COMUNE DI CESANO BOSCONE Settore territorio e ambiente Servizio sviluppo del territorio ORDINANZA N 12 del 30.11.2009 IL SINDACO Nel rispetto dei principi stabiliti: dal Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 114; dalla Legge Regionale 23.07.1999, n. 14; dalla Legge Regionale 21.3.2000, n. 15; dalla Legge 23.12.1970, n.1142 e Legge 17/8/2005 n. 174; dalla Legge 04.01.1990, n.1; dalla Legge 02.07.2007, n. 40; dalla legge regionale n. 30 del 28.11.2007 dalla legge regionale n. 9 del 29/6/2009 visto l art. 54 del D.P.R. n. 616/1997, il quale alla lettera d) attribuisce ai comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande; visto l art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che demanda al Sindaco le competenze in materia di orari degli esercizi commerciali, nell ambito del rispetto della disciplina regionale vigente; dato atto che in ordine al presente provvedimento di regolamentazione degli orari sono stati richiesti i pareri prescritti dalla vigente legislazione e precisamente: all Associazione Commercianti del Mandamento di Corsico - delegazione di Cesano Boscone; alle Associazioni dei Consumatori; alla Commissione Comunale per le attività di acconciatore ed estetista; all Unione Artigiani della Provincia di Milano e della Confederazione Nazionale artigianato della provincia di Milano; ai rappresentanti del commercio su aree pubbliche; ritenuto di dover provvedere a coordinare ed uniformare la disciplina degli orari recependo la più generale tendenza, nell ambito della discrezionalità che la Legge conferisce all Autorità Comunale, con la finalità di promuovere le attività economiche e commerciali presenti sul territorio ed assicurando un adeguato livello di servizio ai consumatori ed all utenza; valutata la necessità di conciliare al meglio le esigenze di acquisto con quelle del lavoro, studio e vita di relazione; 1
considerata l opportunità di garantire l apertura contemporanea, dei negozi,esercizi pubblici e attività di servizio, in modo da mantenere la massima vitalità e mescolanza di funzioni in relazione al tessuto cittadino; considerato altresì la necessità di tutelare le esigenze di quiete e sicurezza pubblica ed evitare le situazioni di conflittualità tra residenti ed operatori economici; ORDINA che venga adottata dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010 la seguente disciplina degli orari dei negozi ed altre attività di vendita al dettaglio in sede fissa, commercio ambulante ed attività di acconciatore ed estetista. Il Sindaco Vincenzo D'Avanzo 2
TITOLO 1 - COMMERCIO IN SEDE FISSA 1. Ambito di applicazione La presente disciplina si applica a tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio presenti sul territorio del Comune di Cesano Boscone. Sono esclusi dall applicazione della presente ordinanza le seguenti tipologie di attività, purché le stesse siano svolte in maniera prevalente od esclusiva o comunque su almeno l 80% della superficie di vendita dell esercizio: opere d arte, antiquariato e stampe; libri, dischi, cd, supporti audiovisivi; articoli da ricordo e di artigianato locale; generi di monopolio; esercizi di vendita al dettaglio di fiori, piante e articoli di giardinaggio; gastronomie, pasticcerie, rosticcerie - friggitorie e gelaterie; rivendite di giornali; negozi di mobili; bevande. 2. Orario giornaliero di apertura Gli esercenti le attività di vendita al dettaglio stabiliscono il proprio orario giornaliero di apertura al pubblico nel rispetto dei seguenti limiti: - dalle ore 7.00 alle ore 22.00 per un massimo di 13 ore giornaliere. All interno di tale fascia di apertura, l articolazione dell orario di vendita è stabilita liberamente e singolarmente dall operatore commerciale. Su richiesta degli esercenti la fascia di apertura può essere compresa tra le ore 5.00 e le ore 24.00, previa verifica dell autorità competente, che l estensione della fascia oraria non crei problemi di disturbo della quiete e dell ordine pubblico, nonchè problematiche derivanti dall accesso e dallo stazionamento della clientela in prossimità dell esercizio. In via del tutto eccezionale, nel caso di manifestazioni,festività o ricorrenze (es. notti bianche o simili) può essere concessa a tutti gli esercenti dell area direttamente interessata all evento,la possibilità di estendere l orario. Non potrà comunque essere superato il limite di 13 ore giornaliere di apertura in tutti i giorni della settimana (comprese quindi le domeniche e le altre festività in cui è consentita l apertura). 3. Cartello indicatore degli orari Gli esercenti sono tenuti ad esporre, in luogo ben visibile dall esterno, anche ad attività chiusa, un cartello indicante gli orari di apertura e chiusura praticato. L indicazione degli orari può avvenire anche con altri mezzi idonei di informazione. In caso di modifica dell orario stabilito, il pubblico dovrà essere preavvisato con almeno 15 giorni di anticipo. 3
4. Chiusura infrasettimanale Gli esercenti hanno facoltà di sospendere la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, indicando tale opzione nel cartello indicatore degli orari. 5. Aperture festive Nelle giornate domenicali e festive gli esercizi commerciali denominati media e grande struttura devono rispettare l'obbligo della chiusura totale. Gli esercizi del settore alimentare, nel caso di più di due festività consecutive, devono garantire l apertura al pubblico che si individua nel primo giorno festivo fino alle ore 13.00 con la facoltà di apertura nelle ore pomeridiane. nella prima domenica da Gennaio a Novembre: Ai sensi dell art. 5 bis comma 5 lettera a ) della L.R. n. 9/2009 nell ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre: Ai sensi dell art. 5 bis comma 5 lettera b ) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre: Ai sensi dell art. 5 bis comma 5 lettera c ) in altre cinque giornata domenicali e festive a scelta dai comuni in relazione alle esigenze locali: Ai sensi dell art. 5 bis comma 5 lettera d ) 3 gennaio- 7 febbraio- 7 marzo- 2 maggio- 6 giugno- 4 luglio 1 agosto - 5 settembre - 3 ottobre 7 novembre 28 novembre 5 dicembre - 8 dicembre 12 dicembre - 19 dicembre- 25 dicembre 21 marzo - 18 aprile - 29 agosto 19 settembre (festa patronale) 31 ottobre una giornata in deroga: Ai sensi dell art. 5 bis comma11 e 11bis Sabato 1 maggio Inoltre, è concessa la possibilità per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa che hanno una superficie di vendita fino a 250 mq di rimanere aperti nelle giornate domenicali e festive per l intero anno 2010. 6) Chiusure festive obbligatorie: Nelle seguenti giornate anche se venissero a coincidere con le date di apertura consentita dall art. 5, non è comunque possibile l apertura degli esercizi: - 1 GENNAIO - 4 APRILE (Pasqua) - 25 APRILE - 15 AGOSTO - 26 DICEMBRE 4
Sono fatti salvi i diritti contrattuali e quelli previsti dalla normativa vigente per i lavoratori dipendenti in materia di orario di lavoro e di riposo settimanale. 7) Vendita diretta da parte degli artigiani Gli artigiani che vendono al pubblico i loro prodotti direttamente nei locali di produzione o in altri ad essi adiacenti sono tenuti al rispetto degli stessi orari previsti per i gli esercizi di vendita al dettaglio che trattano gli stessi prodotti. SETTORE DELLA PANIFICAZIONE MARTEDI 5 GENNAIO 2010 MERCOLEDI 6 GENNAIO /(EPIFANIA) SABATO 3 APRILE DOMENICA 4 APRILE (PASQUA) LUNEDI 5 APRILE (S. ANGELO) VENERDI 30 APRILE SABATO 1 MAGGIO (FESTA DEL LAVORO) DOMENICA 2 MAGGIO MARTEDI 1 GIUGNO MERCOLEDI 2 GIUGNO (FESTA DELLA REPUBBLICA) SABATO 14 AGOSTO DOMENICA 15 AGOSTO (ASSUNZIONE) SABATO 30 OTTOBRE DOMENICA 31 OTTOBRE LUNEDI 1 NOVEMBRE (OGNISSANTI) MARTEDI 7 DICEMBRE (SANT. AMBROGIO) MERCOLEDI 8 DICEMBRE (IMMACOLATA) VENERDI 24 DICEMBRE SABATO 25 DICEMBRE (NATALE) DOMENICA 26 DICEMBRE (SANTO STEFANO) VENERDI 31 DICEMBRE SABATO 1 GENNAIO 2011 DOMENICA 2 GENNAIO 2011 MERCOLEDI 5 GENNAIO 2011 GIOVEDI 6 GENNAIO 2011 (EPIFANIA) DOPPIA PANIFICAZIONE TRIPLA PANIFICAZIONE TRIPLA PANIFICAZIONE DOPPIA PANIFICAZIONE DOPPIA PANIFICAZIONE TRIPLA PANIFICAZIONE DOPPIA PANIFICAZIONE TRIPLA PANIFICAZIONE TRIPLA PANIFICAZIONE DOPPIA PANIFICAZIONE Ai sensi dell art. 11. comma 13 della legge n. 265/1999 all attività di panificazione autorizzata ai sensi della legge n. 1002/1956, si applicano gli art. 11 comma 4,12, 13 del D.lgs 114/98. Non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive. 8. Ferie estive L Amministrazione Comunale promuove intese con le organizzazioni delle categorie interessate, per garantire nel periodo estivo un livello sufficiente di servizi commerciali. 5
9. Sanzioni Le violazioni alle prescrizioni in materia di disciplina degli orari degli esercizi commerciali sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00 come previsto dall'art. 22.3 dal Decreto Legislativo n. 114/98. Le violazioni alle disposizioni in materia di obbligo di chiusura nelle giornate domenicali e festive sono punite con le seguenti sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 7 della L.R. N. 5/2004: da 500,00 a 2.000.00 per gli esercizi di vicinato da 2.000.00 a 5.000,00 per le medie strutture da 5.000,00 a 30.000,00 per le grandi strutture di vendita 6
TITOLO 2 COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE 1. Ambito di applicazione La presente disciplina si applica ai mercati ed alle attività di vendita e somministrazione che si svolgono su aree pubbliche, previste dal Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114, e dalla Legge Regionale 21.3.200 n. 15 e n. 8/2008, incluse quelle degli artigiani e industriali che vendono i prodotti di loro fabbricazione e quelli dei produttori agricoli che vendono i prodotti di loro coltivazione o allevamento. 2. Giornate domenicali e festive E fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua. I mercati che coincidono con queste date possono essere anticipati. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario. per la festività di sant Angelo - 5 Aprile e della festa di Tutti i Santi - 1 novembre, che coincidono con la giornata di lunedì è concesso il mercato straordinario in via Kuliscioff, su presentazione di formale richiesta sottoscritta dagli operatori interessati, da presentarsi almeno 60 giorni prima. Lo svolgimento dei mercati sarà concesso se la domanda sarà sottoscritta da almeno il 50 % degli operatori commerciali. Per la festività dell Epifania 6 gennaio, per la festa della Repubblica 2 giugno e dell Immacolata Concezione 8 dicembre che coincide con la giornata di mercoledì è concesso il mercato straordinario in Piazza Falcone, su presentazione di formale richiesta sottoscritta dagli operatori interessati da presentarsi almeno 60 giorni prima. Lo svolgimento dei mercati sarà concesso se la domanda sarà sottoscritta da almeno il 50 % degli operatori commerciali. 3. Orari E fatto obbligo di rispettare i seguenti orari alfine di consentire il regolare svolgimento dell attività mercatale: Orario di accesso all'area 6.00 Presenza 8.30 Inizio spunta 8.30 Termine vendita 13.30 Inizio pulizia area 14.00 4. Sanzioni Le violazioni alle prescrizioni del presente titolo sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 3.098,74, come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 114/98. 7
TITOLO 3 - ATTIVITA DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA 1. Ambito di applicazione La disciplina del presente titolo si applica agli esercizi di acconciatore ed estetista/centri di abbronzatura/tatuaggio/piercing/onicotecnica, presenti in tutto il territorio comunale, previsto nel relativo regolamento. 2. Orario giornaliero dell'attivita' Tutti i negozi per l esercizio dell attività di cui al precedente punto 1, effettueranno l apertura non prima delle ore 7.00 e la chiusura serale non oltre le ore 22.00, per un massimo di 13 ore giornaliere. Entro tale fascia è facoltà dell'esercente articolare il proprio orario secondo le esigenze aziendali, comprendente o meno l'intervallo; l'orario prescelto ed ogni sua eventuale variazione andranno comunicati all'utenza ed all'amministrazione comunale con idonei mezzi di informazione. Le attività si acconciatore e di estetica ubicate all interno dei centri commerciali seguono l orario dell attività prevalente del centro commerciale stesso. E' data facoltà agli operatori di sospendere la chiusura infrasettimanale, o in alternativa di fissare a scelta dell interessato una o mezza giornata di chiusura da comunicare anch esse con idonei mezzi di informazione all utenza e all Amministrazione Comunale 3. Aperture festive Nelle giornate domenicali e festive i centri di acconciatori/estetisti con superficie superiore a 250 mq. devono rispettare l'obbligo della chiusura totale. In deroga all obbligo di chiusura domenicale e festiva, è data facoltà di apertura nelle seguenti giornate, ammesso che non cadano in una delle date escluse ai sensi del successivo art.4. nella prima domenica da Gennaio a Novembre: nell ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre: 3 gennaio- 7 febbraio- 7 marzo- 2 maggio- 6 giugno- 4 luglio 1 agosto - 5 settembre - 3 ottobre 7 novembre 28 novembre nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre: in altre cinque giornata domenicali e festive a scelta dai comuni in relazione alle esigenze locali: 5 dicembre - 8 dicembre 12 dicembre - 19 dicembre- 25 dicembre 21 marzo - 18 aprile - 29 agosto 19 settembre (festa patronale) 31 ottobre 8
una giornata in deroga: Sabato 1 maggio Inoltre, è concessa la possibilità per i centri di acconciatori /estetisti che hanno una superficie di vendita fino a 250 mq di rimanere aperti nelle giornate domenicali e festive per l intero anno 2010. Sono fatti salvi i diritti contrattuali e quelli previsti dalla normativa vigente per i lavoratori dipendenti in materia di orario di lavoro e di riposo settimanale. 4. Chiusure festive obbligatorie: Nelle seguenti giornate non è possibile l apertura degli esercizi: - 1 GENNAIO - 4 APRILE e (Pasqua) - 25 APRILE - 15 AGOSTO - 26 DICEMBRE 5. Cartello indicatore degli orari E fatto l obbligo di affissione di un cartello indicante gli orari ed il giorno di riposo. Il cartello può essere sostituito anche con altri mezzi idonei di comunicazione. Eventuali modifiche devono essere comunicate all'utenza ed al comune con un preavviso di 15 giorni. Si rammenta anche l'obbligo dell'esposizione delle tariffe ai sensi del regolamento comunale delle attività di acconciatore ed estetista 9
COMUNE DI CESANO BOSCONE SETTORE TERRITORIO ED AMBIENTE Servizio sviluppo del territorio ORDINANZA N. 12 DEL 30.11.2009 DISCIPLINA DEGLI ORARI DI: ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE/ESTETISTA ANNO 2010 10