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CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE CASA BIANCA DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INSERIMENTO-REINSERIMENTO LAVORATIVO, DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO EDUCATIVO A FAVORE DI UTENTI SEGUITI DAL DSM, DAL SERT E DAL SIL DELL ULSS 6 VICENZA-ANNI 2014-2015 TRA LE PARTI Affidante: ULSS n. 6 Vicenza (di seguito denominata ULSS), con sede in Viale Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza, Codice Fiscale/Partita IVA: 02441500242, nella persona del Direttore Generale dott. Ermanno Angonese E Affidatario: COOPERATIVA SOCIALE CASA BIANCA, (di seguito denominato Cooperativa), con sede in Via Fontana n. 46, Noventa Vicentina, Partita IVA 01856170244 nella persona del legale rappresentante PREMESSO - che con delibera n. 897 del 06/12/2012 è stata approvata la costituzione di un Bando per la predisposizione di un Registro degli enti Gestori per la realizzazione di percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo, di affiancamento e supporto educativo a favore di utenti seguiti dal Servizio di Integrazione Lavorativa, dal Dipartimento di Salute Mentale e dal Dipartimento per le Dipendenze dell Ulss 6 Vicenza per il triennio 2013-2015; - che la Cooperativa Sociale Casa Bianca è stata inserita nel Registro degli Enti Gestori, approvato con delibera n. 533 del 30/07/2013 ; - che la Cooperativa Sociale Casa Bianca è costituita a norma delle leggi vigenti ed è iscritta all Albo regionale delle Cooperative sociali, così come previsto dalla Legge Regionale 23/2006; 1

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 Attività e oggetto della convenzione L ULSS n. 6 Vicenza affida alla Cooperativa Sociale Casa Bianca la realizzazione e la gestione di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo, di affiancamento e supporto educativo a favore di utenti seguiti dal Servizio di Integrazione Lavorativa, dal Dipartimento di Salute Mentale e dal Dipartimento per le Dipendenze dell Azienda Ulss 6 Vicenza. Articolo 2 Durata della convenzione La presente convenzione ha validità dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015. Articolo 3 Modalità di svolgimento della prestazione La Cooperativa Casa Bianca s impegna a svolgere e gestire il servizio oggetto della presente convenzione con le modalità indicate nel Bando citato in premessa. In particolare, la Cooperativa s impegna a realizzare il servizio di affiancamento e supporto educativo (tutoraggio didattico-organizzativo, come previsto nella D.G.R.Veneto n. 1324 del 23/07/2013 in materia di tirocini di inserimento o re-inserimento lavorativo) a favore del soggetto durante tutto il percorso di inserimento lavorativo o nel periodo post assunzione, da parte di un educatore professionale o un operatore con specifica formazione nell ambito del sostegno ai percorsi lavorativi. Dovranno in particolare essere garantiti l osservazione e il monitoraggio da parte della figura professionale più adatta, di una serie di variabili, quali: Capacità di apprendimento di nuove mansioni e di sostenere l addestramento per nuovi compiti; Puntualità e costanza sul posto di lavoro; Capacità di migliorare gli standards produttivi personali. Capacità di cooperare con i colleghi, rispettare i superiori e di mantenere adeguate relazioni sul posto di lavoro; Capacità di preservare il tempo e il luogo di lavoro dalla presenza di problematiche esterne. Sarà, inoltre, cura dell ente gestore attivare e curare i necessari adempimenti per l eventuale corresponsione di un incentivo economico motivazionale in caso di attivazione di tirocini di orientamento e tirocini di inserimento al lavoro nell ambito dei progetti. L attività di affiancamento e tutoraggio dovrà avvenire in contesto lavorativo adeguato (ad esempio cooperative sociali di tipo B) nell ambito territoriale dell ULSS 6 o di Comuni limitrofi. I Servizi invianti (DSM, Dipartimento per le Dipendenze e SIL), sulla base di un progetto individualizzato, individueranno l Ente più adatto a soddisfare i bisogni del paziente sulla base delle esigenze specifiche dell utente stesso, (quali la gravità clinica, la patologia, le abilità lavorative, le attitudini personali, la residenza, ecc.). 2

Articolo 4 Corrispettivo Il corrispettivo per la gestione dei progetti è distinto in base alla specifica tipologia di programma così come di seguito delineato: Programma di osservazione e orientamento: euro 425,00 mensili + iva Programma di inserimento lavorativo per lo sviluppo delle abilità individuali e delle competenze: euro 345,10 mensili + iva Programma di mantenimento al posto di lavoro: euro 220,00 mensili + iva Nel caso d inizio o termine dell esperienza nel corso del mese, il corrispettivo sarà rapportato alla frazione di mese espressa in trentesimi; la tariffa mensile è ridotta del 50% in caso di frequenza inferiore a 15 ore settimanali. Con il termine sospensione si fa riferimento a eventuali periodi di interruzione del progetto in corso e quindi di assenza degli utenti, per problemi di vario tipo. La sospensione prevede la conservazione del posto e l erogazione del relativo contributo, previo accordo tra il Servizio inviante (SIL, DSM o SerT) e la Cooperativa fino ad un massimo di 30 giorni. In caso di sospensione, è fatto obbligo per la Cooperativa d avvisare il tutor del Servizio inviante (tutor SIL, tutor DSM o tutor SerT) entro 5 giorni da verificarsi dell evento. Con il termine cessazione s intende la conclusione del progetto attuata per volontà espressa dell interessato, o chi per esso, dal Servizio proponente o dalla Cooperativa. La data di cessazione è comunicata per iscritto, eventualmente anche utilizzando la posta elettronica, dal tutor SIL o tutor DSM o tutor SerT alla Cooperativa. L Ulss cessa l erogazione del contributo dalla data di cessazione del progetto, ovvero a decorrere dal 31 giorno di sospensione, qualora non sia stata concordata, tra i servizi, diversa data entro i 30 giorni. Articolo 5 Modalità di verifica degli interventi realizzati Verranno effettuati incontri periodici tra i servizi invianti e i soggetti gestori per la verifica dell andamento dei progetti in particolare con il tutor didattico-organizzativo e il tutor aziendale (D.G.R.V. N. 1324/2013) del percorso, per la verifica dell andamento dei progetti. E prevista, inoltre, la compilazione da parte della cooperativa ospitante di una scheda di rilevazione delle abilità lavorative del soggetto a inizio, metà e fine percorso al fine di valutare il cambiamento e predisposizione di relazione finale delle competenze acquisite. Nel caso di percorso di orientamento (della durata fino a 3 mesi) è richiesta la compilazione di un unica scheda delle abilità lavorative del soggetto e la predisposizione di una relazione relativa le competenze/difficoltà osservate. Sono, infine, previste visite periodiche da parte dei Servizi invianti dell Ulss presso il contesto ospitante. Al termine del percorso, la Cooperativa rilascerà al Servizio Ulss inviante (SIL, DSM o SerT), relazione finale delle competenze acquisite dall utente a seguito del percorso effettuato. 3

Articolo 6 Requisiti delle Cooperative e di professionalità del personale impiegato La Cooperativa dichiara di essere iscritta all Albo regionale delle Cooperative sociali e di presentare, inoltre, i criteri prescritti dall art. 12 della Legge Regione Veneto n. 23/2006. La Cooperativa dichiara inoltre la sussistenza, in capo al personale che verrà impiegato nella fornitura dell attività affidata a mezzo della presente convenzione, dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento della prestazione stessa. Articolo 7 Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell attività e relativi obblighi La Cooperativa nomina un responsabile tecnico dell attività scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento del contratto secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione. Articolo 8 Standards tecnici e norme di sicurezza La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. La Cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l igiene del lavoro. La Cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati. Articolo 9 Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro La Cooperativa si impegna all applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento. Articolo 10 Obbligo di assicurazione del personale La Cooperativa deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e dei terzi, ivi compresi eventuali volontari. 4

Articolo 11 Obblighi in capo alla Cooperativa La Cooperativa deve: osservare le disposizioni concernenti l assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. attivare e curare i necessari adempimenti di legge previsti in materia assicurativa, di lavoro e tirocini di inserimento relativamente ai percorsi lavorativi inseriti su proposta del Servizio inviante (SIL-DSM- SerT) comprese le dovute comunicazioni di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, come previsto dall art. 9-bis, comma 2, L. n. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni, per via telematica su CO Veneto ; trasmettere al SIL o DSM o SerT e all interessato copia della convenzione e progetto sottoscritto ai sensi D.M. 142/1998 o D.G.R.Veneto n. 337/2012 in materia di tirocini di inserimento o re-inserimento lavorativo, ovvero comunicazione dell avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro; allegare alle fatture mensili una scheda contenente le presenze e le assenze dei singoli utenti Articolo 12 Modalità di raccordo con gli uffici competenti L Azienda ULSS n.6 Vicenza individua quale referente della presente convenzione il Responsabile del Coordinamento dei Direttori di Distretto che si rapporterà direttamente o tramite un suo delegato con il Responsabile tecnico della Cooperativa di cui all art. 7 ai fini del monitoraggio e della buona applicazione della convenzione stessa. Articolo 13 Modalità di pagamento L ULSS è tenuta al pagamento del corrispettivo entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. La Cooperativa allegherà alla fattura un riepilogo dei nominativi ed il corrispondente corrispettivo mensile. Allo scopo di agevolare il monitoraggio da parte dell Ulss, delle presenze e delle assenze degli utenti, la Cooperativa si impegna, inoltre, ad allegare alle fatture mensili i fogli presenza firmati dal responsabile della struttura presso cui è inserita la persona, controfirmati dal tutor didattico-organizzativo e giornalmente dagli utenti per i quali è in fase di realizzazione il progetto. Articolo 14 Inadempienze e cause di risoluzione In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l inadempiente al rispetto degli impegni assunti. In caso del persistere dell inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto. E causa di risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione dall Albo regionale delle cooperative sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d atto da parte dell affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione del Veneto. Le parti possono recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, mediante formale preavviso di almeno 3 mesi. 5

Articolo 15 Privacy L Ente gestore è tenuto a garantire il rispetto del segreto d ufficio da parte degli operatori dipendenti e del personale volontario eventualmente impiegato, nonché il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 196/2006). In attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul trattamento dei dati fornite dal D. Lgs. 196/2006, con la presente convenzione L Ulss 6, titolare del trattamento dei dati personali, designa la Cooperativa Sociale Casa Bianca quale responsabile esterno preposto al trattamento dei dati. Art. 16 Controversie Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amichevole sarà adito in via esclusiva un collegio arbitrale composto con la seguente modalità: un membro di fiducia nominato dall ULSS, un membro di fiducia nominato dalla Cooperativa, un membro nominato di comune accordo tra le parti; tali persone dovranno avere comprovata esperienza in materia legale. Art.17 Tracciabilità dei flussi finanziari La Cooperativa si assume l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art.3 della Legge 13 Agosto 2010, nr.136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta della convezione. Art.18 Clausola risolutiva La presente convenzione è soggetta ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane. Articolo 19 Rinvio alla normativa generale Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia. Letto, approvato e sottoscritto. Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante 6