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Assicurazione Incendio Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Amissima Assicurazioni S.p.A. Prodotto Omnisolutions Property - Incendio Edizione 01/01/2019 Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali del prodotto e la situazione patrimoniale dell impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Amissima Assicurazioni S.p.A. Viale Certosa, n. civico 222; CAP 20156; città Milano; tel. +39 02 30761; sito internet: www.amissimagruppo.it; e-mail: amissima@pec.amissima.it; PEC: amissima@pec.amissima.it. Amissima Assicurazioni S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo Amissima, iscritto con il n. 050 all Albo Gruppi Ivass, ed assoggettata a direzione e coordinamento della Capogruppo Assicurativa Amissima Holdings S.r.l., già Primavera Holdings S.r.l. Sede legale e Direzione Generale: Viale Certosa 222, 20156 Milano, Italia Tel. +39 02 30761 - Fax +39 02 3086125 - sito: www.amissimagruppo.it email: amissima@pec.amissima.it indirizzo di Posta Elettronica Certificata: amissima@pec.amissima.it. Numero di iscrizione nell Albo delle Imprese tenuto dall IVASS: 1.00031 - Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93). Con riferimento al bilancio d esercizio al 31 dicembre 2017, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l ammontare del Patrimonio Netto è pari ad Euro 220,4 milioni, di cui Capitale Sociale Euro 209.652.480,00 e Riserve Patrimoniali Euro 75,9 milioni. In merito alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell impresa (SFCR), disponibile sul sito (http://www.amissima.it/sfcr) si precisa che l indice di solvibilità è pari al 112,36% e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. Al contratto si applica la legge italiana. Che cosa è assicurato? Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, le garanzie assicurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Incendio: guasti causati alle cose assicurate per ordine dell Autorità allo scopo di impedire od arrestare l incendio, le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro. L ampiezza dell impegno dell impresa è rapportato alle somme assicurate concordate con il Contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Rilevatori di fumo e/o impianti fissi automatici di estinzione a pioggia Copertura avvenuta sulla dichiarazione del Contraente / Assicurato che i locali sono protetti da rilevatori di fumo, con o senza impianto automatico di estinzione incendi a pioggia, collegati ad impianto di allarme sonoro e visivo nonché segnalazione remota agli addetti della sorveglianza e/o spegnimento incendi. Ai fini e per l efficacia delle garanzie, l impianto deve essere efficiente e sempre in funzione. OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Copertura dei danni materiali e diretti cagionati da incendio o da altro evento garantito dalla Rischio Locativo polizza, anche se causati con colpa grave dell Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall Assicurato. Copertura delle somme che l Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati Ricorso Terzi alle cose di terzi da sinistro indennizzabile. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell Assicurato. 1/11

Ricorso Locatari Attrezzature ed arredi posti all aperto Merci in forma flottante Aumento periodico merci Merci in refrigerazione Cristalli Acqua condotta Spese di ricerca e riparazione del guasto Occlusione di condutture Colaggi impianti automatici di estinzione Dispersione liquidi Fenomeno elettrico Eventi atmosferici Sovraccarico neve Grandine su fragili Eventi sociopolitici atti vandalici Spese di demolizione e sgombero Spese di trasloco e ricollocamento del contenuto in aumento Terremoto Inondazioni, alluvioni ed allagamenti Stabilimento inattivo o fabbricato vuoto Clausola in nome e per conto Copertura, nei casi di responsabilità dell Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio o dagli altri eventi previsti dalla polizza, anche se causati con colpa grave dell Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere. Copertura delle attrezzature ed arredi posti all aperto, nelle adiacenze dell esercizio in conseguenza dei soli eventi di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, verificatisi durante le ore di apertura dell azienda o durante le ore di inattività. Copertura, mediante applicazioni posticipate, di altre somme fino al massimo previsto in polizza, in aumento alle partite merci indicate. Copertura inerente le merci quando queste sono in aumento per un certo periodo indicato in polizza. Copertura dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti ad eventi garantiti in polizza o all accidentale verificarsi di guasti o rotture dell impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell acqua, di produzione e di distribuzione dell energia elettrica. Copertura delle spese per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa delle lastre di cristallo collocate all esterno ed interno dei locali. Copertura dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento. Copertura delle spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura che ha dato origine all evento dannoso indennizzabile. Sono comprese le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino del fabbricato. Copertura dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento, nonché rigurgiti e trabocchi delle fognature al servizio del fabbricato pertinente l Azienda assicurata oppure di pertinenza dell intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. Copertura dei danni materiali e diretti causati da fuoriuscita accidentale di acqua o di altro fluido da impianti automatici di estinzione. Copertura dei danni materiali e diretti di dispersione di liquidi, in quanto parte delle merci assicurate, contenute in appositi contenitori a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati. Copertura dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti, macchine, apparecchiature elettriche, elettroniche, purché di pertinenza dell azienda. Copertura dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da eventi atmosferici, sotto forma di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d aria. Copertura dei danni da sovraccarico di neve sul tetto e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. Copertura dei danni materiali e diretti causati dalla grandine su fragili, quali serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di vetro o cristallo di ogni tipo. Copertura dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Copertura delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico autorizzato i residui del sinistro. Copertura delle spese per trasportare altrove e ricollocare il contenuto assicurato rimasto illeso qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali. Copertura dei danni materiali e subiti per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Copertura dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere. Copertura convenuta sulla dichiarazione del Contraente/Assicurato che lo stabilimento è completamente inattivo o vuoto. Possono essere messe in attività le macchine ogni mese per due giorni, anche non consecutivi, al solo fine della conservazione delle macchine. Copertura del fabbricato in nome proprio e nell interesse del proprietario del fabbricato; in tal caso le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento e liquidazione dei danni. 2/11

Enti particolari Fabbricati aperti ai lati Infiammabili in aumento Autocombustione Occlusione di condutture Acqua piovana Intasamento gronde e pluviali Gelo e ghiaccio Eruzioni vulcaniche Maremoto Valori e denaro Quadri, stampi, modelli, cose particolari Ricostruzione archivi/documenti Spese ricostruzione e rifacimento cose particolari a P.R.A. Cedimento e franamento del terreno Crollo e collasso strutturale Enti ad impiego mobile Beni presso terzi Onorari consulenti e periti Anticipo indennizzi Denuncia circostanziata dei sinistri Costi di progettazione Deroga alla proporzionale Errori di movimentazione e manovra Oneri di urbanizzazione Danni indiretti in forma percentuale Danni indiretti in forma a diaria Copertura di archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici. Copertura dei danni materiali e diretti subiti da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti. Viene tollerata l esistenza di infiammabili fino a 1000 Kg (non tenendo conto di quelli completamente interrati). Copertura dei danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma). Copertura dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento, rigurgiti e trabocchi fognature al servizio del fabbricato. Copertura dei danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da acqua piovana. Copertura dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua penetrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve. Copertura dei danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei fabbricati assicurati, purché l attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedenti il sinistro. Copertura dei danni materiali e diretti direttamente causati da eruzioni vulcaniche. Copertura dei danni materiali e subiti dagli enti per maremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino a livello sottomarino dovuto a cause endogene. L Assicurato/Contraente dichiara di essere in grado di fornire la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito e delle carte valori assicurate. Per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento si risarciscono le spese per la procedura stabilita dalla legge per l ammortamento e sostituzione dei titoli distrutti. Copertura delle spese sostenute per la riparazione o ricostruzione di cose particolari danneggiate o distrutte da incendio od altro evento indennizzabile. Copertura delle spese sostenute per la riparazione o ricostruzione di archivi distrutti da incendio od altro evento indennizzabile compresi gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi per la perdita dei documenti. Copertura del costo del materiale e delle operazioni per il rifacimento delle cose particolari distrutte o danneggiate. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro. Copertura dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di franamento o smottamento del terreno. Copertura dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da crollo di fabbricati od impianti causato da cedimento, smottamento o franamento del terreno. Copertura dei danni materiali e diretti subiti da enti ad impiego mobile. Copertura dei danni materiali e diretti subiti da beni temporaneamente presso terzi per lavorazione, riparazione, manutenzione, in conseguenza di eventi di cui a tale settore. Copertura per le spese e gli onorari di consulenti o periti che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile, avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. L Assicurato ha diritto, prima della liquidazione del sinistro, al pagamento di un acconto del 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, se non sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro. L obbligazione della Società è dopo 90 giorni dalla denuncia, sempreché trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell anticipo. L obbligo della denuncia circostanziata effettuata dall'assicurato è limitato alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o danneggiati dal sinistro con l indicazione del loro valore e della perdita subita. Copertura dei costi e/o oneri che l Assicurato dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di progettazione per ricostruzione dei fabbricati assicurati. Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si darà luogo all applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore a quanto indicato in scheda di polizza. Copertura dei danni da movimentazione e manovra subiti dagli enti assicurati a seguito di caduta accidentale conseguente ad operazioni inerenti l attività svolta dall Assicurato. Copertura degli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune per i danni al fabbricato. Copertura dei danni di interruzione di esercizio conseguenti a sinistri risarcibili. Copertura delle perdite da interruzioni dell attività causate all Azienda da sinistro indennizzabile. Si indennizza l importo della diaria indicata in polizza per ogni giorno di inattività totale. Per i giorni in cui l inattività è parziale la diaria è ridotta in proporzione. 3/11

Che cosa NON è assicurato? Rischi esclusi In aggiunta a quanto indicato nel DIP si hanno le seguenti esclusioni: - causati da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; - all impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; - indiretti quali mancanza di godimento o reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o di qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; - di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date. Ci sono limiti di copertura? Sì, sono presenti i seguenti limiti di copertura: POLIZZE TRASPORTI Se al momento del sinistro le cose assicurate risultassero garantite per gli stessi eventi mediante polizze di sicurtà contro i rischi di trasporto, la Società risponderà solo per la parte di danno eventualmente non coperta dalle stesse polizze di sicurtà e sino alla concorrenza delle somme assicurate con la presente polizza. Tale condizione non sarà tuttavia invocata dalla Società nel caso in cui fosse svolta azione di regresso in base all Art. 1916 c.c. nei confronti del Contraente o dell Assicurato in conseguenza di danno risarcito per effetto della citata polizza trasporti. Il Contraente o l Assicurato si obbliga, in caso di sinistro, a dare visione alla Società delle polizze di sicurtà contro i rischi di trasporto concernenti le cose colpite. RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall Art. 1916 c.c. verso le persone delle quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i Clienti, purché l Assicurato, a sua volta, non eserciti l azione verso il responsabile. LIMITAZIONE DELL ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni. Garanzie Incendio: - incendio esplosione e scoppio: esclusi se causati da ordigni esplosivi; - incendio spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro: sino al 10% dell indennizzo pagabile ai termini di polizza; - incendio: ove non previste franchigie maggiori o specifiche deroghe, la garanzia verrà prestata con una franchigia pari ad Euro 250,00; - rischio locativo: ove non previste franchigie maggiori o specifiche deroghe, la garanzia verrà prestata con una franchigia pari ad Euro 250,00; - ricorso terzi - danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell utilizzo di beni ed attività: sino al 10% del massimale; - ricorso terzi: sono esclusi i danni a cose che l Assicurato abbia in consegna, custodia, detenga a qualsiasi titolo, le cose sugli stessi mezzi trasportate e di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, aria, suolo; - ricorso terzi: ove non previste franchigie maggiori o specifiche deroghe, la garanzia verrà prestata con una franchigia pari ad Euro 250,00; - ricorso locatari: sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell Assicurato; - ricorso locatari: ove non previste franchigie maggiori o specifiche deroghe, la garanzia verrà prestata con una franchigia pari ad Euro 250,00 - attrezzature ed arredi posti all aperto: per singolo sinistro franchigia pari ad Euro 250,00; - attrezzature ed arredi posti all aperto: in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per - merci in forma flottante: per singolo sinistro franchigia pari ad euro 250,00; - merci in forma flottante: in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per - aumento periodico merci: per singolo sinistro franchigia pari ad euro 250,00; - aumento periodico merci: in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per - merci in refrigerazione: sono esclusi i guasti, rotture dell impianto frigorifero in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o con ogni altro evento previsto escluso; 4/11

- merci in refrigerazione: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di - cristalli: sono escluse le cornici, qualsiasi spesa non menzionata e danno indiretto. Non sono comprese le rotture: derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimenti del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o infissi o dei mobili su cui sono collocate; causate da incendio, da fulmine, da scoppio, da esplosione, da gelo; di lastre che alla data dell entrata in vigore della presente polizza non fossero integre o esenti da difetti; di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito. - cristalli: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo; - acqua condotta: la Società non risponde: dei danni dovuti ad umidità e stillicidio ed infiltrazioni di acqua piovana; delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; dei danni alle merci in locali interrati e/o seminterrati, a quelle poste a meno di 12 cm. dal suolo; verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell impianto che dei locali assicurati. - acqua condotta: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo; - spese di ricerca e riparazione del guasto: sono escluse le tubazioni e relativi raccordi interrati esterni al fabbricato e le spese necessarie per rendere l impianto conforme alle normative vigenti in materia; - spese di ricerca e riparazione del guasto: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per - occlusione di condutture: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di - colaggio impianti automatici di estinzione: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per - dispersione liquidi: sono esclusi i danni: derivanti o conseguenti ad imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti anche se conseguenti a guasto; dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori; di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; di fuoriuscita di materiale fuso; causati ad altri enti dalla dispersione del liquido; le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione. - dispersione liquidi: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di polizza - fenomeno elettrico: sono esclusi i danni: causati da usura o da carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o di revisione, nonché di danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all Assicurato all atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte. - fenomeno elettrico: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di polizza - eventi atmosferici: sono esclusi i danni causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali od artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo; cedimento o franamento del terreno, valanghe e slavine, anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici precedenti; e subiti da: alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; enti all aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; 5/11

fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, tende o tendoni, e quanto in essi contenuto; serramenti, vetrate e lucernari in genere; lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. - eventi atmosferici: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di polizza - sovraccarico neve: sono esclusi i danni a: fabbricati non conformi alle norme vigenti al momento della costruzione relative a sovraccarichi da neve; lucernari, vetrate, serramenti in genere, pannelli solari, all impermeabilizzazione a meno che il danno sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve. - sovraccarico neve: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di polizza - grandine su fragili: sono esclusi i danni a pannelli solari e pannelli fotovoltaici; - grandine su fragili: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di polizza - eventi sociopolitici atti vandalici: sono esclusi i danni da: da inondazione o frana; da furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi; subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od emissione di controlli o manovre; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; di imbrattamenti e deturpazione di muri esterni del fabbricato e sue pertinenze; a lastre e cristalli. - eventi sociopolitici atti vandalici: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per - spese di demolizione e sgombero: sono esclusi i residui del sinistro rientrati nella categoria tossici e nocivi di cui al D.P.R. n. 91 5/82 e s.m.i., che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e s.m.i.; - spese di demolizione e sgombero: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per - spese di trasloco e ricollocamento del contenuto in aumento: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per - terremoto: la Società non risponde dei danni: causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo o da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, alluvioni, allagamenti, da maremoto; causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati; da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. - terremoto: per singolo sinistro viene detratto uno scoperto con minimo indicati in scheda di polizza ed in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto indicato in scheda di polizza; - inondazioni, alluvioni ed allagamenti: la Società non risponde dei danni: causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell inondazione, alluvione, allagamento sulle cose assicurate; da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 6/11

indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati; da franamento, cedimento o smottamento del terreno; a enti mobili all aperto; alle merci e/o contenuto posti in locali interrati o seminterrati; alle merci e/o contenuto la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento. - inondazioni, alluvioni ed allagamenti: per singolo sinistro viene detratto uno scoperto con minimo indicati in scheda di polizza ed in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto indicato in scheda di polizza; - stabilimento inattivo o fabbricato vuoto: per singolo sinistro viene detratto uno scoperto con minimo indicati in scheda di polizza ed in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto indicato in scheda di polizza; - rilevatori di fumo e/o impianti automatici di estinzione a pioggia: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per - enti particolari: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo; - fabbricati aperti ai lati: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di - infiammabili in aumento: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di - autocombustione: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di polizza - occlusione di condutture: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di - acqua piovana: sono esclusi: i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno; i danni causati da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti; i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche derivanti da acqua piovana; i danni causati da umidità, stillicidio e rigurgito di fogne; i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie; i danni a cose poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento dei locali; i danni alle cose all'aperto o sotto semplici tettoie aperte da uno o più lati. - acqua piovana: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo; - intasamento gronde e pluviali: sono esclusi i danni di infiltrazione, umidità, stillicidio; - intasamento gronde e pluviali: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di - gelo e ghiaccio: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo; - eruzioni vulcaniche: sono esclusi: di terremoto, inondazione, alluvione, maremoto; causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell eruzione vulcanica sulle cose assicurate; di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. - eruzioni vulcaniche: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di polizza - maremoto: sono esclusi i danni: causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo o da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, alluvioni, allagamenti, da terremoto; causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati; da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 7/11

indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. - maremoto: per singolo sinistro viene detratto uno scoperto con minimo indicati in scheda di polizza ed in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto indicato in scheda di polizza; - valori e denaro: per i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento la Società risarcirà le spese per la procedura stabilita dalla legge per l ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti fino ad un massimo di Euro 52,00 per titolo; - valori e denaro: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo; - quadri, stampi, modelli, cose particolari: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per - ricostruzione archivi/documenti: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per - spese ricostruzione e rifacimento cose particolari a P.R.A.: il risarcimento del danno è limitato alle spese sostenute entro dodici mesi dal sinistro; - spese ricostruzione e rifacimento cose particolari a P.R.A.: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per - cedimento e franamento del terreno: sono esclusi i danni: causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da franamento o smottamento; causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, alluvioni, allagamenti, da maremoto, da terremoto; causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dello smottamento sugli enti assicurati; da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati; - cedimento e franamento del terreno: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per - crollo e collasso strutturale: sono esclusi i danni da o conseguenti a: allagamenti, terremoto, slavine, valanghe, eruzioni vulcaniche, umidità, stillicidio, trasudamento ed infiltrazioni; errori di progettazione o di calcolo, errore nei disegni costruttivi o difetti di costruzione o vizio di materiale, guasti accidentali; mancata od inadeguata manutenzione e/o revisione, deperimento, usura, logorio, corrosione, ruggine o incrostazione. - crollo e collasso strutturale: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di - enti ad impiego mobile: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di - beni presso terzi: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di polizza - onorari consulenti e periti: in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato in scheda di polizza per - anticipo indennizzi: acconto del 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro; - costi di progettazione: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di - errori di movimentazione manovra: sono esclusi i danni: conseguenti ad operazioni di manutenzione, montaggio e collaudo; in occasione di eventi sociopolitici ed atti dolosi di terzi; causati con dolo dell Assicurato e delle persone delle quali deve rispondere. - errori di movimentazione manovra: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per 8/11

- oneri di urbanizzazione: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari all importo indicato in scheda di - danni indiretti in forma percentuale: nei limiti della percentuale indicata in polizza e sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo; - danni indiretti in forma a diaria: sono esclusi: i danni da inattività verificatisi nel giorno del sinistro e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo; le perdite o le spese conseguenti a sinistro: causato da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, sovraccarico neve; causato da fenomeno elettrico; subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorigeno; che comporti prolungamento od estensione dell inattività provocato da: dolo o colpa grave del Contraente o dell Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall Autorità; difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra; revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti. - contenuto degli apparecchi somministratori di calore: è escluso il contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori e sono esclusi i danni a forni e muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare; - enti in leasing: sono esclusi gli enti in leasing qualora già garantiti con apposita assicurazione; - onda sonica: per singolo sinistro viene detratta una franchigia pari ad Euro 155,00; - implosione: se l evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante limitatamente alle cose non facenti parte della macchina od impianto in cui si è verificata l implosione. Che obblighi ho? Quali obblighi ha l impresa? Cosa fare in caso di sinistro? Dichiarazioni inesatte o reticenti Obblighi dell impresa Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, l Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all indirizzo serviziosinistri@pec.amissima.it, all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell Art. 1913 c.c. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell Art. 1915 c.c. Assistenza diretta/in convenzione: non sono previste forme di assistenza diretta o in convenzione. Gestione da parte di altre imprese: non sono previste forme di gestione da parte di altre imprese. Prescrizione: fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del medesimo Art. 2952 c.c. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l omessa comunicazione dell aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza. Pagamento dell indennizzo: espletata l attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l indennizzo o il risarcimento se dovuto verrà liquidato da Amissima Assicurazioni entro 30 giorni dal compimento dell ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile. Quando e come devo pagare? Premio Rimborso Per il pagamento del premio possono essere concordate forme di frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale o trimestrale. Il frazionamento semestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 3%, il frazionamento quadrimestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 4%, il frazionamento trimestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 5%. In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso. 9/11

Quando comincia la copertura e quando finisce? Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. Come posso disdire la polizza? Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo) Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o P.E.C. (per disdette inviate dal Contraente alla Società la P.E.C. dedicata è: disdette@pec.amissima.it). Ripensamento dopo la stipulazione Risoluzione Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio Le Parti, nel caso di polizza poliennale con riduzione del premio, possono recedere alla scadenza indicata in polizza e comunque al quinto anno se la polizza ha durata superiore, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Per sinistro In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C. Non sono previsti altri casi, oltre quelli disciplinati dalla Legge. A chi è rivolto questo prodotto? Il prodotto è rivolto a chi voglia assicurare, all interno di un prodotto multirischio, la sola copertura per i danni da Incendio. Quali costi devo sostenere? costi di intermediazione: il contratto prevede costi di intermediazione pari al 25% del premio imponibile. COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All impresa assicuratrice All IVASS Le modalità di presentazione dei reclami all impresa sono: A mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Amissima Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Certosa, 222 20156 Milano A mezzo fax 02/45402417 A mezzo mail: reclami@amissima.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all IVASS, Via del Quirinale, 21-00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it. PRIMA DI RICORRERE ALL AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione Mediazione tra quelli presenti nell elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all Impresa. Conciliazione paritetica gratuita per l Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it. Arbitrato Irrituale: l ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. Altri sistemi alternativi I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su di risoluzione delle richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui controversie punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Le spese dei Periti sono a carico della Società. 10/11

In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm, chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, oppure all IVASS, che provvederà all inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. PER QUESTO CONTRATTO L IMPRESA DISPONE DI UN AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 11/11