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1 Convenzione per il conferimento al Comune di Gavi della funzione fondamentale Edilizia Scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici (lett. h) dell art. 14, comma 27, del D.L.78/2010) ********** Rep. n. Il giorno del mese di dell anno, nella Sede del Comune di Gavi, con la presente convenzione, tra i signori: -.., nato a.., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI (codice fiscale:..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.. del., dichiarata immediatamente eseguibile; -.., nato a.., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI (codice fiscale:..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.. del., dichiarata immediatamente eseguibile; P R E M E S S O C H E il D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, così come recentemente modificato dal D.L. 95/2012, convertito in L. 07/08/2012 n. 135, all art. 14 prevede, tra l altro, che: 28. I comuni con popolazione fino a abitanti, ovvero fino a abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica. ( ) 31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni. 31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo: a) entro il 1 gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; b) entro il 1 gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma Grafiche E. GASPARI Morciano di R. Pag. 1 di 7

2 28 ; l art. 19, comma 1 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 ha individuato le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, statuendo che esse sono: a) organizzazione generale dell amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell esercizio delle funzioni di competenza statale; i Comuni di cui sopra hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le funzioni fondamentali; l esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali inerenti la funzione Edilizia Scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici (lett. h) dell art. 14, comma 27, del D.L.78/2010) è teso ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni medesimi; l obiettivo che gli enti si propongono è quello della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema regione autonomie locali; le Convenzioni rappresentano forme di cooperazione dotate di un elevato grado di flessibilità che agiscono in maniera non strutturale sugli assetti amministrativi degli Enti interessati; pertanto, una tale scelta può essere associata, in via generale, ad una dimensione collaborativa poco strutturata, almeno nella fase iniziale, ma non per questo meno efficace se si considerano, per l appunto, i caratteri di elevata adattabilità a contesti organizzativi e operativi semplificati; l art. 30 Convenzioni del T.U.E.L., testualmente dispone che: 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. ( ). 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici Grafiche E. GASPARI Morciano di R. Pag. 2 di 7

3 comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. ; la puntuale regolamentazione dell organizzazione della gestione in forma associata delle singole materie sottese al presente atto convenzionale, verrà disciplinata con successivi e specifici accordi; Tutto ciò premesso, tra tutti i summenzionati enti, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Oggetto della Convenzione 1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata della funzione fondamentale Edilizia Scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici. 2. Rientrano, in particolare, nell'ambito di applicazione della presente convenzione i seguenti servizi: a) nidi d infanzia b) scuole dell infanzia c) trasporti scolastici d) servizio mensa e) coordinamento pedagogico f) coordinamento politiche della scuola g) altri servizi in materia educativa. 3. L ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti. Art. 2 Finalità della convenzione 1. La gestione associata della funzione Edilizia Scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici persegue i seguenti obiettivi: a) valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio; b) assicurare l economicità dei servizi associati, attraverso la gestione integrata efficace ed efficiente degli stessi; c) armonizzare e integrare l esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini residenti nei Comuni aderenti; d) assicurare la semplificazione, la razionalizzazione delle procedure concernenti i servizi in svolti in forma associata; e) favorire l attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione associata e della fruibilità degli utenti. Art. 3 Evoluzione della forma associativa 1. I Comuni riconoscono che nella fase iniziale del percorso di cooperazione la convenzione rappresenta la modalità più snella e facile da definire. Grafiche E. GASPARI Morciano di R. Pag. 3 di 7

4 2. Al contempo, prendono atto che l'attuale normativa individua, nella Unione di Comuni, la soluzione più stabile e strutturata in grado di assicurare il miglior contemperamento delle esigenze di democraticità e di efficienza. 3. A tal fine, si impegnano ad affrontare con tempestività il tema della evoluzione della forma di governance e, a perfezionarla, entro il termine del mandato elettorale successivo a quello in scadenza, del primo Comune che va ad elezione. Art. 4 Principi 1. L organizzazione in forma associata deve essere improntata, in particolare, ai seguenti principi: massima attenzione alle esigenze dell utenza, anche attraverso un adeguato dislocamento di presidi sul territorio; rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi; rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative; perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari; costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l attività di programmazione; progressiva uniformità tra i Comuni nella adozione di strumenti di hardware e software; l uniformità delle procedure amministrative e della modulistica; l omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate; attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti. Art. 5 Armonizzazione dei regolamenti comunali 1. Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti, sino all adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari afferenti i servizi gestiti. 2. I competenti organi comunali provvedono progressivamente all adeguamento dei singoli regolamenti sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza dei Sindaci. 3. L adeguamento di cui al comma precedente viene effettuato sulla base delle seguenti linee guida: semplificazione, omogeneizzazione, funzionalità, interservizio, comprensibilità. Art. 6 Modalità di trasferimento delle funzioni 1. La gestione associata delle funzioni e dei compiti di cui all art. 1 della presente convenzione avviene con la sottoscrizione della presente convenzione. 2. In relazione alle materie di cui all art. 1 la Conferenza dei Sindaci adotta tutti gli atti di natura gestionale, nonché gli atti di natura politica e li sottopone all approvazione dell Ente capofila; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all attenzione delle singole amministrazioni interessate. 3. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti. I comuni aderenti prevedono di gestire il servizio di trasporto scolastico a partire dall anno scolastico , in modo da non creare disservizi ad anno scolastico già in corso. Il servizio Grafiche E. GASPARI Morciano di R. Pag. 4 di 7

5 di trasporto scolastico sarà disciplinato con un apposito Regolamento attuativo, che sarà concordato tra i Comuni aderenti nella Conferenza dei Sindaci. 4. I costi relativi all edilizia scolastica gravano sui Comuni sedi di plessi scolastici, interessati agli interventi. Art. 7 Comune capofila 1. La presente convenzione individua il Comune capofila nel Comune di Gavi. 2. Il Comune capofila tiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti ed i rapporti istituzionali con la Provincia e la Regione. Art. 8 Durata, adesioni, scioglimento e recesso 1. La convenzione ha una durata di anni tre (3) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione. 2. Altri Comuni, qualora ricorrano i presupposti di legge, possono aderire alla presente convenzione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare assunta da parte di tutti i Comuni fondatori. 3. Il recesso di un Comune deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a dodici mesi ed è ammissibile nella misura in cui non determina il venir meno delle condizioni minime necessarie per la prosecuzione della gestione associata. Ove il recesso comporti una maggiore spesa, o una diminuzione di entrata, a carico dei Comuni aderenti, ogni singola convenzione attuativa prevederà l'obbligo di specifiche compensazioni pecuniarie a carico del Comune recedente. 4. Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale. 5. Il recesso comporta automaticamente la decadenza dalle singole convenzioni con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo, salvo diversa determinazione della Conferenza dei Sindaci adottata a maggioranza dei componenti. 6. il recesso comporta automaticamente la decadenza della convenzione. Art. 9 Conferenza dei Sindaci e rapporti finanziari 1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, i quali possono delegare, per iscritto e solo nei casi di assenza o impedimento, un Assessore. 2. La Conferenza dei Sindaci può essere convocata presso ciascuna sede dei Comuni aderenti ed è validamente riunita quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri e decide a maggioranza assoluta dei presenti. 3. La Conferenza si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico e provvede a: svolgere funzioni di programmazione ed indirizzo generali sugli uffici comuni che saranno costituiti; esaminare le questioni di interesse comune e verificare la rispondenza dell azione dell ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni; definire i rapporti finanziari e i criteri di riparto degli eventuali oneri derivanti dalla gestione associata; incentivare e accelerare il processo di gestione associata di funzioni e servizi; favorire la evoluzione della governance territoriale; valutare lo stato di attuazione delle norme contenute nella presente Convenzione, nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze del territorio e alla dinamica del quadro normativo di riferimento ed approvare le eventuali proposte di modifica; proporre ulteriori servizi e funzioni amministrative da svolgere in forma associata rispetto a quelli individuati al precedente art. 1; Grafiche E. GASPARI Morciano di R. Pag. 5 di 7

6 esaminare le proposte di articolazione delle funzioni in forma associata presentate dai singoli enti ed approvare le relative proposte di convenzione da sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali per l'approvazione finale; verificare l andamento della gestione associata, al fine di verificarne l efficienza, l efficacia e l economicità. 4. La Conferenza, inoltre, esamina ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli enti. 5. Possono essere invitati ai lavori della Conferenza dei Sindaci gli Assessori, i Segretari comunali, i Funzionari dei Comuni, nonché i Responsabili dei Servizi e i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati. 6. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Sindaco del Comune capofila. La convocazione, effettuata anche mediante via informatica, contiene l'ordine del giorno della seduta, il giorno, l ora e il luogo della riunione. 7. Le decisioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate da un funzionario dei Comuni aderenti e trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti. 8. La Conferenza dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare singolarmente i singoli Comuni, la Regione, l'amministrazione Provinciale, enti e aziende pubbliche di interesse locale, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti. Art. 10 Organizzazione uffici e servizi 1. I Comuni convenzionati disciplinano l organizzazione della funzione di cui all art. 1 e degli uffici preposti mediante Regolamenti o accordi adottati secondo competenze e modalità nel rispetto dei principi fissati dalla legge. 2. Il modello di organizzazione degli uffici e del personale dei servizi gestiti in forma associata sarà improntato a criteri di autonomia, qualità, funzionalità, economicità di gestione, semplificazione, professionalità del servizio, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti, alla integrazione del personale ed alla realizzazione di modelli innovativi nella gestione del personale. 3. La convenzione disciplina inoltre il sistema delle relazioni sindacali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.150/ Il rapporto organico (contratto di lavoro) del singolo lavoratore rimane in essere con l'ente di appartenenza e trova la sua disciplina nella legge, nei contratti collettivi di lavoro e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza; il rapporto funzionale sarà disciplinato secondo le disposizioni delle specifiche convenzioni. Art. 11 Modificazioni o abrogazioni della presente convenzione 1. Le proposte di modificazioni della presente convenzione sono decise dalla Conferenza dei Sindaci e sono sottoposte ai Consigli dei Comuni sottoscrittori, i quali deliberano entro i successivi sessanta giorni. 2. Con periodicità almeno biennale la Conferenza dei Sindaci, sulla base di una relazione del Comune capofila, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze dell'associazione e della sua comunità, e alla dinamica del quadro normativo di riferimento. 3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rinvia alla normativa vigente. Grafiche E. GASPARI Morciano di R. Pag. 6 di 7

7 ART. 12 Protezione dei dati personali 1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 2. I Comuni aderenti sono titolari dei trattamenti di dati personali operati nell esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza. ART. 13 Controversie 1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. 2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all organo giurisdizionale competente. ART. 14 Registrazione 1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell art.1 della tabella allegato al DPR 131/86. Art. 15 Disposizioni finali 1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d uso ai sensi dell art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R , n Letto, confermato e sottoscritto Grafiche E. GASPARI Morciano di R. Pag. 7 di 7

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