COMUNE DI CIMADOLMO IMU E TASI ANNO Anche per l anno di imposta 2018 sono confermate tutte le novità introdotte dal 1 gennaio 2016.

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COMUNE DI CIMADOLMO Provincia di Treviso Via Roma, 2 31010 Cimadolmo - Tel 0422 1836206 fax 0422 1836207 c.f. 80012110260 p.iva 00874820269 Ufficio finanziario associato Servizio tributi IMU E TASI ANNO 2018 Anche per l anno di imposta 2018 sono confermate tutte le novità introdotte dal 1 gennaio 2016. L'IMU e la TASI sono dovute: - sugli immobili adibiti ad abitazioni principali di lusso (categorie A1, A8 e A9) e sulle relative pertinenze; - sugli altri immobili diversi dalle abitazioni principali; - sulle ulteriori pertinenze oltre la prima dell'abitazione principale (categorie C2, C6, C7); - sulle aree edificabili; - sui terreni agricoli non condotti direttamente (solo IMU). La base imponibile IMU e TASI è ridotta del 50% per le unità immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9 concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: - il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario; - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) con esclusione delle sopracitate categorie A1, A8 e A9; - sia il proprietario (comodante) che colui che occupa l'immobile (comodatario) devono avere la residenza e dimora nel Comune di Cimadolmo; - il comodato deve essere regolarmente registrato; Per godere della agevolazione di cui sopra è necessario presentare dichiarazione di variazione IMU (prevista per legge) entro il 30 giugno dell'anno successivo, disponibile presso l Ufficio Tributi e sul sito internet del Comune. Non è dovuta l'imu sui terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. La TASI non è dovuta né per i possessori né per gli occupanti/inquilini, quando l'immobile è abitazione principale. Le scadenze per i versamenti dell I.M.U. e della TASI 2018 sono le seguenti: ACCONTO entro il 18 giugno 2018 (oppure unica soluzione) SALDO entro il 17 dicembre 2018 IMU (imposta comunale sugli immobili) e TASI (tributo servizi indivisibili) L IMU è una imposta destinata prevalentemente al Comune (ad eccezione delle attività produttive cat. D), in relazione al possesso di beni immobili nel territorio comunale. E dovuta dal proprietario, dall usufruttuario,

dal titolare del diritto d uso, abitazione o superficie (titolari di diritti reali) di fabbricati, terreni agricoli (con esclusione dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP iscritti nella previdenza agricola) ed aree fabbricabili. Dal 1 gennaio 2014 non è dovuta sulle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso accatastate nelle categorie A1, A8 e A9. La TASI è dovuta sia dal possessore che dall'eventuale utilizzatore di immobili; viene introitata dal Comune ed è destinata per legge a coprire parzialmente il costo per i servizi indivisibili forniti dal Comune, tra i quali: pubblica illuminazione, sicurezza stradale, anagrafe, attività culturali, sportive, ecc. E dovuta da chiunque possiede (a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie) o detiene a qualsiasi titolo (locazione, comodato, affitto, uso), fabbricati ed aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli e dell abitazione principale (ad eccezione delle prime case classificate nelle categorie A1, A8 e A9). 1. FABBRICATI Calcolo IMU e TASI L IMU e la TASI sono dovute proporzionalmente alle quote ed ai mesi di possesso dell immobile e l imposta si determina moltiplicando la base imponibile per la relativa aliquota. Base imponibile = rendita catastale (R.C.) rivalutata del 5% x coefficiente specifico Tipo immobile Abitazioni e cantine, soffitte, garage, posti auto, tettoie chiuse o aperte ecc. Categoria catastale A (esclusi A/10) C/2, C/6 e C/7 Calcolo base imponibile R.C. x 1,05 x 160 Uffici e studi privati A/10 R.C. x 1,05 x 80 Negozi, bar, botteghe C/1 R.C. x 1,05 x 55 Laboratori per arti o mestieri, palestre ecc. Collegi, convitti, case di cura, ospedali ecc. Capannoni industriali, centri commerciali, alberghi, teatri ecc., compresi i fabbricati rurali strumentali C/3, C/4 e C/5 da B/1 a B8 da D/1 a D/10 (esclusi i D/5) R.C. x 1,05 x 140 R.C. x 1,05 x 65 Istituti di credito, cambio e assicurazioni D/5 R.C. x 1,05 x 80 L imposta complessivamente dovuta sull immobile = base imponibile x aliquota TASI: se l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull immobile (possessore), l imposta è dovuta sia dal possessore che dall occupante: TASI dovuta dal possessore = TASI totale x 90% TASI dovuta dall occupante = TASI totale x 10% 2. AREE EDIFICABILI La base imponibile per le aree edificabili è data dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione; i valori fissati dalla Giunta Comunale sono da ritenere puramente indicativi per il calcolo della base imponibile. 3. TERRENI AGRICOLI Il valore si determina applicando al reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, il coefficiente di moltiplicazione pari a 135 per i soggetti che non sono coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

ALIQUOTE IMU E TASI 2018 E CHI E' TENUTO AL PAGAMENTO Con deliberazione n. 10 del 30/03/2018 il Consiglio Comunale ha confermato le seguenti aliquote: Tipologia di immobili Abitazione principale (categorie da A/2 a A/7 e A/11) e pertinenze (una per tipologia di categoria: C/2, C/6 e C/7) e abitazioni principali equiparate per legge e per regolamento escluse categorie A/1, A/8 e A/9 Aliquota IMU Aliquota TASI Possessore 90% Utilizzatore 10% Abitazioni principali di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) e pertinenze (categorie C/2, C/6 e C/7) 5,8 detrazione 200,00 1,0 Abitazioni concesse in comodato a genitori o figli che le utilizzano come abitazione principale - escluse categorie A/1, A/8 e A/ 9 - se sono rispettate le condizioni previste dalla legge (CONTRATTO REGISTRATO) la base imponibile è ridotta del 50% Immobili diversi dalle abitazioni principali: - abitazioni a disposizione, vuote, affittate o concesse in uso o in comodato a non residenti - pertinenze eccedenti quelle ammesse - commerciali, artigianali, industriali, magazzini, uffici, ecc. Abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari, purchè non locata o occupata Casa coniugale assegnata al coniuge dal giudice (esclusi gli immobili classificati A/1, A/8 e A/9) Abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all estero (A.I.R.E.), purché già pensionati nei rispettivi paesi di residenza e l immobile non sia locato o concesso in comodato d uso Unica unità immobiliare, posseduta e non locata, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, forze di polizia militare e civile, vigili del fuoco, carriera prefettizia Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ( beni merce ) 1,0 Fabbricati strumentali all attività agricola con regolare annotazione catastale (rurali) 1,0 Fabbricati storici e fabbricati inagibili la base imponibile è ridotta del 50% Immobili ad uso abitativo locati con contratto concordato ex L. 431/1998 riduzione dell imposta IMU e TASI del 25% Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola ESENTI ESENTI Terreni agricoli diversi di quelli sopra indicati 7,6 - Aree edificabili 7,6 1,0 Se l immobile è occupato da un soggetto diverso dal possessore, la TASI deve essere pagata: per il 90% dal possessore (proprietario, usufruttuario, ) per il 10% da parte dell occupante (inquilino/comodatario/conduttore) se non residente nell immobile; MODALITA E TERMINI DI VERSAMENTO IMU E TASI Il versamento va effettuato in due rate: l acconto pari al 50% entro il 18 giugno 2018; il saldo entro il 17 dicembre 2018, oppure in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Il versamento dovrà essere eseguito con modello F24 (senza spese) presso un ufficio postale/uno sportello bancario oppure in via telematica. Il codice catastale del Comune di Cimadolmo è C689. I codici di versamento istituiti dall Agenzia delle Entrate sono i seguenti: Quota di competenza comunale: 3912 IMU abitazione principale e pertinenze 3914 IMU terreni agricoli 3916 IMU aree edificabili 3918 IMU altri fabbricati 3925 IMU immobili ad uso produttivo categoria D quota STATO Quota di competenza comunale: 3958 TASI abitazione principale e pertinenze 3959 TASI fabbricati rurali ad uso strumentale 3960 TASI aree fabbricabili 3961 TASI altri fabbricati Il possessore è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 90% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile; L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile.

Importi minimi di versamento: IMU: 5,00 TASI: nessuno (anche l importo di 1,00 va versato) Precisazioni: Modalità di pagamento con modello F24 a) i contribuenti titolari di partita IVA, hanno l obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche (direttamente: mediante i servizi messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate F24 web e F24 on line utilizzando i canali Entratel o Fisconline o mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l Agenzia: banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento; oppure tramite gli intermediari abilitati: professionisti, associazioni di categoria, CAAF, etc); b) i contribuenti non titolari di partita IVA possono utilizzare il modello F24 cartaceo per qualunque importo, senza utilizzo di crediti in compensazione, presso gli intermediari della riscossione convenzionati con l Agenzia: banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione. Indipendentemente dal possesso o meno della partita IVA, il modello F24 deve essere presentato: - in caso di compensazioni con saldo finale (a debito) positivo: esclusivamente in modalità telematica (tramite i servizi telematici dall Agenzia delle Entrate o i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione); - in caso di compensazioni con saldo finale pari a zero: esclusivamente in modalità telematica (unicamente tramite i servizi telematici dall Agenzia delle Entrate oppure tramite un intermediario abilitato; non è possibile utilizzare i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione). Informazioni Per i contribuenti che non abbiano ricevuto al domicilio i modelli di pagamento, il personale dell Ufficio Tributi si rende disponibile per il calcolo e la stampa dei modd. F24 nei consueti orari di apertura al pubblico: MARTEDI' dalle ore 15.00 alle ore alle ore 18.00 VENERDI dalle ore 9.00 alle ore 13.00 altre giornate su appuntamento Rec. Tel 0422 1836206 - Fax 0422 1836207 e-mail: finanze@comune.cimadolmo.tv.it Sul sito internet istituzionale del Comune, all indirizzo: www.comune.cimadolmo.tv.it, è inoltre a disposizione il programma sportello del contribuente IMU-TASI che consente, previa registrazione, di verificare la posizione tributaria ed adempiere al pagamento dei tributi dovuti al Comune.