in atti che Tizio ha involontariamente urtato, all'uscita di una discoteca, Caio e che quest ultimo ha reagito sconsideratamente colpendolo al volto. Da ciò ne è nata una colluttazione, alla quale ha attivamente partecipato Caio, nella quale Tizio, senza alcuna premeditazione, ma nella concitazione del momento ha afferrato all'improvviso un tubo di ferro rinvenuto casualmente a terra. La genesi dello scontro esclude la volontà omicidiaria che neppure sopravviene allorquando, nella foga, Tizio ha colpito ripetutamente alla testa Caio. Se è vero che la zona corporea attinta risulta particolarmente sensibile, occorre, tuttavia, valutare l idoneità degli atti al raggiungimento dello scopo, inteso come adeguatezza in concreto degli stessi alla realizzazione dell evento, e la direzione non equivoca di tali atti, evidenziando come l evento morte, per essere imputabile, debba esser coperto dai requisiti della rappresentazione e della volizione. Dalle emergenze probatorie risulta che Tizio non ha mai avuto intenzione di uccidere Caio, non essendo l evento morte punto di mira della condotta né conseguenza certa o 3

probabile del contegno aggressiivo. Tale assunto è corroborato dalle circostanze repentine e imprevedibili della colluttazione, nonchè dall esito dello scontro a seguito del quale Caio ha riportato plurime ecchimosi, la frattura dell'avambraccio destro e del setto nasale: tutte lesioni non in grado di integrare un pericolo per il bene vita. Neppure la ferita lacero-contusa alla regione temporale sinistra può essere invocata per suffragare un animus necandi che non esiste in quanto non idonea a cagionare in concreto l evento morte. Pertanto, né da un punto di vista soggettivo, né sotto il profilo obiettivo può ritenersi sussistente il tentato omicidio che andrà derubricato in lesioni. Va soggiunto che Tizio è stato senza alcuna ragione colpito da Caio, il quale ha provocato la colluttazione e resistito, con pregiudizio fisico nei confronti dell odierna parte appellante. Pertanto, si chiede di riqualificare il fatto ascritto all imputato e derubricarlo da tentato omicidio in lesioni con riconoscimento dell attenuante della provocazione, per avere agito Tizio in stato d ira determinato da un fatto ingiusto altrui, nella fattispecie il pugno al volto, nonchè l essere concorso a determinare l evento il fatto doloso della persona offesa (art. 62, n. 2 e 5 c.p.). Anche laddove venisse confermata la qualificazione giuridica di tentato omicidio si chiede la II) Esclusione della recidiva con, in ogni caso, la rideterminazione della pena nella misura minima prevista dalla legge. Tizio è stato condannato per il delitto di tentato omicidio con recidiva specifica infraquinquennale, in quanto già condannato con sentenza irrevocabile per delitti di rapina aggravata commessi nel 2009 e di furto commesso nel 2015, alla pena di anni 15 così determinata: pena base anni 9, aumentata di anni 6 per la recidiva Premesso che la rapina è stata commessa nel 2009, quindi ben oltre il quinquennio, e dunque non rileva ai fini della contestata aggravante, giova evidenziare che, secondo un consolidato indirizzo, in caso di contestazione della recidiva specifica infraquinquennale, il giudice è tenuto a stabilire, volta per volta, se effettivamente la recidiva sia espressione di insensibilità etica e pericolosità e giustifichi la maggiore punizione del reo. La pronuncia oggetto del presente gravame difetta di motivazione a sostegno dell applicazione della recidiva dal momento che i fatti contestati comprovano, di contro, 4

che quella pericolosità non sia riscontrabile per l'occasionalità della vicenda e soprattutto la diversità di indole delle condotte e dei beni giuridici sottesi. La condotta in esame muove da una colluttazione determinata da Caio e degenerata in lesioni nella quale è rimasto coinvolto come parte offesa lo stesso Tizio, considerata la partecipazione attiva alla disputa da parte di Caio. La recidiva non può essere legata esclusivamente al dato formale del titolo di reato, ma presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 c.p., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. Pertanto il giudice doveva escludere la recidiva e comunque non irrogare la sanzione inflitta che risulta eccessiva. L art. 575 c.p. punisce l omicida con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Ai sensi del primo capoverso dell art. 56 il tentativo è punito con la pena stabilita per il delitto diminuita da un terzo a due terzi. Per le ragioni sopra esposte vi era motivo di accordare la massima detrazione e pertanto la pena base doveva partire da 7 anni. In ogni caso la recidiva è stata applicata non correttamente in quanto la recidiva specifica infraquinquennale, invocata dal Tribunale, prevede un aumento facoltativo fino alla metà e, nella decisione impugnata, la pena inflitta per l aggravante supera la metà. Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore, nell interesse dell imputato Tizio chiede alla Corte di Appello adita di volere, in riforma della sentenza di primo grado, accogliere le seguenti conclusioni - riqualificare il fatto ascritto all imputato e derubricarlo da tentato omicidio in lesioni con riconoscimento delle attenuanti ex art. 62, n. 2 e 5 c.p.; - escludere la recidiva; - in ogni caso, rideterminare la pena nella misura minima prevista dalla legge e concedere i doppi benefici ove concedibili. (luogo e data) Avv. (firma) 5