Art. 1. Art. 2. Art. 3



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1 ATTO DI ORGANIZZAZIONE RELATIVO ALLA SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE ED ALL OSSERVATORIO REGIONALE DI POLIZIA LOCALE DI CUI ALLA L.R. 2 AGOSTO 1997, N. 83 (Approvato con DGR n. 883 del 10.10.2001 modificato ed integrato con D.G.R. N.. 466 del 05/03/2006 e con DGR n. 560 del 5.10.2009) Art. 1 1. Con il seguente Atto di organizzazione si costituiscono la Scuola Regionale di Polizia Locale e l Osservatorio Regionale di Polizia Locale, e se ne disciplinano l organizzazione ed il funzionamento, ai sensi degli artt. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 della L.R. 2 agosto 1997, n. 83. 2. Negli articoli seguenti la Scuola Regionale di Polizia Locale viene denominata Scuola e l Osservatorio Regionale di Polizia Locale viene denominato Osservatorio. Art. 2 L organizzazione per il funzionamento e la gestione didattica ed amministrativa della Scuola e dell Osservatorio sono affidate al Servizio Sicurezza del territorio legalità nell ambito della Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali Controlli, con sede a Pescara. Art. 3 1. La Scuola esercita prioritariamente funzioni di aggiornamento, formazione e qualificazione per gli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi di Polizia Locale. 2. Le finalità sopra indicate sono perseguite mediante l organizzazione e la gestione di Corsi regionali, nonché di Convegni, Seminari ed Incontri, riguardanti le materie relative all esercizio di compiti e funzioni di Polizia Locale ed allo sviluppo delle politiche di sicurezza del territorio. 3. La Scuola, su richiesta e di concerto con le Istituzioni e gli Enti locali interessati, garantendo prioritariamente le funzioni di cui al comma 1, può anche svolgere: a) attività didattiche per la formazione dei candidati ai concorsi pubblici per l immissione nei ruoli della Polizia Locale, con un numero non inferiore a trenta partecipanti; b) attività formative integrate tra operatori delle Istituzioni coinvolte nell attuazione delle politiche di sicurezza del territorio; c) attività di formazione per gli osservatori volontari che svolgono le attività previste dall art. 3, comma 40 della legge 15 luglio 2009 e dal Decreto del Ministero dell Interno 8 agosto 2009.

2 Art.4 1. La Giunta Regionale si assume gli oneri relativi: al reperimento di locali idonei e funzionali per lo svolgimento dell attività della Scuola e dell Osservatorio; all acquisto delle attrezzature ed alle spese di primo impianto della Scuola e dell Osservatorio; al funzionamento della Scuola e dell Osservatorio, mediante concessione di un finanziamento annuale da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio; 2. al fine di rendere più agevole l attività formativa del personale di Polizia Locale ammesso ai Corsi di frequenza, la Scuola può, in casi eccezionali e particolari, disporre l utilizzazione di strutture regionali periferiche o di strutture di Enti Locali, d intesa con le Amministrazioni degli Enti locali interessati. Art.5 1. La Scuola e l Osservatorio sono organizzati in: Direzione: Dirigente del Servizio Sicurezza del Territorio Legalità - Scuola ed Osservatorio di Polizia Locale; Vice Direzione: Responsabile dell Ufficio Assistenza Tecnico-amministrativa per le attività del Servizio; Segreteria amministrativa; Segreteria tecnica. 2. L assegnazione di personale per l attivazione ed il funzionamento della Scuola e dell Osservatorio è effettuata ai sensi dell art. 23 della L.R. 77/99 nell ambito del personale assegnato alla Direzione. 3. La Giunta Regionale provvede, altresì, a dotare la Direzione Riforme Istituzionali Enti locali Controlli di mezzi strumentali necessari alla Scuola ed all Osservatorio per lo svolgimento dei compiti e dei programmi specificati negli articoli seguenti.

3 Art. 6 1. Ai sensi degli articoli 23 e 24 della L.R. 83/97, le funzioni di Direttore della Scuola e di Direttore dell Osservatorio sono affidate al Dirigente Regionale pro tempore del Servizio Sicurezza del territorio Legalità Scuola ed Osservatorio di Polizia Locale. 2. Le funzioni di Vice Direttore della Scuola e dell Osservatorio sono svolte dal Responsabile dell Ufficio Assistenza tecnico amministrativa per le attività del Servizio. 3. Il Direttore: coordina e dirige tutta l attività generale della scuola e dell Osservatorio; predispone il programma annuale delle attività corsuali, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale, da sottoporre all approvazione della Giunta Regionale; cura l esecuzione delle disposizioni della Giunta Regionale in ordine ai programmi annuali dei Corsi per la Polizia Locale; assume le iniziative idonee a migliorare il funzionamento della Scuola e dell Osservatorio; provvede alla sostituzione dei Docenti, temporaneamente assenti; tratta tutti i problemi di carattere generale, nonché quelli relativi all ordinamento ed alla disciplina degli studi; adotta i provvedimenti d urgenza, sotto la sua personale responsabilità, necessari al funzionamento della Scuola e dell Osservatorio; rilascia gli attestati di frequenza e di profitto per i partecipanti ai singoli Corsi organizzati; 4. Il Vice Direttore: attende alla progettazione didattica dell attività corsuale; provvede alla verifica dei risultati didattici conseguiti; coordina l attività lavorativa del personale assegnato alla Segreteria amministrativa ed alla Segreteria Tecnica, in applicazione del comma 1 del precedente art. 5; svolge il collegamento operativo tra l attività della Scuola ed i compiti assegnati all Osservatorio, ai sensi degli artt. 3 e 14 del presente Atto di Organizzazione;

4 assicura il collegamento funzionale tra il programma annuale dei Corsi e l attività didattica dei Docenti. 5. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Direzione della Scuola e dell Osservatorio sono assunte da un Dirigente individuato dal Direttore dell area. Art. 7 1. La gestione della Segreteria amministrativa è affidata dal Direttore ad un Dipendente regionale di categoria C1A-AA,che abbia i requisiti di comprovata professionalità e necessaria esperienza nel campo formativo. 2. La Segreteria attende: alla gestione dell attività corsuale; all elaborazione e produzione del materiale didattico di supporto per i partecipanti ai corsi; alla redazione del Piano finanziario relativo alla gestione annuale dei corsi programmati da trasmettere ai Servizi finanziari della Giunta Regionale; alla compilazione dei documenti contabili ai fini della liquidazione delle spese, da trasmettere ai servizi Bilancio e Ragioneria della Giunta Regionale. 3. La Segreteria cura, altresì: la corrispondenza; la tenuta dei registri amministrativi e didattici; il protocollo; il rilascio dei certificati e degli attestati; la verifica delle assenze degli allievi e delle presenze dei Docenti; l archivio della Scuola. 4. I certificati e le copie dei documenti rilasciati dalla Scuola devono essere firmati dal Direttore e dal Responsabile della Segreteria amministrativa.

5 Art. 8 1. La Segreteria tecnica è affidata dal Direttore ad un Dipendente regionale di categoria C1A-AI in possesso dei requisiti idonei e necessari per realizzare il sistema informatizzato dell attività della Scuola e dell Osservatorio. 2. In particolare, la Segreteria tecnica provvede a: organizzare un registro di statistica dell attività corsuale; organizzare un programma per la informatizzazione di tutta l attività della Scuola e dell Osservatorio curandone gli adempimenti; curare gli adempimenti relativi all acquisto di materiale didattico utile all attività corsuale; curare la manutenzione di beni mobili ed immobili, comprese le attrezzature didattiche e la Biblioteca; organizzare un sistema informatizzato per la raccolta di tutta la produzione legislativa, riguardante l attività della Polizia Locale, cui possono accedere i Corpi ed i Servizi della Polizia Locale,nonché le Amministrazioni degli Enti locali; rendere uniforme tutta la modulistica in uso presso i Corpi ed i Servizi di Polizia Locale; preparare circolari informative ed esplicative di tutta la legislazione relativa alla Polizia Locale. Art. 9 1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Direttore della Scuola convoca il Comitato Tecnico Regionale per il parere sul programma annuale delle attività corsuali da presentare all approvazione della Giunta Regionale. 2. La Giunta Regionale, su proposta del Componente la Giunta preposta all Area Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali, approva il Programma annuale delle attività corsuali e dà mandato di trasmetterlo agli Enti Locali entro il 31 dicembre di ogni anno, con l indicazione della tipologia, delle sedi, della data di svolgimento dei Corsi, delle discipline di insegnamento e delle modalità di partecipazione. 3. Gli Enti Locali interessati devono comunicare entro il 31 gennaio dell anno successivo l adesione ai Corsi programmati, indicando il numero, le generalità e le qualifiche dei partecipanti all attività corsuale di riferimento.

6 Art. 10 1. I cicli formativi dei Corsi comprendono discipline giuridico economiche, tecnicoprofessionali, scientifiche e culturali. 2. le materie di insegnamento sono integrate da esercitazioni tecnico pratiche, applicative degli aspetti teorici delle singole discipline. 3. La suddivisione oraria delle materie teoriche e tecnico pratiche è redatta dal Direttore della Scuola, sulla base del Piano di attività corsuale, approvato con provvedimento della Giunta Regionale. 4. Le materie di insegnamento sono: A. Teoriche 1. Elementi di Diritto Amministrativo; 2. Elementi di Diritto e di Procedura Penale; 3. Elementi di Diritto e di Procedura Civile; 4. Elementi di Diritto costituzionale e regionale; 5. Elementi di Diritto comunitario; 6. Elementi di Legislazione ambientale ed Ecologia; 7. Legislazione commerciale; 8. Leggi e Regolamenti di P.S. 9. Legislazione edilizia; 10. Ordinamenti e Regolamenti comunali e provinciali; 11. Codice della strada e Tecnica del traffico; 12. Disciplina dell attività venatoria, della pesca e di protezione della flora e della fauna; 13. Infortunistica stradale, pronto soccorso e rianimazione 14. Sociologia e Psicologia applicate alle norme di comportamento e pubbliche relazioni; 15. Elementi di lingua Inglese, Francese, Spagnola e Tedesca. B. Tecnico pratiche 1. Rapporti di servizio; 2. Direzione del traffico e servizi di viabilità; 3. Protezione civile; 4. Rilevamenti di incidenti stradali ed esercitazione di fotografia; 5. Difesa personale ed addestramento all uso delle armi ed addestramento formale. 6. Informatica 5. La quantificazione oraria e la scelta delle singole discipline di insegnamento sono rapportate alla tipologia dell attività corsuale programmata e sono stabilite dal Direttore della Scuola, ai sensi dell art. 23, comma 2, della L.R. n. 83/97.

7 Art. 11 1. Con riferimento al Piano annuale di attività corsuale, di cui all art. 9 delle presenti disposizioni, il Direttore della Scuola, sentito il Comitato Tecnico Regionale per la Polizia Locale, provvede alla nomina per il conferimento degli incarichi di docenza delle discipline di insegnamento teorico e tecnico pratico. 2. Il conferimento degli incarichi di Docenza deve contenere: La motivazione relativa alla scelta ed il nulla osta delle Amministrazioni di appartenenza dei Docenti designati; La tipologia dei Corsi programmati nell anno con l indicazione delle discipline e delle ore di insegnamento. 3. Di norma, con i criteri sopra richiamati per il conferimento degli incarichi di docenza, la Scuola si avvale di: Docenti Universitari, in possesso di specifiche competenze professionali attinenti allo svolgimento dei Corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento per gli appartenenti alla Polizia Locale; Appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Locale; Personale di Enti operativi: Magistrati, Ufficiali dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale, che per la loro attività istituzionale siano a stretto contatto con i Servizi della Polizia Locale; Esperti liberi professionisti, iscritti agli Ordini professionali, in possesso di peculiari e/o notorie competenze professionali, adeguatamente documentate e comprovate mediante presentazione di un curriculum formativo e professionale. Dirigenti o Funzionari della Regione Abruzzo in possesso di specifiche e comprovate competenze professionali attinenti alle materie di insegnamento di cui all art. 10 comma 4. Art. 12 1. L assenza dei partecipanti alla attività corsuale, giustificata, non può superare il 25% del monte ore stabilito per ogni Corso. 2. Al termine dei Corsi, i frequentanti devono sostenere un esame finale, attestante il conseguimento della idoneità. 3. Al termine dell esame finale di idoneità, ai frequentanti è rilasciato un attestato di frequenza con profitto. Art. 13 1. I Docenti incaricati per l insegnamento delle materie dei singoli Corsi dipendono dal Direttore della Scuola.

8 2. I Docenti rispondono del buon andamento nello svolgimento delle lezioni. 3. Per promuovere il miglioramento didattico, stabilire le modalità degli esami finali e quanto altro possa essere utile per l attività formativa, i Docenti dei singoli Corsi si riuniscono e costituiscono il Consiglio dei Docenti, che è presieduto dal Direttore della Scuola o dal suo delegato. 4. Il Consiglio dei Docenti è convocato dal Direttore o dal Vice Direttore e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di votazione, prevarrà il voto del Direttore. 5. Di ogni seduta si redige apposito verbale, redatto dal Segretario amministrativo. 6. Ai Docenti incaricati dello svolgimento dell attività corsuale debbono essere corrisposti gli onorari nella misura prevista per i massimali di costo descritti nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 101/97 del 17 luglio 1997. Ai Docenti incaricati spettano, altresì, il rimborso delle spese di viaggio documentate ed il trattamento di missione, sempre che ne ricorrano le condizioni ed i presupposti. Art. 14 1. L Osservatorio regionale di Polizia Locale realizza attività di studio e di ricerca documentaria e statistica anche sui temi della devianza sociale, della dispersione scolastica, della microcriminalità, del fenomeno droga e di tutti gli aspetti della patologia sociale, con finalità di sostegno alle iniziative idonee a ridurre l insicurezza dei cittadini. 2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma, nel rispetto delle competenze statali, l Osservatorio propone iniziative attinenti all esame dei conflitti sociali ed ai fenomeni di illegalità, al fine della prevenzione degli stessi. 3. Promuove iniziative, d intesa e/o di concerto con i Corpi e Servizi di Polizia Locale, con gli Operatori del sistema pubblico e del Volontariato, e di concerto con gli Organismi scolastici operanti sul territorio regionale, per diffondere nelle scuole i temi delle regole democratiche, del rispetto dei diritti umani e della convivenza nelle differenze. 4. Realizza un sistema di banca dati sui problemi della sicurezza e della prevenzione. 5. In collaborazione e di concerto con gli Organi istituzionali dello Stato, nel rispetto formale e sostanziale delle competenze a questi Organi attribuite in tema di sicurezza ed ordine pubblico, l Osservatorio regionale della Polizia Locale promuove incontri di studio idonei a garantire la sicurezza dei cittadini ed assicurare il temperamento dei conflitti sociali. 6. Le iniziative dell Osservatorio sono coordinate dal Comitato Tecnico Regionale della Polizia Locale.

9 Art. 15 1. Il Comitato Tecnico Regionale per la Polizia Locale svolge funzioni di studio, informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di Polizia Locale. 2. Il Comitato Tecnico Regionale è presieduto dal Direttore della Scuola e dell Osservatorio. 3. Le riunioni del Comitato Tecnico Regionale, regolarmente convocate, si svolgono presso la sede della Scuola. 4. Il Comitato Tecnico Regionale esprime pareri in ordine alla programmazione annuale dei corsi formativi e su tutte le problematiche attinenti al miglioramento dei compiti e delle funzioni di Polizia Locale. 5. Il Comitato Tecnico Regionale esprime, inoltre, il parere sul programma presentato dal Direttore della Scuola in ordine al conferimento degli incarichi di docenza ed alla Discipline di insegnamento. 6. Delle riunioni del Comitato Tecnico Regionale è redatto processo verbale da parte della Segreteria amministrativa. 7. Le riunioni del Comitato Tecnico Regionale sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei Componenti. I pareri sono espressi all unanimità o a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o suo delegato. 8. Il componente che non partecipa a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto dall incarico ed è sostituito entro 30 giorni su designazione della Associazione di riferimento. Art. 16 1. Gli oneri relativi al funzionamento della Scuola Regionale di Polizia Locale, alla realizzazione dei Corsi, al primo impianto dell Osservatorio di Polizia Locale, al funzionamento del Comitato Tecnico Regionale di Polizia Locale, gravano sullo stanziamento del pertinente capitolo di spesa 32430 del Bilancio di previsione 2001, per un ammontare di. 600.00.000 (seicentomilioni). 2. Per gli esercizi successivi gli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1 del presente articolo gravano sul pertinente capitolo 32430, il cui stanziamento sarà determinato dalle leggi di bilancio, ai sensi dell art. 10 della L.R. 81/77.