Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Rottamazione cartelle esattoriale: i chiarimenti del Fisco La Circolare n 2/E del A cura di: Andrea Amantea Categoria: Accertamento e riscossione Sottocategoria: Varie Dopo una serie di chiarimenti ufficiali, ufficiosi o solo in favore di determinati soggetti accreditati a specifici eventi formativi, l Agenzia delle Entrate con la Circolare n 2/E del 9 marzo 2017 fornisce diversi chiarimenti operativi in materia di rottamazione delle cartelle esattoriali di cui al D.L.193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016. Ebbene diverse sono state le tematiche affrontate in relazione alle disposizioni normative della definizione agevolata le cui interpretazioni fornite dall Amministrazione finanziaria in alcuni casi si sono discostati da quanto espressamente chiarito da Equitalia fino ad oggi. PREMESSA La definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016, permette al contribuente debitore, destinatario di una cartella esattoriale di far fronte agli importi richiesti nella stessa provvedendo a pagare: le somme affidate all Agente della Riscossione a titolo di capitale e interesse; il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme maturate a favore dell Agente della Riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. 1

2 Non sono dunque da pagare le sanzioni e gli interessi di mora. Per manifestare la propria adesione alla c.d. rottamazione dei ruoli lo stesso contribuente è tenuto a presentare entro il 31 marzo 2017 apposita istanza di definizione ricorrendo al modello DA1 disponibile sul sito di Equitalia Equitalia comunicherà al contribuente, entro il 31 maggio 2017, l ammontare complessivo delle somme dovute e invierà i bollettini di pagamento fatta salva l indicazione nel modello di adesione di modalità di pagamento alternative. In questo elaborato andremo ad affrontare i diversi chiarimenti forniti dall Amministrazione finanziaria in riferimento soprattutto: individuazione dei carichi effettivamente rottamabili; i carichi costituiti da sole sanzioni; le somme non definibili in via agevolata; dilazioni in essere e ricorso alla definizione agevolata; giudizi pendenti e presentazione del modello DA1. 2

3 INDIVIDUAZIONE DEI CARICHI EFFETTIVAMENTE ROTTAMABILI Nella sua versione originaria il c.d. decreto fiscale ammetteva alla definizione agevolata gli importi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015; solo il successivo intervento della Legge di conversione dello stesso decreto (Legge 225/2016) il perimetro applicativo dell agevolazione è stato esteso anche al Così la formulazione del comma i dell art. 6 di cui alla definizione agevolata: relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni (comprese) in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 ( ). Il comma 13-bis dell art. 6 precisa che la definizione agevolata ( ) può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato. Sono dunque definibili: i carichi iscritti a ruolo o affidati dal 2000 al 2016; il contribuente non è quindi obbligato a definire tutti i carichi affidati che lo riguardano. I carichi definibili sono quelli iscritti a ruolo ai sensi dell art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, 18 o affidati ai sensi dell art. 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di avviso di accertamento cd. Esecutivo (non è più prevista la formazione del ruolo). Il legislatore non definisce espressamente il significato di carico. Il concetto di carico definibile in via agevolata Il ruolo è l elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario (ora Agente della riscossione). Per ogni ruolo è esposto il n di partite (+ partite) riferite al singolo procedimento di controllo concluso dall Ufficio con un atto impositivo, di riscossione o di liquidazione. Per ogni singolo carico si intende dunque la singola partita di ruolo, ossia l unità non frazionabile di riferimento per la definizione agevolata. Non è possibile definire parzialmente la singola partita di norma composta da più partite di ruolo ossia da diversi codici tributo ma occorre dunque presentare istanza di definizione agevolata per tutte le somme oggetto della stessa partita. Identico discorso è applicabile anche agli accertamenti esecutivi. 3

4 Tale prospetto va compilato, come indicato nelle istruzioni disponbili sul sito Equitalia solo qualora il contribuente scelga di definire: solo alcuni ruoli indicati nelle cartelle; solo alcuni carichi che compongono i singoli ruoli indicati nelle cartelle. Nel primo caso dovrà indicare il numero di ruolo che si trova nella sezione Dettaglio degli importi dovuti fornito dall Ente che ha emesso il ruolo. 4

5 Qualora la definizione sia relativa solo ad alcune delle somme appartenenti a uno o più ruoli (anche di competenza di diversi Enti creditori), andrà indicato il relativo riferimento desumibile alla voce Estremi dell atto nella sezione Dati identificativi della cartella solo alcuni ruoli indicati nelle cartelle: solo alcuni carichi che compongono i singoli ruoli indicati nelle cartelle. Nel primo caso dovrà indicare il numero di ruolo che si trova nella sezione Dettaglio degli importi dovuti fornito dall Ente che ha emesso il ruolo. Laddove non si inseriscano queste informazioni, la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata riguarda tutti i debiti ricompresi nell ambito di applicazione del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n.225/2016 presenti nelle cartelle/avvisi indicati nel prospetto a pagina 1 del modulo. Per carichi affidati si intende quelli che sono stati trasmessi all Agente della riscossione e, quindi, usciti dalla disponibilità dell Ente creditore (Circolare n 2/E 2017). Cosa si intende per carichi affidati/trasmessi? Accertamenti esecutivi Ruoli telematici Ai fini dell applicazione del ricorso alla definizione agevolata devono considerarsi definibili gli accertamenti esecutivi per i quali il flusso di carico è stato trasmesso all Agente della riscossione entro il 31 dicembre I ruoli trasmessi a Equitalia tra il giorno 16 e l ultimo giorno del mese, la consegna si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo. 5

6 Sono comunque definibili i ruoli la cui consegna formale si intende effettuata il 10 gennaio 2017 nel presupposto che gli stessi sono stati effettivamente trasmessi all Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016 (ossia nel periodo compreso tra il 16 e il 31 dicembre. In base a questa interpretazione contenuta bella circolare n 2/E si va a smentire quanto dichiarato da Equitalia in precedenza. La cartella con carichi relativi alle sole sanzioni Nella circolare in commento è stata affrontata anche la tematica relativa alla possibilità di ricorrere alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali in presenza di carichi relativi solo a sanzioni, basti pensare ad esempio alle sanzioni irrogate al professionista per l apposizione di un visto di conformità infedele sul modello 730 ( escluse dalla definizione agevolata qualora il relativo procedimento di contestazione e irrogazione si sia svolto in base alla normativa previgente alle modifiche decorrenti dalla data del 1 gennaio 2007).. Le disposizioni normative di cui alla definizione agevolata prevedono espressamente che non è possibile presentare istanza di adesione per: le risorse comunitarie quali dazi e accise; l imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell art.14del regolamento CE n 659/99; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada; in questo caso la definizione agevolata riguarderà soltanto gli interessi, compresi quelli di cui all articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n Sono altresì escluse le sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. Da ciò si può desumere che il legislatore ha inteso comprendere nell ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie. In questo caso il contribuente sarà tenuto a versare solo le 6

7 somme maturate a favore dell Agente della Riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. In sostanza, non sono definibili le sanzioni amministrative che non appartengono alla giurisdizione tributaria. A titolo esemplificativo, rientrano fra le sanzioni pecuniarie amministrative non tributarie: le sanzioni ai sensi dei commi 3 e 5 dell art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relative all impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato; 34 le sanzioni nei confronti dei soggetti pubblici o privati che abbiano irregolarmente conferito incarichi a dipendenti pubblici. Sempre con riferimento alle somme per le quali non è possibile ricorrere alla definizione agevolata, è opportuno fare delle precisazioni. Devono ritenersi tali esclusi dalla rottamazione anche i carichi emessi per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato membro dell Unione Europea, in uno Stato estero aderente alla Convenzione OCSE/CoE o in uno Stato estero con cui l Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione. Tali somme, infatti, debbono ritenersi comunque non definibili in quanto non rientrano nella disponibilità dello Stato italiano, analogamente alle risorse proprie tradizionali dell Unione Europea. Dilazioni in essere e ricorso alla definizione agevolata La definizione agevolata si perfeziona non con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale), ma con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Nel caso in cui la definizione agevolata non si perfezioni per il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell importo dovuto ai fini della stessa, non potendo produrre l effetto dell estinzione totale del carico per la loro insufficienza o tardività gli eventuali versamenti effettuati: sono acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico, per il recupero del quale riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e prosegue l attività di riscossione, 7

8 senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito ai sensi dell art. 19 del D.P.R. n. 602 del Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è comunque possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata. Presentazione dell istanza e successiva rinuncia Nessuna dilazione in corso Presento istanza di definizione agevolata in data 20 marzo (esempio) Dichiarazione di rinuncia alla definizione agevolata entro il 31 marzo (non oltre) Permane la possibilità di richiedere una dilazione ordinaria (art,19 D.P.R. 602/73) se si rispetto il termine di cui sopra Sono ammessi alla definizione agevolata anche i debiti oggetto di piani rateali in essere alla data di entrata in vigore della norma purché risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31 dicembre a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, i pagamenti relativi alle rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2016 sono sospesi fino a luglio LUGLIO 2017 se il debitore avrà correttamente effettuato il pagamento della prima o unica rata, si determinerà la revoca automatica della dilazione precedentemente accordata e ancora in essere se il debitore non avrà correttamente effettuato il pagamento in unica soluzione o della prima rata, si determinerà l inefficacia della definizione e il debito non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell Agente della riscossione 8

9 In presenza di dilazioni in essere alla data del 24 ottobre 2016, Il debitore potrà, tuttavia, riprendere - sempre a luglio - i versamenti relativi alla precedente dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 in quanto non oggetto di revoca automatica. È qui che troviamo però un ulteriore punto di disallineamento tra quanto affermato da Equitalia e quanto invece dichiarato nella circolare in commento dall Agenzia delle entrate; l Agente della riscossione aveva chiarito in precedenza che la facoltà di non pagare la rata di luglio e di riprendere la dilazione pregressa è consentita anche perle dilazioni ottenute entro la fine di marzo mentre l Amministrazione Finanziaria fa espresso riferimento a quelle in essere alla data del 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. 193/2016. Contenzioso in corso e presentazione del modello DA1 Qualora il contribuente intenda presentare istanza di definizione agevolata per carichi oggetto di contenzioso che vedono come parte del giudizio L agenzia delle entrate o l Agente della riscossione prevede che il debitore, nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, modello DA1 indichi, fra l altro, la pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e assuma l impegno a rinunciare agli stessi giudizi. 9

10 Circolare n 2/E Qualora il debitore irregolarmente abbia omesso di assumere formalmente l impegno a rinunciare al giudizio nella dichiarazione di adesione alla definizione, ma provveda al pagamento di quanto necessario ai fini del perfezionamento della stessa, si produce parimenti la causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, sempreché il carico definito abbia ad oggetto l intero valore in contestazione. In proposito, in riferimento al processo tributario, l Agenzia delle entrate nella circolare in commento precisa che l impegno a rinunciare in commento non corrisponda strettamente alla rinuncia al ricorso di cui all art. 44 del d.lgs. n. 546 del L IMPEGNO A RINUNCIARE AL GIUDIZIO non corrisponde strettamente alla rinuncia al ricorso di cui all art. 44 del d.lgs. n. 546 del 1992 Ciò che assume rilevanza sostanziale ed oggettiva è il perfezionamento della definizione agevolata mediante il tempestivo ed integrale versamento del complessivo importo dovuto. L efficace definizione rileva negli eventuali giudizi in cui sono parti l Agente della riscossione o l Ufficio o entrambi, facendo cessare integralmente la materia del contendere (art.46 D.Lgs 546/92): qualora il carico definito riguardi l intera pretesa oggetto di controversia, ovvero superando gli effetti della pronuncia giurisdizionale eventualmente emessa. In sintesi, gli effetti che il perfezionamento della definizione agevolata produce di norma prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi. La cessazione della materia del contendere, come prevede il comma 3 dell art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, comporta che Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 10

11 Nell ipotesi in cui il carico definito abbia ad oggetto l intero valore in contestazione, qualora il contribuente dichiari di aver aderito alla definizione agevolata e chieda un rinvio della trattazione della controversia, l Ufficio di norma non è opportuno che si opponga, salvo che la richiesta risulti dilatoria, come nei seguenti esempi: il carico oggetto della controversia tributaria pendente non rientra tra quelli per i quali è possibile la definizione; l udienza per la trattazione è fissata in una data successiva rispetto al termine entro il quale il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al comma 2 dell art. 6 e non viene documentata la presentazione; la dichiarazione è già stata presentata e l udienza per la trattazione è fissata in una data successiva rispetto al termine entro il quale il contribuente è tenuto al pagamento in un unica soluzione o, in caso di opzione per il pagamento rateale, qualora il contribuente non risulti in regola con i pagamenti Analizziamo tramite degli esempi pratici quelli che sono i chiarimenti in materia contenzioso e definizione agevolata forniti dall Amministrazione finanziaria Esempio n 1 In seguito all impugnazione di una cartella esattoriale avente ad oggetto maggiori importi contestati in forza dei controlli formali delle dichiarazioni (articoli 36- ter Dpr 600/1973), in sede di giudizio in CTP la pretesa esattoriale è stata annullata dal giudice di competenza; essendo che l Ufficio ricorrente ha appunto impugnato la sentenza la quale dunque potrebbe essere successivamente ribaltata in CTR, mi chiedevo se in tale situazione potrei ugualmente ricorrere alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali e dunque in via definitiva far venir meno la materia del contendere? Come nel suo caso specifico vengono inoltre iscritti a ruolo in via definitiva i maggiori importi contestati in forza dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni (articoli 36-bis e ter Dpr 600/1973 e articolo 54-bis Dpr 633/1972), comprese le sanzioni e gli interessi, anche in presenza di impugnazione delle stesse somme iscritte a ruolo. Il perfezionamento della definizione agevolata riguarderebbe l intero carico oggetto di contenzioso; il comma 2 dell art. 68 del D.Lgs 546/92 dispone che se il ricorso viene accolto - come nel suo caso -, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Visti i tempi richiesti per l esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva può accadere che l Agente della riscossione abbia ancora assegnato un carico oggetto di un provvedimento di annullamento e dunque lo stesso 11

12 rientri ancora in quelli ammissibili alla definizione agevolata. In questa situazione dunque, il contribuente che ritiene che la sentenza favorevole possa essere successivamente riformata in seguito ad impugnazione della parte resistente in giudizio, manifesta la volontà di ricorrere alla rottamazione per l intero carico oggetto di contenzioso e per il quale viene meno l interesse dell ufficio ricorrente alla prosecuzione della controversia ovvero costituisce causa di cessazione della materia del contendere qualora, come nel quesito, la sentenza favorevole al debitore sia stata impugnata. In termini più semplici, in presenza di una sentenza non definitiva favorevole al contribuente (che successivamente potrebbe essere riformata), se il debito risulta ancora iscritto a ruolo non essendo ancora intervenuto lo sgravio, il contribuente potrebbe ritenere opportuno ricorrere alla definizione agevolata determinando la cessazione della materia del contendere. In tale caso (art. 46 D.Lgs 546/92) le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ossia si perfeziona la compensazione delle spese processuali. Esempio n 2 Accertamenti esecutivi La definizione agevolata riguarda soltanto i carichi che sono stati affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016 anche in presenza di un contenzioso in corso; caso specifico è quello derivante dall impugnazione di un avviso di accertamento esecutivo. A seguito della presentazione del ricorso, l Agenzia delle Entrate ha incaricato Equitalia per il recupero di 1/3 delle somme dovute a titolo provvisorio. Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli importi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. Anche in questo caso si perfeziona la cessazione della materia del contendere? Il ricorso alla definizione agevolata non determinerà la cessazione della materia del contendere in quanto il carico affidato ad Equitalia è solo parziale, il giudizio proseguirà per la parte non ancora affidata ad Equitalia. D.L. 193/2016; Legge 225/2016; D.P.R. 602/73; Circolare AE n 2/2017 Riferimenti normativi - Riproduzione riservata 12

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