Circolare n. 32 INDICE. del 21 ottobre 2014

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Transcript:

Circolare n. 32 del 21 ottobre 2014 Crediti commerciali certificati vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni - Compensazione con cartelle di pagamento o atti esecutivi - Riepilogo della disciplina INDICE 1 Premessa... 3 2 Crediti commerciali utilizzabili in compensazione... 4 2.1 Pubbliche Amministrazioni interessate... 4 2.2 Certificazione dei crediti da parte dell Ente debitore... 4 2.3 Caratteristiche dei crediti... 5 2.3.1 Disciplina a regime... 5 2.3.2 Disciplina speciale per l anno 2014... 5 3 Somme che possono essere compensate con i crediti commerciali... 5 3.1 Eventuale estensione... 5 3.2 Momento di notificazione delle cartelle e degli atti esecutivi... 5 3.2.1 Disciplina a regime... 5 3.2.2 Disciplina speciale per l anno 2014... 5 4 Termine per effettuare la compensazione... 6 4.1 Disciplina a regime... 6 4.2 Disciplina speciale per l anno 2014... 6 5 Procedura di compensazione... 6 5.1 Verifica della validità della certificazione... 6 5.2 Effettuazione della compensazione... 6 1

5.3 Comunicazione dell avvenuta compensazione... 7 5.4 Interessi di mora e aggio di riscossione... 7 6 Riscossione nei confronti dell Ente debitore... 7 2

1 PREMESSA L art. 28-quater del DPR 602/73, inserito dall art. 31 co. 1-bis del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122, ha previsto la possibilità di utilizzare in compensazione, con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti esecutivi, i crediti: vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni; relativi a somministrazioni, forniture e appalti; non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell Ente debitore. Con il DM 25.6.2012 (pubblicato sulla G.U. 2.7.2012 n. 152) è stato emanato il provvedimento attuativo di tale disciplina, relativo alla compensazione: dei crediti maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del servizio sanitario nazionale; con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti esecutivi, notificati entro il 30.4.2012. L art. 28-quater del DPR 602/73 è stato però successivamente modificato dall art. 13-bis co. 2 del DL 7.5.2012 n. 52 conv. L. 6.7.2012 n. 94 e dall art. 16 co. 10 del DL 6.7.2012 n. 95 conv. L. 7.8.2012 n. 135, prevedendo, in particolare, che la suddetta disciplina in materia di compensazione si applichi anche in relazione ai crediti vantati nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici nazionali, relativi a somministrazioni, forniture e appalti. Conseguentemente, con il DM 19.10.2012 (pubblicato sulla G.U. 6.11.2012 n. 259) è stata data attuazione a tale novità, stabilendo che ai crediti maturati nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici nazionali, ai fini della loro compensazione ai sensi dell art. 28-quater del DPR 602/73, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato DM 25.6.2012. Successivamente, la disciplina in esame è stata ulteriormente modificata: dall art. 9 del DL 8.4.2013 n. 35, conv. L. 6.6.2013 n. 64, che ha previsto l estensione dell utilizzo di tali crediti in compensazione delle somme iscritte a ruolo o relative ad accertamenti esecutivi, notificati fino al 31.12.2012; dagli artt. 39 co. 1-bis e 40 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, che hanno esteso: l ambito delle Pubbliche Amministrazioni interessate; al 30.9.2013 il momento di notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti esecutivi, ai fini della loro compensabilità. Disciplina speciale per l anno 2014 L art. 12 co. 7-bis del DL 23.12.2013 n. 145, conv. L. 21.2.2014 n. 9, ha inoltre previsto una particolare disciplina per l utilizzo in compensazione, nell anno 2014, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, dei crediti: maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione; relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali; non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto dell apposita certificazione dell Ente debitore; qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Le disposizioni attuative di tale disciplina sono state emanate con il DM 24.9.2014 (pubblicato sulla G.U. 10.10.2014 n. 236). Riepilogo della disciplina Di seguito si riepiloga la disciplina relativa alla compensazione dei crediti commerciali, vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, con cartelle di pagamento o atti esecutivi, evidenziando le differenze tra: 3

la disciplina a regime ; la disciplina speciale per l anno 2014. 2 CREDITI COMMERCIALI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE 2.1 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE Per effetto dell art. 39 co. 1-bis del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, la disciplina della compensazione di cui all art. 28-quater del DPR 602/73 si applica in relazione ai crediti commerciali maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all art. 1 co. 2 del DLgs. 30.3.2001 n. 165. Si tratta, quindi: delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; delle istituzioni universitarie; degli Istituti autonomi case popolari; delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; di tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; delle Amministrazioni, delle Aziende e degli Enti del servizio sanitario nazionale; delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia del Demanio); dell Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN); del CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore). In precedenza, invece, l utilizzo in compensazione poteva riguardare solo i crediti commerciali vantati nei confronti: dello Stato; degli Enti pubblici nazionali (es. INPS e INAIL); delle Regioni; degli Enti locali (es. Province, Comuni e Comunità montane); degli Enti del servizio sanitario nazionale, vale a dire: le aziende sanitarie locali; le aziende ospedaliere; gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; le aziende ospedaliere universitarie integrate con il servizio sanitario nazionale; gli istituti zooprofilattici. 2.2 CERTIFICAZIONE DEI CREDITI DA PARTE DELL ENTE DEBITORE Ai fini dell utilizzo in compensazione, i suddetti crediti devono essere stati oggetto di apposita certificazione da parte dell Ente debitore, ai sensi: del DM 22.5.2012 e successive modifiche ed integrazioni, se si tratta di crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali; dell ulteriore DM 25.6.2012 e successive modifiche ed integrazioni, se si tratta di crediti vantati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del servizio sanitario nazionale. Per ottenere la certificazione in esame, il creditore deve presentare un apposita istanza mediante la prevista piattaforma elettronica: gestita dal Ministero dell Economia e delle Finanze; accessibile all indirizzo http://certificazionecrediti.mef.gov.it. 4

La certificazione rilasciata dall Ente debitore deve recare l indicazione della data prevista per il pagamento. 2.3 CARATTERISTICHE DEI CREDITI 2.3.1 Disciplina a regime In base alla disciplina a regime, ai fini dell utilizzo in compensazione, i crediti vantati nei confronti delle suddette Pubbliche Amministrazioni devono essere: relativi a somministrazioni, forniture e appalti; non prescritti, certi, liquidi ed esigibili. 2.3.2 Disciplina speciale per l anno 2014 In base alla disciplina speciale per l anno 2014, ai fini dell utilizzo in compensazione, i crediti nei confronti delle suddette Pubbliche Amministrazioni devono essere: vantati da imprese, per somministrazioni, forniture e appalti, oppure da lavoratori autonomi, per prestazioni professionali; non prescritti, certi, liquidi ed esigibili. 3 SOMME CHE POSSONO ESSERE COMPENSATE CON I CREDITI COMMERCIALI I suddetti crediti commerciali certificati possono essere utilizzati, su richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute: per cartelle di pagamento e atti esecutivi di cui agli artt. 29 e 30 del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122; in relazione a: tributi erariali; tributi regionali e locali; contributi previdenziali e assistenziali; premi per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; entrate spettanti all Ente che ha rilasciato la certificazione. Il pagamento mediante compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell Agente della Riscossione. 3.1 EVENTUALE ESTENSIONE Con successivo decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze tale compensazione potrà essere estesa ad altre entrate riscosse mediante ruolo. 3.2 MOMENTO DI NOTIFICAZIONE DELLE CARTELLE E DEGLI ATTI ESECUTIVI 3.2.1 Disciplina a regime In base alla disciplina a regime, possono essere compensate le somme dovute relative a cartelle di pagamento e atti esecutivi, notificati entro il 30.9.2013. 3.2.2 Disciplina speciale per l anno 2014 Nell ambito della disciplina speciale per l anno 2014, invece, possono essere compensate le somme dovute relative a cartelle di pagamento e atti esecutivi: notificati entro il 31.3.2014; qualora la somma iscritta a ruolo (ovvero affidata all Agente della Riscossione) sia inferiore o pari al credito vantato. Somme iscritte a ruolo superiori al credito vantato 5

Per le somme iscritte a ruolo (ovvero affidate all Agente della Riscossione) che non rientrano nell ambito di applicazione della disciplina speciale, in quanto superiori al credito vantato, resta ferma la possibilità di compensazione ordinaria, qualora si tratti di somme dovute relative a cartelle di pagamento e atti esecutivi, notificati entro il 30.9.2013. 4 TERMINE PER EFFETTUARE LA COMPENSAZIONE 4.1 DISCIPLINA A REGIME In base alla disciplina a regime, i crediti commerciali certificati possono essere utilizzati per la suddetta compensazione in data antecedente a quella prevista per il loro pagamento, indicata nell apposita certificazione. 4.2 DISCIPLINA SPECIALE PER L ANNO 2014 Nell ambito della disciplina speciale per l anno 2014, la compensazione in esame può avvenire dal 10.10.2014 (data di entrata in vigore del citato DM 24.9.2014) e fino al 31.12.2014. 5 PROCEDURA DI COMPENSAZIONE Il titolare del credito commerciale, acquisita la suddetta certificazione dell Ente debitore, la presenta all Agente della Riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle previste somme. Nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto, contestualmente, ad indicare all Agente della Riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere. In caso di mancata indicazione, l imputazione dei pagamenti è effettuata dall Agente della Riscossione ai sensi dell art. 31 del DPR 602/73, vale a dire: il pagamento deve essere prioritariamente imputato alle rate scadute; nei riguardi delle rate scadute, l imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d imposta, alle sanzioni e agli interessi; l imputazione ai diritti e alle spese maturati a favore dell Agente della Riscossione può avvenire solo dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relativi interessi di mora; per i debiti di imposta già scaduti, l imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite; fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite, l imputazione è fatta con precedenza a quella più remota. L Agente della Riscossione: trattiene l originale della certificazione; ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito commerciale. 5.1 VERIFICA DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE L Agente della Riscossione procede alla verifica dell esistenza e della validità di tale certificazione: mediante richiesta trasmessa all Ente debitore; entro i tre giorni lavorativi successivi. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell Agente della Riscossione, l Ente debitore è tenuto a comunicare l esito della verifica all Agente della Riscossione richiedente, che informa il titolare del credito commerciale. 5.2 EFFETTUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE In caso di esito positivo della verifica: il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi si estingue limitatamente all importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione; 6

il titolare del credito commerciale ritira l attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente Agente della Riscossione. Utilizzo parziale del credito certificato Ove l importo certificato venga utilizzato solo in parte dal creditore in compensazione con le suddette somme, l importo del credito residuo da utilizzare in compensazione è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall Agente della Riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall attestazione di avvenuta compensazione. 5.3 COMUNICAZIONE DELL AVVENUTA COMPENSAZIONE L Agente della Riscossione comunica l avvenuta compensazione: all Ente debitore e all Ente impositore; entro i cinque giorni lavorativi successivi. 5.4 INTERESSI DI MORA E AGGIO DI RISCOSSIONE Restano in ogni caso dovuti gli eventuali interessi di mora e l aggio, maturati dal momento della quantificazione del debito fino alla data di estinzione del debito. 6 RISCOSSIONE NEI CONFRONTI DELL ENTE DEBITORE L Ente debitore delle somme relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali è tenuto al pagamento all Agente della Riscossione: dell importo oggetto della certificazione e utilizzato in compensazione; entro 60 giorni dal termine indicato nella certificazione. In caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell Ente debitore dell importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione: l Agente della Riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell Interno e dell Economia e delle Finanze; l importo oggetto della compensazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all Ente debitore, a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali; dai suddetti recuperi sono comunque escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Qualora il recupero non sia stato possibile, l Agente della Riscossione procede, nei confronti dell Ente debitore: alla riscossione coattiva secondo le disposizioni del DPR 602/73; sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito commerciale. 7