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Transcript:

LA CIRCOLARE dell Agenzia Entrate n. 2/E del 8.3.2017 a cura dr. Marco Valenti Ordine Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Cremona 14 marzo 2017

Circolare 2/e del 8.3.2017 CAPO 1 Il procedimento di definizione agevolata. Aspetti generali CAPO 2 Carichi oggetto della definizione agevolata DEFINIZIONI CAPO 3 Carichi esclusi dalla definizione agevolata CAPO 4 PERFEZIONAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA CAPO 5 DEFINZIONE E PRECEDENTI DILAZIONI DI PAGAMENTO CAPO 6 CARICHI OGGETTO DI GIUDIZIO RINVIO UDIENZE

Paragrafo 2 carichi oggetto di affidamento / trasmissione In base alla tipologia di carico a cui si fa riferimento, occorre considerare fonti secondarie differentidisciplinanti le diverse modalità di trasmissione dei relativi flussi da Ente creditore ad Agente della riscossione, e in particolare: - il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del 30 giugno 2011, n. 99696, per quanto riguarda gli accertamenti esecutivi; - il D.M. 3 settembre 1999, n. 321 con riguardo ai carichi iscritti a ruolo

Paragrafo 2 carichi oggetto di affidamento / trasmissione per gli accertamenti esecutivi, l affidamento formale della riscossione in carico all Agente coincide con la data di trasmissione del flusso di carico (che è effettuata con cadenza giornaliera). Conseguentemente, ai fini dell applicazione dell art. 6 devono considerarsi definibili gli accertamenti esecutivi per i quali il flusso di carico è stato trasmesso all Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016.

Paragrafo 2 carichi oggetto di affidamento / trasmissione Con riguardo ai carichi iscritti a ruolo, l art. 4 del D.M. n. 321 del 1999 distingue tra la materiale trasmissione degli stessi per via telematica dall Ente creditore-agenzia delle entrate all Agente della riscossione e la consegna formale. Laddove si tratti di carichi iscritti a ruolo, quindi, non sussistendo una perfetta coincidenza tra la materiale trasmissione telematica degli stessi e la relativa consegna formale all Agente della riscossione, si rende necessario determinare a livello interpretativoa quale momento fare riferimento al fine di individuare i carichi iscritti a ruolo definibili con riferimento al mese di dicembre 2016.

Paragrafo 2 carichi oggetto di affidamento / trasmissione L art. 6, riferendosi genericamente a carichi affidati, sembra prescindere sia dall affidamento formale di cui al provvedimento del Direttore dell Agenzia n. 99696 del 2011 per gli accertamenti esecutivi sia dalla consegna formale di cui al D.M. n. 321 del 1999 per quanto riguarda i ruoli.

Paragrafo 2 carichi oggetto di affidamento / trasmissione Conseguentemente, atteso che il momento della trasmissione telematica dei flussi è l unico elemento previsto sia dalla disciplina dell accertamento esecutivo che da quella dei ruoli, l espressione carichi affidati deve essere intesa quale carichi trasmessi in quanto usciti dalla disponibilità dell Ente creditore-agenzia delle entrate. Si ritiene pertanto che vanno considerati come rientranti nell ambito applicativo dell art. 6 anche i ruoli telematici la cui consegna formale si intende effettuata il 10 gennaio 2017 nel presupposto che gli stessi sono stati effettivamente trasmessi all Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016 (ossia nel periodo compreso tra il 16 e il 31 dicembre 2016, in base a quanto stabilito dal citato D.M. n. 321 del 1999)

Paragrafo 3 Rottamabili ruoli di sole sanzioni (definzioni) Ciò posto, le sanzioni applicabili alle violazioni di cui agli artt. 7-bis e 39 del d.lgs. n. 241 del 1997 si ritengono escluse dalla definizione agevolata qualora il relativo procedimento di contestazione e irrogazione si sia svolto in base alla normativa previgente alle modifiche decorrenti dalla predetta data del 1 gennaio 2007.

Paragrafo 2 definizione di carico tributario pendente Ai sensi dell art. 10, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 602 del 1973, il ruolo è l elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario (ora Agente della riscossione). Ai sensi del comma 1 dell art. 1 del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, ciascun ruolo è costituto da un prospetto conforme all apposito modello approvato con decreto dirigenziale e da un elenco nel quale sono riportati i dati ivi indicati. Nel modello del prospetto di ruolo approvato con decreto dirigenziale dell 11 novembre 1999 è previsto che, per ogni ruolo, sia esposto il numero di partite in esso contenute. Il ruolo è quindi composto da una pluralità di partite.

Paragrafo 2 definizione di carico tributario pendente Ai fini dell applicazione del disposto normativo di cui al predetto comma 13- bis, per singolo carico deve intendersi la singola partita di ruolo. La partita costituisce dunque l unità non frazionabile di riferimento per la definizione. Non è possibile, invece, definire parzialmente la partita, di norma composta da più articoli di ruolo, vale a dire i codici di ogni componente [tributi(ad esempio, imposte dirette, IVA ed IRAP contenuti nella stessa partita ), sanzioni, interessi, ecc.] del credito recato dalla partita. In definitiva, per fruire dei benefici della definizione occorre pagare tutti gli importi compresi nel carico (da intendersi come partita ), oltre alle correlate somme maturate a favore dell Agente della riscossione, al netto solo di sanzioni e interessi di mora.

Paragrafo 2 definizione di carico tributario pendente Per i carichi affidati sulla base di avvisi di accertamento esecutivo valgono gli stessi principi riferiti alla riscossione mediante ruolo, in quanto, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell art. 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, le norme relative al ruolo e alla cartella di pagamento sono estese, quando non diversamente previsto, alla riscossione coattiva da accertamento esecutivo. Sulle modalità di individuazione dell identificativo della singola partita che il debitore intende definire si rinvia alla modulistica e alle relative istruzioni predisposte dagli Agenti della riscossione