LEGGE REGIONALE 19 MARZO 1985, N. 15 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985. Art. 1 É approvato in L. 2.564.392.844.813 il totale generale dell'entrata del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 1985. É approvato in L. 2.654.442.809.330 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 1985, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di L. 2.000.000.000 risultante all'1.1.1985. Art. 2 Il totale generale dei residui attivi presunti al 31.12.1984 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1985 è di L. 528.457.600.000. Art. 3 Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 1985 giusta lo stato di previsione dell'entrata. Art. 4 É approvato in L. 2.564.392.844.813 il totale generale della spesa del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 1985. É approvato in L. 2.654.442.809.330 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 1985. Art. 5 Il totale generale dei residui passivi presunti al 31.12.1984 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1985 è di L. 305.637.056.164. Art. 6
A termini dell'art. 30, 5 comma, della L.R. 29.12.1977, n. 81, le spese sono ripartite nelle sezioni e nelle categorie indicate nell'accluso quadro di codificazione. Art. 7 E autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1985, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui al precedente art. 4, 1 comma. É autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1985, nei limiti degli stanziamenti di cassa di cui al precedente art. 4, 2 comma. Art. 8 L'erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa seguono, in generale, l'andamento dei tempi di deflusso delle disponibilità regionali esistenti sul conto acceso presso il Ministero del Tesoro, in ossequio alle disposizioni vigenti, in particolare, nella legge 29.10.1984, n. 720, nonché alle disposizioni analoghe che fossero successivamente emanate in materia a valere per l'anno 1985. I provvedimenti di ordinazione delle spese sono adottati tenendo conto di quanto stabilito nel comma precedente. Per la regolazione dei flussi di cassa conseguente all'applicazione della predetta legge n. 720 del 1984, le aperture di credito in favore dei funzionari delegati di cui al successivo art. 30, sono disposte in misura tale da non eccedere, nel corso dell'anno 1985, una giacenza complessiva presso tutti i predetti funzionari di L. 3.000.000.000. La Giunta regionale è autorizzata a definire, mediante apposito atto deliberativo, le condizioni concrete ed i presupposti per rendere operante il suddetto limite. Art. 9 É approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1985. Art. 10 La Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'anno finanziario 1985 e nel rispetto della condizione indicata nel successivo comma, a stipulare mutui passivi fino a concorrenza dell'importo di L. 220.000.000.000. I mutui predetti possono essere stipulati alle seguenti condizioni: tasso massimo: 19%;
durata minima del periodo di ammortamento: anni 15. Le rate di ammortamento e di preammortamento dei mutui dei quali si autorizza la contrazione, a valere per l'anno 1985, pari a presumibili L. 8.500.000.000, sono iscritte nei capitoli 2721 e 2791 dello stato di previsione della spesa del presente bilancio e saranno mantenute, in rapporto alla loro determinazione definitiva, nei medesimi stati di previsione degli esercizi a venire, per tutti i periodi di servizio del prestito Le somme mutuate in base all'autorizzazione di cui al primo comma sono destinate, in via prioritaria, a fronteggiare, fino alla concorrenza necessaria, tenuto conto di quanto stabilito col successivo art. 11, le reiscrizioni in competenza, per effetto dell'art. 61 della L.R. 29.12.1977, n. 81, di oneri già conservati tra i residui passivi per partite sostenute da legislazione statale finalizzata. Art. 11 Il saldo finanziario positivo di 224.820.543.836 riportato nello stato di previsione dell'entrata, è integralmente destinato alla copertura di parte delle somme reiscritte, in base al 4 comma dell'art. 61 della L.R.C., nella competenza dello stato di previsione della spesa a seguito della eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite sostenute da legislazione statale finalizzata. Art. 12 La Giunta regionale è autorizzata, individuandone opportunamente le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione in materia di entrate non tributarie, quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in L. 10.000. Art. 13 A termini dell'art. 12 della L.R. 31.8.1978, n. 57, sono autorizzate le iscrizioni, nello stato di previsione dell'entrata, delle seguenti somme: al cap. 3611, L. 200.000.000 per recupero da vari enti di previdenza di posizioni contributive costituite ai fini della liquidazione della indennità di buona uscita; al cap. 3724, L. 2.200.000.000 per contributi a carico del personale per il trattamento assistenziale e previdenziale. Art. 14
I contributi pregressi alle Casse per le pensioni dei dipendenti degli enti locali per i quali è iscritto, per memoria, il cap. 38 nello stato di previsione della spesa, saranno corrisposti a partire dall'anno 1986, previa determinazione esatta della loro entità. É differito all'anno 1986 l'onere di cui al cap. 527, derivante dalla L.R. 20.6.80, n. 63. Art. 15 Ove si verifichi che non sia stato possibile riportare nelle tabelle accluse alla presente legge, tra i residui passivi, partite derivanti da leggi deliberate nel corso del 1984 ma pubblicate, in pendenza del visto di cui al 1 comma dell'art. 127 della Costituzione, solo successivamente, della Giunta regionale è autorizzato a procedere alla contabilizzazione delle partite stesse in occasione dell'adozione dell'operazione di cui all'art. 62 della L.R. 29.12.1977, n. 81, ovvero, se necessario, anche in epoca successiva. Nei confronti di tali partite sono applicabili, comunque, le disposizioni di cui al 3 comma dell'art. 40 della citata L.R. N. 81 del 1977. Art. 16 Per gli effetti degli artt. 10, 11 e 20 della L.R. di contabilità, è approvata l'acclusa tabella recante le entità degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa inerenti ai capitoli per i quali la determinazione delle entità stesse deve effettuarsi con la legge annuale di bilancio. Art. 17 Le somme assegnate agli Organi di gestione dell'attuazione del diritto allo studio universitario in base all'art. 23 della L.R. 15 gennaio 1982, n. 13, e da questi non utilizzate, possono essere, in deroga a quanto stabilito dal 1 comma del successivo art. 24 della medesima L.R. n. 13, destinate alla copertura di debiti pregressi delle ex opere universitarie, anche mediante la previa riacquisizione delle somme predette al bilancio regionale. La Giunta regionale è autorizzata a definire, mediante apposito atto deliberativo, la condizione concreta ed i limiti della suddetta destinazione. Art. 18 La Giunta regionale è incaricata a definire, con proprio provvedimento, l'entità degli oneri di gestione, da trasferire alle comunità montane, sugli stanziamenti di cui ai capitoli 2158 e 2159 dello stato di previsione della spesa, in applicazione della L.R. 21 luglio 1983, n. 53.
Art. 19 É autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 2892 denominato "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori", ai sensi del combinato disposto dell'art. 91 della L.R. di contabilità e dell'art. 8 della legge 5.8.1978, n. 468, con lo stanziamento di L. 3.400.000.000 della Giunta regionale è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con proprio decreto, non soggetto a controllo, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori delle somme di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa. Il decreto di cui al comma precedente non può essere emanato dopo il 30 novembre. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al secondo comma sono disposti previo accertamento e certificazione da parte del Settore competente: della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative; dell'avvenuto perfezionamento, nell'esercizio originario di competenza, degli atti di impegno che diedero luogo ai residui passivi successivamente caduti in perenzione amministrativa. Art. 20 Per gli effetti di cui all'art.35 della L.R. di contabilità, sono considerate spese obbligatorie quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (capitolo 2844) e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio inclusi nell'elenco n. 1. Di uguale facoltà di prelevamento il Presidente della Giunta regionale è investito, mediante decreto non soggetto a controllo, per il pagamento di residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e richiesti dagli aventi diritto, previa reiscrizione nei capitoli di provenienza ovvero in nuovi capitoli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 della L.R. di contabilità e 7 della legge 5.8.1978, n. 468. Il decreto di cui al comma precedente non può essere emanato dopo il 30 novembre. l prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al terzo comma sono disposti previo accertamento e certificazione da parte del Settore competente: della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative; dell'avvenuto perfezionamento, nell'esercizio originario di competenza, degli atti di impegno che diedero luogo ai residui passivi successivamente caduti in perenzione amministrativa. Art. 21
I prelevamenti da effettuare dal cap. 2845 (Fondo di riserva per le spese impreviste) sono disposti nelle ipotesi ed in armonia con le disposizioni di cui all'art.36 della L.R. di contabilità. I prelevamenti predetti e la conseguente iscrizione ai vari capitoli di spesa o a capitoli di nuova istituzione, hanno luogo mediante decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta stessa. I decreti presidenziali di prelevamento di cui al precedente comma sono presentati al Consiglio regionale entro 30 giorni dalla data della loro esecutività. Art. 22 É autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 100, denominato "Spese casuali", con uno stanziamento di L. 25.000.000. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare, mediante imputazione diretta, il predetto capitolo allorquando sia necessario ed urgente fare fronte ad oneri indefettibili ed improcrastinabili, derivanti da obbligazioni discendenti da titolo legittimo, per i quali non sussistano, per qualsivoglia ragione, pertinenti capitoli di spesa. Art. 23 Per gli effetti del 4 comma dell'art. 40 della L.R. di contabilità, il fondo di riserva del bilancio di cassa (cap. 2843), è fissato in lire L. 44.072.378.394. I trasferimenti dal predetto fondo osservano le modalità previste dal citato art. 40. Art. 24 Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale stessa, è autorizzato, a norma dell'art. 41 lettera a della L.R. di contabilità, a disporre con propri decreti, la iscrizione dei fondi che perverranno dallo Stato in corrispondenza di interventi da questo ultimo prefissata. I fondi indicati nel precedente comma sono utilizzati per il finanziamento di spese stabilite da provvedimenti legislativi statali o regionali. Art. 25 Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a disporre, ai sensi del penultimo comma dell'art. 37 della L.R. di contabilità, con propri decreti, il trasferimento dai capitoli un. 2890,2898,2899 dello stato di previsione della spesa, delle
somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi. Le predette dotazioni sono indicate negli elenchi annessi nn. 3,4 e 5, riferentesi, rispettivamente, ai capp. 2890, 2898, 2899. Art. 26 della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1985 derivanti da LL.RR. i cui oneri siano coperti, in tutto o in parte, con la disponibilità finanziaria ad essi destinata sui fondi di cui ai capitoli 2890,2898 e 2899 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984. Le variazioni suddette osservano le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 38 della L.R. di contabilità. Art. 27 della Giunta regionale, in dipendenza di necessità connesse con l'esercizio delle funzioni delegate, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato, ai sensi dell'art. 41 lettera a) della L.R. di contabilità, a disporre, con propri decreti, l'istituzione di capitoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa o a variare gli stanziamenti dei capitoli stessi. Art. 28 della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato, ai sensi dell'art. 41 lettera b) della L.R. di contabilità, a disporre, cori propri decreti, la istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa relativi alle partite di giro rispettivamente titolo VI e titolo IV strettamente connessi tra loro per disposizioni di leggi statali. Art. 29 Tutti gli atti amministrativl con i quali sono disposte variazioni di bilancio debbono essere pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 30 É approvato l'elenco n. 2 allegato al presente bilancio, previsto dal 2 comma dell'art. 60 della L.R. di contabilità, riguardante i capitoli di spesa a carico dei quali possono essere disposti pagamenti mediante ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati.
della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato ad integrare, in caso di comprovata necessità, il predetto elenco mediante decreto motivato. Di tale integrazione è data tempestiva comunicazione al Consiglio regionale. della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, nei confronti dei seguenti capitoli: 33, 51, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 97, 98, 99, 511, 613, 815, 1020, inclusi nell'elenco di cui al 1 comma, può disporre, in caso di comprovata urgenza, con proprio decreto, la riassegnazione ai funzionari delegati che già ne furono destinatari di somme da questi ultimi restituite in quanto non impegnate a chiusura della gestione dell'esercizio 1984. Art. 31 Al fine di accelerare i procedimenti di erogazione di contributi e di finanziamenti in capitale in favore dei Comuni, delle Province, dei loro Consorzi, delle unità sanitarie locali e delle comunità montane, è consentito che l'ordinazione della spesa iscritta nei capitoli del titolo secondo avvenga nella misura del 75% dell'ammontare dei contributi e dei finanziamenti stessi immediatamente dopo l'esecutività dei provvedimenti di riparto, di assegnazione e di impegno dei fondi, anche in deroga alle norme regionali vigenti che disciplinano i diversi interventi. La facoltà è esercitabile, specificatamente, nei riguardi dei seguenti capitoli di bilancio 171, 175, 176, 177, 1044, 1048, 1070, 1074, 1078, 1079, 1131, 1132, 1185, 1562, 1662, 1664, 1665, 1668, 1669, 1673, 1674, 1685, 1687, 1689, 1691, 1697, 2062, 2671, 2672. Gli enti beneficiari sono tenuti a rendicontare all'amministrazione regionale, alla scadenza dell'esercizio finanziario e comunque ad ultimazione dell'opera, la utilizzazione delle somme ricevute, fornendo notizie in merito ai risultati ottenuti agli effetti dello sviluppo economico e nel servizi. Gli amministratori, i funzionari ed i tesorieri degli enti beneficiari sono responsabili della destinazione delle anticipazioni ricevute. Ad ultimazione dell'opera, la Regione dispone il pagamento delle quote a saldo. Decorsi due anni dalla data della prima erogazione senza che l'ente abbia dato inizio ai lavori, è in facoltà della Regione revocare la concessione del contributo o del finanziamento e di procedere al recupero delle relative somme. Le disposizioni che precedono sono applicabili anche agli impegni già assunti durante i trascorsi esercizi con riguardo a somme conservate tra i residui passivi, per le partite corrispondenti ai capitoli citati nel secondo comma del presente articolo. Le disposizioni che precedono sono applicabili anche nei confronti di Consorzi di bonifica ed irrigazione per gli interventi previsti dall'articolo 13 della L.R. 3.6.1982, n. 31. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili compatibilmente con quanto previsto dal precedente articolo 8 della presente legge nonché con le norme riguardanti le liquidità di cassa degli Enti locali territoriali.
Art. 32 In sede di applicazione delle leggi di settore, va assicurata la riserva del 10% sulle autorizzazioni di spesa previste dalle leggi stesse in favore delle zone della Regione colpite dal sisma del maggio 1984. Tale riserva opera nei confronti dei seguenti capitoli di spesa, iscritti per competenza: 171, 180, 521, 525, 701, 1652, 1662, 2051, 2060, 2062, 2158, 2159, 2160, 2464, 2509, 2510, 2511, 2512. La medesima riserva è estesa ai capitoli di spesa, iscritti per competenza, in base alla L.R. 3.6.1982, n. 31. Ove i predetti capitoli risultino finanziati da legislazione statale vincolata, è fatto obbligo di assicurare le destinazioni stabilite dalla legislazione stessa. Il Consiglio regionale approva gli interventi di cui sopra sulla base di appositi programmi intersettoriali. Gli stessi interventi, fatte salve le destinazioni vincolate di cui al 3 comma, debbono intendersi d'indole intersettoriale anche ai fitti delle imputazioni contabili di spesa. Art. 33 Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 28.12.1978, n. 87 è disposta l'allegazione, a quello regionale, del bilancio per l'esercizio 1985 dell'ente Regionale di Sviluppo Agrico10. Ai sensi dell'art. 21 della citata legge 28.12.1978, n. 87, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi a finanziamenti in favore dell'ersa: L. 15.978.000.000, al cap. 1034, relative ad oneri per il personale e per le spese di funzionamento; L. 5.729.600.000, al cap. 1058, relative alle attività ed alle iniziative di istituto. Art. 34 Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 29.12.1977, n. 81, è disposta l'allegazione, a quello regionale, del bilancio per l'esercizio 1985 dell'azienda Regionale Abruzzese perla Produzione e l'incremento della Selvaggina (ARAPIS) ed il relativo finanziamento, per gli oneri di funzionamento, è iscritto al cap. 1553. Art. 35
Ai sensi dell'art. 33 della L.R 29.12.1977, n. 81, è disposta l'allegazione, a quello regionale, del bilancio per l'esercizio 1985 dell'istituto Abruzzese di Ricerche Economiche e Sociali (IARES). Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12.9.1978, n. 62, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dello stanziamento di L. 650.000.000 al cap. 80, relativo a finanziamenti in favore dello IARES. Art. 36 É approvato, a termini dell'art. 6, terzo comma, della L.R. di contabilità, il bilancio relativo al triennio 198587, redatto su basi meramente indicative, quale allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985, che pareggia nella complessiva somma di L. 4.430.404.551.000. Art. 37 La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con effetto dal 1 gennaio 1985. La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addì 19 marzo 1985. SPADACCINI