La nuova politica di promozione dei prodotti agricoli europei. Regolamento UE n. 1144/2014

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La nuova politica di promozione dei prodotti agricoli europei Regolamento UE n. 1144/2014

Obiettivi previsti L obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell Unione. Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e di promozione sono i seguenti: a) migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell Unione; b) aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell Unione e ottimizzarne l immagine tanto all interno quanto all esterno dell Unione; c) rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell Unione; d) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita; e) ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.

I prodotti ed i regimi oggetto dell intervento comunitario Sono quelli previsti dall art. 5 del Reg. UE n. 1144/2014, ovvero: a) i prodotti che figurano nell elenco di cui all allegato I al TFUE, escluso il tabacco; b) i prodotti figuranti nell elenco di cui all allegato I del Regolamento UE n. 1144/2014. c) le bevande spiritose a indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio! i regimi di qualità stabiliti dal regolamento (UE) n. 1151/2012, dal regolamento (CE) n. 110/2008 e dall articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013;! il metodo di produzione biologica, quale definito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;! il simbolo grafico dei prodotti agricoli di qualità tipici delle regioni ultra periferiche, di cui all articolo 21 del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio! i regimi di qualità di cui all articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Prodotti di cui all allegato I al TFUE

I prodotti che figurano nell elenco di cui all allegato I del Regolamento UE n. 1144/2014! Birra;! Cioccolato e prodotti derivati;! Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria;! Bevande a base di estratti di piante;! Pasta alimentare;! Sale;! Gomme e resine naturali;! Pasta di mostarda;! Mais dolce;! Cotone.

Vincoli sulle linee di indirizzo per l attività di promozione ed informazione riguardante taluni prodotti! L attività di informazione e promozione dei vini dell Unione dovrà riguardare solo il vino recante denominazione di origine o indicazione geografica protetta nonché i vini con indicazione della varietà di uva da vino. In caso di programmi semplici, il programma considerato dovrebbe altresì riguardare un altro prodotto agricolo o alimentare;! Per le bevande spiritose, per il vino e per la birra, le azioni destinate al mercato interno si limitano a informare i consumatori sui regimi di qualità stabiliti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 (ovvero sui regimi di cui alle produzioni DOP ed IGP e sui metodi di produzione biologica) e sul consumo responsabile di tali bevande;! I prodotti della pesca e dell acquacoltura possono essere oggetto delle azioni di informazione e di promozione a soltanto se nel programma considerato rientrino anche altri prodotti tra quelli che possono formare oggetto di attività promozionale.

Caratteristiche dei regimi! I regimi di qualità stabiliti dal regolamento (UE) n. 1151/2012, dal regolamento (CE) n. 110/2008 e dall articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013; Riferito alle produzioni DOP, IGP e STG! il metodo di produzione biologica, quale definito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;! il simbolo grafico dei prodotti agricoli di qualità tipici delle regioni ultra periferiche, di cui all articolo 21 del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio! i regimi di qualità di cui all articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio Riferito ai:! regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri;! regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari

Organizzazioni proponenti Un programma può essere proposto da: a) organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, e in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui all articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i gruppi di cui all articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, purché siano rappresentative di un nome protetto ai sensi di quest ultimo regolamento che è oggetto di tale programma; b) organizzazioni professionali o interprofessionali dell Unione rappresentative del settore interessato o dei settori interessati a livello di Unione; c) organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono state riconosciute da uno Stato membro; d) organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito; tali organismi devono essere legalmente stabiliti nello Stato membro in questione almeno due anni prima della data dell invito a presentare proposte di cui all articolo 8, paragrafo 2.;

Concetto di «rappresentatività» A norma dell articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, l organizzazione proponente deve essere rappresentativa del proprio prodotto o settore. La tabella seguente fornisce una sintesi delle possibilità che consentono di dichiarare la rappresentatività. La rappresentatività di un organizzazione proponente deve essere descritta e documentata attraverso: - il tipo e lo status dell organizzazione, ad esempio un consorzio di X e Y, il riconoscimento da parte dello Stato membro, i rappresentanti del settore, ecc., - i dati sulla produzione commercializzabile, esportazioni, fatturato, vendite, numero di produttori ecc. Includendo i riferimenti alle fonti delle informazioni a cui si fa riferimento nella motivazione. Un organizzazione non rappresentativa secondo i criteri previsti, potrà fornire una giustificazione del perché si ritiene che dovrebbe essere considerata rappresentativa. Possono essere accettate soglie più basse di quelle sopra menzionate, se l organizzazione proponente dimostra la presenza di circostanze specifiche, compresi dati concreti sulla struttura del mercato a giustificazione del trattamento dell organizzazione proponente come rappresentante del prodotto/dei prodotti o del settore interessati

Capacità finanziaria dell organizzazione proponente Tutti i richiedenti devono aver eseguito un'autovalutazione della propria sostenibilità finanziaria tramite la pagina: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ desktop/en/organisations/lfv.html Per procedere all autovalutazione della propria sostenibilità finanziaria si deve disporre del bilancio dell'azione per richiedente si deve disporre del bilancio dell'azione per richiedente. Nel caso in cui la situazione finanziaria del richiedente sia debole, occorre fornire una spiegazione dettagliata delle fonti di finanziamento necessarie per l'esecuzione dell'azione.

Budget stanziato Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento di azioni a titolo dell invito a presentare proposte 2016 - PROGRAMMI SEMPLICI è fissato a 93.650.000 EUR Per i programmi 2016 MULTI è fissato a 14.300.000 EUR

Tipologia dei programmi proponibili! PROGRAMMA SEMPLICE Programma di promozione presentato da una o più organizzazioni proponenti dello stesso Stato membro;! PROGRAMMA MULTI Programma presentato da almeno due organizzazioni proponenti di almeno due Stati membri o uno o più organizzazioni europee

Ripartizione indicativa del budget per il cofinanziamento dei programmi 2016

Tasso di cofinanziamento! Tasso di cofinanziamento UE pari al 70% per i programmi SEMPLICI;! Tasso di cofinanziamento UE pari all 80% per i programmi MULTI e i programmi riguardanti i paesi terzi;! Tasso di cofinanziamento UE pari all'85% per i programmi riguardanti stati di crisi;! 5% in più aggiunto per i beneficiari di stati Membri sotto assistenza finanziaria (es. Grecia).! N.B. Un organizzazione proponente non può ricevere un sostegno per i programmi di informazione e di promozione per lo stesso prodotto o sistema, realizzate nello stesso mercato geografico per più di due volte consecutive.

Iter procedurale di presentazione delle proposte Il termine ultimo per la presentazione delle proposte, sia per i programmi SEMPLICI come anche per i MULTI è fissato per il giorno 28 aprile 2016, ore 17:00 (ora di Bruxelles). Le date previste per informare i richiedenti in merito ai risultati della valutazione e la data limite per la firma delle successive convenzioni di sovvenzione sono state fissate come segue

Programmi SEMPLICI

Programmi MULTI

Schema ed iter di valutazione

Periodo di esecuzione L azione cofinanziata (programmi di informazione e di promozione) viene realizzata per un periodo minimo di un anno e un periodo massimo di tre anni. Calcolati a fare data dalla sottoscrizione del «contratto di concessione»

Priorità previste dal programma annuale di lavoro della Commissione UE per il 2016! Mercato interno! Informazioni sui sistemi di qualità dell UE (DOP/IGP/STG, biologico, regioni ultra periferiche)! Altri programmi innovativi (= qualità in generale, le caratteristiche dei prodotti UE, ecc.)! Mercati di paesi terzi! Cina/Giappone/Corea del Sud! USA/Canada! America latina! Sudest asiatico! Africa e Medio Oriente! Altre aree geografiche

Tipologie di attività ammissibili! Le azioni di informazione e di promozione possono in particolare consistere delle seguenti attività ammissibili: 1. Gestione del progetto 2. Strategia! Definizione della strategia di comunicazione! Definizione dell immagine della campagna 3. Relazioni pubbliche! Azioni di PR! Eventi stampa 4. Sito web, media sociali! Configurazione, manutenzione, aggiornamento del sito web! SOCIAL MEDIA (configurazione degli account, interventi regolari)! Altro (applicazioni per dispositivi mobili, piattaforme di e-learning, seminari online ecc.)

5. Pubblicità! Stampa! TV! Radio! Servizi online! Attività in ambienti esterni! Cinema 6. Strumenti di comunicazione! Pubblicazioni, kit mediatici, gadget promozionali! Video promozionali 7. Eventi! Stand in fiere! Seminari, workshop, incontri tra imprese, formazioni per la vendita/corsi di cucina, attività nelle scuole! Settimane dei ristoranti! Sponsorizzazione di eventi! Viaggi di studio in Europa

8. Promozione presso i punti vendita! Giornate di degustazione! Altro: promozione nelle pubblicazioni destinate ai dettaglianti, pubblicità presso i punti vendita

Tipologia di costi ammissibili Sono ammissibile a finanziamento UE le seguenti principali categorie di costi:! Costi relativi ad una garanzia preliminare rilasciata da una banca o istituto finanziario e presentata dall'organizzazione proponente;! Costi relativi agli audit esterni laddove sono richieste tali verifiche a sostegno delle domande di pagamento;! Costi del personale limitati a stipendi, oneri sociali e degli altri costi compresi nella retribuzione del personale addetto alla realizzazione del programma;! Imposta sul valore aggiunto laddove non è recuperabile in base alla normativa fiscale nazionale applicabile ed è pagata da un beneficiario diverso da una persona non soggetto passivo;! I costi degli studi per valutare i risultati delle azioni promozionali e di informazione;! I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 4% del totale dei costi diretti ammissibili per il personale dell'organizzazione proponente.

Modello descrittivo di attività! Modello per la descrizione delle attività:

Modello esemplificativo di una compilazione descrittiva di attività

Definizione delle tipologie di spesa La definizione delle tipologie di spesa, differenziate tra quelle previste dalla struttura di budget oggetto di proposizione che a titolo esemplificativo andranno così strutturati: Dove: 1. costi diretti di personale (colonna a): solo i costi di personale delle organizzazioni richiedenti; 2. costi diretti di subappalto (colonna b): tutte le fatture degli organismi di esecuzione nonché di tutti gli altri subappaltatori (fornitori delle attività proposte ed ammesse a finanziamento); 3. altri costi diretti (colonna c): i costi sostenuti dai richiedenti e che non sono legati al personale o ai subappalti, compresi i costi di viaggi, certificati di audit, garanzie di prefinanziamento, attrezzature e costi dovuti all'acquisto di altri beni e servizi; 4. i costi indiretti (colonna d): tali costi sono calcolati dal sistema.

Modalità di erogazione del finanziamento ammesso! Entro 30 giorni dalla data di firma del «contratto di concessione della sovvenzione», l'organizzazione proponente beneficiaria può presentare allo Stato membro una domanda di anticipo subordinato alla costituzione, da parte dell'organizzazione proponente, di una cauzione a favore dello Stato membro di importo pari a quello dell'anticipo;! L'anticipo non può eccedere il 20 % della partecipazione finanziaria massima dell'unione di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1144/2014;! Lo Stato membro versa l'anticipo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della cauzione, oppure entro 30 giorni dalla data del decimo giorno precedente la data d'inizio dell'attuazione del programma, se questa data è posteriore;! L'anticipo è liquidato al pagamento del saldo;

Domanda di pagamento intermedio! Fatta eccezione per l'ultimo anno di attuazione del programma, le domande di pagamento intermedio della partecipazione finanziaria dell'unione sono presentate dall'organizzazione proponente agli Stati membri entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'attuazione di un anno del programma;! Le domande riguardano i costi ammissibili sostenuti durante l'anno in questione e sono corredate di una relazione intermedia comprendente una relazione finanziaria periodica e una relazione tecnica periodica;! La relazione finanziaria periodica comprende: a) Il rendiconto finanziario di ciascuna organizzazione proponente che riporta i costi ammissibili inclusi nel programma, corredato di una dichiarazione attestante che: le informazioni fornite sono complete, affidabili e veritiere; i costi dichiarati sono ammissibili a norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1829; i costi possono essere suffragati da idonei registri e documenti giustificativi che verranno prodotti su richiesta o nell'ambito dei controlli previsti dal presente regolamento; b) Il certificato relativo ai rendiconti finanziari, redatto per l'organizzazione proponente interessata da un revisore dei conti esterno autorizzato, nel caso in cui la partecipazione finanziaria dell'unione ai costi reali del programma sia pari o superiore a 750 000 EUR, e l'importo della partecipazione finanziaria dell'unione ai costi reali chiesta a titolo di pagamento intermedio sia pari o superiore a 325 000 EUR. Il certificato comprova l'ammissibilità dei costi proposti a norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1829 e il rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento; c) Copia delle pertinenti fatture e dei documenti giustificativi comprovanti l'ammissibilità dei costi, nei casi in cui non è richiesto il certificato di cui alla lettera b).

! La relazione tecnica periodica di cui al paragrafo precedente comprende: a) copia di tutto il materiale e degli elementi visivi utilizzati che non sono già stati trasmessi allo Stato membro; b) la descrizione delle attività svolte nel periodo cui si riferisce il pagamento intermedio, che si avvale degli indicatori di realizzazione e di risultato del programma di cui all'articolo 22 del Reg. UE n. 1831/2015; e a) la giustificazione delle eventuali differenze tra le attività previste dal programma e le relative realizzazioni e risultati previsti e quanto effettivamente svolto o conseguito.! I pagamenti intermedi e gli anticipi non superano complessivamente il 90 % della partecipazione finanziaria totale dell'unione di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1144/2014;! Lo Stato membro effettua i versamenti previsti agli articoli 14 e 15 del Reg. UE n. 1831/2015 entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento purché siano stati effettuati tutti i controlli in conformità del presente regolamento

Utilizzo dei brand! "Brands" : Marchi commerciali ("trademarks")! I marchi possono essere indicati solo per alcuni tipi di azioni: " Manifestazioni, eventi B2B, fiere, degustazioni " Siti Internet! Una giustificazione del motivo per cui la menzione dei marchi è necessaria al fine di conseguire gli obiettivi della campagna, da presentare nella domanda di finanziamento! Parità di visibilità e in una parte distinta del visual rispetto al principale messaggio UE! Minimo di 5 marchi! Massimo del 5 % della superficie totale del materiale promozionale! Condizioni di deroga al numero minimo di 5: " Meno marchi prodotti nel settore; nonché " Non è possibile costruire un programma multi prodotto o multinazionale dovendo assicurare almeno 5 marchi! Deroga per i regimi di qualità nazionali registrati come marchi d impresa ("Flandria", "Label Rouge")

Marchi: esempio di un poster! Banner con numerosi marchi sotto il messaggio principale

Marchi: Esempio di un padiglione/chiosco informativo! Corner individuali, ma identici per ciascun rappresentante di marchi! Stesse dimensioni dei nomi dei marchi secondari rispetto al messaggio dell UE

Riconoscimento dell importanza strategica dei marchi e dell origine

Non ammessi i programmi che incoraggiano a dare preferenza all acquisto di prodotti nazionali (Art. 34 del TFUE)

Origine e progetto di atto di esecuzione! La menzione dell origine è limitata a supporti visivi! Riferimenti espliciti o impliciti! Non deve deviare o indurre in errore rispetto al messaggio dell Unione! L indicazione di origine dovrebbe essere l origine nazionale o l'origine comune sovranazionale! Regimi di qualità dell UE che fanno riferimento all origine possono indicare la loro origine senza alcuna restrizione specifica! Logo RUP può indicare il nome delle regioni ultraperiferiche nei relativi simboli grafici! I regimi di qualità nazionali che fanno riferimento all origine possono menzionare tale origine, a condizione che: # Nel mercato interno - è secondaria rispetto al principale messaggio dell Unione della campagna, # Nei paesi terzi - possono essere su un piano di parità rispetto al principale messaggio dell Unione della campagna

Esempio di mercato interno: DOP, IGP e STG

Esempi di presentazione dell origine Mercato interno Paesi terzi

Analisi comparata del nuovo Regolamento con il vecchio

Per ogni ulteriore informazione sulle modalità di presentazione di un programma promozione UE ai sensi del Reg. UE n. 1144/2014 Via Palestro, 35-00185 Roma Tel. 39 06 44703163-39 06 49383039 Fax. 39 06 4467384 E-mail info@aelassociati.it http://www.aelconsulting.it/it/home.html