Il gravame è fondato.



Похожие документы
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE


N /2012 REG.RIC. 1/2012/ /Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

N /2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

contro nei confronti di

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.


contro per l'annullamento

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale

ha pronunciato la presente

Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile

T.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 31 luglio 2002, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

contro nei confronti di per la riforma

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Art. 54 decreto legge

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

ha pronunciato la presente

PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente

Tar Campania Napoli n del

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

Nota a Cassazione, sez. lavoro, n del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

ha pronunciato la presente

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

per l accertamento e la declaratoria

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Comune di Vieste Provincia di Foggia

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE III - SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Roma - Prima Sezione SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE. Registro Dec.: 478/07 Registro Generale: 1897/2006

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2010, integrato da motivi aggiunti,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. contro

ha pronunciato la presente

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;

Sentenza n del 27 settembre 2004.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Anno IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. Reg.Ric. PER IL LAZIO - SEZIONE II ter. Anno composto dai signori

Транскрипт:

Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, non basta essere in possesso di una cartella esattoriale ma la è necessaria la definitività della violazione. Requisito della regolarità fiscale:una cartella esattoriale pervenuta ad una partecipante ad una procedura ad evidenza pubblica, dopo la presentazione della propria offerta, non è causa di esclusione in quanto non può considerarsi sussistente alcuna violazione definitivamente accertata di obblighi tributari secondo la legislazione italiana se avverso detta cartella è ancora possibile proporre ricorso La lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti._erroneamente l Amministrazione e il giudice di primo grado (pur avendo escluso, quest ultimo, l irregolarità dell appellante sotto il profilo contributivo, con statuizione ormai coperta dal giudicato) hanno ritenuto la sussistenza di una violazione degli obblighi in materia di imposte e tasse, sulla scorta del rilievo che parte ricorrente già alla data del 23 ottobre 2006 era in possesso della cartella di pagamento che, accertata la violazione degli obblighi in materia di imposte e tasse, imponeva alla stessa il pagamento della somma di 4.281,21 Euro, sicché in presenza di tale irregolarità appare dimostrato in atto che l impresa ha attestato il falso laddove ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi fiscali._ Diversamente da ciò che ha argomentato in proposito il primo giudice, questo Collegio ritiene che a fronte del chiaro testo normativo (che si è testé trascritto) dell art. 38, comma 1, lett. g), cit., nessuna falsa dichiarazione potesse oggettivamente ravvisarsi nella domanda presentata dall odierna appellante._infatti in disparte il rilievo che l originaria scadenza del termine di presentazione delle domande per la partecipazione alla gara appare indicata nel bando al giorno 19 ottobre 2007, e che la gara fu quindi rinviata alle ore 10 del 3 novembre 2007 con slittamento fino alle ore 9 dello stesso giorno anche del termine per la presentazione delle domande l obbligo di dichiarazione risultante dal bando di gara (punto 9.2, lett. a)) mediante mero rinvio recettizio alla citata norma di legge, non può estendersi al di là del contenuto di quest ultima: la quale impone solamente di dichiarare la sussistenza di violazioni fiscali definitivamente accertate secondo la legislazione italiana (e non anche, come opina invece il giudice di prime cure, la pendenza di qualsiasi controversia nei confronti del fisco, che pur non abbia ancora dato luogo a un accertamento definitivo, ossia non più contestabile). Merita di essere riportata la decisione numero 841 del 7 ottobre 2008, emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale < L appello deduce, con il suo unico motivo, l insussistenza di alcuna falsa dichiarazione dell appellante che, ex art. 38, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ne potesse giustificare l esclusione dalla gara, erroneamente disposta dall amministrazione. Il gravame è fondato. La lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Erroneamente l Amministrazione e il giudice di primo grado (pur avendo escluso, quest ultimo, l irregolarità dell appellante sotto il profilo contributivo, con statuizione ormai coperta dal giudicato) hanno ritenuto la sussistenza di una violazione degli obblighi in materia di imposte e tasse, sulla scorta del rilievo che parte ricorrente già alla data del 23 ottobre 2006 era in possesso della cartella di pagamento che, accertata la violazione degli obblighi in materia di imposte e tasse, imponeva alla stessa il pagamento della somma di 4.281,21 Euro, sicché in presenza di tale irregolarità appare dimostrato in atto che l impresa ha attestato il falso laddove ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi fiscali. Diversamente da ciò che ha argomentato in proposito il primo giudice, questo Collegio ritiene che a fronte del chiaro testo normativo (che si è testé trascritto) dell art. 38, comma 1, lett. g), cit., nessuna falsa dichiarazione potesse oggettivamente ravvisarsi nella domanda presentata dall odierna appellante. Infatti in disparte il rilievo che l originaria scadenza del termine di presentazione delle domande per la partecipazione alla gara appare indicata nel bando al giorno 19 ottobre 2007, e che la gara fu quindi rinviata alle ore 10 del 3 novembre 2007 con slittamento fino alle ore 9 dello stesso giorno anche del termine per la presentazione delle domande l obbligo di dichiarazione risultante dal bando di gara (punto 9.2, lett. a)) mediante mero rinvio recettizio alla citata norma di legge, non può estendersi al di là del contenuto di quest ultima: la quale impone solamente di dichiarare la sussistenza di violazioni fiscali definitivamente accertate secondo la legislazione italiana (e non anche, come opina invece il giudice di prime cure, la pendenza di qualsiasi controversia nei confronti del fisco, che pur non abbia ancora dato luogo a un accertamento definitivo, ossia non più contestabile). In effetti, stando alla letterale dizione della norma primaria (così come recepita dal bando di gara), nel caso di specie non poteva considerarsi sussistente alcuna violazione definitivamente accertata di obblighi tributari secondo la legislazione italiana; sicché nessuna dichiarazione positiva avrebbe dovuto rendere, sul punto, l appellante. Tale non poteva certamente considerarsi la cartella esattoriale notificatale il 23 ottobre 2007, in quanto impugnabile fino a (lunedì) 24 dicembre 2007 (e, peraltro, successivamente perfino sgravata dalla stessa amministrazione finanziaria). La dichiarazione resa dall appellante agli atti di gara, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all art. 38 del D.Lgs. 163/2006 senza ulteriori (e non richieste) specificazioni è, perciò, del tutto corretta, sufficiente e oggettivamente vera. In conclusione, l appello va accolto; conseguentemente, in accoglimento anche del secondo ricorso per motivi aggiunti, va annullata altresì l esclusione dalla gara della società appellante.> A cura di Sonia LAzzini REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente N. 841/08 Reg.Dec. N. 1221 Reg.Ric. ANNO 2007

D E C I S I O N E sul ricorso in appello n. 1221/2007, proposto dalla ALFA & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall avv. Lucia Di Salvo, e con domicilio eletto in Palermo, via Notarbartolo, 5, presso lo studio della stessa; c o n t r o il COMUNE DI MONREALE, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; e nei confronti della ditta individuale BETA SALVATORE, in persona dell omonio titolare, non costituita in giudizio; per la riforma della sentenza del T.A.R. Sicilia, sede di Palermo (sez. int. III), n. 1860 del 20 luglio 2007. Visto il ricorso, con i relativi allegati; Visti gli atti tutti del giudizio; Relatore, all udienza del 22 aprile 2008, il Consigliere Ermanno de Francisco; Udito, altresì l avv. L. Di Salvo per la ditta appellante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. F A T T O Viene in decisione l appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che, previa declaratoria di improcedibilità del ricorso originario, ha accolto il primo ricorso per motivi aggiunti dell odierna appellante, respingendo però un ulteriore ricorso per motivi aggiunti proposto dalla stessa parte qui appellante; per l effetto dichiarata la cessazione dell interesse all impugnazione di una clausola del bando che era risultata disapplicata, nei fatti, dalla stessa amministrazione ha accolto il ricorso contro l ammissione della ditta controinteressata, poi risultata aggiudicataria, alla gara per l affidamento del servizio di trasporto salme e servizi funebri vari, al contempo però respingendo l ulteriore ricorso avverso l esclusione dalla stessa gara della ricorrente in prime cure, e

mandando così deserta la gara (cui, in concreto, avevano partecipato solamente le due imprese in causa). Avverso tale solo capo reiettivo della sentenza è stato appunto proposto l odierno appello. All odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. D I R I T T O L appello deduce, con il suo unico motivo, l insussistenza di alcuna falsa dichiarazione dell appellante che, ex art. 38, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ne potesse giustificare l esclusione dalla gara, erroneamente disposta dall amministrazione. Il gravame è fondato. La lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Erroneamente l Amministrazione e il giudice di primo grado (pur avendo escluso, quest ultimo, l irregolarità dell appellante sotto il profilo contributivo, con statuizione ormai coperta dal giudicato) hanno ritenuto la sussistenza di una violazione degli obblighi in materia di imposte e tasse, sulla scorta del rilievo che parte ricorrente già alla data del 23 ottobre 2006 era in possesso della cartella di pagamento che, accertata la violazione degli obblighi in materia di imposte e tasse, imponeva alla stessa il pagamento della somma di 4.281,21 Euro, sicché in presenza di tale irregolarità appare dimostrato in atto che l impresa ha attestato il falso laddove ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi fiscali. Diversamente da ciò che ha argomentato in proposito il primo giudice, questo Collegio ritiene che a fronte del chiaro testo normativo (che si è testé trascritto) dell art. 38, comma 1, lett. g), cit., nessuna falsa dichiarazione potesse oggettivamente ravvisarsi nella domanda presentata dall odierna appellante. Infatti in disparte il rilievo che l originaria scadenza del termine di presentazione delle domande per la partecipazione alla gara appare indicata nel bando al giorno 19 ottobre 2007, e che la gara fu quindi rinviata alle ore 10 del 3 novembre 2007 con slittamento fino alle ore 9 dello stesso giorno anche del termine per la presentazione delle domande l obbligo di dichiarazione risultante dal bando di gara (punto 9.2, lett. a)) mediante mero rinvio recettizio alla citata norma di legge, non può estendersi al di là del contenuto di quest ultima: la quale impone solamente di dichiarare la sussistenza di violazioni fiscali definitivamente accertate secondo la legislazione italiana (e non

anche, come opina invece il giudice di prime cure, la pendenza di qualsiasi controversia nei confronti del fisco, che pur non abbia ancora dato luogo a un accertamento definitivo, ossia non più contestabile). In effetti, stando alla letterale dizione della norma primaria (così come recepita dal bando di gara), nel caso di specie non poteva considerarsi sussistente alcuna violazione definitivamente accertata di obblighi tributari secondo la legislazione italiana; sicché nessuna dichiarazione positiva avrebbe dovuto rendere, sul punto, l appellante. Tale non poteva certamente considerarsi la cartella esattoriale notificatale il 23 ottobre 2007, in quanto impugnabile fino a (lunedì) 24 dicembre 2007 (e, peraltro, successivamente perfino sgravata dalla stessa amministrazione finanziaria). La dichiarazione resa dall appellante agli atti di gara, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all art. 38 del D.Lgs. 163/2006 senza ulteriori (e non richieste) specificazioni è, perciò, del tutto corretta, sufficiente e oggettivamente vera. In conclusione, l appello va accolto; conseguentemente, in accoglimento anche del secondo ricorso per motivi aggiunti, va annullata altresì l esclusione dalla gara della società appellante. Le spese del doppio grado, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del Comune appellato, mentre si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per disporne l integrale compensazione nei confronti della ditta controinteressata. P. Q. M. Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l appello e per l effetto, in parziale riforma della sentenza gravata e in accoglimento del secondo ricorso per motivi aggiunti di prime cure, annulla l esclusione dalla gara della società appellante. Condanna il Comune di Monreale a rifondere all appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi 6.000, oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti della ditta BETA Salvatore. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa. Così deciso dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito a Palermo in camera di consiglio il 22 aprile 2008, con l intervento dei signori: Pier Giorgio Trovato, Presidente, Pietro Falcone, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Pietro Ciani, componenti. F.to: Pier Giorgio Trovato, Presidente F.to: Ermanno de Francisco, Estensore

F.to: Loredana Lopez, Segretario il 7 ottobre 2008 Depositata in segreteria