ROMA, 2-5-2002 istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE Circolare n. 18 AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. VI Via Flavia, 6 ROMA AL MINISTERO DEL TESORO R.G.S. I.GE.SPES. ROMA AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI e per il loro tramite : - agli Enti con personale iscritto alle Casse CPDEL, CPS, CPI AI DIRIGENTI GENERALI AI COORDINATORI DELLE CONSULENZE PROFESSIONALI AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI AUTONOMI LORO SEDI OGGETTO: Determinazione dei criteri in materia di estinzione dei debiti contributivi in 36 mesi, ai sensi della legge 7.12.1989 n.389, art.2, comma 11, ed in 60 mesi, ai sensi della legge 23.12.00, n.388, art.116, comma 17. 1
La legge n.338 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), all articolo 116, commi da 8 a 19, nell ambito di misure per favorire l emersione del lavoro irregolare, ha modificato il sistema sanzionatorio disciplinato dall articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996 n.662, da applicare ai soggetti che non provvedono, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi o dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta. In tale contesto, il comma 17 del citato articolo 116, ha aggiornato la disciplina sulle rateizzazioni per contributi obbligatori, già regolamentate dall articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989 n.338 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989 n.389), prevedendo, a carico degli enti debitori, un pagamento rateale in 60 mensilità da applicare per le stesse fattispecie per le quali il comma15 lettera a) del medesimo articolo consente ai consigli di amministrazione degli enti previdenziali la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura dei soli interessi legali. Sulle innovazioni introdotte dalla citata disposizione è successivamente intervenuta la circolare del 3 aprile 2001 n. 41 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l intento di ribadire, da un lato, le ipotesi per le quali è ammissibile il prolungamento della dilazione fino a 60 mesi, dall altra, precisare la valenza e conseguente graduazione dei casi eccezionali genericamente richiamati dalla disciplina di cui al già menzionato articolo 2, comma 11, del decreto legge 338/89 e successiva legge 389/89. Regolarizzazione in 60 mensilità. La circolare ministeriale chiarisce che la rateizzazione in 60 mesi deve essere autorizzata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio, ed è espressamente prevista soltanto se il mancato pagamento è dipeso da : Oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisprudenziale o amministrativa. Ciò che qualifica la fattispecie non è soltanto l obiettiva incertezza in sé, sulla quale si sia formato un costante orientamento giurisprudenziale, ma occorre che le incertezze derivanti dalla novità e complessità delle norme, dai diversi e contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi abbiano dato origine ad un convincimento obiettivo ed inesatto circa la sussistenza dell obbligo contributivo che successivamente è stato riconosciuto, in via definitiva, in sede giurisprudenziale o amministrativa. 2
Il Ministero, a titolo esemplificativo, esclude dal prolungamento della rateazione sia le ipotesi in cui si sostenga un interpretazione non verosimile della norma, sia le ipotesi in cui esista un consolidato orientamento giurisprudenziale o amministrativo sulla ricorrenza dell obbligo assicurativo. Fatto doloso del terzo denunciato all Autorità giudiziaria entro il termine di cui all articolo 124, comma 1, del codice penale e semprechè l interessato esibisca certificazione dell autorità giudiziaria che attesti la pendenza del procedimento instaurato con la denuncia. Regolarizzazione in 36 mensilità. La regolarizzazione dei debiti contributivi in 36 mesi deve essere autorizzata dal Ministero del lavoro e può essere consentita qualora il mancato o ritardato pagamento sia dipeso da : calamità naturali in occasione delle quali siano stati emessi gli appositi decreti di sospensione dei termini; procedure concorsuali per le quali sia già stato emanato il provvedimento dichiarativo; carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di pubbliche amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici derivanti da obblighi contrattuali ovvero da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti previsti per legge o convenzione; ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell attività produttiva per eventi transitori non imputabili all azienda, di situazioni temporanee di mercato, di crisi economiche settoriali o locali o di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale; trasmissione agli eredi di debiti contributivi; carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico sociali, territoriali o settoriali; contestuali richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo ed aventi scadenze concomitanti. Costituiscono esempio di tali fattispecie il pagamento dei contributi correnti unitamente alle rate di condono, i contributi correnti unitamente al recupero rateale dei contributi sospesi a seguito di calamità naturali; debiti complessivi di ammontare non inferiore a 10 milioni di lire in presenza di una precaria situazione reddituale, risultante da documentazione fiscale. 3
Presentazione ed istruttoria delle domande. La procedura da seguire per ottenere il beneficio del prolungamento della rateazione a 60 mensilità è la stessa già utilizzata per la rateazione in 36 mesi, descritta nella circolare del Ministero del Lavoro n.31 del 25 maggio 2000 ed avente ad oggetto lo snellimento della fase istruttoria del procedimento di autorizzazione ministeriale. La richiesta di rateizzazione (60 o 36 mesi ) va presentata, per il tramite delle Sedi provinciali dell Istituto, all Ufficio II della Direzione centrale delle entrate contributive Via A. Ballarin, 42 00142 - Roma. Allegata alla richiesta da parte dell ente interessato, la competente sede provinciale INPDAP avrà cura di trasmettere al già citato Ufficio una relazione dettagliata e completa attestante: a) i dati identificativi dell ente; b) l importo del debito contributivo ed il relativo periodo di riferimento; c) la cause che hanno determinato l omissione contributiva (quali ad esempio : il mancato incasso di crediti maturati nei confronti di enti pubblici, le calamità naturali verificatesi, i fatti dolosi accertati giudizialmente); d) l attestazione che l ente non ha dichiarato dissesto finanziario; e) la specificazione, relativamente alle rateazioni proposte per 60 mensilità, delle incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi che hanno determinato il credito dell Istituto; f) la specificazione, relativamente alle rateazioni a 36 mesi, che la concessione, oltre a costituire l unica possibile alternativa per il recupero del credito, contribuisce a favorire il riassetto finanziario ed economico dell ente; g) l attestazione che il procedimento giudiziario inteso all accertamento del fatto doloso del terzo sia pendente, come richiesto nella circolare ministeriale n.41/2001; h) la dichiarazione che il debitore è in regola con i versamenti dei contributi correnti. In merito alla richiesta acquisita, la Direzione centrale delle entrate contributive provvederà ad esprimere il necessario parere, non vincolante, che trasmetterà al Ministero del Lavoro, per la prevista autorizzazione, corredato del piano di ammortamento del debito. 4
Il Ministero del lavoro, a ricezione della relazione suddetta, ferma restando la facoltà, nel caso in cui la relazione non venga ritenuta esaustiva, di esperire ulteriori accertamenti, comunicherà l autorizzazione alla rateazione direttamente alla competente Sede provinciale INPDAP perché ne dia esecuzione, trasmettendo gli atti in proprio possesso. L Ufficio provinciale provvederà, quindi, a portare a conoscenza questa Direzione centrale - Ufficio II - dell intervenuta autorizzazione ministeriale. IL DIRETTORE GENERALE ( Dott. Andrea SIMI ) F.to SIMI 5