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SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHÉ LA PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE Le amministrazioni comunali di Brembio, Secugnago, Turano Lodigiano VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane; VISTO che, ai sensi dell articolo 8 della Legge Regionale n. 22/2011, l associazione costituita deve raggiungere il limite complessivo minimo di 5.000 abitanti o il quadruplo del numero di abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati; VISTI IN PARTICOLARE: - l articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che definisce le funzioni fondamentali dei comuni; - l articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia; - l articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che prevede, per quanto riguarda l esercizio in forma obbligatoria delle funzioni fondamentali dei comuni, le seguenti scadenze: a) entro il 1 gennaio 2013 almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28 del decreto legge n. 78/2010; b) entro il 30 giugno 2014, ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 del decreto legge n. 78/2010; c) entro il 31 dicembre 2014, le restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27 del decreto legge n. 78/2010. - l articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell eventualità di un ulteriore inadempienza da parte dei comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario ad acta, come previsto dall articolo 8 della legge n. 131/2003; VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa regionale; CONSIDERATO che l ambito territoriale di svolgimento della funzione associata di Brembio, Secugnago, Turano Lodigiano è costituito dall insieme dei territori dei comuni associati; CONSIDERATO CHE lo scopo perseguito con la previsione contenuta nell all art. 14, co. 27 e segg. del decreto legge n. 78/2010 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificata e integrata dall art. 19 del decreto legge n. 78/2010 6 luglio

2012, n. 95, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è di migliorare l organizzazione degli Enti interessati al fine di fornire servizi più adeguati sia ai cittadini sia alle imprese, nell osservanza dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell azione amministrativa; CONSIDERATO che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si determinassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata; TUTTO CIÒ PREMESSO CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE: Articolo 1 - OGGETTO Le amministrazioni comunali di Brembio, Secugnago, Turano Lodigiano convengono di esercitare, ai sensi dell articolo 14, comma 28, del decreto legge n.78/2010 citato, in forma associata attraverso la presente convenzione la funzione fondamentale di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale così come definita dall art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 e smi. A titolo non esaustivo, viene di seguito riportata l articolazione della funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale: a) predisposizione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi di iniziativa privata e di iniziativa pubblica; b) funzioni autorizzative di controllo in materia urbanistica ed edilizia, comprese quelle attribuite al comune dalle leggi statali e regionali per l attuazione delle previsioni urbanistiche. Articolo 2 - FINALITA La gestione associata della funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità: a) migliorare la qualità dei servizi erogati; b) contenere la spesa e garantire l economicità della gestione; c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale; d) perseguire l omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative, informatiche e comportamentali. Articolo 3 - PRINCIPI Le attività svolte nell ambito della gestione associata devono essere guidate dai seguenti principi: a) massima attenzione all'esigenza dei destinatari dei servizi; b) preciso rispetto dei termini di evasione delle pratiche con l impegno di promuovere azioni per la riduzione degli stessi; c) rapida risoluzione dei contrasti e delle difficoltà interpretative; d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione mediante eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;

e) impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali; f) ricerca dell uniformità dei comportamenti e delle metodologie d intervento; g) chiara definizione dei criteri d'accesso alle prestazioni erogate; h) attivazione di strumenti evoluti di programmazione e controllo orientati al miglioramento della performance e basati sulla rilevazione dei risultati ottenuti. Articolo 4 - ORGANIZZAZIONE Allo scopo di assicurare l'unicità della conduzione, assegnando un unica responsabilità gestionale sullo svolgimento di specifiche linee di attività omogenee, e razionalità nella distribuzione delle responsabilità organizzative, assegnando al personale compiti omogenei affinchè siano eseguiti con la necessaria specializzazione, è costituito un ufficio comune per lo svolgimento delle attività connesse all esercizio della funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale. Le linee di attività omogenee si specificano in ragione dei seguenti raggruppamenti delle articolazioni delle funzioni indicate nell articolo 1: a) predisposizione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi di iniziativa privata e di iniziativa pubblica; b) funzioni autorizzative di controllo in materia urbanistica ed edilizia, comprese quelle attribuite al comune dalle leggi statali e regionali per l attuazione delle previsioni urbanistiche. L ufficio comune, cui è assegnata la responsabilità dello svolgimento delle linee di attività omogenee, è costituito presso un comune aderente alla presente convenzione. L ufficio comune è costituito presso il comune di Brembio e assume le responsabilità per lo svolgimento di compiti afferenti al raggruppamento a) e b). L ufficio comune può svolgere i compiti che riguardano l esercizio associato di altre funzioni, previste da ulteriori accordi convenzionali disciplinati dall articolo 30 del DgLs 267/2000, così come specificato dallo schema organizzativo della gestione associata approvato dagli organi competenti dei comuni ad essa aderenti. L ufficio comune è autorizzato ad agire in luogo degli enti associati, così come disciplinato dall articolo 30 comma 4 del DgLs 267/2000. L amministrazione presso cui è istituito l ufficio comune predispone progetti, da sottoporre agli organi competenti degli enti aderenti alla convenzione, che permettono di partecipare a bandi per l erogazione di contributi statali, regionali o provinciali nelle materie di competenza dell ufficio stesso. Le scelte di gestione, le articolazioni organizzative interne all ufficio, le modalità di svolgimento dei cicli di programmazione e controllo della performance riferite all ufficio comune si uniforma a uno specifico regolamento di organizzazione della gestione associata. Tale regolamento, proposto dalla conferenza dei sindaci, è deliberato dagli organi competenti di ciascuno dei comuni aderenti alla convenzione ed è parte del regolamento degli uffici e servizi di ciascuno di essi. In ogni caso, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio comune sono disciplinati dal regolamento degli uffici e servizi del comune presso cui è costituito.

Gli uffici comuni rappresentano le unità di massimo livello (unità organizzative complesse) nell ambito del sistema organizzativo intercomunale che si determina con la stipulazione di accordi convenzionali, riferiti all esercizio associato di funzioni e all erogazione di servizi, fra i comuni aderenti alla presente convenzione. L attività di ricezione di atti, richieste e ogni altra documentazione relativa all esercizio associato della funzione in oggetto di competenza di uno specifico comune associato è assicurata dagli uffici di protocollo di detti comuni, che provvedono a comunicare gli atti ricevuti all ufficio comune. Alla direzione di un ufficio comune è preposto un responsabile, nominato con provvedimento del sindaco fra il personale in servizio presso il comune presso il quale l ufficio è costituito. Il conferimento dell'incarico può essere disposto anche ai sensi dell'art.110 commi 1 e 2 del DLgs 267/2000. L'organizzazione dell'ufficio comune s ispira a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione. Gli enti convenzionati assicurano la massima collaborazione nei rapporti con l'ufficio comune. Il personale in servizio presso i comuni convenzionati è assegnato all ufficio comune nelle forme previste dal CCNL. Il personale assegnato dagli enti convenzionati dipende funzionalmente dal responsabile dell ufficio comune. Il segretario del comune presso cui è costituito un ufficio comune svolge attività di assistenza giuridica e amministrativa per l ufficio stesso. Articolo 5 - COMUNE CAPOFILA Per gli aspetti connessi alla gestione della presente convenzione in oggetto, con particolare riferimento agli articoli 11 e 12, viene individuato quale capofila il comune di Brembio. Articolo 6 - BENI L'ente presso cui è costituito l ufficio comune provvede a destinare idonei locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario. I beni possono essere acquistati pro quota in comproprietà da tutti gli enti associati ovvero da un singolo comune per lo svolgimento delle attività associate. I beni acquistati dai singoli comuni esclusivamente con risorse proprie rimangono di loro proprietà al momento e successivamente alla data di sottoscrizione della convenzione. L amministrazione presso cui è costituito un ufficio comune, di norma, procede, in accordo con i comuni convenzionati che compartecipano alle spese, agli investimenti necessari per l efficace esercizio associato della funzione. Il rimborso della quota parte di ciascun ente è inviato al comune responsabile dell acquisto entro 30 gg dal ricevimento della nota spese. L ufficio comune provvede a redigere l inventario sia dei beni strumentali messi a disposizione sia dei beni strumentali acquistati successivamente alla stipulazione della convenzione. Le spese per la revisione e manutenzione dei beni utilizzati per l espletamento delle attività previste nella presente convenzione sono ripartite proporzionalmente a carico dei comuni che ne richiedono l utilizzo

Al momento della cessazione della convenzione la conferenza dei sindaci determina la destinazione dei beni strumentali acquistati con cofinanziamento, stabilendo eventuali compensazioni in riferimento allo stato del bene e all ammontare delle specifiche contribuzioni delle amministrazioni comunali. In caso di mancato accordo il bene acquistato con cofinanziamento è destinato a uno dei comuni convenzionati individuato mediante estrazione a sorte. Articolo 7 - RESPONSABILITA NELL AMBITO DELL UFFICIO COMUNE Al responsabile dell ufficio comune competono: a) funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra gli enti aderenti alla convenzione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e l'efficace e corretto funzionamento della gestione associata; b) la gestione delle linee di attività omogenee, riferite alle funzioni di cui all'art.1, e lo svolgimento dei compiti previsti dall'art.107 del Decreto legislativo 267/2000; c) la gestione del personale assegnato all'ufficio comune con le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del comune presso cui è costituito tale ufficio; d) funzioni di coordinamento e d impulso, finalizzate a uniformare lo svolgimento delle attività; e) predisposizione del piano economico-finanziario sulla base delle indicazioni della conferenza dei sindaci; f) predisposizione del rendiconto di gestione annuale con l'illustrazione delle risorse impiegate, dei risultati conseguiti e del piano di riparto delle spese secondo i criteri fissati dalla conferenza dei sindaci; g) la rappresentanza esterna degli enti associati in relazione alle attività di gestione previste nell esercizio delle funzioni di competenza dei comuni. La nomina di responsabili di procedimento è effettuata con provvedimento del responsabile dell ufficio comune fra il personale in servizio presso l ufficio stesso. Il personale degli enti convenzionati coinvolto nello svolgimento delle attività associate è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione. Articolo 8 - CONFERENZA DEI SINDACI La conferenza dei sindaci è l organo di coordinamento per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. Il funzionamento della conferenza dei sindaci è regolato dall articolo 10 della convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni sottoscritta dai comuni aderenti alla presente convenzione il 6/12/2013. Articolo 9 - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Attività di programmazione e controllo dell esercizio associato della funzione in oggetto sono svolti dalla conferenza dei sindaci degli enti convenzionati, in conformità con gli strumenti di programmazione dei singoli enti. Per lo svolgimento di tali compiti la conferenza effettua almeno due sedute in un anno. Entro la data del 31 ottobre, la conferenza dei sindaci, in relazione alle determinazioni

degli organi competenti delle singole amministrazioni convenzionate, predispone una relazione programmatica contenente l'individuazione degli obiettivi per lo svolgimento della funzione associata, completata dal piano economico-finanziario, proposto dal responsabile dell'ufficio comune. La relazione programmatica e il piano economico-finanziario sono approvati dagli organi competenti degli enti aderenti alla convenzione. Le funzioni di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi dell'ufficio comune, dell'efficacia e funzionalità dell'attività associata e dell'adeguatezza della presente convenzione spettano alla conferenza dei sindaci, sulla base della relazione predisposta da ciascun responsabile di un ufficio comune, e sono svolte con le cadenze previste dalla relazione programmatica predisposta dalla conferenza stessa. Articolo 10 - CONTRIBUZIONI Gli enti definiscono le risorse necessarie per l esercizio associato della funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, ispirandosi al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri, considerando le differenze nella tipologia e quantità dei servizi erogati nei singoli territori in ragione delle scelte d indirizzo di ciascuna delle amministrazioni coinvolte nell esercizio associato della funzione. Le risorse impiegate sono finalizzate allo svolgimento delle fasi di attivazione e gestione ordinaria dell esercizio associato della funzione. La popolazione residente e la quantità di attività svolte in favore di ogni singolo ente aderente alla convenzione sono i soli parametri, anche con pesi diversi, utilizzati per la specificazione delle contribuzioni che ogni ente deve fornire nell esercizio associato della funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale. Gli enti sottoscrittori della presente convenzione contribuiscono all esercizio associato della funzione mediante la fornitura diretta di beni e personale, remunerando le prestazioni ricevute eccedenti la loro contribuzione diretta con trasferimenti finanziari. La contabilità della gestione associata è istituita allo scopo di realizzare efficaci attività di programmazione e il controllo dei contributi che ciascun ente deve impegnare per il funzionamento dell ufficio comune. I valori che la costituiscono riguardano la dimensione economico finanziaria di beni, servizi e personale così come sono valutati nei bilanci dei singoli comuni associati. Gli eventuali oneri finanziari a carico degli enti per remunerare le prestazioni ricevute non compensate da apporti diretti sono calcolati con riferimento ai valori presenti nella contabilità della gestione associata. Ogni ente aderente alla convenzione s impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse finanziarie necessarie a far fronte agli oneri determinati dalla sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria competenza. Le spese a carico degli enti, che non costituiscono forma diretta di apporto all esercizio associato della funzione, sono preventivate all'inizio di ciascun anno e sono soggette a eventuale conguaglio dopo l elaborazione del consuntivo di gestione. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun comune trasferisce all amministrazione presso cui è costituito l ufficio comune a titolo di acconto il 70% del totale delle spese non compensate con apporti diretti sostenute l anno precedente. Le quote relative alle spese di gestione consuntivate,

detratte le quote di acconto, sono corrisposte in un unica rata entro il 30 gennaio. Nel caso di versamento effettuato oltre i termini stabiliti dovranno essere corrisposti anche gli interessi nella misura del saggio legale. Articolo 11 - DURATA, INTEGRAZIONI, RECESSO La durata della presente convenzione è di almeno un triennio, in coerenza con quanto prescritto dall articolo 14, comma 31-bis, del decreto legge n. 78/2010 e smi. La presente convenzione è aperta a successive modifiche e integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo. Ogni ente convenzionato ha facoltà di recesso mediante deliberazione consiliare, con l obbligo di un preavviso di almeno sei mesi. Il recesso di ciascun ente viene comunicato al comune capofila e decorre, fermo restando l osservanza del termine di cui al precedente comma 1, dal primo gennaio dell anno successivo. Gli enti convenzionati rinunciano a vantare diritti sulla proprietà e l uso dei beni acquistati congiuntamente, nel caso in cui decidano autonomamente di recedere dal rapporto associativo e sono obbligati a contribuire al pagamento di mutui e rate di acquisto fino alla loro scadenza. Articolo 12 - AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI L istanza di ammissione di nuovi enti per l esercizio associato della funzione deve essere presentata al comune capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i comuni associati. Sull istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione da parte degli organi dei singoli comuni. Articolo 13 - ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI In relazione all esercizio associato della funzione, di cui all art. 1, sono in vigore, se e in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti. La conferenza dei sindaci s impegna a redigere linee guida per la riformulazione dei regolamenti comunali d interesse, nell ambito del mantenimento delle peculiari competenze di ogni singola amministrazione. L adeguamento di cui al comma precedente viene effettuato dagli organi competenti dei singoli comuni sulla base dei seguenti criteri: semplificazione, omogeneizzazione, funzionalità, comprensibilità. Art. 14 - LIVELLI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLA GESTIONE I comuni si obbligano a conseguire i significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, così come individuati con decreto del ministro dell interno, ai sensi dell articolo 31-bis, della legge n. 122/2010. Art. 15 - AVVIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA La fase di attivazione, che si determina immediatamente dopo la stipulazione della presente convenzione, comprende:

a) la redazione di un articolato progetto organizzativo, in conformità con i contenuti della presente convenzione; b) la redazione della prima relazione programmatica contenente l'individuazione degli obiettivi per lo svolgimento della funzione associata, completata dal piano economicofinanziario; c) l attribuzione di risorse all ufficio comune e l assegnazione delle responsabilità al personale, compresa la nomina del responsabile dell'ufficio comune. La fase di avviamento deve essere conclusa al più dopo novanta giorni dalla stipulazione della presente convenzione. Art. 16 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196, avente a oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici. I dati forniti dagli enti convenzionati sono raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il responsabile dell'ufficio comune. I dati trattati saranno utilizzati dagli enti convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni. Articolo 17 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella conferenza dei sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del codice civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie. Nella fase di prima applicazione della presente convenzione sono svolte le attività previste dell articolo 15 della presente convenzione. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 13.