Comune di Brandico Provincia di Brescia

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1 Comune di Barbariga Provincia di Brescia Comune di Brandico Provincia di Brescia Comune di Corzano Provincia di Brescia Comune di Pompiano Provincia di Brescia

2 CONVENZIONE-QUADRO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI E DEI SERVIZI Viste le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, nonché dalla Legge n. 147/2013 e dal D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, ed infine dalla Legge n. 56/2014, in materia di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a abitanti, ovvero abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane; Visti in particolare: l articolo 14, commi dal 27 al 31, del citato D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, che definiscono le funzioni fondamentali dei Comuni e le modalità di gestione delle stesse ( 27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; l-bis) i servizi in materia statistica ); 28. I comuni con popolazione fino a abitanti, ovvero fino a abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica. 28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa. 30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i princìpi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa

3 regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. 31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in abitanti, ovvero in abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite. ); l articolo 14, comma 31-bis, del citato D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni; ( 31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni. ); l articolo 14, comma 31-ter, del citato D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la scadenza del 1 gennaio 2013 per l esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali, quella del 30 settembre 2014 per l esercizio di ulteriori tre funzioni e quella del 31 dicembre 2014 per l esercizio delle restanti funzioni; ( 31-ter. I Comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo: a) entro il 1 gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27; b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27. ); l articolo 14, comma 31-quater, del citato D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, ove si prevede che, nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni interessati la tempistica per l esercizio associato delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegni ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere e, nell eventualità di un ulteriore inadempienza, il Governo possa esercitare il potere sostitutivo di cui all art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari e nominando un commissario ad acta, come previsto dall art. 8 della Legge n. 131/2003; ( 31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n ); Verificato il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa regionale, dando atto, a tal fine, che la soglia dimensionale minima risulta attualmente fissata, per la Lombardia, in 5 mila abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati, come disposto dall art. 8, comma 1, della L.R , n. 22, modificata dalla L.R , n. 19; Dato atto che: i comuni possono soddisfare l obbligo di gestione associata anche attraverso la convenzione di durata almeno triennale; i comuni convenzionati non potranno poi svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e la medesima funzione non potrà essere svolta da più forme associative; qualora, alla scadenza della presente convenzione, non sia comprovato il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità da stabilirsi con un

4 emanando decreto del Ministro dell interno, i comuni saranno obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni; il D.L. n. 192/2014, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, così come convertito, con modificazioni, nella Legge n. 11/2015, all art. 4, comma 6-bis prevede che I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2015 ; Premesso che: le Amministrazioni Comunali di: Barbariga, Corzano, Pompiano, hanno espresso la volontà di gestire in forma associata una pluralità di servizi e funzioni e, a tal fine, hanno approvato apposito schema di convenzione-quadro con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, esecutive: deliberazione del Consiglio comunale di Barbariga n. 69 del ; deliberazione del Consiglio comunale di Corzano n. 35 del ; deliberazione del Consiglio comunale di Pompiano n. 48 del ; l Amministrazione Comunale di Brandico ha chiesto di aderire alla succitata convenzionequadro ed i Comuni fondatori di Barbariga, Corzano e Pompiano hanno espresso il proprio assenso, adottando le deliberazioni consiliari di seguito indicate, dichiarate immediatamente eseguibili: deliberazione del Consiglio comunale di Barbariga n. 11 del ; deliberazione del Consiglio comunale di Corzano n. 14 del ; deliberazione del Consiglio comunale di Pompiano n. 3 del ; l esercizio in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi, che saranno progressivamente individuati, è teso ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni medesimi; l obiettivo che gli enti si propongono è quello della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema regione autonomie locali; Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 - Oggetto della Convenzione 1. I Comuni di Barbariga, Brandico, Corzano e Pompiano, ai sensi dell art. 14, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 e modificato da ultimo dalla Legge n. 56/2014, concordano di esercitare, in forma associata attraverso la presente convenzione, le funzioni fondamentali, così come individuate dall art. 14, comma 27, del medesimo D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando la possibilità, come indicato nella normativa vigente, di stipulare convenzioni con Enti diversi da quelli sopra indicati. L adesione di altri Comuni è subordinata all unanime volontà dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione-quadro e comporta la modifica della medesima.

5 Art. 2 - Finalità della convenzione 1. L'Associazione si costituisce per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi di cui all art L attivazione in forma associata di ogni gestione di funzione e servizio richiederà la stipula di apposita singola convenzione attuativa, di cui al successivo art Oltre alle predette funzioni, altre potranno essere individuate ai fini della gestione in forma associata, previa verifica, attraverso un analisi di fattibilità tecnico economica, che ne evidenzi le ricadute positive in termini di efficienza, efficacia ed economicità. 4. L'obiettivo che si intende perseguire è il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali per: ottimizzare l insieme delle risorse economiche, sociali, ambientali e culturali presenti nei Comuni sottoscrittori, al fine della loro piena valorizzazione; promuovere, attraverso i metodi della programmazione, anche con i livelli istituzionali sovra comunali, uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile dal punto di vista ambientale dell'area interessata; qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali, attraverso innovative ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale; assicurare l'economicità dei servizi associati attraverso una gestione integrata efficace ed efficiente degli stessi; armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, perseguendo la parità di accesso per tutti i cittadini residenti nei Comuni sottoscrittori; assicurare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure concernenti i servizi svolti in forma associata; favorire l attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione associata e della fruibilità degli utenti. Art. 3 - Comune capofila 1. La presente convenzione individua il Comune capofila nel Comune di Pompiano. 2. Il Comune capofila tiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti ed i rapporti istituzionali con la Provincia e la Regione Lombardia. 3. Il Comune capofila, periodicamente, verifica con i Sindaci dei Comuni convenzionati l andamento della gestione anche al fine di avanzare proposte per il suo miglioramento. Art. 4 - Durata, adesioni, scioglimento e recesso 1. La durata della presente convenzione è stabilita in un triennio, dal 1 gennaio 2015 al Altri Comuni, qualora ricorrano i presupposti di legge, possono aderire alla presente convenzione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare assunta da parte di tutti i Comuni fondatori. 3. Il recesso di un Comune deve essere comunicato alla Conferenza dei Sindaci, con un preavviso non inferiore a sei mesi, ovvero entro il 30 giugno dell anno in corso, ed è ammissibile nella misura in cui non determina il venir meno delle condizioni minime necessarie per la prosecuzione della gestione associata. Ove il recesso comporti una maggiore spesa, o una diminuzione di entrata, a carico dei Comuni aderenti, ogni singola convenzione attuativa prevederà l'obbligo di specifiche compensazioni pecuniarie a carico del Comune recedente. 4. Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale. 5. Il recesso comporta automaticamente la decadenza dalle singole convenzioni attuative con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo, salvo diversa determinazione di una scadenza successiva, da parte della Conferenza dei Sindaci adottata a maggioranza dei componenti.

6 6. Lo scioglimento della convenzione è deliberato da tutti i Comuni partecipanti con atto assunto da ciascun Consiglio Comunale. L atto di scioglimento è sottoscritto da tutti i Sindaci e contiene la disciplina delle fasi di scioglimento e dei connessi adempimenti. 7. Lo scioglimento della convenzione comporta automaticamente la decadenza dalle singole convenzioni attuative. Art. 5 - Organismi di coordinamento Sono organismi di coordinamento: - la Conferenza dei Sindaci; - il Presidente della Conferenza dei Sindaci. Art. 6 - Conferenza dei Sindaci 1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni aderenti ed è convocata dal Presidente di turno. 2. La convocazione, effettuata mediante P.E.C., contiene il giorno, l ora, il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattarsi durante la seduta. 3. La Conferenza dei Sindaci può essere convocata presso ciascuna sede dei Comuni aderenti. E validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei membri e decide all unanimità. 4. La Conferenza si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico e provvede a: svolgere funzioni di programmazione ed indirizzo generali sugli uffici comuni che saranno costituiti; esaminare le questioni di interesse comune e verificare la rispondenza dell azione dell ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni; incentivare la razionalizzazione dei processi di gestione dei servizi; favorire la evoluzione della governance territoriale; valutare lo stato di attuazione delle norme contenute nella presente Convenzione, nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze del territorio e alla dinamica del quadro normativo di riferimento ed approvare le eventuali proposte di modifica; proporre ulteriori servizi e funzioni amministrative da svolgere in forma associata rispetto a quanto individuato al precedente art. 1; esaminare le proposte di articolazione delle funzioni in forma associata presentate dai singoli enti ed approvare le relative proposte di convenzione da sottoporre alle rispettive Giunte per l'approvazione finale; designare, se del caso, per ciascuna funzione e servizio associato un Sindaco, o suo delegato, referente circa il funzionamento della gestione associata; analizzare l andamento della gestione associata, al fine di verificarne l efficienza, l efficacia e l economicità. 5. La Conferenza, inoltre, esamina ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli enti. 6. Possono essere invitati ai lavori della Conferenza dei Sindaci gli Assessori, i Segretari comunali ed i Funzionari dei Comuni associati, nonché i Responsabili dei Servizi e i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati. 7. Le decisioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate da un dipendente dei Comuni associati appositamente designato, e trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti. 8. La Conferenza dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare singolarmente i singoli Comuni, la Regione, l'amministrazione Provinciale, enti e aziende pubbliche di interesse locale, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

7 Art. 7 Presidente della Conferenza dei Sindaci 1. Il Presidente della Conferenza dei Sindaci è il Sindaco, o suo delegato, del Comune di turno come definito annualmente dalla Conferenza stessa. 2. Il Presidente convoca la Conferenza dei Sindaci fissandone l ordine del giorno, di sua iniziativa o entro 10 giorni dalla richiesta di un membro della Conferenza, con preavviso di 5 giorni naturali. Art. 8 - Modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi Convenzioni attuative 1. La gestione associata delle funzioni e dei servizi è disciplinata dalle singole convenzioni attuative tra i Comuni aderenti, che devono stabilire e precisare: a) l indicazione dettagliata della funzione/servizio oggetto di gestione associata; b) la durata e la modalità di recesso; c) le modalità organizzative di gestione con previsione della costituzione di un Ufficio comune con connessa individuazione della sede, dei beni, delle strutture e del personale messi a disposizione ovvero della delega all ufficio di uno dei Comuni; d) le competenze con rilevanza esterna ed interna dell Ufficio comune; e) i criteri e le modalità di individuazione del Responsabile dell Ufficio comune; f) i rapporti finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie; g) eventuali ulteriori forme di consultazione tra gli enti. 2. Le convenzioni attuative sono in ogni caso integrative delle norme contenute nella presente Convenzione-quadro. 3. Le convenzioni attuative saranno approvate dalla Giunta Comunale dei Comuni interessati. Art. 9 - Armonizzazione dei regolamenti comunali 1. Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata, l obiettivo è l omogeneizzazione delle norme regolamentari dei singoli Comuni associati. In fase di prima attuazione, rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti, sino all adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari afferenti i servizi gestiti. 2. I competenti organi comunali provvedono progressivamente all adeguamento dei singoli regolamenti sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza dei Sindaci. 3. L adeguamento di cui al comma precedente viene effettuato sulla base delle seguenti linee guida: semplificazione, omogeneizzazione, funzionalità, interservizio, comprensibilità. Art Coordinamento operativo 1. I Segretari comunali dei comuni convenzionati assicurano il raccordo ed il coordinamento tra i Comuni, con particolare riferimento alla attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti, con una suddivisione operativa adeguatamente ripartita dalla Conferenza dei Sindaci. Art Organizzazione degli uffici e del personale 1. Il modello di organizzazione degli uffici e del personale dei servizi gestiti in forma associata è regolato dalle singole convenzioni attuative e sarà improntato a criteri di autonomia, qualità, funzionalità, economicità di gestione, semplificazione, professionalità del servizio, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti, alla integrazione del personale ed alla realizzazione di modelli innovativi nella gestione del personale. 2. Le convenzioni attuative per la gestione associata di funzioni e servizi disciplinano il rapporto funzionale del personale individuato dagli enti associati per la realizzazione degli obiettivi delle singole convenzioni. 3. Il rapporto organico (contratto di lavoro) del singolo lavoratore rimane in essere con l'ente di appartenenza e trova la sua disciplina nella legge, nei contratti collettivi di lavoro e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza; il rapporto funzionale sarà disciplinato secondo le disposizioni delle specifiche convenzioni.

8 Art Modificazioni o abrogazioni della presente convenzione quadro 1. Le proposte di modificazioni della presente convenzione sono decise dalla Conferenza dei Sindaci a maggioranza assoluta e sono sottoposte ai Consigli dei Comuni sottoscrittori, i quali deliberano entro i successivi sessanta giorni. 2. Con periodicità almeno biennale la Conferenza dei Sindaci, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi, nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze degli Enti convenzionati, nonché alla dinamica del quadro normativo di riferimento. 3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione-quadro si rinvia alla normativa vigente. Pompiano, lì 14 maggio 2015 Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. Il Sindaco di Barbariga (Giacomo Uccelli) Il Sindaco di Brandico (Fabio Pensa) Il Sindaco di Corzano (Giovanni Benzoni) Il Sindaco di Pompiano (Serafino Bertuletti)

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