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Transcript:

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2018 363/2018/R/EEL AGGIORNAMENTO, IN RIDUZIONE, DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI PER LA REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI INTERROMPIBILITÀ DEL CARICO E DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE ONERI SALVAGUARDIA, A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2018 L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE Nella 1025 a riunione del 28 giugno 2018 - Premesso che l Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi dalla legge 64/2018; - ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione. VISTI: la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi; il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE ; l Allegato A alla deliberazione dell Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111); la deliberazione dell Autorità 20 settembre 2012, 370/2012/R/eel, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 370/2012/R/eel); la deliberazione dell Autorità 28 dicembre 2012, 576/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 576/2012/R/eel); la deliberazione dell Autorità 17 ottobre 2013, 456/2013/R/eel, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 456/2013/R/eel); la deliberazione dell Autorità 20 giugno 2014, 301/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 301/2014/R/eel); l Allegato A alla deliberazione dell Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT); 1

la deliberazione 29 settembre 2016, 538/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 538/2016/R/eel); la deliberazione dell Autorità 12 dicembre 2017, 852/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 852/2017/R/eel); la deliberazione dell Autorità 27 dicembre 2017, 909/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 909/2017/R/eel); il Testo integrato delle partite fisiche ed economiche del Servizio di dispacciamento (di seguito: TIS); gli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 dicembre 2017, comunicati all Autorità e a Terna, prot. Autorità 40284, di pari data (di seguito indirizzi ministeriali 12 dicembre 2017). CONSIDERATO CHE: con la deliberazione 301/2014/R/eel, l Autorità ha approvato la disciplina dei servizi di interrompibilità istantanea e di emergenza con efficacia a decorrere dall 1 gennaio 2015; con la deliberazione 852/2017/R/eel, l Autorità ha aggiornato la predetta disciplina al fine di recepire gli indirizzi ministeriali 12 dicembre 2017 e ha approvato il nuovo regolamento delle procedure di approvvigionamento a termine dei servizi di interrompibilità e il contratto standard per l erogazione dei medesimi servizi per il triennio 2018-2020; con la deliberazione 909/2017/R/eel, l Autorità ha determinato l importo del corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico, di cui all articolo 73 della deliberazione 111, sulla base di una stima: a) delle quantità che sarebbero state assegnate nelle successive aste triennali, annuali e infra-annuali e dei relativi premi marginali, tenendo conto, tra le altre cose, degli esiti delle aste che si sono svolte nel corso del precedente triennio (2015-2017); b) delle giacenze residue alla fine del 2017 nel conto di cui all articolo 57 del TIT; gli esiti delle procedure di approvvigionamento a termine dei servizi di interrompibilità svolte da Terna hanno fatto registrare: a) una significativa riduzione del premio marginale a cui è stato valorizzato il prodotto triennale nella zona Continente rispetto all importo stimato in sede di definizione del corrispettivo di cui al precedente alinea; b) una contrazione delle quantità approvvigionate rispetto a quelle massime ipotizzate in sede di definizione del corrispettivo di cui al precedente alinea. 2

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: l Autorità ha definito i criteri di quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per la morosità dei clienti finali non disalimentabili (di seguito: meccanismi di reintegrazione): a) con la deliberazione 456/2013/R/eel, per il periodo di esercizio della salvaguardia dall 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; b) con la deliberazione 538/2016/R/eel, per il periodo di esercizio della salvaguardia dall 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018; in merito alle tempistiche di riconoscimento degli oneri nell ambito dei meccanismi di reintegrazione, l Autorità ha stabilito, con tali deliberazioni, che gli oneri della morosità fossero riconosciuti entro il 31 dicembre del secondo anno da quello di competenza, a partire dall anno 2016; in merito alle modalità di copertura degli oneri relativi ai meccanismi di reintegrazione, l Autorità ha previsto che: a) gli oneri derivanti dai suddetti meccanismi siano posti a carico del corrispettivo di dispacciamento di cui all articolo 25 bis del TIS, il corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia (di seguito: corrispettivo di reintegrazione), che alimenta il Conto oneri del meccanismo di reintegrazione; b) tale corrispettivo sia applicato ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali aventi diritto al servizio di salvaguardia e che sia differenziato tra i clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia e i clienti effettivamente serviti in salvaguardia (deliberazione 576/2012/R/eel); tramite specifiche raccolte dati, sono state acquisite informazioni riguardanti gli oneri della morosità sostenuti nell ambito del servizio di salvaguardia fino a marzo 2018, a cui hanno riposto i relativi esercenti; sulla base delle informazioni acquisite si evidenzia una situazione in cui gli attuali livelli del corrispettivo di reintegrazione risultano eccedenti rispetto alle previsioni del fabbisogno la cui copertura dovrà essere garantita nel corso del 2018 e del 2019. RITENUTO OPPORTUNO: adeguare il corrispettivo di cui all articolo 73, della deliberazione 111, alle esigenze di gettito previste per l anno 2018, aggiornate per tenere conto, di quanto sopra considerato RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO: aggiornare in diminuzione il livello del corrispettivo di reintegrazione, mantenendone la differenziazione tra i clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia e quelli effettivamente serviti in salvaguardia, in ragione di una stima prudenziale degli oneri relativi agli anni 2016 e 2017; in particolare, adeguare il livello del suddetto corrispettivo tenendo conto delle disponibilità del Conto oneri del meccanismo di reintegrazione 3

DELIBERA 1. di apportare, a decorrere dall 1 luglio 2018, la seguente modifica alla deliberazione 111: la Tabella 3 è sostituita dalla seguente tabella: Tabella 3 Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico (articolo 73) Dal 1 gennaio al 31 marzo 2018 0,0794 Dal 1 aprile al 30 giugno 2018 0,1229 Dal 1 luglio al 31 dicembre 2018 0,0150 2. di apportare, a decorrere dall 1 luglio 2018, le seguenti modifiche e integrazioni al TIS: la Tabella 11 è sostituita dalla seguente Tabella 11: Tabella 11 Corrispettivo unitario di reintegrazione oneri salvaguardia di cui all articolo 25bis Corrispettivo (centesimi /kwh) Punti di prelievo aventi diritto alla salvaguardia e non serviti in salvaguardia Punti di prelievo aventi diritto alla salvaguardia e serviti in salvaguardia Dal 1 dicembre 2010 al 31 dicembre 2012 0,0450 0,0450 Dal 1 gennaio 2013 al 31 0,0450 0,1630 dicembre 2014 Dal 1 gennaio 2015 al 31 0,0641 0,2320 dicembre 2015 Dal 1 gennaio 2016 al 30 giugno 0,0801 0,2900 2018 Dal 1 luglio 2018 0,0520 0,1885 4

3. di trasmettere la presente deliberazione a Terna; 4. di pubblicare la presente deliberazione, nonché la deliberazione 111 e il TIS, come risultanti dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell Autorità www.arera.it. 28 giugno 2018 IL PRESIDENTE Guido Bortoni 5