REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI (Approvato con deliberazione C.P. n. 4 del 16/02/04)

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REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI (Approvato con deliberazione C.P. n. 4 del 16/02/04) ART. 1 Generalità 1. L attività di recupero non costituisce azione di caccia, ma si configura come un servizio di tutela e gestione delle popolazioni degli ungulati. 2. Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina del recupero degli ungulati feriti nell osservanza di quanto stabilito dall art 89 del Testo Unico dei Regolamenti Regionali n. 34 del 07.08.2002 in materia di gestione faunistco venatoria. ART. 2 Corso di abilitazione per conduttore di cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti 1. I corsi di abilitazione di cui all art. 88, comma 1, lettera c) del T.U. dei Regolamenti Regionali n. 34 del 07.08.2002, sono organizzati dalle Associazioni Venatorie e Cinofile provinciali. 2. Il programma del corso è approvato dall Amministrazione Provinciale secondo le indicazioni fornite dall Istituto Nazionale per La Fauna Selvatica. 3. La frequenza del corso consente l ammissione all esame ed il positivo superamento di quest ultimo permette il conseguimento della abilitazione al recupero degli ungulati feriti, nonché il diritto alla iscrizione al Registro Provinciale di cui al successivo art. 4. 4. L Amministrazione Provinciale può stabilire, altresì, un numero massimo di partecipanti al corso. 5. Qualora le domande di partecipazione al corso risultino superiori alle disponibilità di accesso, spetterà alle Associazioni organizzatrici del corso procedere alla selezione delle domande sulla base della data della presentazione delle stesse. Le domande non accolte rappresentano titolo preferenziale per la partecipazione ai corsi successivi. 6. Sono ammessi al corso di abilitazione i cacciatori che abbiano fissato la propria residenza venatoria all interno di un Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Siena. 7. Le ore di lezione previste non possono essere inferiori a 27 (9 lezioni), di cui 21 a carattere teorico (7 lezioni) e 6 (2 lezioni) a carattere pratico. 8. Il partecipante al corso che abbia effettuato un numero di assenze, anche se giustificate, superiore a 2 lezioni, non è ammesso a sostenere la prova di esame. 9. Ai selecontrollori che abbiano conseguito l abilitazione per una o più specie di ungulati è consentito frequentare le sole lezioni dedicate alla biologia delle specie mancanti, fermo restando l obbligo di frequenza alle lezioni dedicate alla biologia della specie cinghiale. 10. L Amministrazione Provinciale si riserva la possibilità di verificare, ogni qualvolta lo ritenga necessario, il rispetto degli obblighi di frequenza ed il corretto svolgimento del corso. ART. 3 Esame di abilitazione del conduttore 1. La partecipazione al corso di formazione costituisce titolo per Ammissione alle prove di esame. 2. Il Dirigente del Servizio Risorse Faunistiche può ammettere all esame candidati provenienti anche da altre Regioni, che siano in possesso di titoli il cui valore oggettivo assicuri una conoscenza della materia equivalente o superiore a quella assicurata dalla partecipazione ai corsi organizzati dalla Amministrazione Provinciale.

3. La Commissione d esame è nominata dall Amministrazione Provinciale ed è composta da un Dirigente della Amministrazione Provinciale con funzioni di Presidente, da due esperti conduttori di cani da traccia designati dalla Associazione Cani da Traccia locale o da altre Associazioni Cinofile locali, da un rappresentante dei Servizi di recupero degli ungulati feriti, da un rappresentante del Coordinamento Provinciale delle Commissioni di Supporto Organizzativo di cui all art. 10 del Regolamento Provinciale per la gestione faunistica e venatoria del capriolo, del daino e del muflone (C.P.C.S.O.) da un rappresentante dei Distretti di gestione del Cinghiale e da un dipendente della Amministrazione Provinciale, di qualifica non inferiore a C, con funzioni di Segretario.4. Ai componenti della Commissione di cui al precedente comma sarà corrisposto un compenso giornaliero, di 100,000 (rif anno 2003), da aggiornare ogni anno sulla base del tasso di svalutazione calcolata dall Istat. 5. L esame di abilitazione si compone di una prova scritta ed una prova orale. 6. La prova scritta si basa su 18 quiz. 7. Ai fini della valutazione della prova scritta viene attribuito 1 punto per ogni risposta valida. 8. Non è ammesso alla prova orale il candidato che abbia risposto erroneamente a più di 6 quiz. 9. La prova orale si basa su 6 domande. 10. Ai fini della valutazione viene attribuito per ogni risposta valida un punto nella prova scritta e due punti nella prova orale. 11. Consegue l abilitazione il candidato che abbia totalizzato il punteggio minimo di 12 punti nella prova scritta e 6 punti nella prova orale. 12. La Commissione di esame al termine della prova orale provvede a comunicare al candidato l esito dell esame stesso ed il punteggio di abilitazione complessivamente conseguito. ART. 4 Registro Provinciale dei conduttori dei cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti 1. Presso l Amministrazione Provinciale di Siena è istituito il Registro Provinciale dei conduttori di cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti di cui agli artt. 88 e 89 del T.U. dei Regolamenti Regionali n.34 del 07.08.2002 2. L iscrizione al Registro Provinciale avviene su richiesta del conduttore che abbia superato l esame di abilitazione di cui al precedente art. 3. 3. L iscrizione al Registro Provinciale è consentita anche al conduttore che abbia conseguito l abilitazione al recupero degli ungulati feriti in altre province della Toscana, a condizione che il conduttore medesimo risulti iscritto ad un A.T.C. della provincia di Siena. 4. Il conduttore iscritto al Registro Provinciale che nel biennio successivo alla data di iscrizione non avrà dimostrato il possesso di un cane da traccia, verrà automaticamente cancellato dal Registro. 5. I Giudici abilitati ENCI sono iscritti, su loro richiesta, al Registro Provinciale dei conduttori di cani da traccia, senza l obbligo di sostenere l esame di abilitazione di cui al precedente art.2. ART. 5 Qualifica dell ausiliare 1. L ausiliare per poter essere impiegato in operazioni di recupero di ungulati feriti deve appartenere alle seguenti razze: segugio hannoveriano, segugio da montagna bavarese, o ad una delle altre razze che prevedano il lavoro su traccia nel proprio standard. 2. Lo stesso ausiliare deve risultare aver conseguito la specifica qualifica in una prova riconosciuta dall E.N.C.I. o da altra Associazione Cinofila riconosciuta.

3. La qualifica di cui al comma precedente deve essere trascritta sul libretto di lavoro dell ausiliare e deve essere documentata dalle apposite schede di recupero o essere verificata in appositi raduni all uopo organizzati almeno una volta ogni tre anni. ART. 6 Autorizzazione al recupero degli ungulati feriti 1. Il recupero degli ungulati feriti è consentito esclusivamente agli iscritti al Registro Provinciale di cui al precedente art. 4 muniti di specifica autorizzazione rilasciata dall Amministrazione Provinciale. 2. L autorizzazione di cui al precedente comma, rilasciata dall Amministrazione provinciale su richiesta del conduttore iscritto al Registro Provinciale, deve riportare le generalità del conduttore, la data e la Provincia presso la quale ha conseguito l abilitazione, il nome, la razza, il colore del manto, il numero del libretto di lavoro degli ausiliari abilitati di cui il conduttore medesimo intende fare uso. 3. Ai possessori della autorizzazione di cui al comma precedente è consentito durante le operazioni dì recupero degli ungulati feriti portare ed usare i mezzi di caccia di cui all art. 31 della L.R. 3/94. 4. L Amministrazione Provinciale provvede annualmente ad inviare agli A.T.C. l elenco aggiornato dei conduttori dei cani da traccia iscritti al Registro Provinciale ed autorizzati ad esercitare l attività di recupero degli ungulati feriti. Art. 7 Limitazioni all attività di recupero degli ungulati feriti 1. Durante il recupero degli ungulati feriti è vietata qualsiasi attività venatoria. 2. Nel caso in cui il recupero debba avvenire in giorni di silenzio venatorio, in occasione di interventi di contenimento delle popolazioni di ungulati attuate ai sensi dell art. 37 della L.R. 3/94 o all interno di istituti faunistici pubblici, il recupero deve svolgersi alla presenza di un agente di cui all art. 51 della L.R. 3/94 ed il conduttore è tenuto ad avvertire preventivamente il Corpo dei Vigili Provinciali, fornendo informazioni precise circa la località e tempi di intervento. 3. Nel caso del recupero all interno di istituti pubblici è obbligatorio l impiego della Lunga, ovvero di particolare guinzaglio regolabile nella lunghezza da parte del conduttore. 4. Ove il recupero possa interessare territori posti all interno delle Riserve Naturali, il conduttore è tenuto a concordare le modalità dell intervento con il personale di vigilanza di tali istituti, ovvero in assenza di questo con il Corpo dei Vigili Provinciali; in ogni caso anche all interno di tali istituti è obbligatorio l impiego della Lunga. 5. Nel caso in cui il recupero debba svolgersi all interno di Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agri Turistico Venatorie o Centri Privati di Riproduzione di selvaggina allo stato naturale, il conduttore è tenuto ad acquisire preventivamente il consenso del Direttore Concessionario e concordare con esso le modalità del recupero. Art. 8 Uso dell ausiliare 1. Durante le operazioni di recupero è di norma obbligatorio l uso della Lunga fino al ritrovamento del capo ferito. 2. L uso della Lunga può essere omesso, a giudizio del conduttore, per oggettive condizioni vegetazionali che ne rendano impossibile l impiego o al fine di evitare un ulteriore allontanamento del capo oggetto del recupero. Art. 9 Addestramento e allenamento dei cani da traccia

1. <![endif]>in periodo di caccia chiusa, l addestramento e l allenamento dei cani da traccia è consentito ai conduttori iscritti al Registro provinciale in possesso dell autorizzazione di cui al precedente art. 5 esclusivamente all interno di aree determinate dagli AA.TT.CC. mediante l impiego obbligatorio della Lunga. 2.L attività di cui al precedente comma, ove si svolga all interno di Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agri Turistico Venatorie e Aree addestramento cani, è consentita anche senza l impiego della Lunga. 3. Ai conduttori di cani da traccia, iscritti al registro provinciale, è consentito l uso e la detenzione di pelli o altro materiale organico idoneo all addestramento ed allenamento degli ausiliari. Art. 10 Servizio di recupero degli ungulati feriti 1. All interno di ciascun A.T.C. è costituito un Servizio di recupero degli ungulati feriti, la cui articolazione organizzativa territoriale può anche coincidere con quella dei distretti di gestione faunistica e venatoria degli ungulati oggetto di caccia. 2. Possono fare parte del Servizio di recupero degli ungulati feriti i conduttori iscritti al registro provinciale, impiegando i cani di cui al precedente art. 5 ed in possesso dell autorizzazione rilasciata dall Amministrazione Provinciale ai sensi dell art. 6 del presente regolamento. 3. Ai fini della corretta gestione degli interventi di recupero, ciascun Servizio può dotarsi di un proprio ordinamento interno. 4. Il recupero degli capi feriti, sia in periodo di caccia aperta che in occasione di abbattimenti di cui all art. 37 della L.R. 3/94 è consentito solo ai conduttori di cui al precedente comma 1. 5. I Concessionari delle Aziende Faunistico Venatorie possono avvalersi, limitatamente ai recuperi dei capi feriti durante la normale attività venatoria, di conduttori di cani da traccia iscritti al Registro provinciale in possesso dell autorizzazione rilasciata dall Amministrazione provinciale anche non inseriti nei Servizi di recupero di cui al comma 1 del presente articolo. Art. 11 Infrazioni e sanzioni 1. Costituiscono infrazioni di carattere grave al presente regolamento: a) L attività venatoria esercitata durante il recupero degli ungulati feriti b) Il recupero in assenza dell agente di cui all art. 51 della L.R. 3/94 c) Mancata osservanza delle limitazioni di cui ai comma 2, 4 e 5 del precedente art. 7. d) Allenamento o addestramento degli ausiliari in aree non consentite. 2. Le infrazioni di cui al precedente comma 1 comportano la sospensione in forma definitiva del conduttore dall attività di recupero degli ungulati feriti. 3. Costituiscono viceversa infrazioni di carattere lieve: a) Omesso impiego della Lunga nei casi in cui tale accorgimento é obbligatorio; b) Uso di cane non in possesso dei requisiti di cui al precedente art.5.

4. Le infrazioni di cui al precedente comma 3 comportano la sospensione dell autorizzazione di cui al precedente art. 6 per anni 1. 5. La ripetizione di una qualsiasi infrazione di cui al precedente comma 4 comporta una ulteriore sospensione dell autorizzazione di anni 5. ART. 12 Erogazione delle sanzioni 1. Le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento sono comminate dal Dirigente del Servizio Risorse Faunistiche dell Amministrazione Provinciale che provvede a darne comunicazione al diretto interessato tramite raccomandata. 2. Ai fini dell applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente il Dirigente avuto notizia dell infrazione provvede a contestarla all interessato invitandolo a produrre eventuali memorie difensive e/o ad essere sentito entro il termine di giorni 30. 3. Il Dirigente del Servizio Risorse Faunistiche dell Amministrazione Provinciale, presa visione della eventuale memoria difensiva, o scaduti i termini di cui al comma precedente, si pronunzia in via definitiva entro i successivi 15 giorni. 4. Presso l Amministrazione Provinciale è istituito il Registro provinciale dei provvedimenti disciplinari adottati. 5 L Amministrazione Provinciale provvede a fornire ogni anno agli A.T.C. l elenco dei provvedimenti disciplinari adottati. Art. 13 Norme transitorie 1. Durante l espletamento del servizio con i propri automezzi, per quanto di competenza dell Amministrazione Provinciale, i conduttori di cani da traccia sono da intendersi compresi nelle deroghe di cui all art. 3 della L.R. 48/94. 2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme di cui alla vigente normativa nazionale, regionale e provinciale e relativi regolamenti attuativi.