Conai. guida all adesione e all applicazione del. Contributo Ambientale

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Transcript:

Conai guida all adesione e all applicazione del Contributo Ambientale dicembre 2004 2005

Conai guida all adesione e all applicazione del Contributo Ambientale 2005 Le principali novità introdotte da questa guida riguardano i seguenti temi: A chi è rivolta questa Guida pag. 6 Variazione del Contributo Ambientale sul Legno pag. 22 Procedura per il foglio di alluminio pag. 44 Procedura per le stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri) pag. 44 Parte ottava: Definizione di imballaggio e campo di applicazione del Contributo Conai pag. 45 Parte decima:dichiarazioni on line pag. 47 Informativa sulla privacy pag. 81 Aggiornamento testi e modulistica: Aggiornamento Parte terza paragrafo 8.8 Imballaggi usati/ricondizionati pag. 24 Aggiornamento di tutta la modulistica Inserimento dei Modelli: 6.18 Esenzione Foglio di alluminio 6.19 Esenzione Stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri)

Conai guida all adesione e all applicazione del Contributo Ambientale Realizzata dall Area Tecnica Conai, sulla base delle elaborazioni del Gruppo di lavoro Semplificazioni e dei confronti con i rappresentanti del mondo industriale. In collaborazione con Edizioni Ambiente Dicembre 2004 Finito di stampare nel dicembre 2004 su carta riciclata al 100%.

Sommario A chi è rivolta questa Guida pagina 6 PARTE PRIMA Condizioni generali 1. Terminologia 7 2. Soggetti obbligati: definizioni e termini generali 9 2.1 Soggetti obbligati secondo il Decreto Ronchi 9 Produttori di imballaggi Utilizzatori di imballaggi 2.2 Definizione delle diverse attività che configurano i Produttori 9 Cosa si intende per Produttore di materie prime destinate a imballaggi Cosa si intende per Importatore di materie prime destinate a imballaggi Cosa si intende per Produttore di semilavorati destinati a imballaggi Cosa si intende per Importatore di semilavorati destinati a imballaggi Cosa si intende per Produttore di imballaggi vuoti Cosa si intende per Importatore-Rivenditore di imballaggi vuoti 2.3 Definizione delle diverse attività che configurano gli Utilizzatori 10 Cosa si intende per Acquirente-Riempitore di imballaggi vuoti Cosa si intende per Importatore di imballaggi pieni Cosa si intende per Autoproduttore Cosa si intende per Commerciante di imballaggi pieni Cosa si intende per Commerciante di imballaggi vuoti acquistati in Italia 2.4 Soggetti esclusi 10 2.5 Azienda estera 10 Gli adempimenti Conai per le attività dei Produttori 11 Gli adempimenti Conai per le attività degli Utilizzatori 12 4.2 Aspetti amministrativi e fiscali 13 4.3 Obblighi e diritti dei Consorziati 13 Diritto di voto Codice Socio Recesso dal Consorzio Variazione dati aziende consorziate Guida alla compilazione del Modulo di variazione dati 14 5. I Consorzi di Filiera: adesione e alternative 14 5.1 Adesione ai Consorzi di Filiera 14 5.2 Alternative all adesione ai Consorzi di Filiera 14 6. Categoria d iscrizione e determinazione della quota variabile 15 6.1 Criteri per la scelta della categoria d iscrizione 15 6.2 Il caso dell impresa che svolge più attività (l Attività Prevalente) 15 6.3 Calcolo della quota di adesione per i Produttori 15 6.4 Calcolo della quota di adesione per gli Utilizzatori Industriali 15 Criterio Standard per scorporare i costi dei soli imballaggi dal costo delle merci imballate 16 6.5 Calcolo della quota di adesione per gli Utilizzatori Commerciali 16 6.6 Schema riassuntivo delle modalità di adesione 16 Compilazione del modulo di adesione a Conai 17 Modulistica relativa alla parte seconda 17 PARTE TERZA Il Contributo Ambientale sommario PARTE SECONDA L adesione a Conai 7. Elementi generali 22 7.1 Riferimenti normativi 22 7.2 Entità del Contributo Ambientale per materiale 22 3. Tempi dell adesione 13 3.1 Aziende di nuova costituzione o apertura di nuove attività riferite agli imballaggi 13 Variazione della quota di adesione 3.2 Variazione della categoria di appartenenza 13 4. Modalità generali dell adesione e diritti del Consorziato 13 4.1 Dichiarazioni per la determinazione della quota di adesione 13 8. La prima cessione 22 8.1 Prima cessione da Produttore/Importatore di imballaggi vuoti a Utilizzatore 22 8.2 Prima cessione da Produttore/Importatore di imballaggi vuoti a Commerciante/ Distributore 23 8.3 Prima cessione da Produttore/Importatore di imballaggi vuoti ad altro Produttore di imballaggi vuoti 23 8.4 Prima cessione da Produttore/Importatore di materia prima a Utilizzatore/Autoproduttore 23 3

sommario 8.5 Le formule particolari che riguardano l Utilizzatore/Importatore 23 8.6 Autoproduttori: un caso particolare di lavorazione in conto terzi 24 8.7 Acquirenti-Riempitori di imballaggi vuoti e Importatori di imballaggi pieni: il caso dei circuiti cauzionali 24 8.8 Imballaggi usati/ricondizionati 24 9. Esposizione in fattura del Contributo Ambientale Conai 25 9.1 Produttori di imballaggi: esposizione in fattura per prima cessione 25 Unità di misura Aspetti fiscali Esposizione in fattura per una singola tipologia di imballaggio di un solo materiale Esposizione in fattura per più tipi di imballaggio dello stesso materiale Esposizione in fattura per materiali diversi Esposizione in fattura per imballaggi poliaccoppiati Esposizione in fattura per imballaggi multimateriali Esposizione in fattura per cessioni da Produttore a Utilizzatore di imballaggi inseriti in un circuito cauzionale 9.2 Produttori di materia prima: esposizione in fattura per cessione a Autoproduttori 26 9.3 Utilizzatori di imballaggi e Importatori di merci imballate: esposizione in fattura 26 Esposizione in fattura per referenza Contributo Ambientale Conai assolto La scheda extracontabile Esposizione in fattura per cessioni da parte dell Utilizzatore di imballaggi inseriti in un circuito cauzionale 10. Dichiarazione periodica del Contributo Ambientale 27 10.1 Criteri delle diverse periodicità delle dichiarazioni 27 Le procedure per la fascia di esenzione Le procedure per la Classe di Dichiarazione annuale Le procedure per la Classe di Dichiarazione trimestrale Le procedure per la Classe di Dichiarazione mensile Una nota per le imprese di nuova costituzione Una nota sull apertura di nuove attività da parte di un Consorziato Conferma della Classe di Dichiarazione periodica dell anno precedente Esempi di variazioni delle Classi di Dichiarazione 29 10.2 Variazione della Classe di Dichiarazione periodica 30 Scelta di una Classe di Dichiarazione diversa da quella attribuita 10.3 Compilazione della Dichiarazione periodica per Produttori (modulo 6.1) 30 10.4 Compilazione della Dichiarazione periodica per cessioni in esenzione (modulo 6.3) 30 PARTE QUARTA Importazione 11. Criteri generali 31 11.1 Casistica delle diverse attività di importazione 31 11.2 Procedure consentite per le diverse importazioni 31 11.3 Da quando calcolare l effettuata importazione 31 12. Procedura ordinaria di Dichiarazione periodica 32 12.1 La Dichiarazione secondo la Procedura ordinaria 32 13. Procedura semplificata di Dichiarazione periodica 32 13.1 Aliquote e forfetizzazioni 32 Monoprodotto/monomateriale 13.2 La Dichiarazione secondo la Procedura semplificata 33 14. Invio della Dichiarazione e versamento del Contributo 33 14.1 La scelta delle Classi di Dichiarazione per l importazione 33 PARTE QUINTA Versamento del Contributo Ambientale 15. Criteri generali 34 15.1 I conti correnti per il versamento del Contributo Ambientale 34 15.2 Criteri di fatturazione Conai 34 15.3 Aspetti contabili e fiscali del Contributo Ambientale Conai 34 15.4 Le fatture inviate da Conai 34 Esempio di fattura inviata da Conai 35 PARTE SESTA Esportazione 16. Criteri generali di esenzione per esportazione di imballaggi 36 17. Procedura ordinaria (ex post) di esenzione per esportazione 36 17.1 Conguaglio: adempimenti dell Esportatore 36 Autorizzazione al conguaglio e segnalazione ai fornitori 17.2 Conguaglio: adempimenti dei fornitori 37 Esposizione in fattura dell esenzione Scheda quantità in esenzione (modulo 6.3)

Indicazione dei quantitativi in esenzione nei moduli 6.1 e 6.2 17.3 Rimborso: adempimenti dell Esportatore 38 17.4Passaggio da Procedura ordinaria per l esportazione a Procedura semplificata 38 18. Procedura semplificata (ex ante) di esenzione per esportazione 38 18.1 Calcolo del Plafond 39 Formula per il conguaglio dei Plafond dell anno precedente 18.2 Casi particolari di applicazione del Plafond 39 18.3Procedura semplificata (ex ante): adempimenti dell Esportatore 40 Il modulo 6.5 Conai Il modulo 6.5 Fornitori I controlli da parte di Conai 18.4 Procedura semplificata (ex ante): adempimenti del Fornitore 41 Esposizione in fattura dell esenzione Scheda quantità in esenzione (modulo 6.3) Indicazione dei quantitativi in esenzione nei moduli 6.1 e 6.2 19. Procedura di compensazione import/export 41 19.1 Condizioni di applicabillità della compensazione 41 19.2 Adempimenti richiesti dalla Procedura di compensazione 41 Esempio di schema riepilogativo 42 20.6 Forfetizzazione del Contributo Conai sugli imballaggi in sughero 44 20.7 Foglio di alluminio 44 20.8 Stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri) 44 PARTE OTTAVA Definizione di imballaggio e campo di applicazione del Contributo Conai 21. Imballaggio/non imballaggio 45 21.1 I criteri normativi 45 21.2 I criteri applicativi e la lista consultabile sul sito Conai 45 PARTE NONA Controlli e sanzioni 22. Controlli 46 23. Sanzioni 46 23.1 Sanzioni per mancata adesione 46 23.2 Sanzioni relative all applicazione e alla dichiarazione del Contributo Ambientale 46 24. Procedura per l autodenuncia 46 sommario PARTE SETTIMA Casi particolari PARTE DECIMA Dichiarazioni on line 20. Formule diverse di applicazione 43 20.1 Imballaggi primari di dispositivi medici 43 Condizioni Modulistica 20.2 Imballaggi primari di prodotti farmaceutici 43 Condizioni Modulistica 20.3Forfetizzazione del Contributo Conai sulle etichette 43 Condizioni Fasce di fatturato relativo a etichette e relativo Contributo Ambientale Modulistica 20.4 Bombole di gas compressi, liquefatti, disciolti Esenzione 44 20.5 Nastri adesivi e carte gommate Riduzione 44 25. Il servizio Dichiarazioni on line 47 25.1 Come accedere al servizio 47 25.2 Come effettuare le dichiarazioni e i controlli 47 Temi trasversali all interno della Guida 48 Appendici 49 Modulistica 50 Schede tecniche per materiale 76 Informativa sulla Privacy 81 Quadro riassuntivo delle corrispondenze tra le attività e i moduli 5

A chi è rivolta questa Guida Come ogni anno dall avvio del sistema nazionale di gestione degli imballaggi, anche per il 2005 Conai propone una versione aggiornata della Guida all adesione e all applicazione del Contributo Ambientale. Si tratta di uno strumento operativo che documenta tutte le procedure previste per i diversi soggetti interessati e al quale si è aggiunto, nel corso del tempo, un apparato di definizioni, esemplificazioni, schede tecniche e linee interpretative, che ne arricchiscono i contenuti rendendolo una completa e puntuale chiave di lettura dell intero sistema imballaggi. La Guida è rivolta a tutti i Consorziati Conai, cioè a coloro che sono tenuti a qualche forma di adempimento in riferimento agli imballaggi. Poiché gli obblighi e le procedure variano significativamente, a seconda delle attività considerate e dei soggetti coinvolti, ne proponiamo qui una breve sintesi per orientare la consultazione delle pagine che seguono. Conai Il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) è un Consorzio privato, senza fini di lucro, istituito dal Dlgs 22/1997 in recepimento della normativa europea in materia. È il più grande Consorzio d Europa, con oltre 1.400.000 iscritti, ed è costituito da tutti i produttori e u- tilizzatori di imballaggi al fine di attuare un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio. Il sistema Conai si integra con l attività di sei Consorzi di Filiera, cui aderiscono i produttori e gli importatori di imballaggi e/o materie prime impiegate per la produzione di imballaggi (Acciaio, Alluminio, Carta, Legno, Plastica e Vetro). Soggetti obbligati In base alle normative in materia, i cosiddetti Produttori e Utilizzatori sono responsabilizzati alla corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, e per questo sono obbligati a partecipare al Consorzio (art. 38, Dlgs 22/1997). La legge circoscrive in termini generali il significato di Produttore e Utilizzatore, e Conai per distinguere con chiarezza gli obblighi e le procedure operative delle diverse imprese ha riclassificato con maggior dettaglio queste categorie secondo lo schema seguente. Per Produttori si intendono:i Produttori e Importatori di materie prime destinate a imballaggi; i Produttori e Importatori di semilavorati destinati a imballaggi; i Produttori di imballaggi vuoti; gli Importatori Rivenditori di imballaggi vuoti. Per Utilizzatori si intendono: gli Acquirenti/Riempitori di imballaggi vuoti; gli Importatori di imballaggi pieni (cioè di merci imballate); gli Autoproduttori (che producono imballaggi per confezionare le proprie merci); i Commercianti di imballaggi pieni (acquirenti/rivenditori di merci imballate); i Commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione). Adesione a Conai Tutti i soggetti obbligati, come sopra definiti, devono aderire a Conai. La quota di adesione è costituita da un importo fisso (più un eventuale quota variabile in relazione ai ricavi complessivi dell impresa) e si traduce nell acquisizione di quote di partecipazione al Consorzio. La quota di adesione viene versata soltanto una volta e può essere adeguata successivamente, a discrezione del Consorziato. Contributo Ambientale Per ciascun materiale di imballaggio, Conai e i Consorzi di Filiera stabiliscono un Contributo Ambientale, che costituisce la forma di finanziamento per ripartire tra Produttori e Utilizzatori i costi delle raccolte differenziate, del recupero e del riciclaggio degli imballaggi primari, secondari e terziari. Il prelievo del contributo avviene all atto della cosiddetta prima cessione, cioè quando l imballaggio finito passa dall ultimo Produttore al primo Utilizzatore, oppure quando il materiale di imballaggio passa da un Produttore/Importatore di materie prime o semilavorati a un Autoproduttore. I soggetti tenuti al versamento del Contributo sono coloro che per primi immettono l imballaggio finito nel mercato nazionale, quindi i Produttori/Importatori di imballaggi vuoti e gli Importatori di merci imballate. A questi si aggiungono i Produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono Autoproduttori e gli Autoproduttori stessi nel momento in cui importano le materie prime per confezionare le proprie merci. Gli imballaggi destinati all esportazione sono invece esentati dall applicazione del Contributo. I soggetti obbligati al versamento sono tenuti a dichiarare periodicamente a Conai i quantitativi di imballaggi ceduti o importati nel territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell entità del Contributo dovuto per ciascun materiale. Gli altri soggetti, che non hanno l obbligo delle dichiarazioni periodiche, sono comunque tenuti a pagare il Contributo Ambientale e- sposto in fattura dai fornitori e ad apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita. Nella Guida sono specificate tutte le singole procedure per ciascuno dei casi considerati, nonché le procedure di esenzione per gli e- sportatori. Casi particolari e approfondimenti Nei sei anni di vita del sistema di gestione nazionale tutte le procedure si sono consolidate e articolate in dettaglio, prevedendo semplificazioni, forfetizzazioni e casi particolari che hanno dato risposta ai problemi specifici dei diversi settori di impresa implicati. Le dieci sezioni tematiche della Guida offrono il repertorio completo di questi approfondimenti e precisazioni. Inoltre, poiché il rapporto tra Conai e i Consorziati si estende al di là della gestione tecnica degli adempimenti, gli operatori potranno completare le indicazioni contenute nel testo con altre informazioni e servizi disponibili on line nel sito www.conai.org. Nel sito infatti sono disponibili documentazioni continuamente aggiornate su tutti gli argomenti di interesse, come ad esempio la lista degli articoli che vanno considerati imballaggi o non-imballaggi ai fini dell applicazione del Contributo. Va ricordato infine che, sempre nel sito Conai, è stato avviato un servizio che consente di effettuare le dichiarazioni periodiche direttamente on line, con controllo interattivo della conformità dei dati.

Parte prima Condizioni generali 1. Terminologia Autoconsumo Viene definita autoconsumo l operazione attraverso la quale un Produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi da lui stesso fabbricati per confezionare i propri prodotti. Autoproduttore Sono definiti Autoproduttori i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall imballaggio). Consorzi di Filiera L articolo 40 del Dlgs 22/1997, ai fini di un corretto funzionamento del sistema Conai, prevede che i Produttori di imballaggi debbano costituire un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale da imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro). Tali Consorzi, che prendono il nome di Consorzi di Filiera, devono organizzare il recupero degli imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private, il ritiro degli imballaggi conferiti al servizio pubblico (su indicazione di Conai) e il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio. I sei Consorzi di Filiera sono i seguenti: Consorzio Nazionale Acciaio CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio; COMIECO Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica; RILEGNO Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno; CO.RE.PLA. Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica; CO.RE.VE. Consorzio Recupero Vetro. In alternativa all iscrizione ai Consorzi di Filiera, i Produttori possono effettuare autonomamente la gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti (adottando provvedimenti adeguati) oppure mettere in atto un sistema cauzionale. Consumatore Il consumatore di imballaggi è il soggetto utente finale che acquista le merci, confezionate nei loro imballaggi, e le utilizza direttamente. Il consumatore si disfa degli imballaggi trasformandoli in rifiuti di imballaggio. Detentore di rifiuti Secondo quanto disposto dall articolo 6, comma 1, lettera c) del Dlgs 22/1997, il detentore di rifiuti è il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.va ricordato che il detentore di rifiuti, quand anche non ne fosse direttamente il Produttore, assume oggettivamente tutte le responsabilità del Produttore ai fini della gestione (articolo 10 del Dlgs 22/1997). Gestione dei rifiuti Secondo quanto disposto dall articolo 6, comma 1, lettera d) del Dlgs 22/1997, per gestione dei rifiuti si intende: la raccolta e il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura. Circuiti cauzionali Secondo quanto disposto dall articolo 41, comma 5, Dlgs 22/1997 e dal CdA Conai in data 26 settembre 2000, gli imballaggi immessi in un circuito cauzionale (a rendere) sono esentati da Contributo Ambientale all atto della Prima cessione (tra ultimo Produttore e primo Utilizzatore), ma sono sottoposti a Contributo per le quantità non restituite dalla rete di distribuzione. Pertanto, il primo Utilizzatore (ad esempio: produttore di acque minerali) sarà tenuto ad esporre il Contributo Ambientale nelle fatture relative agli imballaggi non restituiti. Imballaggi pieni In questa Guida col termine imballaggi pieni ci si riferisce alle merci imballate e, in particolare, ai soli imballaggi delle merci stesse. Per esempio, nel caso di un importatore di birre in lattina, per imballaggi pieni ci si riferisce all alluminio che costituisce le lattine ed eventualmente agli altri imballaggi secondari e terziari della confezione. Imballaggi primari Nel Dlgs 22/1997 articolo 35, comma 1, lettera b) l imballaggio primario è definito come imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un unità di vendita per l utente finale o per il consumatore. In generale l imballaggio primario è quello che confeziona il singolo prodotto pronto al consumo. Imballaggi secondari Nel Dlgs 22/1997 articolo 35, comma 1, lettera c) l imballaggio secondario è definito come imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche. In generale l imballaggio secondario è quello che raggruppa un certo numero di singoli prodotti pronti al consumo. Il prodotto, una volta tolto dall imballaggio secondario, si presenta nel suo imballaggio primario, inalterato e pronto all uso. Imballaggi terziari Nel Dlgs 22/1997 articolo 35, comma 1, lettera d) l imballaggio terziario è definito come imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei. In generale l imballaggio terziario è destinato a proteggere e a facilitare la movimentazione delle merci durante il trasporto. Imballaggio poliaccoppiato (es. confezione del latte in carta, plastica e alluminio) Si tratta di un unico imballaggio costituito in modo strutturale da più materiali, e non separabile manualmente. Imballaggio multimateriale (es. barattolo in alluminio con coperchio in plastica) Si tratta di un imballaggio costituito da più componenti autonome in materiali diversi. A differenza dell imballaggio poliaccoppiato, in questo caso i diversi materiali che costituiscono l imballaggio possono essere separati. Prima cessione Il Contributo Ambientale Conai viene applicato alla prima cessione. Si tratta del momento nel quale l imballaggio finito passa dall Ultimo Produttore al Primo Utilizzatore oppure quando il materiale di imballaggio passa da un produttore di materia prima (o di semilavorato) a un Autoproduttore. Primo Utilizzatore di imballaggi Il Primo Utilizzatore di imballaggi è il soggetto destinatario della Prima cessione, ossia della prima vendita dell imballaggio. Per esempio, un calzaturificio che acquista dal produttore di imballaggi le scatole di cartone per confezionare i propri prodotti. Produttori di imballaggi In base all articolo 35, comma 1, lettera q) del Dlgs 22/1997, i Produttori di imballaggi sono i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio. Produzione di rifiuti di imballaggio L imballaggio diventa rifiuto nel momento in cui il detentore, separandolo dal prodotto o dalla merce che contiene, decide di disfarsene. Si tratta del momento in cui cessa il ciclo di vita dell imballaggio. aparte prima: condizioni generali 1 7

1 aguida all adesione a Conai e all applicazione del Contributo Ambientale Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio L articolo 42 del Dlgs 22/1997 pone a carico di Conai l obbligo di elaborare il Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi. Tale programma ha lo scopo di individuare, per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi: a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio; b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili; c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili; d) miglioramento delle caratteristiche dell imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili; e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio. Raccolta Secondo quanto disposto dall articolo 6, comma 1, lettera e) del Dlgs 22/1997, con il termine raccolta si intende l operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto. Recupero dei rifiuti generati da imballaggio Secondo quanto disposto dall articolo 35, comma 1, lettera l) del Dlgs 22/1997, le operazioni di recupero dei rifiuti sono quelle indicate all Allegato C allo stesso decreto. Per i rifiuti di imballaggio ci si riferisce principalmente al riciclo/recupero dei metalli, composti metallici e altre sostanze inorganiche (voci R4-R5) e all utilizzo come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1). Recupero energetico dei rifiuti di imballaggio Secondo quanto disposto dall articolo 35, comma 1, lettera m) del Dlgs 22/1997, il recupero energetico dei rifiuti di imballaggio si ha quando tali rifiuti vengono utilizzati come combustibile per produrre energia mediante incenerimento diretto (con o senza altre tipologie di rifiuto) con recupero di calore. Riciclaggio di imballaggi Il riciclaggio di imballaggi, definito dall articolo 35, comma 1, lettera i) del Dlgs 22/1997, è quel processo attraverso il quale i rifiuti di imballaggio vengono trattati al fine di essere restituiti alla loro funzione originaria (di imballaggi) o per altri fini, escluso il recupero di energia. Rifiuti di imballaggio Si considera come rifiuto l imballaggio o il materiale di imballaggio che, giunto al termine del suo ciclo di utilizzo, rientra nella definizione di rifiuto di cui all articolo 6, comma 1, lettera a) del Dlgs 22/1997. Tale articolo stabilisce che deve essere considerato rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi. Si tratta di una definizione che deriva direttamente dalla direttiva 91/156/CEE e che risulta ampia e controversa ed è attualmente in discussione a livello parlamentare, soprattutto in ragione del fatto che l ultima categoria elencata nell allegato A recita: qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate. Riutilizzo di imballaggi Il riutilizzo dell imballaggio, definito dall articolo 35, comma 1, lettera h) del Dlgs 22/ 1997, si ha quando l imballaggio, che per sua struttura può essere utilizzato più volte, viene riempito o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito. In questo caso non si ha produzione di rifiuti di imballaggio, in quanto nel detentore manca la volontà di disfarsi dell imballaggio. Utilizzatore di imballaggi In base all articolo 35, comma 1, lettera r) del Dlgs 22/1997, gli utilizzatori sono i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni. Utilizzatore di imballaggi successivo al primo L Utilizzatore di imballaggi successivo al primo è il soggetto che acquista imballaggi (o merce imballata) dopo la Prima cessione, ossia dopo la prima vendita dell imballaggio. Per esempio, il commerciante che acquista dal calzaturificio le scarpe già confezionate nelle scatole di cartone. 8

Parte prima Condizioni generali 2. Soggetti obbligati: definizioni e termini generali 2.1 Soggetti obbligati secondo il Decreto Ronchi La disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti è dettata dai dieci articoli (34-43) che compongono il Titolo II del Dlgs 22/1997 (cosiddetto Decreto Ronchi ). In base all articolo 38 del Dlgs 22/1997, e successive modifiche e integrazioni, i Produttori e gli Utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti ( ) I Produttori e gli Utilizzatori adempiono all obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi ( ) A tal fine i Produttori e gli Utilizzatori sono obbligati a partecipare al Consorzio Nazionale Imballaggi. Lo stesso articolo 38, al comma 3, prevede che i Produttori debbano aderire a uno o più dei Consorzi di Filiera (di cui all articolo 40 del medesimo decreto). In alternativa, i Produttori possono organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio o mettere in atto un sistema cauzionale, purché dimostrino all Osservatorio Nazionale sui rifiuti di aver adottato adeguati provvedimenti per il raggiungimento degli scopi istituzionali. Produttori di imballaggi In base all articolo 35, comma 1, lettera q) del Dlgs 22/1997, i Produttori sono i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio. Utilizzatori di imballaggi In base all articolo 35, comma 1, lettera r) del Dlgs 22/1997, gli Utilizzatori sono i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni. Per fornire un quadro chiaro e senza equivoci a tutti gli operatori, Conai ha precisato tutte le attività che corrispondono al Produttore e all Utilizzatore, indicando per ciascuna di esse gli obblighi e gli adempimenti. 2.2 Definizione delle diverse attività che configurano i Produttori Cosa si intende per Produttore di materie prime destinate a imballaggi È l impresa che, producendo materie prime (ad esempio carta, granuli di plastica, ecc.) destinate a imballaggi, si trova a monte dei diversi processi che conducono alla produzione degli imballaggi stessi e dei relativi rifiuti. Pertanto, in base al principio della responsabilità condivisa, è tenuta ad alcuni adempimenti. Cosa si intende per Importatore di materie prime destinate a imballaggi Ai fini degli adempimenti Conai, è il primo soggetto responsabile dell immissione sul territorio nazionale di materie prime destinate alla produzione di imballaggi. Per questo la sua attività è assimilabile a quella di un Produttore nazionale di materie prime, che dà avvio ai diversi processi che conducono fino alla produzione di rifiuti di imballaggio (che dovranno essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale). Cosa si intende per Produttore di semilavorati destinati a imballaggi Un semilavorato è il risultato di una fase di lavorazione intermedia tra la materia prima e il prodotto finito. Il materiale viene trattato in modo da essere predisposto a una serie di possibili impieghi futuri. Ai fini della produzione di imballaggi si considerano semilavorati, ad esempio, le bobine di polietilene (dalle quali è possibile ricavare shopper), le assi di legno (da cui ricavare pallet) o i fogli di cartone ondulato (dai quali, con apposite fustelle, ricavare scatole di vari formati). Poiché i semilavorati non sono ancora imballaggi, il loro Produttore (come il Produttore di materie prime) si trova a monte del ciclo di vita degli imballaggi propriamente detti ed è pertanto tenuto solo ad alcuni adempimenti. Cosa si intende per Importatore di semilavorati destinati a imballaggi Ai fini degli adempimenti Conai, è il primo soggetto responsabile dell immissione sul territorio nazionale di semilavorati destinati alla produzione di imballaggi. Per questo la sua attività è assimilabile a quella di un Produttore nazionale di semilavorati, che dà avvio ai diversi processi che conducono fino alla produzione di rifiuti di imballaggio (che dovranno essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale). Cosa si intende per Produttore di imballaggi vuoti È l impresa che, utilizzando uno o più dei sei materiali di riferimento, fabbrica gli imballaggi finiti, pronti a contenere la merce. Cosa si intende per Importatore-Rivenditore di imballaggi vuoti L impresa che importa dall estero imballaggi vuoti e li rivende in Italia di fatto genera questi imballaggi nel territorio nazionale come se li avesse prodotti essa stessa. Questi materiali, infatti, sono destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio e ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale. Per questo Conai assimila gli Importatori-Rivenditori di imballaggi vuoti ai Produttori nazionali di imballaggi, e prevede per loro tutti gli adempimenti relativi. ATTENZIONE: l Importatore di imballaggi vuoti che li rivende in Italia va distinto dall Importatore di imballaggi vuoti che li utilizza per confezionare le proprie merci. Il primo, infatti, rifornisce degli Utilizzatori e per questo è considerato Produttore ; il secondo li utilizza direttamente, cedendo poi imballaggi pieni, e per questo viene considerato a tutti gli effetti un Utilizzatore. aparte prima: condizioni generali 1 9

1 aguida all adesione a Conai e all applicazione del Contributo Ambientale 2.3 Definizione delle diverse attività che configurano gli Utilizzatori Cosa si intende per Acquirente-Riempitore di imballaggi vuoti È l Utilizzatore per eccellenza, colui cioè che acquista gli imballaggi vuoti e li riempie con le merci che sono oggetto della propria attività. L impresa può acquistare gli imballaggi da un Produttore o da un Commerciante/distributore nazionale, oppure può acquistarli all estero. Cosa si intende per Importatore di imballaggi pieni Tendenzialmente qualunque tipo di importazione di merci implica anche l importazione di imballaggi pieni. Infatti, gli imballaggi pieni non sono altro che le merci imballate (cioè confezionate in imballaggi primari, secondari e terziari). Ogni importatore, quindi, quando acquista delle merci all estero acquista contestualmente anche gli imballaggi che le contengono e di conseguenza immette questi imballaggi nel territorio nazionale. Da questo punto di vista può essere assimilato a un Produttore, in quanto genera dei materiali destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio (e ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale). ATTENZIONE: questa definizione di Importatori di imballaggi pieni comprende due casi diversi: l Importatore può acquistare merci imballate per uso diretto, trasformando immediatamente gli imballaggi in rifiuti. l Importatore può acquistare merci imballate per rivenderle; non fa cioè uso diretto degli imballaggi, ma li immette al consumo insieme alle merci. In entrambi i casi l Importatore di imballaggi pieni è tenuto ad effettuare Dichiarazione periodica e versamento del Contributo per gli imballaggi importati. Cosa si intende per Autoproduttore Quando un impresa acquista materie prime per produrre imballaggi destinati a contenere le merci da lei stessa prodotte, viene definita Autoproduttore. Un caso tipico è quello dell azienda che produce acque minerali: acquista granuli di PET (materia prima destinata a imballaggi) e realizza le bottiglie occorrenti per la propria produzione. Le bottiglie vengono riempite, confezionate in imballaggi secondari e terziari e infine vendute alla rete di distribuzione. Poiché l attività prevalente dell Autoproduttore non è la produzione di imballaggi bensì la produzione delle merci confezionate, esso viene considerato a tutti gli effetti un Utilizzatore. Per dichiarare il proprio status, l Autoproduttore è tenuto a inviare ai propri fornitori (produttori di materia prima) e a Conai una specifica autodichiarazione. Cosa si intende per Commerciante di imballaggi pieni È l operatore che acquista (in Italia o all estero) merci imballate e le rivende. Opera cioè una semplice intermediazione commerciale che, in caso di importazione, è comunque sottoposta all obbligo di Dichiarazione e versamento del Contributo. Cosa si intende per Commerciante di imballaggi vuoti acquistati in Italia È l operatore che acquista e rivende imballaggi vuoti nel territorio nazionale, senza effettuare alcuna trasformazione degli imballaggi stessi. Si tratta pertanto di un Utilizzatore che opera una semplice intermediazione commerciale. ATTENZIONE: l attività di importazione e rivendita di imballaggi vuoti è invece considerata, a tutti gli effetti, attività di produzione. 2.4 Soggetti esclusi In generale, sono esclusi dall obbligo di adesione a Conai gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata. È il caso, per esempio, del parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e utilizza tali prodotti nell esercizio della sua attività professionale generando rifiuti di imballaggio. Lo stesso vale per le imprese di servizi, gli studi professionali, le imprese artigiane e, ovviamente, tutti i consumatori finali. L esclusione degli utenti finali, come sopra definiti, dall obbligo di adesione a Conai viene meno nei due casi seguenti. Quando tali soggetti svolgono, con la merce imballata acquistata, un attività commerciale, anche marginale rispetto alla propria attività principale. È il caso, per esempio, del parrucchiere che, oltre a utilizzare direttamente per la propria attività i prodotti di bellezza acquistati, ne rivende una parte alla propria clientela. Quando tali soggetti acquistano direttamente all estero merce imballata per l esercizio della propria attività. In tal caso sono considerati Utilizzatori (Importatori di imballaggi pieni). È il caso del parrucchiere che acquista all estero i prodotti di bellezza per la propria attività (anche se non li rivende alla propria clientela). 2.5 Azienda estera L impresa estera che desidera sostituirsi ai clienti italiani negli adempimenti previsti dal Regolamento Conai, in applicazione del Dlgs 22/1997, può farlo nominando un rappresentante fiscale ai sensi dell articolo 17 del Dpr 633/1972 (disciplina dell IVA). Il rappresentante fiscale deve iscriversi a Conai in nome e per conto dell azienda rappresentata, effettuare la liquidazione periodica del Contributo Ambientale Conai ed il relativo versamento ed emettere fatture in nome della società rappresentata, secondo le modalità previste dal Regolamento Conai. Alla luce dell entrata in vigore del Dlgs n. 191 del 19 giugno 2002, Conai sta valutando il comportamento da tenersi in futuro, per le aziende con partita iva italiana, ma non residenti nel territorio nazionale. Le modalità operative saranno comunicate non appena approvate dagli organi competenti. Per approfondimenti e aggiornamenti si consiglia di contattare gli uffici Conai. 10

ATTIVITÀ Produttore di materie prime destinate a imballaggi Importatore di materie prime destinate a imballaggi Gli adempimenti Conai PER LE ATTIVITÀ dei Produttori ADESIONE Deve iscriversi a Conai nella categoria dei Produttori. Deve inoltre iscriversi a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili. Deve iscriversi a Conai nella categoria dei Produttori. Deve inoltre iscriversi a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili. CONTRIBUTO Nella maggioranza dei casi l attività di produzione di materie prime non obbliga ad alcun adempimento rispetto al Contributo Ambientale. Quando però il Produttore rifornisce un Autoproduttore è tenuto sia alla Dichiarazione periodica che al versamento del Contributo Ambientale per le quantità cedute all Autoproduttore. L attività di importazione di materie prime obbliga alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi delle materie prime importate. Inoltre, quando l Importatore rifornisce un Autoproduttore è tenuto sia alla Dichiarazione periodica che al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di materie prime cedute all Autoproduttore. aparte prima: condizioni generali 1 Produttore di semilavorati destinati a imballaggi Importatore di semilavorati destinati a imballaggi Produttore di imballaggi vuoti Importatore- Rivenditore di imballaggi vuoti Deve iscriversi a Conai nella categoria dei Produttori. Deve inoltre iscriversi a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili. Deve iscriversi a Conai nella categoria dei Produttori. Deve inoltre iscriversi a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili. Deve iscriversi a Conai nella categoria dei Produttori. Deve inoltre iscriversi a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili. Deve iscriversi a Conai nella categoria dei Produttori. Deve inoltre iscriversi a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili. Nella maggioranza dei casi l attività di produzione di semilavorati non obbliga alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale. Quando però il Produttore rifornisce un Autoproduttore è tenuto sia alla Dichiarazione periodica che al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di semilavorati cedute all Autoproduttore. L attività di importazione di semilavorati obbliga alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi dei semilavorati importati. Inoltre, quando l Importatore rifornisce un Autoproduttore è tenuto sia alla Dichiarazione periodica che al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di semilavorati cedute all Autoproduttore. L attività di produzione di imballaggi vuoti obbliga alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che vengono forniti a Utilizzatori nazionali e immessi al consumo. L obbligo vale anche per altri imballaggi, da lui stesso prodotti, che il Produttore utilizza direttamente per confezionare le proprie merci (autoconsumo). L attività di importazione di imballaggi vuoti obbliga alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono forniti a Utilizzatori nazionali e immessi al consumo. Per gli approfondimenti rispetto ad Adesione e Contributo, si vedano Parte seconda e Parte terza. 11

aguida all adesione a Conai e all applicazione del Contributo Ambientale Gli adempimenti Conai PER LE ATTIVITÀ degli Utilizzatori ATTIVITÀ ADESIONE CONTRIBUTO 1 Acquirente- Riempitore di imballaggi vuoti Deve iscriversi a Conai come Utilizzatore, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore). L attività di acquisto e riempimento degli imballaggi vuoti richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. Gli Acquirenti-Riempitori che acquistano gli imballaggi in Italia devono pagare il Contributo esposto in fattura e apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita. Tuttavia, se l impresa acquista gli imballaggi all estero (e quindi genera questi imballaggi nel territorio nazionale), è tenuta ad effettuare la Dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale Conai secondo le procedure previste per l importazione. Inoltre, l Acquirente-Riempitore è tenuto ad effettuare Dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale Conai per gli imballaggi cauzionati non restituiti dalla rete di distribuzione. Importatore di imballaggi pieni Deve iscriversi a Conai nella categoria degli Utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore). L attività di importazione di imballaggi pieni obbliga alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono immessi al consumo. Inoltre, l Importatore di imballaggi pieni è tenuto ad effettuare Dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale Conai per gli imballaggi cauzionati non restituiti dalla rete di distribuzione. Autoproduttore Deve iscriversi a Conai nella categoria degli Utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore). L attività di autoproduzione richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. L Autoproduttore deve pagare il Contributo esposto in fattura dal fornitore e deve apporre le diciture richieste sulle fatture di vendita. La Dichiarazione periodica e il versamento sono a carico del produttore di materie prime che gli fornisce i materiali. Tuttavia, quando l Autoproduttore importa le materie prime occorrenti per realizzare i propri prodotti imballati è tenuto ad effettuare Dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale Conai secondo le procedure previste per l importazione. Commerciante di imballaggi pieni Deve iscriversi a Conai nella categoria degli Utilizzatori (componente Commercianti e Distributori ). L attività commerciale riferita agli imballaggi pieni presenta due casi diversi: acquisto di imballaggi pieni in Italia e successiva immissione al consumo. Questa attività non comporta alcun obbligo diretto rispetto all applicazione del Contributo Ambientale. Il commerciante deve pagare il Contributo esposto in fattura dai propri fornitori e apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita; acquisto di imballaggi pieni all estero e successiva immissione al consumo. Questa attività comporta, ai fini del Contributo Ambientale, obblighi analoghi a quelli dell Importatore di imballaggi pieni. Commerciante di imballaggi vuoti Deve iscriversi a Conai nella categoria degli Utilizzatori (componente Commercianti e Distributori ). L attività commerciale riferita agli imballaggi vuoti (se acquistati e- sclusivamente in Italia) richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. Il commerciante deve pagare il Contributo esposto in fattura e deve apporre le diciture richieste sulle fatture di vendita. 12 Per gli approfondimenti rispetto ad Adesione e Contributo, si vedano Parte seconda e Parte terza.

Parte seconda L Adesione a Conai 3. Tempi dell adesione Per iscriversi a Conai occorre inviare il Modulo di Adesione con allegata la ricevuta di versamento della quota. Se il versamento è effettuato con bollettino postale, devono essere riportati chiaramente sull attestazione e sulla ricevuta la stessa ragione sociale e codice fiscale o partita IVA indicati sul modulo di adesione. Come previsto dal Dlgs 22/1997, i Produttori e gli Utilizzatori di imballaggi primari, secondari e terziari sono tenuti ad aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi. La quota di adesione a Conai si versa soltanto una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del Consorziato. Secondo le normative vigenti, il termine massimo per l iscrizione è scaduto dal 28 febbraio 1999. L obbligo di adesione a Conai per i Produttori e gli Utilizzatori di imballaggi è stabilito dall articolo 38, comma 2, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22. Inizialmente l adesione non era obbligatoria: tale obbligo è stato infatti introdotto dalla legge 426/1998 che, modificando il testo originario del Dlgs 22/1997, ha fissato al 31 dicembre 1998 il termine massimo per provvedervi. Tale termine è stato poi prorogato al 28 febbraio 1999 dalla legge 22 febbraio 1999, n. 35. 3.1 Aziende di nuova costituzione o apertura di nuove attività riferite agli imballaggi Le aziende di nuova costituzione o quelle che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imballaggi devono aderire a Conai entro un mese dalla data di inizio dell attività prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa. Poiché non esistono dati di fatturazione relativi all anno precedente, queste imprese non sono tenute al versamento della quota variabile che verrà eventualmente considerata a partire dalla chiusura del primo bilancio d esercizio dell attività. Devono inoltre inviare a Conai oltre al modulo di adesione e alla ricevuta del versamento una lettera in cui viene segnalata la data di costituzione dell impresa e, in particolare, la data di inizio dell attività riferita agli imballaggi. La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad aderire a Conai. Variazione della quota di adesione In caso di aumento del proprio giro d affari, l impresa ha il diritto di variare la propria quota di adesione e quindi di partecipazione al Consorzio. Entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ogni Consorziato può attestare a Conai, con dichiarazione scritta e spedita a mezzo raccomandata a.r., le variazioni in aumento dei propri costi o ricavi e modificare in tal modo la propria quota di partecipazione. Ciò è possibile solo per variazioni non inferiori al 20%. In caso di variazione della quota di partecipazione, il Consorziato deve presentare un nuovo modulo di adesione e versare a Conai l importo corrispondente alla variazione, allegando la precedente prova di pagamento. L adeguamento della quota di adesione è una facoltà, non un obbligo. Il rinnovo della quota non è previsto dal Regolamento. 3.2 Variazione della categoria di appartenenza Quando un Consorziato verifica che la sua attività prevalente non corrisponde più a quella dichiarata all atto dell iscrizione, presenta una nuova domanda di iscrizione, indicando la nuova categoria d appartenenza. La quota sottoscritta rimane quella già versata all atto della prima iscrizione, fatta salva la facoltà del Consorziato di adeguarla, applicando il calcolo della quota variabile alla nuova categoria di appartenenza. Nella data di inizio attività deve inoltre indicare la data da cui è variata la prevalenza dell attività. aparte seconda: l Adesione a Conai 2 4. Modalità generali dell adesione e diritti del Consorziato 4.1 Dichiarazioni per la determinazione della quota di adesione Nella richiesta di adesione, il Consorziato deve indicare se i propri ricavi complessivi nell esercizio precedente sono stati superiori o inferiori a 516.456,90 Euro. Tale indicazione è necessaria per stabilire l entità della quota di partecipazione. L adesione a Conai, infatti, comporta il versamento di una quota costituita da un importo fisso di 5,16 Euro, al quale si aggiunge una quota variabile solo per le imprese che nel corso dell esercizio precedente all adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a 516.456,90 Euro. All atto dell adesione il Consorziato è perciò tenuto a dichiarare, a seconda della categoria di appartenenza, i corrispettivi delle operazioni relative agli imballaggi o l ammontare dei ricavi dell ultimo esercizio. In relazione a questi dati, viene calcolata la quota variabile. In ogni caso, l importo totale non potrà superare l ammontare di 103.291,38 Euro. Per l esatta determinazione delle quote variabili si vedano i paragrafi successivi. 4.2 Aspetti amministrativi e fiscali Dal punto di vista fiscale, l adesione a Conai comporta l acquisto di quote di partecipazione al Consorzio: la quota versata dai Consorziati all atto dell adesione, nonché gli eventuali successivi adeguamenti, costituiscono contributo straordinario e pertanto andranno inseriti all attivo dello Stato patrimoniale del Consorziato, nel conto Partecipazione a altre imprese, Sez. BIII, voce 1, lettera d, articolo 2424 del Codice civile. Le quote di adesione a Conai non sono soggette a IVA. 4.3 Obblighi e diritti dei Consorziati I Consorziati sono tenuti a osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio vincolanti per tutti i Consorziati. Per ulteriori informazioni si veda lo Statuto Conai all articolo 7. Diritto di voto Ogni Consorziato ha il diritto di partecipare all Assemblea Conai. Nell Assemblea ogni Consorziato ha diritto ad almeno un voto, cor- 13