Documento informatico, ritorniamo al futuro

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CHI HA INVENTATO IL DOCUMENTO INFORMATICO? 17 novembre 2011 Documento informatico, ritorniamo al futuro Manlio Cammarata

La nuvola del documento informatico autenticazione del documento informatico certificati elettronici certificato qualificato contrassegno generato elettronicamente copia informatica di documento analogico copia per immagine su supporto informatico di documento analogico copia informatica di documento informatico duplicato informatico documento informatico documento analogico firma elettronica firma elettronica avanzata firma elettronica qualificata firma digitale firma grafometrica identificazione informatica originale analogico originali non unici sottoscrizione digitale... eccetera eccetera. Manlio Cammarata 1

Aiuto, mi è avanzata una firma! Manlio Cammarata 2

Facciamo un po di ordine La proliferazione di norme sul documento informatico ha prodotto una tale massa di oggetti tecnico-giuridici e di procedure di dubbia utilità da rendere praticamente ingestibile una materia concettualmente semplice. Ulteriori novellazioni possono solo rendere la situazione ancora più confusa. L unica soluzione è fare tabula rasa (ovvero: RESET!) e riscrivere le norme, partendo dai pochi e semplici principi della materia. Che qui si riassumono in pochi passaggi. Manlio Cammarata 3

Validi e rilevanti Per produrre effetti giuridicamente rilevanti, molti tipi di documenti devono essere firmati da qualcuno che si assume la responsabilità del loro contenuto, o semplicemente lo approva. Sulla carta si appone una firma autografa. Supporto e contenuto sono inscindibili e inalterabili. I documenti informatici non hanno un supporto stabile, non possono essere firmati con una penna, possono essere facilmente alterati. Occorre uno strumento che ne congeli il contenuto e che consenta di ricondurne la responsabilità a una persona, identificata con certezza. Manlio Cammarata 4

Validi e rilevanti : la legge Con la legge n. 59 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997, l Italia ha risolto il problema dell equiparazione del documento informatico al documento tradizionale, con una soluzione molto semplice: Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; i criteri di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti. Manlio Cammarata 5

Validi e rilevanti il regolamento Il documento informatico da chiunque formato, l'archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente regolamento. Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 10, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile. Manlio Cammarata 6

La firma digitale del 1997 1. Ai fini del presente regolamento s'intende: a) per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; b) per firma digitale, il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Manlio Cammarata 7

Normativa necessaria e sufficiente Le disposizioni che abbiamo appena visto erano - e restano - quelle indispensabili per conferire piena rilevanza e validità giuridica ai documenti informatici. La firma digitale era lo strumento che permetteva di sostituire una procedura informatica alla firma autografa. Il legislatore del 1997 non aveva ritenuto necessario scrivere norme di legge relative a sistemi di validazione meno forti, poiché le norme esistenti erano più che sufficienti a determinare gli eventuali effetti giuridici dei documenti informatici. Potevano solo essere oppurtune alcune disposizioni di natura regolamentare. Manlio Cammarata 8

La direttiva europea La direttiva 1999/93/CE vede quasi tre anni dopo la nostra legge 59/97. E approvata in fretta dopo un iter tormentato, dovuto anche al fatto che deve conciliare sostanziali differenze tra l impostazione di civil law e quella di common law. Il testo che ne risulta è quindi forzatamente generico e piuttosto confuso. Per di più la traduzione italiana è affetta da imprecisioni e veri e propri errori concettuali. Ma, dopo un attento esame, confortato dalla lettura dei whereas, si giunge a una conclusione molto semplice, che si può riassumere in un tre punti: Manlio Cammarata 9

La segnatura digitale 1. Nella direttiva si parla di un solo strumento di validazione: la electronic signature, che è uno strumento per la validazione dell integrità dei dati. 2. Se si aggiunge alla digital signature l indicazione (con determinati requisiti) dell autore del documento, si ha la advanced electronic signature. Che possiamo tradurre con firma. Se la advanced electronic signature è based on a qualified certificate ed è created by a secure-signature-creation device, è equivalente alla firma autografa. E corrisponde in tutto e per tutto alla nostra firma digitale del 1997. Manlio Cammarata 10

La sostanza Nella direttiva europea un solo genus di strumento serve a risolvere qualsiasi sistema di validazione dei documenti. E declinato in due species, a seconda degli effetti giuridici che deve produrre: validare i soli dati, oppure anche l identità del suo autore. Una species ulteriore serve a conferire allo strumento gli stessi effetti della firma autografa. Questa è la nuda realtà, con buona pace di tutti i legislatori che si industriano a inventare nuovi tipi di strumenti di validazione e di tutti gli specialisti di tetratricotomia, che si logorano nell interpretazione di norme inutili. Manlio Cammarata 11

Che cosa ci serve? 1. Uno strumento per firmare i documenti elettronici con gli stessi effetti della firma autografa sulla carta, la firma digitale (o elettronica) qualificata; 2. uno strumento per validare i documenti elettronici di cui sia necessaria l attestazione di integrità e provenienza, la firma digitale (o elettronica) semplice; 3. Uno strumento per validare l integrità dei documenti, la segnatura digitale (o elettronica); 4. Qualche norma regolamentare per definire in quali casi siano da usare il secondo o il terzo strumento. Tutto il resto è nel codice civile e nel diritto amministrativo. Manlio Cammarata 12

Electronic signature. Electronic? Manlio Cammarata 13

E ora di smetterla di smacchiare i leopardi. Manlio Cammarata 14

Per saperne di più http://www.interlex.it Manlio Cammarata 15