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CONSIGLIO DI STATO. sentenza 21 ottobre 2013 n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

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ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso OMISSIS

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T.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ANCO MARZIO 13 - OSTIA, dell'avvocato GALIANI FABIO MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato

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Civile Sent. Sez. U Num. 32625 Anno 2018 Presidente: SCHIRO' STEFANO Relatore: D'ANTONIO ENRICA Data pubblicazione: 17/12/2018 SENTENZA sul ricorso 19157-2017 proposto da: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO; - ricorrente - contro 1

COSTA BIAGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell'avvocato DORANGELA DI STEFANO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5977/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/02/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2018 dal Consigliere ENRICA D'ANTONIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati Ilia Massarelli per l'avvocatura Generale dello Stato e Dorangela Di Stefano. FATTI DI CAUSA 1.La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale che, disapplicato il decreto della Presidenza del consiglio dei ministri del 21/6/2011 con cui era stato soppresso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo, aveva revocato l'incarico dirigenziale di livello generale attributo a Biagio Costa nell'ambito del dipartimento soppresso/ con ordine di reintegra del ricorrente ad incarico equivalente e condanna a pagare le differenze retributive e contributive dal 21/6/2012, detratto quanto percepito. La Corte d'appello ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario rilevando che la verifica della legittimità del citato DPCM era meramente incidentale. Ha esposto che il Costa era dirigente di II fascia della Protezione civile con incarico conferitogli il 17/1/2011 per tre anni di livello generale di coordinatore dell'ufficio per la valorizzazione del patrimonio di interesse turistico e per la gestione degli interventi nell'ambito del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo; che con DPCM del 21/6/2012 era stato disposto l'accorpamento del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo con altra struttura della Presidenza e che pertanto era stato revocato l'incarico dirigenziale generale assegnato al Costa. 2

Secondo la Corte d'appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri non aveva il potere di sopprimere, con un proprio provvedimento organizzativo, un dipartimento che trovava diretta fonte costitutiva nella legge. Ha rilevato, infatti, che l'art 7 del dlgs 303/1999 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,)non contemplava più, a differenza della precedente legge n 400/1988, il potere della Presidenza di costituire dipartimenti e ciò in quanto era lo stesso testo legislativo ad istituire dipartimenti,come emergeva dall'esame del testo integrale ( cfr art 3,4,6), con la conseguenza che il legislatore aveva riservato a sé la facoltà di istituirli. Ha, poi, osservato che successivamente il DL n 262/2006,convertito in L 286/2006, ( Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) aveva attribuito alla Presidenza del Consiglio le funzioni di competenza statale in materia di turismo ed aveva previsto per l'esercizio di tali funzioni l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo,articolato in due uffici dirigenziali di livello generale " in attesa di provvedimenti di riorganizzazione".secondo la Corte d'appello tale disposizione era in linea con l'ordinamento della Presidenza con cui il legislatore aveva riservato a sé la facoltà di istituire dipartimenti ed ha sottolineato che l'art art 1 d.l. n. 262/2006 citato,con l'uso dell'espressione" in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione ", non poteva fondare il potere della Presidenza di istituire dipartimenti in quanto detta norma doveva essere letta con riguardo ai poteri riconosciuti dall'art 7 dlgs n. 303, limitati alla possibilità di individuare il numero massimo di uffici in cui si articolava ogni dipartimento. La Corte,pertanto, confermata la disapplicazione del DPCM 12/6/2012, ha ribadito che la revoca dell'incarico al Costa doveva ritenersi illegittima. Circa le conseguenze la Corte ha rilevato che la Presidenza non aveva impugnato l'ordine di reintegra in incarico equivalente con condanna al pagamento delle differenze retributive ; che non aveva contestato in appello che,nelle more a seguito della pronuncia collegiale, il Costa era stato immesso nell'incarico di dirigente dell'ufficio per le politiche del turismo nell'ambito del dipartimento degli affari regionali, il turismo e lo sport ; che 3

tale incarico gli era stato successivamente revocato per essere le funzioni in materia di turismo assegnate al Ministero per i beni culturali e che il Costa era stato poi assegnato ad incarico dirigenziale non generale di coordinatore del servizio controllo interno,nell'ambito del dipartimento della protezione civile. Secondo la Corte, pertanto, nulla doveva essere esaminato e valutato a riguardo fatti successivi. Ha,infine, rigettato la domanda del Costa di condanna al risarcimento del danno alla carriera con il quale il ricorrente lamentava il mancato raggiungimento della fascia superiore di primo livello trascorsi tre anni. Secondo la Corte il Costa avrebbe dovuto fornire elementi per ritenere non meramente ipotetica la possibilità di conseguire l'acquisizione della prima fascia. 2.Avverso la sentenza ricorre la Presidenza del Consiglio dei Ministri con tre motivi. Resiste il Costa con controricorso ulteriormente illustrato con memoria ex art 378 cpc RAGIONI DELLA DECISIONE 3.Con il primo motivo la Presidenza del Consiglio rinnova l'eccezione di difetto di giurisdizione. Deduce che il dirigente lamentava la cessazione dell'incarico a seguito dell'emanazione del DPCM del 21/6/2011, il quale era un atto organizzativo con cui la PA aveva stabilito le linee fondamentali dì organizzazione degli uffici, a fronte del quale il Costa aveva una posizione di interesse legittimo. 4.Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art 7 d.lgs n. 303/1999, dell'art 1, comma 19 bis,d.l. 181/2006, come modificato con d.l. n. 262/2006,convertito in L. n. 286/2006. 5.Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione. La Corte non ha valutato che la sentenza del Tribunale era stata impugnata integralmente compreso il capo riguardante la reintegra. 6. L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito,di cui al primo motivo del ricorso, è infondata. 7.Com'è noto, l'art. 63, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ha devoluto "al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative 4

ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4 [per il personale in regime di diritto pubblico], incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi [ i" Sono rimaste "devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro [di diritto pubblico]" (art. 63, comma 4). 8. La giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha affermato che, poiché la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, che va individuato con riferimento ai fatti materiali allegati dall'attore e alle particolari caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio, nella giurisdizione del giudice ordinario rientra il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (Cass., S.U., n. 13169 del 2006; Cass., S.U., n. 3677 del 2009; Cass., S.U., n. 11712 del 2016). 9.Questa Corte regolatrice ha anche chiarito che, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spetta, invece, alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di 5

organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (Cass., S.U., n. 3052 del 2009; Cass., S.U., n. 22733 del 2011; Cass., S.U., n. 25210 del 2015). 10. Nella fattispecie in esame, il ricorrente si duole della revoca dell'incarico dirigenziale di livello generale a lui attributo sul presupposto dell'illegittima soppressione da parte della Presidenza del dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo,effettuata con il DPCM del 21/6/2011. Il suddetto provvedimento di revoca dell'incarico costituisce atto di natura privatistica, di micro organizzazione, riguardando la gestione del rapporto di lavoro del dipendente con la P.A., assunto in costanza di rapporto, da devolversi alla giurisdizione ordinaria ancorchè venga in questione un atto amministrativo presupposto ai sensi dell'art 63, comma 1, d.lgs. 165/2001, che il giudice ordinario può disapplicare. Il ricorrente fa valere, dunque, il suo diritto a mantenere la qualifica di dirigente generale venuta meno per l'assoluta ed insanabile illegittimità della soppressione del dipartimento effettuata con il DPCM del 21/6/2011, provvedimento che viene in considerazione solo quale presupposto della gestione del rapporto giuridico e non già quale oggetto diretto ed immediato della pretesa. 11.Per le considerazioni che precedono, rigettato il primo motivo del ricorso, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Il giudizio deve, pertanto, proseguire davanti alla sezione lavoro per l'esame degli altri motivi e per la liquidazione delle spese. PQM Rigetta il primo motivo e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario ; rimette il giudizio alla sezione lavoro per l'esame degli altri motivi ed anche per la liquidazione delle spese. Roma 6/11/2018 L'estensore Il Presidente En9Fa D'Antonio _ Giovanni Mammone