E CONTROLLI IN EDILIZIA



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RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

Transcript:

ARPA Piemonte Sezione impiantistica VERIFICHE E CONTROLLI IN EDILIZIA SS 03.04 Verifiche Impiantistiche

IMPIANTO ELETTRICO APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

IMPIANTO ELETTRICO Richiesta documentazione Denuncia impianto di messa a terra secondo DPR 462/01(dichiarazione di conformità secondo la legge 46/90 e/o DM 37/08) Verifica periodica degli impianti di messa a terra secondo il DPR 462/01 (per i cantieri che hanno una durata maggiore di due anni) Denuncia impianto di protezione da scariche atmosferiche secondo il DPR 462/08; esempio gru ponteggi ecc.( calcoli secondo la norma CEI 81-10, se autoprotetto non occorre denunciare)

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PERCORSO LEGISLATIVO

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (G.U. 12 luglio 1955, n. 158, suppl. ord.). Decreta: Art. 194 Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli, già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica, una volta all'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori.

Titolo II SCALE AEREE, PONTI MOBILI SU CARRO, PONTI SOSPESI MUNITI DI ARGANO, ARGANI PER PONTI SOSPESI, IDROESTRATTORI ED APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Art. 5 DM 12 settembre 1959 Sono affidate all'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni le verifiche periodiche relative a: a) le scale aeree ad inclinazione variabile; b) i ponti sviluppabili su carro; c) i ponti sospesi muniti di argano; d) gli argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni; e) gli idroestrattori a forza centrifuga, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50 centimetri; f) le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a disposizioni speciali. Sono altresì affidati all'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni i collaudi prescritti per gli apparecchi e le attrezzature di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo.

DM 12 settembre 1959 denunce all ISPESL/Arpa Art. 7 I datori di lavoro, utenti di: gru o di altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge; devono farne denuncia all'ufficio competente per territorio dell'ente nazionale prevenzione infortuni prima della loro messa in servizio. La denuncia, oltre all'indicazione del datore di lavoro, all'attività esercitata, all'ubicazione dello stabilimento o del cantiere o del luogo di lavoro, deve contenere i dati relativi al tipo ed al numero delle macchine e degli apparecchi ed alla portata degli apparecchi di sollevamento.

Art. 16 DM 12 settembre 1959 denunce all ISPESL/Arpa I datori di lavoro devono tempestivamente comunicare all'ufficio competente per territorio dell'ispettorato del lavoro, per gli impianti e le installazioni contemplate nel titolo I, ed all'ufficio competente per territorio dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, per gli apparecchi e le attrezzature contemplate nel titolo II, la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali e il trasferimento o spostamento degli impianti e delle attrezzature medesime.

Tutti gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 Kg sono soggetti a omologazione ISPESL (art. 194, D.P.R. 547/55 art. 8, D.M. 12.09.59 L ISPESL assieme al libretto di omologazione rilascia una targhetta di immatricolazione che deve essere apposta, a cura del proprietario, sulla macchina in posizione ben visibile (art. 10, D.M. 12.09.59) Prima del 21.09.96 Per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, immessi sul mercato con la marcatura CE, il datore di lavoro è tenuto alla sola trasmissione all ISPESL, all atto dell acquisto, della dichiarazione di conformità o CE redatta dal costruttore (D.P.R. 459/96)

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 Attuazione dell art.1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Entrato in vigore il 15 maggio 2008 Il Decreto Legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 ABROGAZIONI DPR 547 del 27/04/1955 norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro DPR 303 del 19/03/1956 norme generali per l igiene del lavoro D. lgs. n 626 del 19/09/1994 attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro D. lgs. n 494 del 14/08/1996 attuazione delle direttive CEE - prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili D. lgs. n 493 del 14/08/1996"Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro" DPR 164 del 07/01/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. D.lgs. n 277 del 15/08/1991 Attuazione delle direttive in materia di protezioni dei lavoratori contro i rischi da agenti chimici, fisici e biologici

LE RESPONSABILITÀ nel nuovo Decreto Legislativo del 9 Aprile 2008 n 81 Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Capo I Uso delle attrezzature di lavoro attrezzatura di lavoro: QUALSIASI MACCHINA, apparecchio, utensile o impianto ad essere usato durante il lavoro

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO D.Lgs 81/2008 Art.71 Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente,idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. 2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature gia' in uso. 3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI. 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z); b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso e' previsto. 5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1,comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. 6. 6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia. 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché: 1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale(dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; 2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività; c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. 9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unita' produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche e' effettuata dall'ispesl e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ispesl possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche e' effettuata dall'ispesl e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

ATTREZZATURE (D.Lgs. 9 aprile 2008 n 81 allegato VII OPERANTE IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA' OPERANTE in particolari SETTORI di ATTIVITA' come: Costruzioni - Siderurgico - Portuale - Estrattivo APPARECCHI con anno di fabbricazione fino a 9 anni APPARECCHI con anno di fabbricazione 10 anni e o oltre PERIODICITA DELLE VERIFICHE OPERANTE in altri SETTORI di ATTIVITA' APPARECCHI con anno di fabbricazione fino a 9 anni APPARECCHI con anno di fabbricazione 10 anni e o oltre SCALE AEREE AD INCLINAZIONE VARIABILE ANNUALE PONTI MOBILI SVILUPPABILI ad azionamento motorizzato ANNUALE PONTI MOBILI SVILUPPABILI SU CARRO a sviluppo verticale e azionati a mano ANNUALE PONTI SOSPESI e relativi ARGANI ANNUALE Apparecchi per il sollevamento di materiali con portata superiore a 200 Kg ARGANI e PARANCHI - Tipo fisso BIENNALE ANNUALE + TRIENNALE BIENNALE ARGANI e PARANCHI - Tipo trasferibile ANNUALE BIENNALE ANNUALE GRU A STRUTTURA LIMITATA - Tipo fisso BIENNALE ANNUALE TRIENNALE BIENNALE GRU A STRUTTURA LIMITATA - Tipo trasferibile ANNUALE + BIENNALE ANNUALE o GRU A PONTE ( carroponte) BIENNALE ANNUALE TRIENNALE BIENNALE GRU A PORTALE : braccio fisso o girevole BIENNALE ANNUALE TRIENNALE BIENNALE o GRU A CAVALLETTO BIENNALE ANNUALE TRIENNALE BIENNALE GRU A MENSOLA BIENNALE ANNUALE TRIENNALE BIENNALE GRU A TORRE ANNUALE BIENNALE ANNUALE GRU A DERRICK ANNUALE BIENNALE ANNUALE GRU SU AUTOCARRO ANNUALE BIENNALE ANNUALE AUTOGRU ANNUALE BIENNALE ANNUALE

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 DM 12 settembre 1959

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO CLASSIFICAZIONE MODALITA OPERATIVE PER L APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n 81 Indicazioni operative relative agli adempimenti dell art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/2008, ovvero apparecchi di sollevamento materiali con portata massima superiore ai 200 kg, scale aeree, ponti mobili sviluppabili ed idroestrattori.

CONTENUTI MINIMI DA PRESENTARE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE In relazione alle modifiche apportate al regime delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro già individuate dal DM 12/9/1959, si ritiene opportuno dare le seguenti operazioni indicative, in attesa dell emanazione da parte dei competenti Ministeri, delle necessarie circolari esplicative e dei decreti attuativi richiamati nei commi 13 e 14 dell art.71 del succitato D.lgs 81/2008.

CONTENUTI MINIMI DA PRESENTARE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE Non essendo presenti nel D.Lgs. 81/2008 indicazioni sulle modalità operative per la classificazione delle attrezzature di lavoro (apparecchi di sollevamento e idroestrattori), ai fini dell individuazione delle periodicità delle verifiche periodiche di cui all art. 71 comma 11, per gli apparecchi di sollevamento già sottoposti a verifiche periodiche, la ditta potrà avvalersi delle periodicità stabilite dall allegato VII del D.Lgs 81/2008, solo dopo aver effettuato l analisi dei rischi legata a tali apparecchiature.

CONTENUTI MINIMI DA PRESENTARE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE A tal fine potranno essere utilizzati i moduli di classificazione e relativa richiesta di verifica periodica che dovranno essere inviati alla segreteria della SS03-04 anche per ottenere l effettuazione delle verifiche periodiche. Nel corso della verifica il tecnico verificatore acquisirà le classificazioni degli apparecchi fornite dal datore di lavoro, necessarie a stabilire la periodicità delle verifiche successive secondo i criteri dell allegato VII, in particolare verranno verificati i dati seguenti:

CONTENUTI MINIMI DA PRESENTARE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO a) l anno di fabbricazione (ove non già rilevabile dalla documentazione agli atti), attraverso la targhetta apposta dal fabbricante; b) il settore di impiego (esempio: costruzioni, estrattivo, portuale, siderurgico, noleggio,altro).

CONTENUTI MINIMI DA PRESENTARE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE Tali informazioni saranno indicate nelle annotazioni sul verbale di verifica con le dizioni seguenti: Anno di fabbricazione: Apparecchio di tipo: Fisso Mobile Periodicità delle verifiche Annuale Biennale Triennale Salvo eventuale diversa previsione nei decreti attuativi di cui all art71 comma 13 D.Lgs 81/2008

CONTENUTI MINIMI DA PRESENTARE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE Per gli apparecchi di sollevamento in noleggio, per i quali l impiego possa riferirsi a settori diversi, si individuerà, prudenzialmente, la periodicità di verifica annuale. Per le macchine ricondizionate e/o modificate, la data di fabbricazione da considerare ai fini della periodicità della verifica sarà quella della macchina originale. Il verbale verrà fatto controfirmare dal datore di lavoro o da suo delegato, al momento della consegna.

CONTENUTI MINIMI DA PRESENTARE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE Per le attrezzature di lavoro non sottoposte a prima verifica da parte dell ISPESL, messe in servizio prima dell entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, si procederà secondo le modalità già in uso, in particolare secondo le procedure indicate dalla circolare MICA n. 162054 del 25/06/1997 e circ. 71 ISPESL

CONTENUTI MINIMI DA PRESENTARE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE Per le attrezzature di lavoro non ancora sottoposte a prima verifica da parte dell ISPESL, messe in servizio dopo l entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, l esecuzione della prima verifica da parte dell ISPESL è condizione necessaria per lo svolgimento delle verifiche periodiche successive. La scadenza delle verifiche successive alla prima, secondo quanto stabilito nell allegato VII, avrà come riferimento la data di esecuzione della prima verifica (ISPESL).

CONTENUTI MINIMI DA PRESENTARE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE Si sottolinea che il soggetto obbligato dell art. 71 comma 11 è il datore di lavoro, che pertanto è tenuto a richiedere l effettuazione delle verifiche periodiche inviando all Agenzia i moduli allegati e scaricabili dal sito internet

VERIFICA PERIODICA APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO ( GRU A TORRE) ESAME DOCUMENTAZIONE ESAME A VISTA DELL APPARECCHIO PROVE

VERIFICA PERIODICA APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO ( GRU A TORRE) PRIMA DI EFFETTUARE LA VERIFICA OCCORRE PRENDERE VISIONE DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 1) Denuncia di installazione e richiesta di verifica periodica IL MODULO E SCARICABILE DAL SITO DELL ARPA www. arpa.piemonte.it verifiche impiantistiche

Arpa Piemonte Area delle attività regionali per l indirizzo e il coordinamento delle attività per il rischio industriale e sviluppo economico compatibile via Pio VII, 9 10135 Torino DENUNCIA DI INSTALLAZIONE E RICHIESTA DI VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO SOGGETTI A MONTAGGIO (Gru a Torre). (Art. 71 comma 11 ed allegato VII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) IL SOTTOSCRITTO IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA P.IVA CON SEDE LEGALE (Indirizzo) DICHIARA DI AVERE INSTALLATO PRESSO IL CANTIERE SITO IN: GLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO SOGGETTI A MONTAGGIO ELENCATI IN TABELLA, E CONTESTUALMENTE NE RICHIEDE LA VERIFICA ı PERIODICA ı STRAORDINARIA REFERENTE SIG. TEL APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (N.B.: compilare una riga per ogni apparecchio e inserire tutti i dati richiesti nel seguente prospetto) N Matricola (1) Anno di costruzione Portata (Kg) Costruttore Data ultima verifica (1) ENPI ISPESL (se presente) n di Fabbrica / n CE (se privo di libretto di omologazione)

All atto della verifica sarà resa disponibile la seguente documentazione: - Libretto delle verifiche rilasciato dall Enpi o dall Ispesl ovvero per apparecchi a marchio CE, rientranti nel regime di applicazione della Direttiva Macchine (DPR 459/96), copia della dichiarazione CE di conformità con relativa denuncia all ISPESL. - Verbali delle verifiche periodiche eseguite da ASL / ARPA. - Manuale di installazione, uso e manutenzione e registro di controllo debitamente compilato (solo per mezzi marcati CE). - Dichiarazione di idoneità del basamento a firma di tecnico abilitato. - Dichiarazione di corretto montaggio della gru sottoscritta da chi ha eseguito il montaggio. - Dichiarazione di conformità dell impianto elettrico compreso l impianto di protezione contro le scariche atmosferiche ovvero, per quest ultimo, dichiarazione che la struttura è auto-protetta. DATA (Timbro della Ditta e Firma del Legale Rappresentante)

VERIFICA PERIODICA APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO ( GRU A TORRE) 2) LIBRETTO DELLE VERIFICHE RILASCIATO DALL ENPI O DALL ISPESL

LIBRETTO VERIFICHE

VERIFICA PERIODICA APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO ( GRU A TORRE) 2) PER GLI APPARECCHI MARCATI CE (DPR 459/96) COPIA DELLA DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA E REALATIVA DENUNCIA ALL ISPESL

VERIFICA PERIODICA APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO ( GRU A TORRE) 3) VERBALI DELLE VERIFICHE PERIODICHE ESEGUIRE DA ASL/ARPA

VERIFICA PERIODICA APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO ( GRU A TORRE) 4) MANUALE DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE E REGISTRO DI CONTROLLO DEBITAMENTE COMPILATO (SOLO PER I MEZZI MARCATI CE)

VERIFICA PERIODICA APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO ( GRU A TORRE) 5) DICHIARAZIONE DI IDONEITA DEL BASAMENTO A FIRMA DI TECNICO ABILITATO

DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ PIANO DI APPOGGIO O SCORRIMENTO (Allegato VI, punto 3.1.3 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n 81) Il sottoscritto nato a... il.. Ingegnere / Architetto / Geometra, iscritto all Ordine - Collegio degli/dei... della provincia di al n... di iscrizione, abilitato a norma di legge all esercizio della professione, sotto la propria responsabilità DICHIARA che il piano di appoggio delle vie di corsa / della base di appoggio degli stabilizzatori dell apparecchio di sollevamento gru a torre con rotazione in basso / in alto, di costruzione. modello...... numero di fabbrica.....matr. ENPI o ISPESL......... installata nel cantiere della ditta / impresa edile sito in. via.. n... Cap.... è realizzato in conformità alle prescrizioni della casa costruttrice, come indicato nel manuale di uso e manutenzione dell apparecchio, ed è idoneo a sopportare le sollecitazioni indotte dall installazione e dall esercizio dell apparecchio. Luogo...... data In fede.... (Timbro e firma)

VERIFICA PERIODICA APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO ( GRU A TORRE) 6) DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO DELLA GRU SOTTOSCRITTA DA CHI HA ESEGUITO IL MONTAGGIO

DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E/O MONTAGGIO Il sottoscritto. nato a.. il... titolare/legale rappresentante della ditta........ con sede legale in... via.... n..cap.. avendo provveduto il.... all installazione nello stabilimento/cantiere della ditta/impresa edile sito in via.. n... Cap.... della gru a torre di costruzione modello....... numero di fabbrica.....matr. ENPI o ISPESL)...anno di costruzione DICHIARA che, previo l accertamento del buono stato di conservazione di tutti gli elementi costituenti la gru, l installazione e/o il montaggio sono stati effettuati secondo le istruzioni d uso impartite dal Costruttore dell apparecchio e sotto la direzione di un Tecnico qualificato: a) alle proprie dipendenze nella persona del Sig.......... b) dipendente della ditta installatrice Sig.... Si dichiara, inoltre, che la zavorra di base e di volata (controfreccia), H torre.l braccio diagramma delle portate sono realizzate in conformità alle prescrizioni della casa costruttrice, come indicato nel manuale di uso e manutenzione dell apparecchio. Luogo data (Firma della Ditta Installatrice)... (Firma del Tecnico qualificato)....

GRAZIE PER L ATTENZIONE