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DISCIPLINARE PER ASSEGNAZIONE DEL BREVETTO DI CONDUTTORE DI CANE LIMIERE E PER LA GIRATA NEI PARCHI, NELLE RISERVE NATURALI PROVINCIALI E NEGLI ISTITUTI PUBBLICI A TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA ISTITUITI DALLA PROVINCIA Articolo 1 Generalità 1) Il presente documento è finalizzato, nell ambito della normativa che regola la gestione faunistico-venatoria, alla disciplina dell abilitazione e della conduzione del cane limiere. 2) L attività di conduttore di cane Limiere in girata si effettua in regime di controllo della specie Cinghiale in aree Protette o a vincolo venatorio. Nelle aree protette e in tutte le aree a vincolo venatorio si configura come un servizio alla comunità per la tutela e la gestione della fauna selvatica e dell ambiente. 3) La girata può essere praticata da: a. un conduttore e un solo cane limiere, entrambi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, per il conduttore, e all art. 5, per il limiere. b. da un minimo di quattro ad un massimo di quindici operatori in possesso dei requisiti di abilitazione in girata e/o abilitazione ai sensi dell art. 37 della LRT 3/1994 anche non appartenenti all'atc nel quale si opera. 4) Gli ATC possono avvalersi per tutto il territorio di competenza della girata sia in periodo di caccia aperta sia in periodo di caccia chiusa. Analogamente i soggetti gestori di istituti pubblici e privati potranno utilizzare la girata per il raggiungimento delle densità stabilite dai piani approvati dalla Provincia. Articolo 2 Registro Provinciale dei conduttori dei cani Limieri e dei loro ausiliari 1) Presso la Provincia è istituito il Registro Provinciale dei conduttori di cani Limieri e dei cani abilitati.

2) L iscrizione al Registro Provinciale avviene su richiesta del conduttore di cane limiere in possesso dell abilitazione di cui all art. 3 del presente disciplinare e dell iscrizione a un ATC grossetano. 3) Il conduttore presenterà la documentazione di abilitazione del cane di cui all art. 5 per l iscrizione al Registro. L unità cinofila potrà operare solo dopo che avrà conseguito entrambe le abilitazioni. 4) Con specifico atto la Provincia provvede ad equiparare i conduttori e gli operatori già abilitati per la girata ai cacciatori abilitati ai sensi dell art. 37 della LRT 3/1994 per i soli contenimenti della specie cinghiale effettuati con la tecnica della girata. 5) L iscrizione al registro provinciale per i conduttori non in possesso di cani abilitati consente la possibilità di partecipare agli interventi di contenimento effettuati con la tecnica della girata non in qualità di conduttore. Articolo 3 Abilitazione 1) La Provincia provvede all organizzazione di corsi formativi per il conseguimento dell abilitazione a. di conduttori di cani limieri b. di cani limiere riservandosi la possibilità di affidarne l organizzazione. 2) I programmi didattici sono stabiliti dalla Provincia sentito il parere dell ISPRA (ex INFS) e, per quanto di competenza, l ENCI nazionale. 3) Il/i Docente/i sarà/anno scelto/i tra i giudici ENCI di prove da traccia e/o brevetto su limiere, con provata esperienza di applicazione pratica della girata. Nel caso di affidamento dell organizzazione dei corsi la scelta del/i docente/i dovrà essere comunque approvata dalla Provincia. 4) Il numero massimo di partecipanti a ciascun corso è 25. Qualora le domande di partecipazione risultino superiori alle disponibilità di accesso, queste saranno evase considerando titolo preferenziale: il possesso di un cane limiere e/o da traccia, in caso di parità, la data dell istanza. Le domande non accolte rappresentano titolo preferenziale per la partecipazione a corsi successivi. 5) I corsi formativi si articoleranno su 5 lezioni di 3 ore ciascuna, di cui 3 lezioni a carattere teorico e 2 lezioni a carattere pratico. 6) I partecipanti dovranno firmare all inizio e alla fine di ogni singola lezione e/o prova pratica il registro delle presenze.

7) L accertamento delle presenze al corso è effettuata dagli organizzatori e/o dai docenti, al quale spetta inoltre il compito di redigere anche il registro degli ammessi alle prove d esame. 8) La Provincia si riserva la possibilità di verificare ogni qual volta lo ritenga necessario il rispetto degli obblighi di frequenza e il corretto svolgimento del corso. 9) Consegue l abilitazione il partecipante al corso che non abbia effettuato un numero di assenze, anche se giustificate, superiore a n. 3 ore e che abbia ricevuto una valutazione positiva da parte della Commissione d esame. Articolo 4 Commissione e prove d esame 1) La commissione d esame, nominata dal Dirigente competente, è composta dal Dirigente stesso o suo delegato con funzioni di Presidente, da un docente delle discipline trattate, da un esperto nominato dalla Provincia (esterno o dipendente). Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia. 2) Ai componenti la commissione è corrisposto un gettone di presenza e, qualora spettanti, i rimborsi spese. L importo del gettone è fissato in 100,00 da aggiornare ogni anno sulla base del tasso di rivalutazione calcolato dall ISTAT. 3) Potranno essere ammessi alle prove d esame coloro che: a. abbiano frequentato il corso formativo organizzato dalla Provincia; b. abbiano conseguito l abilitazione a conduttore di cane limiere o operatore di girata in un altra Provincia o Regione, sulla base di analoghi corsi formativi approvati dall ISPRA. 4) Il certificato di abilitazione sarà consegnato ai candidati che avranno superato: a. una prova scritta consistente nella soluzione di 18 (diciotto) quesiti a risposta multipla; b. una prova orale consistente in 6 (sei) domande inerenti gli argomenti trattati durante il corso; 5) Per l abilitazione a conduttore di cane limiere la commissione ha a disposizione 30 (trenta) punti, dei quali 18 (diciotto) per la prova scritta e 12 (dodici) per la prova orale. 6) Per la validità delle prove è necessario che il candidato ottenga almeno 15 (quindici) punti nella prova scritta e nove (nove) nella prova orale. 7) Le risultanze relative alle sessioni d esame saranno riportate in un apposito verbale che, sottoscritto dai componenti la commissione d esame, rimarrà agli atti della Provincia.

Articolo 5 Qualifica dell ausiliare 1) E consentito l impiego come cane limiere a soggetti, iscritti al R.O.I. o al R.S.R., comunque appartenenti, di norma, ad una delle razze per le quali l ENCI ha approvato una specifica prova di Brevetto per cane limiere. In tale prova comunque il cane deve dimostrare una ottima ubbidienza alla lunga e slegato, dimostrare di ignorare la presenza di altri ungulati e rientrare a comando del conduttore nel tempo previsto. 2) Per poter essere ammesso all esame pratico il cane dovrà avere almeno 12 mesi di età. 3) La prova d esame per cane limiere, prevista dalla Provincia, sarà valutata da un giudice ENCI, o in una prova di Brevetto per cane limiere dell ENCI. Tale abilitazione avrà la validità di quattro anni. Articolo 6 Tesserino di Conduttore di cane limiere 1) Il tesserino, rilasciato su richiesta del conduttore iscritto al registro Provinciale, deve riportare le generalità del conduttore, la data dell abilitazione e i dati anagrafici del/i cane/i, tatuaggio e/o microchip. 2) Durante le operazioni di girata, agli autorizzati di cui al comma precedente è consentito portare ed usare i mezzi di caccia di cui all art. 31 della L.R. 3/94, sia quelle ad anima liscia caricate esclusivamente a palla asciutta, che quelle a canna rigata provviste o meno di sistemi di puntamento. 3) E fatto obbligo a tutti i partecipanti alla girata di portare giubbini ad alta visibilità per motivi di sicurezza. Articolo 7 Servizio di girata 1) L attività di girata si svolge durante tutto l anno a livello dei comprensori omogenei corrispondenti agli ATC grossetani e degli Istituti interessati. 2) La Provincia provvederà, entro il 15 Maggio di ogni anno, ad inviare agli ATC e al Corpo di Polizia Provinciale l elenco nominativo dei conduttori, suddiviso tra quelli che hanno cani abilitati e quelli che non li hanno, comunque iscritti al Registro di cui all art. 2 del presente disciplinare.

3) L ATC, stabilite con il Corpo di Polizia Provinciale le modalità, procederà a convocare i conduttori assicurandone l alternanza e ne darà comunicazione al Servizio Attività Faunistiche Venatorie e Ittiche. 4) L elenco di cui al punto 2) dovrà riportare anche i recapiti telefonici nonché prevedere possibilità di interscambi tra i conduttori nel caso si verifichi la indisponibilità di uno o più conduttori. 5) Il personale del Corpo di Polizia Provinciale o il referente locale degli ATC per i contenimenti, prima di ogni girata, provvederà ad individuare un capoposte da scegliersi, sulla base della maggior conoscenza del luogo in cui si svolge la girata, tra il referente stesso o tra gli operatori partecipanti al servizio. 6) Il capoposte è responsabile della disposizione e delle indicazioni date agli operatori, il suo operato deve svolgersi al fine di rendere il servizio più efficace possibile. La Polizia Provinciale, il referente degli ATC o il conduttore dovranno segnalare alla Provincia comportamenti del capoposte o dei partecipanti non coerenti con le finalità della girata. Lo stesso/gli stessi potrà/potranno conseguentemente essere sospeso/i dalla Provincia dalle operazioni di girata. 7) Il conduttore, una volta stabilito il posizionamento degli operatori da parte del capoposte, è responsabile della conduzione del cane nel servizio di girata. 8) Il conduttore prima di ogni uscita dovrà riportare i nomi dei partecipanti alla girata su un registro vidimato dalla Provincia e far firmare tutti i partecipanti. Il cane, qualora necessario, può essere sostituito da altro soggetto, in possesso dei requisiti all art. 5, il cui conduttore abilitato sarà responsabile della conduzione del cane nel servizio di girata. Il tutto dovrà essere riportato sul registro così come dovranno essere registrati gli animali abbattuti e/o feriti. 9) Possono fare parte delle operazioni di girata in qualità di conduttore di cane limiere solo gli iscritti al registro provinciale che impieghino i cani di cui al precedente art. 5. 10) Fatte salve le indicazioni di cui al comma precedente partecipano agli interventi i conduttori abilitati non in possesso di cani abilitati e gli abilitati ai sensi dell Art. 37 della LRT 3/1994 chiamati a partecipare dagli ATC secondo il criterio di turnazione. 11) Non possono essere condotte girate in aree adiacenti in contemporanea. 12) In caso di ferimento è fatto obbligo ai conduttori di attivare il recupero del/degli animali feriti. Articolo 8 Penalizzazioni 1) Il conduttore di cane limiere ha il dovere di rispettare quanto contenuto nel presente disciplinare, così come quanto disposto dalle vigenti normative nazionali, regionali e

provinciali. Per il mancato rispetto di quanto non specificato al comma 2 del presente articolo, è prevista la penalizzazione di sospensione dall attività di conduttore per la durata di un mese. 2) Comportano inoltre penalizzazione: a. la girata effettuata con cani non abilitati comporta l immediata sospensione della autorizzazione per il periodo di un anno per il conduttore; b. la girata effettuata senza l autorizzazione della Provincia, prevede l immediata sospensione, per la durata di un anno, di tutti i partecipanti alle operazioni; c. la girata effettuata con un numero di operatori, anche se in possesso dei requisiti, superiore a 15 comporta la sospensione delle autorizzazioni per un periodo di tre mesi per tutti i partecipanti; d. la girata eseguita con più di un cane limiere comporta l immediata sospensione delle autorizzazioni e il ritiro dei tesserini ai conduttori dei cani, eccezione a tale regola è contemplata solo nei casi preventivamente autorizzati dal Servizio Attività Faunistiche Venatorie e Ittiche o dal Corpo di Polizia Provinciale. e. girate eseguite in aree adiacenti in contemporanea comportano la sospensione di tutti i componenti le squadre che hanno preso parte alle operazioni. Possono venir condotte un numero massimo di due girate in contemporanea in aree limitrofe, qualora la geografia del luogo renda indispensabile tale intervento, previa autorizzazione della Polizia Provinciale. f. In caso di recidiva sarà prevista l esclusione dal Registro provinciale. Articolo 9 Definizione delle penalizzazioni 1) Fatto salvo ciò che concerne le eventuali violazioni compiute dai conduttori di cani limiere previste dal codice penale e di procedura penale nonché dalle normative nazionali e regionali in materia, il Comitato di gestione dell ATC, l ufficio Aree Protette e Biodiversità della Provincia e il Corpo di Polizia Provinciale, nonché gli organi preposti alla vigilanza di cui alla LR 3/94 art. 51, per le violazioni di cui al presente disciplinare, informano la Provincia che, con atto del Dirigente preposto, disporrà le penalizzazioni di cui al precedente articolo dandone comunicazione all interessato. 2) In caso di reiterate violazioni gli organi preposti inviano gli atti alla Provincia per richiedere la cancellazione dal registro provinciale del conduttore che abbia compiuto la trasgressione. 3) Della penalizzazione applicata, di eventuali periodi di sospensione nonché di eventuali cancellazioni, sarà data immediata comunicazione al Corpo di Polizia Provinciale e agli ATC, nonché agli organi preposti alla vigilanza di cui alla LR 3/94 Art. 51.

Articolo 10- Norme transitorie e finali 1) Durante l espletamento del servizio con i propri automezzi, per quanto di competenza della Provincia, i conduttori di cani limiere, sono compresi nelle deroghe di cui all art. 3 lettera d della LRT 48/94 previo reperimento del consenso scritto del titolare del fondo. 2) Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, valgono le norme di cui alla vigente normativa nazionale, regionale e provinciale e relativi regolamenti attuativi. In particolare si rimanda allo specifico atto provinciale per la definizione di tempi e modalità d attuazione degli interventi di cui all art. 37 della LRT 3/1994.