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N. 02647/2014 REG.PROV.CAU. N. 04843/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 4843 del 2014, proposto da: Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali - Anffas Cisterna di Latina Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Graziano Pungi', Barbara Frateiacci, Francesco Antonio Romito, con domicilio eletto presso Graziano Pungi' in Roma, via Ottaviano, 9; Federazione degli Organismi Per L'Assistenza Alle Persone Disabili - Foai, Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari - Aris - Regione Lazio, Associazione Italiana Ospedalità Privata - Aiop - Sede Regionale del Lazio, Federazione Nazionale Associazione Famiglie e Centri Tutela Minori - Ftm, rappresentati e difesi dagli avv.ti Barbara Frateiacci, Graziano Pungi' e Francesco Antonio Romito, con http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/roma/sezione%203q/2014/201404843/provvedimenti/201402647_05.xml 1/5

domicilio eletto presso l avv. Graziano Pungi' in Roma, via Ottaviano, 9; contro Presidente della Regione Lazio nella qualità di Commissario ad acta per la Prosecuzione Piano Rientro del disavanzo Sanitario e Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Barone, con domicilio eletto presso i propri uffici legali in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario ad acta, n. 39 del 20 marzo 2012: "assistenza territoriale, ridefinizione dell'offerta assistenziale residenziale e simiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane, e a persone con disabilità fisica, pubblica e sensoriale" - sostituzione del comma 2 del punto 5.1 in ottemperanza alla sent. n. 9542/2013 dell'11.11.2013 - del Tar Lazio - sezione terza quater del 29.01.2014 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente Regione Lazio nella qualità di Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano Rientro Disavanzo Sanitario, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lazio; http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/roma/sezione%203q/2014/201404843/provvedimenti/201402647_05.xml 2/5

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che parte ricorrente censura la modifica - ad opera dell impugnato decreto commissariale n. 16 del 2014 - del comma 2 del punto 5.1 del decreto commissariale n. 39 del 20 marzo 2012 sotto due diversi profili, e cioè nella parte in cui fa riferimento al medico specialista in riabilitazione e nella parte in cui richiede che tale medico compili la prescrizione sul modulario del Servizio sanitario nazionale; Considerato che tale modifica del comma 2 del punto 5.1 è stata dichiaratamente effettuata dal Commissario ad acta per dare esecuzione alla sentenza di questa Sezione n. 9542 dell 11 novembre 2013; Considerato che parte ricorrente, proprio partendo da tale assunto afferma che in effetti le due modifiche contestate sono elusive della sentenza alla quale il Commissario ad acta ha dichiarato di voler ottemperare; Considerato che con la sentenza n. 9542 dell 11 novembre 2013 la Sezione ha ritenuto illegittimo che la prescrizione dovesse essere necessariamente effettuata dallo specialista operante in struttura pubblica (ospedaliera o territoriale) perché così non espressamente previsto dal Piano di indirizzo per la riabilitazione, approvato in sede di Conferenza permanente il 10 febbraio 2011, al quale il Commissario aveva fatto riferimento; http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/roma/sezione%203q/2014/201404843/provvedimenti/201402647_05.xml 3/5

Ritenuto, quanto al primo profilo, che il riferimento allo specialista in riabilitazione può dar luogo ad equivoci, mentre la dizione contenuta nel testo originario del comma 2 del punto 5.1 del decreto commissariale n. 39 del 2012 ( medico specialista di riferimento per la specifica disabilità ), peraltro non toccata dalla sentenza n. 9542 del 2013, non dava luogo ad equivoco di sorta; Ritenuto, quanto al secondo profilo, che avendo la Regione dichiaratamente inteso ottemperare alla sentenza n. 9542 del 2013, il riferimento alla necessità che lo specialista compili la prescrizione sul modulario del Servizio sanitario nazionale deve intendersi - alla luce dei chiarimenti resi con la nota della Regione del 29 maggio 2014, depositata dalla stessa Regione il 5 giugno 2014 - ostativo a che tale compilazione avvenga da uno specialista che non sia operante in struttura pubblica (ospedaliera o territoriale); Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per l accoglimento dell istanza cautelare. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e, per l effetto, sospende il provvedimento impugnato. Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase cautelare. Fissa l udienza pubblica alla data del 4 febbraio 2015. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati: Italo Riggio, Presidente http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/roma/sezione%203q/2014/201404843/provvedimenti/201402647_05.xml 4/5

Giuseppe Sapone, Consigliere Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/06/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/roma/sezione%203q/2014/201404843/provvedimenti/201402647_05.xml 5/5