PROVINCIA DI MANTOVA. U.O. Caccia e Pesca



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PROVINCIA DI MANTOVA U.O. Caccia e Pesca Direttive per gli Operatori faunistici autorizzati, ai sensi dell art. 41 L.R. 26/93 e successive modifiche e integrazioni, al controllo della fauna selvatica e domestica inselvatichita 1. Premessa e Finalità Una consistente attività del Servizio Caccia è connessa alla gestione della fauna, attraverso il coordinamento degli operatori addetti al controllo delle specie soprannumerarie e agli operatori con mansioni specifiche per la tutela della fauna di pregio nelle Zone di Ripopolamento e Cattura. Sul territorio della Provincia di Mantova persistono numerosi e diffusi insediamenti di Piccioni di città (Colomba livia forma domestica), Tortore dal collare orientale (Streptopelia decaocto) e Corvidi: Cornacchia grigia (Corvus corone cornix) e Gazza (Pica pica), la cui densità, definita dalla capacità portante dell ambiente, va assumendo dimensioni preoccupanti in termini di impatto ambientale, che investe diversi aspetti della vita sociale, con conseguenti danni di natura economica, igienico-sanitaria, ambientale e culturale - artistica. La Provincia di Mantova, intende proseguire nel controllo di tali specie in maniera efficace ed efficiente, in conformità alle disposizioni previste all art.19 della L. 157/92 e dell art. 41 della L.R. 26/93 e s.m.i.. Spetta pertanto al Servizio Caccia: 1) predisporre i Piani di abbattimento che prevedono la raccolta e l elaborazione dei dati quantitativi e qualitativi degli abbattimenti da sottoporre al parere dell I.S.P.R.A.e all approvazione della Giunta Provinciale; 2) ricevere le segnalazioni di presenza da parte degli Enti, delle Organizzazioni Professionali Agricole e degli imprenditori agricoli; 3) realizzare i Corsi per operatori di cui al successivo art. 4, ai sensi dell art. 41 della L.R. 26/93 e s.m.i.; 4) istituire e tenere aggiornato l elenco degli operatori; 5) raccogliere ed elaborare i dati quantitativi e qualitativi degli abbattimenti; 6) coordinare l attività dei soggetti autorizzati durante gli interventi di controllo. 2. Specie oggetto di controllo La presente direttiva riguarda le seguenti specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita: - Cornacchia grigia (Corvus corone cornix); - Gazza (Pica pica); - Piccione di città (Colomba livia forma domestica); - Tortora dal collare orientale(streptopelia decaocto); - Volpe (Vulpes vulpes).

Ad oggi risulta operativo anche il Piano di controllo della specie Nutria (Myocastor Coypus), che prevede disposizioni operative specifiche per gli operatori dedicati al controllo di tale specie. 3. Soggetti deputati ai controlli I soggetti principali deputati al controllo sono gli Agenti Faunistici Venatori della Provincia, che, così come previsto dalla normativa vigente, si avvarranno della collaborazione di: Agenti del Corpo Forestale dello Stato; Agenti Venatori Volontari delle Associazioni Venatorie riconosciute; Guardie Comunali, munite di licenza per l esercizio venatorio; Proprietari e i conduttori dei fondi agricoli (limitatamente ai terreni di proprietà e in affitto), purché muniti di licenza per l esercizio venatorio se le operazioni richiedono il fucile per l abbattimento (circ. Reg.Lomb. n. 996 del 10/01/2002); Guardie dipendenti dalle aziende Faunistico Venatorie, muniti di licenza per l esercizio venatorio e di decreto di nomina a Guardia volontaria, (esclusivamente all interno dell azienda); Operatori Faunistici espressamente autorizzati dalla Provincia, muniti di licenza di caccia, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica ed iscritti ad un apposito Albo Provinciale. 4. Qualifica di Operatore Faunistico Gli operatori faunistici espressamente autorizzati dalla Provincia al controllo vengono selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica. Per ottenere la qualifica di Operatore Faunistico è necessario: - essere in possesso di licenza di caccia da almeno 3 anni; - essere titolare di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi derivante dall uso delle armi di cui all art. 12, comma 8, della L.157/92, valevole anche per operazioni di controllo debitamente autorizzate dalla Provincia, anche al di fuori del periodo di caccia; - non aver riportato condanne penali per violazioni di cui all art. 30 della L. 157/92, e/o per reati connessi alla detenzione o all uso improprio delle armi e avere in corso procedimenti penali a proprio carico per le medesime violazioni; - aver superato l apposito corso di preparazione. I corsi sono organizzati dalla Provincia con personale docente interno e/o esterno e nel programma delle materie da trattare, oltre a quelle specifiche (normativa in materia di caccia e controllo della fauna), verranno inserite nozioni sulla sicurezza. Al termine di ogni corso i partecipanti dovranno sostenere un esame scritto e/o orale a seconda delle modalità fissate dalla Commissione d esame. 5. Operatori faunistici con mansioni particolari per le Z.R.C. Gli operatori faunistici con mansioni particolari per le Z.R.C., (come previsto da vigente Piano Faunistico-Venatorio, cap. 3, par. 3.1.3), espressamente autorizzati dalla Provincia, vengono selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica organizzati dalla Provincia. Essi opereranno con la supervisione dell Ambito Territoriale di Caccia di appartenenza. L incarico fiduciario verrà conferito da parte dell Ambito con apposito atto revocabile in ogni momento. Di tale revoca 2

dovrà essere informata la Provincia, che potrà provvedere al ritiro della specifica qualifica. Per ottenere tale qualifica è necessario che abbiano già conseguito la qualifica di operatore faunistico. Avranno il compito di svolgere, nelle Z.R.C., tutte quelle operazioni atte: - al controllo della fauna soprannumeraria nel rispetto delle disposizioni provinciali; - al monitoraggio continuo della consistenza delle Z.R.C. anche con l uso del faro ed altre tecniche idonee. - alla collaborazione con la vigilanza provinciale e volontaria per la salvaguardia del patrimonio faunistico. - alla raccolta dati, per la predisposizione di rendiconti rapporti dell attività svolta, riferiti alla consistenza numerica delle popolazioni esistenti in Z.R.C. (in particolare lepri), anche al fine della programmazione delle catture delle lepri. Tali rendiconti dovranno essere forniti all A.T.C. di appartenenza. Il programma di lavoro degli operatori con mansioni particolari per le ZRC dovrà essere comunicato preventivamente alla Provincia e all ATC di appartenenza. 6. Elenco degli Operatori faunistici La Provincia istituisce l Elenco degli Operatori Faunistici nel quale sono riportati: le generalità dell Operatore, il numero e la data di rilascio del porto d armi e la tipologia dell autorizzazione. E possibile la sospensione o l eventuale cancellazione dall elenco nel caso di inosservanza da parte dell Operatore della normativa vigente e delle disposizioni impartite dal Servizio Caccia della Provincia. 7. Autorizzazione ad effettuare le operazioni di controllo e tesserino di riconoscimento La Provincia: - autorizza con atto specifico il singolo operatore faunistico ad effettuare le operazioni di controllo delle specie previste nei piani di contenimento per l Ambito di appartenenza; - rilascia ad ogni operatore faunistico un apposito tesserino di riconoscimento che dovrà essere sempre portato durante gli interventi sul territorio ed esibito, qualora richiesto, agli organi di vigilanza. Sul tesserino saranno riportate le specie per le quali l operatore è abilitato al controllo. E obbligo degli operatori mantenere una corretta condotta; in caso contrario, su segnalazione dell Agente preposto, la specifica qualifica verrà sospesa, in generale per gli operatori, ma in particolare per gli operatori abilitati al controllo della volpe, tenuto conto della necessità di operare con più persone e della delicatezza degli interventi. La Vigilanza Venatoria della Provincia effettuerà periodici controlli per la verifica dell attività svolta dall operatore e della sussistenza dei requisiti richiesti. 3

Il tesserino ha le seguenti caratteristiche (FRONTE) PROVINCIA DI MANTOVA Tesserino di riconoscimento per Operatori Faunistici e/o Operatori Faunistici con mansioni particolari per le Z.R.C. (ai sensi dell art. 41 della L.R. 26/93) Cognome e Nome Nato a Residente a Via Tesserino n. il (RETRO) Il titolare del presente tesserino è autorizzato, ai sensi dell art. 41 L.R. 26/93 s.m.i., ad effettuare interventi per il contenimento della fauna selvatica e domestica inselvatichita (specie oggetto dell autorizzazione e/o a svolgere mansioni particolari nelle Z.R.C.) in attuazione di specifici Piani Provinciali di Controllo e delle Direttive approvate dalla Provincia di Mantova. Autorizzazione n.. Data di rilascio: Il Dirigente/Il Responsabile del Servizio 4

8. Criteri operativi di prelievo con l utilizzo di armi I prelievi si attuano in esecuzione dello specifico Piano Provinciale e non costituiscono azione di caccia ma intervento necessario e di pubblica utilità e saranno ammessi esclusivamente in ambito rurale ed extraurbano. Gli interventi si applicano secondo le direttive impartite dal Servizio Caccia della Provincia e, di conseguenza, i soggetti incaricati non possono intraprendere azioni ed interventi di carattere autonomo personale. Gli Agenti Faunistico Venatori della Provincia operano su tutto il territorio, laddove risulti prioritaria l azione di controllo, tenendo conto delle segnalazioni pervenute. Gli Agenti Volontari delle Associazioni Venatorie, che partecipano agli interventi di controllo, in virtù dell esperienza maturata nel corso degli anni, operano nei rispettivi A.T.C. di appartenenza, sotto il diretto controllo dell Agente Faunistico Venatorio Provinciale. I proprietari e i conduttori dei fondi agricoli possono partecipare all intervento predisposto esclusivamente sui terreni di proprietà o in affitto, purchè muniti di licenza di caccia, sotto il diretto controllo dell Agente Faunistico Venatorio Provinciale. Gli Operatori Faunistici autorizzati, selezionati con l apposito corso di preparazione alla gestione faunistica, operano preferibilmente sul territorio dell ambito di appartenenza, sotto il diretto controllo dell Agente Faunistico Venatorio Provinciale. Le Guardie dipendenti delle Aziende Faunistico Venatorie operano esclusivamente all interno dell azienda medesima, sotto il diretto controllo dell Agente Faunistico Venatorio Provinciale. Le catture e gli abbattimenti nei Parchi Regionali saranno possibili previo assenso dei rispettivi organi di gestione. Gli interventi potranno essere costituiti da più operazioni, collocate in centri limitrofi. In ogni operazione sarà prevista la presenza o il coordinamento di almeno un Agente Faunistico Provinciale, il quale, valutate le condizioni logistiche, le disponibilità degli Agenti volontari, del Proprietari/Conduttori dei fondi e degli Operatori Abilitati, organizzerà l intervento sulla base delle richieste degli agricoltori/allevatori e dell Autorità Sanitaria. Tutti i partecipanti alle operazioni di controllo dovranno rispettare le procedure di abbattimento con fucile degli animali in soprannumero, e le norme comportamentali previste dal Servizio Provinciale di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, così come impartito durante il corso di formazione, nonché le presenti direttive. 9. Criteri operativi di prelievo con l utilizzo di trappole I prelievi si attuano in esecuzione dello specifico Piano Provinciale e non costituiscono azione di caccia ma intervento necessario e di pubblica utilità e saranno ammessi esclusivamente in ambito rurale ed extraurbano. Gli interventi si applicano secondo le direttive impartite dal Servizio Caccia della Provincia e, di conseguenza, i soggetti incaricati non possono intraprendere azioni ed interventi di carattere autonomo personale. 5

Il Piano Provinciale di abbattimento dei Corvidi consente esclusivamente l uso di trappole Larsen Nasse di Carbaux e similari. Le trappole possono rimanere fisse per tutto il periodo o parte del periodo (nasse di Carbaux) o spostate dall operatore anche giornalmente (Larsen) data la loro maneggevolezza e le ridotte dimensioni. L uso delle trappole Larsen o similari per la cattura delle cornacchie è concesso ai soggetti selezionati dalla Provincia attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica e ai proprietari e/o conduttori agricoli (circ. Reg.Lomb. n. 996 del 10/01/2002) alle direttive dell Agente Faunistico Venatorio Provinciale. Costoro, all atto del ritiro delle gabbie-trappola, ne sottoscrivono la presa in consegna, e dovranno evitare qualsiasi forma di maltrattamento degli animali catturati e dei richiami vivi, rifornendo questi ultimi di cibo e acqua e tenendo adeguatamente pulite le gabbie-trappola. Si ricorda che il maltrattamento di animali è una violazione di carattere penale. Anche per i piccioni e tortore, presso gli allevamenti ad elevato rischio e i centri urbani o abitativi (in collaborazione con le amministrazioni locali), è possibile l uso di trappole in rete ad inganno o similari. Per i soggetti catturati con trappole in vivo le modalità di soppressione sono disciplinate al successivo art. 10. 10. Modalità di soppressione I soggetti vivi, catturati con trappole, dovranno essere soppressi secondo le modalità indicate dall I.S.P.R.A.con circolare n. 4263/T-A del 56/06/2001, vale a dire mediante la tecnica della disarticolazione delle vertebre cervicali che, quando correttamente attuata, assicura una morte pressocchè immediata senza arrecare sofferenze. Inoltre permette di abbreviare i tempi di manipolazione. 11. Richiami utilizzabili Per la cattura dei piccioni è consentito l uso di richiami acustici a bocca o manuali, stampi in legno o plastica o altro materiale riproducenti le specie oggetto di controllo, nonché richiami non acustici a funzionamento meccanico e richiami vivi. Per il controllo dei corvidi l uso di richiami vivi della specie Cornacchia grigia e Gazza è consentito unicamente agli incaricati della gestione delle trappole di tipo Larsen o Nassa di Carbaux o similari. Si ricorda che la detenzione di Cornacchie e Gazze vive da parte di persone non autorizzate è illegale e costituisce pertanto violazione punibile ai sensi della normativa vigente. Qualora nelle trappole dovessero essere catturate specie animali non oggetto del controllo, queste dovranno essere immediatamente liberate. L operatore è responsabile del corretto funzionamento della trappola, visitandola almeno una volta al giorno e curando che gli animali ivi rinchiusi siano forniti di cibo e acqua e possano ripararsi dagli agenti atmosferici. 12. Armi utilizzabili e distanze di sparo Qualora i Piani di controllo prevedano l utilizzo delle armi, gli Agenti Faunistico Venatori ed il personale del Corpo Forestale dello Stato si avvalgono delle armi in dotazione. Ai soggetti autorizzati sono consentite esclusivamente le armi a canna liscia previste dall art. 13, comma 1 della L. 157/92; fucile con canna ad anima liscia fino a 2 colpi e semiautomatico con caricatore contenente non più di 2 cartucce di calibro non superiore al 12. 6

E vietato sparare: - da distanza inferiore a 150 metri in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, recinti ed altre aree delimitate, destinate al ricovero ed all alimentazione del bestiame; - a meno di 100 metri da macchine agricole in funzione e da distanza inferiore a 150 metri in direzione di queste. Il mancato rispetto delle norme sopra riportate comporta la sospensione o il ritiro dell autorizzazione a partecipare alle operazioni del Piano. 13. Gilet di riconoscimento Durante le operazioni di controllo della fauna, nel caso di utilizzo di armi, gli Operatori Faunistici e i proprietari o conduttori agricoli dovranno obbligatoriamente indossare il gilet di riconoscimento fornito dalla Provincia al fine di renderli facilmente riconoscibili a chiunque. Il gilet di riconoscimento dovrà essere indossato anche dagli operatori per le Z.R.C. Sono esentati dall obbligo gli Agenti Faunistico Venatori Provinciali, il Corpo Forestale, e gli Agenti Volontari delle Associazioni Venatorie che indossano la divisa dell Associazione di appartenenza. 14. Norme igienico-sanitarie e prelievo campioni Nel maneggiare gli animali abbattuti vanno rispettate le regole igienico-sanitarie, per evitare rischi di natura sanitaria per gli addetti alle operazioni di smaltimento. Vanno prelevati idonei campioni delle specie abbattute da conferire, a cura degli Agenti Faunistico Venatori Provinciali, all Istituto Zooprofilattico di Mantova, anche in base a specifiche richieste da parte della Autorità Sanitaria competente. 15. Smaltimento Gli animali abbattuti e i bossoli devono essere raccolti. I soggetti prelevati saranno smaltiti in conformità con le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario dell ASL provinciale, mediante utilizzo dei freezer di stoccaggio delle nutrie e con conferimento alla stessa Ditta che provvede alla raccolta delle carcasse delle nutrie. 16. Periodi ed orari di intervento Gli interventi potranno essere effettuati nei periodi indicati nei rispettivi piani di abbattimento, fino al raggiungimento della quota massima di prelievo ammessa dal Piano Provinciale ed approvata dall I.S.P.R.A. Normalmente gli interventi potranno svolgersi dall alba al tramonto. 17. Rendicontazione Mensilmente gli operatori autorizzati incaricati alla gestione delle trappole comunicano i dati di cattura, utilizzando i moduli predisposti, all Agente Faunistico Venatorio Provinciale competente per territorio, il quale consegna al Servizio Caccia un modulo riassuntivo che riporta le catture su base comunale. Verranno effettuate verifiche e rendicontazioni mensili, ad opera degli Agenti Faunistico Venatori, relativamente a: - numero degli interventi di contenimento effettuati; 7

- numero degli operatori intervenuti; - localizzazione degli interventi; - numero dei capi abbattuti. 18. Inosservanza delle direttive L inosservanza delle prescrizioni di cui alle presenti direttive comporta per gli operatori faunistici autorizzati, oltre alle eventuali sanzioni penali e/o amministrative previste dalla vigente normativa, il ritiro del tesserino all atto del controllo. La Provincia valuterà successivamente, in relazione alla gravità dell infrazione commessa, la durata del periodo di sospensione o l eventuale cancellazione dall Elenco degli Operatori. 8