Consiglio regionale della Calabria Seconda Commissione Esame abbinato: Proposta di legge n. 85/9 d iniziativa del Consigliere Caputo recante: Modifica alla legge regionale n. 8 del 5 aprile 2008 (Riordino dell organizzazione turistica regionale) Proposta di legge n. 123/9^ d iniziativa del Consigliere Orsomarso, recante: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 8/2008 (Riordino dell organizzazione turistica regionale) Proposta di legge n. 229/9^ d iniziativa del Consigliere Caputo recante: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell organizzazione turistica regionale) Proposta di legge n. 251/9^ d iniziativa del Consigliere Nicolò recante: Modifica alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 Sistemi premiali in favore delle imprese Proposta di legge n. 264/9^ d iniziativa del Consigliere Tripodi recante: Modifica comma 1, articolo 29 della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell organizzazione turistica regionale) Raffronto tra il testo vigente della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 Riordino dell organizzazione turistica regionale e i testi delle proposte di legge
TITOLO I Organizzazione territoriale TITOLO I Organizzazione territoriale TITOLO I Organizzazione territoriale TITOLO I Organizzazione territoriale CAPO I Obiettivi CAPO I Obiettivi CAPO I Obiettivi CAPO I Obiettivi Articolo 1 (Princìpi e finalità) Articolo 1 (Princìpi e finalità) Articolo 1 (Princìpi e finalità) Articolo 1 (Princìpi e finalità) 1. La presente legge disciplina, in attuazione dell art. 117 della Costituzione, le funzioni della Regione in materia di Turismo, nel rispetto dei princìpi dello Statuto Regionale e della Legge 29 marzo 2001 n. 135 e successive modifiche ed integrazioni. 1. La presente legge disciplina, in attuazione dell art. 117 della Costituzione, le funzioni della Regione in materia di Turismo, nel rispetto dei princìpi dello Statuto Regionale e della Legge 29 marzo 2001 n. 135 e successive modifiche ed integrazioni. 1. La presente legge disciplina, in attuazione dell art. 117 della Costituzione, le funzioni della Regione in materia di Turismo, nel rispetto dei princìpi dello Statuto Regionale e della Legge 29 marzo 2001 n. 135 e successive modifiche ed integrazioni. 1. La presente legge disciplina, in attuazione dell art. 117 della Costituzione, le funzioni della Regione in materia di Turismo, nel rispetto dei princìpi dello Statuto Regionale e della Legge 29 marzo 2001 n. 135 e successive modifiche ed integrazioni. 2. La Regione riconosce: 2. La Regione riconosce: 2. La Regione riconosce: 2. La Regione riconosce: a) il ruolo strategico del turismo quale sistema per lo sviluppo integrato di vocazioni e risorse presenti nel territorio della Calabria; a) il ruolo strategico del turismo quale sistema per lo sviluppo integrato di vocazioni e risorse presenti nel territorio della Calabria; a) il ruolo strategico del turismo quale sistema per lo sviluppo integrato di vocazioni e risorse presenti nel territorio della Calabria; a) il ruolo strategico del turismo quale sistema per lo sviluppo integrato di vocazioni e risorse presenti nel territorio della Calabria favorendo la qualificazione e il miglioramento dell'offerta turistica locale attraverso la 2
realizzazione di nuove strutture ricettive e il potenziamento di quelle già esistenti; b) il ruolo degli Enti Locali e delle Comunità Locali nelle loro diversificate espressioni culturali, etniche ed associative; b) il ruolo degli Enti Locali e delle Comunità Locali nelle loro diversificate espressioni culturali, etniche ed associative; b) il ruolo degli Enti Locali e delle Comunità Locali nelle loro diversificate espressioni culturali, etniche ed associative; b) il ruolo degli Enti Locali e delle Comunità Locali nelle loro diversificate espressioni culturali, etniche ed associative; c) l importanza della sostenibilità ambientale delle attività turistiche da conseguire attraverso l applicazione degli strumenti di certificazione ambientale e i marchi di qualità territoriale; c) l importanza della sostenibilità ambientale delle attività turistiche da conseguire attraverso l applicazione degli strumenti di certificazione ambientale e i marchi di qualità territoriale; c) l importanza della sostenibilità ambientale delle attività turistiche da conseguire attraverso l applicazione degli strumenti di certificazione ambientale e i marchi di qualità territoriale; c) l importanza della sostenibilità ambientale delle attività turistiche da conseguire attraverso l applicazione degli strumenti di certificazione ambientale e i marchi di qualità territoriale; d) la valorizzazione di ogni forma di sviluppo turistico sostenibile; d) la valorizzazione di ogni forma di sviluppo turistico sostenibile; d) la valorizzazione di ogni forma di sviluppo turistico sostenibile; d) la valorizzazione di ogni forma di sviluppo turistico sostenibile; e) la promozione di analisi e studi del sistema turistico regionale e la realizzazione di sistemi informativi di supporto alla e) la promozione di analisi e studi del sistema turistico regionale e la realizzazione di sistemi informativi di supporto alla e) la promozione di analisi e studi del sistema turistico regionale e la realizzazione di sistemi informativi di supporto alla e) la promozione di analisi e studi del sistema turistico regionale e la realizzazione di sistemi informativi di supporto alla 3
pianificazione del comparto turistico; pianificazione del comparto turistico; pianificazione del comparto turistico; pianificazione del comparto turistico; f) la promozione della ricerca di sistemi informativi, di documentazione e studio del fenomeno turistico; f) la promozione della ricerca di sistemi informativi, di documentazione e studio del fenomeno turistico; f) la promozione della ricerca di sistemi informativi, di documentazione e studio del fenomeno turistico; f) la promozione della ricerca di sistemi informativi, di documentazione e studio del fenomeno turistico; g) la promozione di azioni di tutela del turista; g) la promozione di azioni di tutela del turista; g) la promozione di azioni di tutela del turista; g) la promozione di azioni di tutela del turista; h) la promozione dell immagine della Calabria in ambito nazionale, comunitario, internazionale; h) la promozione dell immagine della Calabria in ambito nazionale, comunitario, internazionale; h) la promozione dell immagine della Calabria in ambito nazionale, comunitario, internazionale; h) la promozione dell immagine della Calabria in ambito nazionale, comunitario, internazionale; i) l importanza della valorizzazione turistica delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali della Calabria anche attraverso il sostegno a nuove e innovative forme di ricettività e servizi al turismo. i) l importanza della valorizzazione turistica delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali della Calabria anche attraverso il sostegno a nuove e innovative forme di ricettività e servizi al turismo nonché mediante la previsione di sistemi premiali in favore di imprenditori i) l importanza della valorizzazione turistica delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali della Calabria anche attraverso il sostegno a nuove e innovative forme di ricettività e servizi al turismo; i) l importanza della valorizzazione turistica delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali della Calabria anche attraverso il sostegno a nuove e innovative forme di ricettività e servizi al turismo. 4
distintisi per aver incrementato l'offerta turistica in misura sensibile, secondo i parametri di cui all'articolo 3. l) la necessità di una rivisitazione coordinata (nei contenuti, nel format e nell'immagine), dell'attuale segnaletica turisticoculturale regionale, da realizzare attraverso l'inserimento, come parte integrante della segnaletica stessa, del marchio turistico unico della Regione Calabria e con la presentazione delle informazioni, obbligatoriamente, anche in lingua inglese; m) l'esigenza di stilare, attraverso il coinvolgimento degli enti provinciali e locali, un elenco ufficiale dei beni simbolo del patrimonio della Regione Calabria, 5
ovvero dei siti di interesse turisticoculturale con valenza regionale; nonché di promuoverli ed agevolarne la fruizione mediante il ricorso a 'card territoriali' a prezzo agevolato, valide per i trasporti e gli ingressi ai siti di un comprensorio omogeneo; n) la necessità di predisporre, d'intesa tra gli assessorati al Turismo e quello alla Cultura, un regolamento regionale che enuclei e prescriva le caratteristiche intrinseche ed al tempo stesso le condizioni di ammissione a finanziamento annuale fisso ma revocabile, degli eventi socio-culturali definiti di 'valenza regionale', per la loro documentata storicità, iter- 6
3. La Regione riconosce inoltre il diritto alla vacanza e al godimento del tempo libero di tutti i cittadini e sostiene l insieme delle forme di turismo possibili rivolte anche alla piena valorizzazione delle risorse regionali e alla destagionalizzazione dei flussi turistici. Articolo 2 (Funzioni) omissis 3. La Regione riconosce inoltre il diritto alla vacanza e al godimento del tempo libero di tutti i cittadini e sostiene l insieme delle forme di turismo possibili rivolte anche alla piena valorizzazione delle risorse regionali e alla destagionalizzazione dei flussi turistici. territorialità e capacità comunicazionale oltre i confini regionali e nazionali; l'elenco ufficiale degli eventi riconosciuti, viene aggiornato ogni anno dal Consiglio Regionale. 3. La Regione riconosce inoltre il diritto alla vacanza e al godimento del tempo libero di tutti i cittadini e sostiene l insieme delle forme di turismo possibili rivolte anche alla piena valorizzazione delle risorse regionali e alla destagionalizzazione dei flussi turistici. CAPO II Programmazione regionale CAPO II Programmazione regionale 7
Articolo 3 (Piano di sviluppo turistico) 1. Per l attuazione dei principi di cui all articolo 1, la Giunta regionale elabora il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile con l obiettivo di aumentare in maniera sostenibile la competitività nazionale e internazionale delle destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualità dell offerta e l orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali. 2. Il Piano, che ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente, è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno dell anno precedente il triennio di riferimento. Il Piano Articolo 3 (Piano di sviluppo turistico) 1. Per l attuazione dei principi di cui all articolo 1, la Giunta regionale elabora il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile con l obiettivo di aumentare in maniera sostenibile la competitività nazionale e internazionale delle destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualità dell offerta e l orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali. 2. Il Piano, che ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente, è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno dell anno precedente il triennio di riferimento. Il Piano 8
mantiene la sua validità fino all approvazione del successivo. 3. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile è articolato in Progetti ed è elaborato anche sulla base dei Piani e dei Progetti proposti dai Sistemi Turistici Locali ai sensi del successivo articolo 6. 4. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile deve contenere: a) la definizione della strategia di mercato e alle azioni di marketing per il posizionamento e la promozione dell offerta turistica regionale - Piano di Marketing Turistico Regionale. In particolare il Piano di Marketing deve individuare: lo scenario globale della mantiene la sua validità fino all approvazione del successivo. 3. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile è articolato in Progetti ed è elaborato anche sulla base dei Piani e dei Progetti proposti dai Sistemi Turistici Locali ai sensi del successivo articolo 6. 4. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile deve contenere: a) la definizione della strategia di mercato e alle azioni di marketing per il posizionamento e la promozione dell offerta turistica regionale - Piano di Marketing Turistico Regionale. In particolare il Piano di Marketing deve individuare: lo scenario globale della 9
domanda turistica e del sistema distributivo; il posizionamento competitivo dell offerta e dei prodotti turistici regionali nel mercato nazionale e internazionale e individuare i segmenti di domanda più promettenti; gli obiettivi e le strategie triennali e annuali per i segmenti di mercato e di domanda più promettenti; la definizione dei Progetti Prodotto, dei Progetti Comunicazione e dei Progetti Interregionali; b) la definizione della strategia e l individuazione delle azioni per migliorare la competitività e la sostenibilità domanda turistica e del sistema distributivo; il posizionamento competitivo dell offerta e dei prodotti turistici regionali nel mercato nazionale e internazionale e individuare i segmenti di domanda più promettenti; gli obiettivi e le strategie triennali e annuali per i segmenti di mercato e di domanda più promettenti; la definizione dei Progetti Prodotto, dei Progetti Comunicazione e dei Progetti Interregionali; b) la definizione della strategia e l individuazione delle azioni per migliorare la competitività e la sostenibilità 10
ambientale delle destinazioni e dei prodotti turistici regionali. In particolare il Piano, a partire dall analisi dello stato e delle tendenze in atto nell offerta turistica regionale, deve identificare e definire: le aree e i prodotti regionali a maggiore attrattività turistica; i prodotti e i servizi turistici congrui con un efficace integrazione delle risorse marine con quelle naturalistiche e storicoculturali proprie delle aree interne e con le altre dotazioni turistiche strategiche regionali; le azioni necessarie per migliorare ambientale delle destinazioni e dei prodotti turistici regionali. In particolare il Piano, a partire dall analisi dello stato e delle tendenze in atto nell offerta turistica regionale, deve identificare e definire: le aree e i prodotti regionali a maggiore attrattività turistica; i prodotti e i servizi turistici congrui con un efficace integrazione delle risorse marine con quelle naturalistiche e storicoculturali proprie delle aree interne e con le altre dotazioni turistiche strategiche regionali; le azioni necessarie per migliorare 11
l accessibilità e la fruibilità delle aree delle destinazioni turistiche regionali; l accessibilità e la fruibilità delle aree delle destinazioni turistiche regionali; gli itinerari tematici (naturalistici, culturali, enogastronomici) che permettono ai turisti di migliorare la conoscenza del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Calabria; le azioni per la promozione dell utilizzo a finalità ricettive, soprattutto nelle aree interne, degli edifici di pregio non utilizzati presenti nei centri storici e nei borghi rurali anche attraverso il sostegno alla realizzazione di alberghi diffusi; le azioni per realizzare nuove gli itinerari tematici (naturalistici, culturali, enogastronomici) che permettono ai turisti di migliorare la conoscenza del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Calabria; le azioni per la promozione dell utilizzo a finalità ricettive, soprattutto nelle aree interne, degli edifici di pregio non utilizzati presenti nei centri storici e nei borghi rurali anche attraverso il sostegno alla realizzazione di alberghi diffusi; le azioni per realizzare nuove 12
iniziative a carattere sportivo a bassissimo impatto ambientale legate alle peculiarità della Calabria; gli orientamenti per finalizzare il sistema degli incentivi alle imprese turistiche prioritariamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione e di adeguamento delle strutture ricettive per innalzare gli standard di qualità dei servizi e ampliare la stagione turistica e per la incentivazione della domanda turistica individuale; le azioni per il potenziamento e la qualificazione delle imprese di servizi al turismo, con priorità alle reti di imprese; iniziative a carattere sportivo a bassissimo impatto ambientale legate alle peculiarità della Calabria; gli orientamenti per finalizzare il sistema degli incentivi alle imprese turistiche prioritariamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione e di adeguamento delle strutture ricettive per innalzare gli standard di qualità dei servizi e ampliare la stagione turistica e per la incentivazione della domanda turistica individuale; le azioni per il potenziamento e la qualificazione delle imprese di servizi al turismo, con priorità alle reti di imprese; i criteri per 13
i criteri per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale e per l implementazione di strumenti di valutazione della capacità di carico, in rapporto alla valutazione di costi e benefici derivanti da interventi turistici sulle risorse naturali. l'individuazione di sistemi di incentivazione premiale nei confronti degli imprenditori più meritevoli, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera i), seconda parte, privilegiando, in particolare coloro i quali abbiano contribuito a valorizzare l'offerta dei prodotti enogastronomici locali di qualità; i criteri per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale e per l implementazione di strumenti di valutazione della capacità di carico, in rapporto alla valutazione di costi e benefici derivanti da interventi turistici sulle risorse naturali. 14
c) le modalità operative per l applicazione delle norme di cui all articolo 1, comma n. 583 e seguenti che non hanno subìto le censure della Corte Costituzionale, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006); d) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie. c) le modalità operative per l applicazione delle norme di cui all articolo 1, comma n. 583 e seguenti che non hanno subìto le censure della Corte Costituzionale, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006); d) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie. Articolo 4 (Piano esecutivo annuale) Articolo 5 (Sistema dei finanziamenti) omissis Articolo 6 (Sistema Turistico Locale) 15
Articolo 7 (Funzioni del Sistema Turistico Locale) 1. Il Sistema Turistico Locale è finalizzato a: a) sviluppare moderne potenzialità turistiche; b) irrobustire la qualità dei prodotti turistici esistenti; c) integrare differenti tipologie e forme di turismo per valorizzarne la destagionalizzazione; d) realizzare interventi infrastrutturali, di riqualificazione urbana e territoriale; e) promuovere e sostenere l innovazione tecnologica; f) favorire la crescita della professionalità degli operatori e lo sviluppo delle Articolo 7 (Funzioni del Sistema Turistico Locale) 1. Il Sistema Turistico Locale è finalizzato a: a) sviluppare moderne potenzialità turistiche; b) irrobustire la qualità dei prodotti turistici esistenti; c) integrare differenti tipologie e forme di turismo per valorizzarne la destagionalizzazione; d) realizzare interventi infrastrutturali, di riqualificazione urbana e territoriale; e) promuovere e sostenere l innovazione tecnologica; f) favorire la crescita della professionalità degli operatori e lo sviluppo delle competenze 16
competenze manageriali; g) valorizzare il patrimonio naturalistico e dei parchi per un elevata sostenibilità e qualità ecologica dello sviluppo turistico; h) incrementare e sviluppare la domanda turistica. Articolo 8 (Marchio di qualità) manageriali; g) valorizzare il patrimonio naturalistico e dei parchi per un elevata sostenibilità e qualità ecologica dello sviluppo turistico; h) incrementare e sviluppare la domanda turistica. h bis) incrementare e sviluppare l'offerta turistica, anche attraverso l'attribuzione delle misure premiali previste dalla presente legge. Articolo 9 (Comitato istituzionale) Articolo 10 (Sistema informativo turistico) 17
Articolo 11 (Carta dei diritti del Turista) Articolo 12 (Albergo diffuso) Art. 12 bis Autofinanziamento delle strutture ricettive 1. La Regione, in prospettiva della diminuzione del finanziamento comunitario con riferimento all'iniziativa imprenditoriale nel settore del turismo nonché al fine di accogliere una domanda interessata a soggiornare a contatto con la popolazione residente, consente la commercializzazione 18
di stabili costituendi residence turistico alberghieri, non superiore al 40%, da destinare a residenze private per le vacanze. 2. Ai fini della presente norma, si intendono per residence turistico - alberghieri gli esercizi, dotati dei requisiti propri degli alberghi, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili, facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in un area attrezzata per il soggiorno e l'intrattenimento della clientela. 3. La commercializzazione di cui al comma 1 è vietata laddove sia accompagnata dalla previsione di lavori di adattamento o di ristrutturazione che mutano le 19
caratteristiche percepibili e i parametri essenziali degli stabili nonché qualora dalla medesima derivi la necessità di dotazioni aggiuntive di standard, servizi e spazi pubblici o privati. 4. I proventi derivanti dalla commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati al miglioramento e all'aumento dei servizi nonché al miglioramento complessivo dell'offerta turistica della struttura interessata". CAPO III (Programmazione Provinciale) Articolo 13 (Programma di accoglienza del turista) 20
Articolo 14 (Uffici Informazione e Accoglienza Turistica) Articolo 15 (Pro-Loco) omissis Articolo 16 (Albo provinciale) CAPO IV Produzione, Organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici Articolo 17 (Agenzie di viaggio e turismo) Articolo 18 (Attività delle agenzie) Articolo 19 21
(Procedure per apertura) omissis Articolo 20 (Autorizzazione) Articolo 21 (Contenuto dell autorizzazione) omissis Articolo 22 (Periodo di apertura) Articolo 23 (Redazione e diffusione dei programmi) Articolo 24 (Commissioni arbitrali e conciliative) Articolo 25 (Obbligo di assicurazione) 22
Articolo 26 (Sospensione dell attività) Articolo 27 (Cessazione dell attività) omissis Articolo 28 (Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo) Articolo 29 (Direttore tecnico) 1. La Provincia, con cadenza almeno biennale, indice l esame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione deve essere presentata alla Provincia alla quale appartiene il comune di residenza. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: Articolo 29 (Direttore tecnico) 1. La Provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione può essere presentata alle Province senza alcun obbligo di residenza nel territorio regionale. I candidati devono essere in possesso dei seguenti Articolo 29 (Direttore tecnico) 1. La Provincia, con cadenza almeno biennale, indice l esame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione può essere presentata ad una delle Province della Regione, a condizione che i candidati risiedano in un Comune della Regione Calabria. I 23
a) diploma di scuola secondaria superiore; b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro. 2. L esercizio dell attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo o titolo equipollente; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestato relativo a corsi di specializzazione post universitaria in economia e gestione del turismo. 3. La commissione esaminatrice è così composta: requisiti: a) diploma di scuola secondaria superiore; b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro. 2. L esercizio dell attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo o titolo equipollente; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestato relativo a corsi di specializzazione post universitaria in economia e gestione del turismo. 3. La commissione esaminatrice è così composta: candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di scuola secondaria superiore; b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro. 2. L esercizio dell attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo o titolo equipollente; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestato relativo a corsi di specializzazione post universitaria in economia e gestione del turismo. 3. La commissione esaminatrice è così composta: 24
a) un dirigente della Provincia con funzioni di presidente; b) un docente o esperto per ciascuna materia d esame; c) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto d esame. 4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale. 5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente. 6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio. 7. Le prove sono finalizzate a verificare il a) un dirigente della Provincia con funzioni di presidente; b) un docente o esperto per ciascuna materia d esame; c) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto d esame. 4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale. 5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente. 6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio. 7. Le prove sono finalizzate a verificare il a) un dirigente della Provincia con funzioni di presidente; b) un docente o esperto per ciascuna materia d esame; c) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto d esame. 4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale. 5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente. 6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio. 7. Le prove sono 25
possesso delle seguenti capacità professionali: a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall articolo 18; b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico; c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee. Articolo 30 (Albo provinciale dei direttori tecnici) CAPO V Professioni Turistiche Articolo 31 (Figure delle professioni turistiche) possesso delle seguenti capacità professionali: a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall articolo 18; b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico; c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee. finalizzate a verificare il possesso delle seguenti capacità professionali: a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall articolo 18; b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico; c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee. 26
Articolo 32 (Competenze delle Province) Articolo 33 (L autorizzazione provinciale e tesserino di riconoscimento) Articolo 34 (Divieti) Articolo 35 (Sospensione e revoca delle autorizzazioni) Articolo 36 (Sanzioni amministrative pecuniarie) Articolo 37 27
(Reclami e vigilanza) Articolo 38 (Inapplicabilità) TITOLO II Norme finali Articolo 40 (Entrata in vigore) 28