Panoramica sugli incentivi alle assunzioni



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VideoLavoro 20 marzo 2014 Panoramica sugli incentivi alle assunzioni Rubriche: novità del periodo novità sotto la lente: - nuova misura dell integrazione salariale straordinaria per i contratti di solidarietà - sanzioni contrasto lavoro sommerso e irregolare A cura di Bruno Bravi e Laurenzia Binda

NOVITÀ DEL PERIODO 15.02.2014-14.03.2014 A cura di Laurenzia Binda 2

3 NOVITÀ DEL PERIODO DURC IN PRESENZA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI SOSPENSIONE VERSAMENTI ALLUVIONE PROVINCIA MODENA MODELLI 770/2014 SEMPLIFICATO E ORDINARIO COMUNICAZIONE NOMINATIVO RAPPRESENTANTE LAVORATORI SICUREZZA Nota Inail 13.02.2014 n. 1123 Circ. Inps 14.02.2014 n. 26; Istruz. operative Inail 18.02.2014 Provv. Ag. Entrate 17.02.2014 n. 22908; Provv. Ag. Entrate 17.02.2014 n. 22991 Istruzioni operative Inail 14.02.2014 SALUTE E SICUREZZA PER PMI Com. Min. Lavoro 18.02.2014 LAVORO STRAORDINARIO FUORI BUSTA Nota Min. Lavoro 6.02.2014 n. 2642 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL Istruz. operative Inail 14.02.2014 n. 1147

4 NOVITÀ DEL PERIODO RIVALUTAZIONE ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE E MATERNITÀ ASSUNZIONE DI LAVORATORI LICENZIATI DA NON IMPRENDITORI LIQUIDAZIONE TFR A CARICO DEL FONDO DI TESORERIA FATTURAZIONE ELETTRONICA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TRATTENUTE SU FONDO DI GARANZIA DEL TFR RIVALUTAZIONE IMPORTI ECONOMICI LAVORO ACCESSORIO CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO DESTINAZIONE ITALIA Com. Pres. Cons. Min. 20.02.14; Circ. Inps 27.02.2014 n. 29 Mess. Inps 21.02.2014 n. 2761 Mess. Inps 25.02.2014 n. 2837 Mess. Inps 25.02.2014 n. 2834 Mess. Inps 25.02.2014 n. 2830 Circ. Inps 26.02.2014 n. 28 L. 21.02.2014 n. 9

5 NOVITÀ DEL PERIODO AVVISI BONARI GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI MODELLO 730/2014 DEFINIZIONE AGEVOLATA CARTELLE ESATTORIALI Mess. Inps 7.03.2014 n. 3156 Provv. Ag. Entrate 10.03.2014 prot. 34411 Com. Equitalia 7.03.2014 CONGUAGLIO FISCALE E CUD 2014 Mess. Inps 28.02.2014 n. 2968 CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO "MILLEPROROGHE ACCESSI ISPETTIVI E ATTIVITÀ LAVORATIVA OBBLIGO ASSICURATIVO TIROCINANTI L. 27.02.2014 n. 15 Circ. Min. Lavoro 4.03.2014, n. 6 Circ. Inail 4.03.2014 n. 16

6 NOVITÀ DEL PERIODO INDENNITÀ CO.CO.PRO. Mess. Inps 3.03.2014 n. 2999; Mess. Inps 3.03.2014 n. 3003 RIDUZIONE SANZIONI ENPACL IN CASO DI DEBITO CONTRIBUTIVO LINEE GUIDA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE www.enpac.it Accordo Conf. Stato-Regioni 20.02.2014

NOVITÀ SOTTO LA LENTE - nuova misura dell integrazione salariale straordinaria per i contratti di solidarietà - sanzioni contrasto lavoro sommerso e irregolare A cura di Laurenzia Binda 7

Panoramica sugli incentivi alle assunzioni: novità e approfondimenti A cura di Bruno Bravi 8

Norme generali E necessario evidenziare che il riconoscimento degli incentivi alle assunzioni è subordinato al rispetto, da parte del datore di lavoro, di alcuni principi inderogabili: 1) regolarità prevista dall art. 1, commi 1175 e 1776, della L. n. 296/2006, inerente: - l adempimento degli obblighi contributivi; - l osservanza delle norme poste a tutele delle condizioni di lavoro; - al rispetto integrale degli accordi e contratti collettivi; 2) all applicazione dei principi stabiliti dall art. 4, commi 12, 13 e 15 della L. n. 92/2012; 3) alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli artt. 1 e 40 del Regolamento Ce n. 800/2008 del 6/8/2008. 9

Norme generali Circa i requisiti previsti al punto 1) pare opportuno chiarire che: per quanto riguarda la disciplina inerente il rilascio del DURC, è stata regolamentata con D.M. 24 ottobre 2007; riguardo, invece, il significato da dare alla frase rispetto integrale degli accordi e contratti collettivi, si ricorda che il Ministero del lavoro, dapprima con circolare 4/2004 tuttora valida e successivamente con altre risposte ad interpello, distinse ben chiaramente tra parte economica-normativa (inderogabile) e parte obbligatoria (ad es. iscrizione all Ente Bilaterale) (derogabile). Tale indirizzo è stato fatto proprio anche dall Inps con la circolare n. 74/2005. 10

Norme generali Riguardo, invece, i principi introdotti dalla L. n. 92/2012, di cui al citato punto 2), si tratta dei seguenti: a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione; b) gli incentivi non spettano se l'assunzione vìola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; 11

Norme generali c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva; d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore; 12

Norme generali e) ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; f) l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. 13

Norme generali I requisiti, indicati al n. 3), previsti dal Regolamento Ce n. 800/2008 sono i seguenti: - l assunzione deve realizzare un incremento netto dell occupazione; - il datore non deve essere incorso in procedure di aiuti illegittimi. 14

Incentivo lavoratori under 30 (Art. 1, L. n. 99/2013) In via sperimentale e nel limite delle risorse stanziate viene istituito un incentivo a favore dei datori di lavoro (imprenditori e non con la sola esclusione dei datori di lavoro domestico) che assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: - siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; - siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. 15

Incentivo lavoratori under 30 (Art. 1, L. n. 99/2013) Riguardo il primo dei due requisiti (privi d impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi), ai sensi del DM 20 marzo 2013 (in G.U. il 2 luglio 2013) esso si considera posseduto anche se il giovane è stato dipendente con contratto a termine non superiore a sei mesi o se, per lo stesso periodo, ha prestato attività di lavoro autonomo o parasubordinato con un reddito non superiore rispettivamente a 4.800 Eu. o a 8.000 Eu. 16

Incentivo lavoratori under 30 (Art. 1, L. n. 99/2013) L incentivo in questione è riservato alle assunzioni effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013 (Inps, circ. n. 131 del 17/9/2013) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2015. Comunque, dette assunzioni dovranno comportare un incremento occupazionale netto (calcolato in U.L.A. Unità Lavorative Annue [Reg. CE 800/2008], con modalità analoghe alle assunzioni incentivate con il credito d imposta applicabile in alcune regioni) rilevato mese per mese rispetto ai dodici mesi precedenti. 17

Incentivo lavoratori under 30 (Art. 1, L. n. 99/2013) L entità dell incentivo è pari ad 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, entro un tetto massimo mensile di 650 Eu. Spetterà per 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e per soli 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato ad indeterminato. (In quest ultimo caso, però, si dovrà procedere con un attenta verifica circa il rispetto del requisito incrementale, in quanto potrebbe rendersi necessario procedere ad una nuova, ulteriore, assunzione) 18

Incentivo lavoratori under 30 (Art. 1, L. n. 99/2013) Il c. 14 del testo modificato ha introdotto in modo preciso e puntuale la procedura che dovrà essere adottata per il riconoscimento dell incentivo: - presentazione della domanda di ammissione al beneficio; - entro 3 gg. l Inps fornisce una comunicazione sulla sussistenza della disponibilità delle risorse; - viene così aperta una riserva di somme pari all ammontare previsto; - entro 7 gg. lavorativi il datore deve procedere all assunzione; - entro ulteriori 7 gg. deve comunicare all Inps l avvenuta assunzione. L Inps ha emanato i necessari chiarimenti amministrativi ed operativi mediante pubblicazione della Circolare n. 131 del 17 settembre 2013. 19

Verifica convenienza Incentivo giovani lavoratori Norme a confronto Apprendistato Nuovo incentivo Target Giovani dai 18 ai 29 anni Giovani dai 18 ai 29 anni, in possesso di uno dei requisiti (privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e/o privi di diploma superiore o professionale) Condizioni Nessuna Incremento occupazionale netto Obblighi Previsto un monte ore di formazione, inderogabile Nessuna formazione obbligatoria, tranne quella in materia di sicurezza 20 20

Verifica convenienza Incentivo giovani lavoratori Norme a confronto Apprendistato Nuovo incentivo 21 Tipologia contrattuale Beneficio contributivo Beneficio retributivo Contratto a tempo indeterminato, con possibilità di risoluzione al termine del periodo formativo Contribuzione agevolata per tutta la durata del rapporto formativo, più l anno successivo all avvenuta qualificazione Retribuzione inferiore di 2 livelli ovvero percentualizzata Contratto a tempo indeterminato Sgravio contributivo Inps (1/3 della retribuzione lorda, con un max di 650 Eu./mens.) per 18 o 12 mesi. Nessuno sgravio Inail. Nessuna agevolazione retributiva 21

Verifica convenienza Incentivo giovani lavoratori Norme a confronto Apprendistato Nuovo incentivo Altri benefici Esclusione dal computo dei limiti numerici. Deduzione dell intero ammontare del costo ai fini del calcolo dell Irap. Nessuna esclusione dai limiti numerici né dall imponibile Irap Operatività della norma L apprendistato, con qualche difficoltà, è operativo Può essere applicato solo alle assunzioni effettuate fino al 30 giugno 2015 22 Limiti all utilizzo Mantenimento in servizio del 30% o più (50% dal 2015), degli apprendisti assunti in precedenza. (Modifiche sono previste ad opera del Jobs Act ) Applicabile previa verifica della copertura annuale prevista. 22

Lavoratori in mobilità (L. n 223/91) Aziende interessate Aziende che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, che non hanno effettuato riduzioni di personale negli ultimi 12 mesi, a meno che l assunzione non avvenga per professionalità diverse. Sono escluse le aziende che, durante il periodo in cui vige il diritto di precedenza nell assunzione, riassumano lo stesso dipendente già licenziato per riduzione di personale. 23

Lavoratori in mobilità (L. n 223/91) Lavoratori interessati Tutti i lavoratori che sono stati licenziati a seguito di procedure di mobilità, ai sensi dell art. 8 della Legge n 223/1991. Sono esclusi i lavoratori collocati in mobilità nei 6 mesi precedenti da un impresa che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell azienda che assume, o risulti in rapporto di collegamento o controllo con questa. 24

Lavoratori in mobilità (L. n 223/91) Benefici (validi solo ai fini Inps e, comunque, dall 1/1/2013 non per i lavoratori della piccola mobilità ) in funzione della tipologia di assunzione: - tempo determinato (anche part time) durata massima 12 mesi: contribuzione pari a quella dovuta per gli apprendisti (10%) per un periodo massimo di 12 mesi, e per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto. - tempo indeterminato (anche part time): contribuzione pari a quella dovuta per gli apprendisti (10%) e corresponsione del 50% dell indennità di mobilità spettante al lavoratore. 25

Lavoratori licenziati per g.m.o. (Min. lavoro, decreto direttoriale 19/4/2013, n. 264 e decreto direttoriale 3/6/2013, n. 390) Il Ministero del lavoro, con decreto direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. del 6 agosto 2013), ha previsto un incentivo a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 abbiano assunto, a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o in somministrazione, lavoratori che, nei nei dodici mesi precedenti l assunzione, siano stati licenziati per g.m.o. connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di lavoro o di attività, da imprese anche con meno di quindici dipendenti. 26

Lavoratori licenziati per g.m.o. (Min. lavoro, decreto direttoriale 19/4/2013, n. 264 e decreto direttoriale 3/6/2013, n. 390) Il beneficio è pari a 190 Eu. mensili e verrà concesso: - per 12 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato; - per un massimo di 6 mesi in caso di assunzione a tempo determinato. In caso di part-time, il beneficio mensile è riproporzionato moltiplicandolo per il rapporto tra l orario di lavoro previsto e l orario normale di lavoro. 27

Lavoratori licenziati per g.m.o. (Min. lavoro, decreto direttoriale 19/4/2013, n. 264 e decreto direttoriale 3/6/2013, n. 390) Per usufruire dell incentivo, è necessario che il datore di lavoro garantisca interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto. I datori di lavoro dovranno inoltrare istanza all Inps entro il 12 Aprile 2014 (Circ. Inps 13 Marzo 2014, n 32). Il beneficio non verrà riconosciuto in base all ordine cronologico di presentazione dell istanza bensì in base alla data dell assunzione. A sua volta l Inps, positivamente accertati i requisiti dell istanza tramite la c.o. inviata al centro per l impiego nonché le dichiarazioni contributive dei datori di lavoro, autorizza la fruizione del beneficio, che avverrà mediante conguaglio sulle dichiarazioni contributive. 28

Lavoratori licenziati per g.m.o. (Min. lavoro, decreto direttoriale 19/4/2013, n. 264 e decreto direttoriale 3/6/2013, n. 390) La citata circolare dell Inps precisa, inoltre, che: - il beneficio può anche essere riconosciuto in caso di proroga o trasformazione a tempo indeterminato, effettuata nel 2013, di un rapporto instaurato prima del 2013 con un lavoratore iscritto nelle allora vigenti liste della cosiddetta piccola mobilità - in considerazione della circostanza che il beneficio è finalizzato a promuovere la ricollocazione di lavoratori per i quali in passato era previsto un altro tipo di incentivo, il beneficio non si applica qualora sia comunque applicabile un diverso incentivo. 29

Donne e over 50 (Art. 4, commi 8-11, L. n. 92/2012) A seguito della pubblicazione della circolare Inps n. 111 del 24 luglio 2013 sono divenute pienamente operative le disposizioni previste dall art. 4, c. 8, della L. n 92/2013, a favore dei datori di lavoro che, a partire dal 1 gennaio 2013, assumono donne di qualsiasi età prive d impiego appartenenti a particolari categorie, oppure uomini con almeno cinquant anni disoccupati da almeno dodici mesi. 30

Donne e over 50 (Art. 4, commi 8-11, L. n. 92/2012) Come detto, a partire dal 1 gennaio 2013 l incentivo spetta per l assunzione delle seguenti categorie di lavoratori: - uomini o donne con almeno cinquant anni d età, disoccupati da oltre dodici mesi; - donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; - donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un accentuata disparità occupazionale di genere, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; - donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. 31

Donne e over 50 (Art. 4, commi 8-11, L. n. 92/2012) In merito alla locuzione prive d impiego regolarmente retribuito, il Ministero del lavoro ha avuto modo di precisare che essa si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che negli ultimi sei (o ventiquattro) mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione. 32

Donne e over 50 (Art. 4, commi 8-11, L. n. 92/2012) L incentivo spetta per: - le assunzioni a tempo indeterminato; - le assunzioni a tempo determinato; - le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. Spetta anche in caso di part time ed anche nel caso di somministrazione. 33

Donne e over 50 (Art. 4, commi 8-11, L. n. 92/2012) L incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, e viene riconosciuto per le seguenti durate: - 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato; - 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato; - complessivi 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato (se avvenuta entro la scadenza del beneficio). Spetta anche nell ipotesi in cui, dopo un primo rapporto agevolato a tempo determinato, venga effettuata, con soluzione di continuità, una nuova assunzione del lavoratore; in tal caso è necessario che egli abbia mantenuto un anzianità di disoccupazione superiore a dodici mesi. In tale evenienza, l incentivo spetta per la durata residua. 34

Assunzione lavoratori in ASpI (art. 7, c. 5, lett. b), L. n. 99/2013) Modificando la L. 92/2012, il legislatore prevede un incentivo a favore dei datori di lavoro che assumono, senza esserne tenuti, a tempo pieno ed indeterminato lavoratori in ASpI. L incentivo, a favore del datore di lavoro, è pari al 50% di ogni mensilità di indennità non ancora corrisposta al lavoratore. 35

Assunzione lavoratori in ASpI Promemoria: calcolo trattamento di ASpI - Si calcola sommando la retribuzione degli ultimi due anni, divisa per il n di settimane di contribuzione e moltiplicato per 4,33. L importo dell indennità è pari al 75% del risultato fino a 1.192,98 Eu., a cui va aggiunto il 25% della differenza, peraltro con un massimale mensile di indennità pari per il 2014 a 1.165,58 Eu. - L importo, decorsi sei mesi, si riduce del 15% e, dopo altri sei mesi, di un ulteriore 15%; - Nel corso del 2013 il trattamento di ASpI è riconosciuto per 8 mesi per lavoratore di età < 50 anni e per 12 mesi se di età superiore; - Negli anni successivi al 2013 la durata è destinata a salire (segue tabella) 36 36

Assunzione lavoratori in ASpI Durata trattamento ASpI 2013 8 mesi per gli under 50 e 12 mesi tutti gli altri 2014 8 mesi per gli under 50, 12 per gli over 50 fino a 54 anni e 364 giorni, 14 mesi da 55 in poi (nei limiti della contribuzione riferita agli ultimi 2 anni) 2015 10 mesi per gli under 50, 12 mesi per gli over 50 fino a 54 anni e 364 giorni, 16 mesi per età superiore (nei limiti di cui sopra) dal 2016 12 mesi per gli under 55 e 18 mesi per gli over 55 (entro i limiti di cui sopra) 37 37

Assunzione lavoratori in ASpI (art. 7, c. 5, lett. b), L. n. 99/2013) Non spetta per quei lavoratori che si trovino nell arco temporale dei sei mesi in cui vige il diritto di precedenza, riassunti dopo il licenziamento avvenuto anche da parte di imprese che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell azienda che assume, ovvero risultino in rapporto di collegamento o controllo con quest ultima. Dell assenza di tale condizione ostativa va fornita apposita dichiarazione di responsabilità. 38

Genitori di età inferiore a 35 anni (DPCM 19 novembre 2010) Aziende interessate: Imprese private e società cooperative. Lavoratori interessati: Genitori di età non superiore ai 35 anni, di figli minori legittimi, naturali o adottivi, ovvero, affidatari di minori, regolarmente iscritti nella Banca dati per l occupazione dei giovani genitori istituita presso l Inps e titolari di: contratto di lavoro a tempo determinato; contratto di somministrazione; contrattato di lavoro intermittente,; contratto di lavoro ripartito; contratto di inserimento; contratto a progetto o di lavoro occasionale; prestazione occasionale di tipo accessorio; oppure disoccupati iscritti al Centro per l Impiego. 39

Genitori di età inferiore a 35 anni (DPCM 19 novembre 2010) Tipologia di assunzione A tempo indeterminato, anche part-time, ovvero trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato. Benefici Contributo del valore massimo di euro 5.000,00 per ogni assunzione fino al limite massimo di cinque assunzioni. Il beneficio è cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti. La fruizione dell incentivo avviene tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione Uniemens. 40

Sostituzione maternità (D.Lgs. n 151/2001) Aziende interessate Tutti i datori di lavoro, di qualsiasi settore, che occupano meno di 20 dipendenti (dal computo numerico sono esclusi gli apprendisti, i contratti di inserimento, gli assenti sostituiti, i lavoratori assunti provenienti da LSU). 41

Sostituzione maternità (D.Lgs. n 151/2001) Lavoratori interessati Tutti i lavoratori assunti a tempo determinato o con contratto di somministrazione in sostituzione di lavoratrici/lavoratori (anche autonomi) in astensione dal lavoro per congedo di maternità o di paternità e per congedo parentale, nonché per malattia del bambino. 42

Sostituzione maternità (D.Lgs. n 151/2001) Benefici Sgravio contributivo nella misura del 50% dei contributi (anche Inail) a carico del datore di lavoro, fino alla data di cessazione dell astensione e, comunque, non oltre il compimento di un anno di età del bambino o entro un anno dall accoglienza del minore adottato o in affidamento. N.B. (1): il beneficio è applicabile anche nel caso in cui la lavoratrice a tempo pieno venga sostituita da lavoratore (o più lavoratori) a part time, ma non viceversa (Nota Minlavoro n 391/2005). N.B. (2): il Ministero del lavoro (interpello n 36 del 1 settembre 2008) ha precisato che il beneficio non spetta, essendo strettamente correlato alla causale dell assenza per maternità, nel caso in cui la lavoratrice, durante il periodo di godimento del congedo, modifichi il titolo della sua assenza (ad esempio, da maternità a ferie ) senza soluzione di continuità. 43

Dirigenti disoccupati (D.L. n 301/1966; L. n 266/1997; L. n 296/2006; D.M. 27.10.2007) Aziende interessate Piccole e medie imprese, di qualsiasi settore economico, che abbiano meno di 250 dipendenti, a condizione che a livello regionale sia stata stipulata un apposita convenzione tra l agenzia regionale del lavoro, le associazioni datorili e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. 44

Dirigenti disoccupati (D.L. n 301/1966; L. n 266/1997; L. n 296/2006; D.M. 27.10.2007) Lavoratori interessati Lavoratori, assunti anche a termine, privi di occupazione che al momento della cessazione del rapporto di lavoro rivestivano la qualifica di dirigenti (Interpello Minlavoro, n 45/2009), senza limiti di età anagrafica o di anzianità contributiva. 45

Dirigenti disoccupati (D.L. n 301/1966; L. n 266/1997; L. n 296/2006; D.M. 27.10.2007)) Benefici Riduzione del 50% della contribuzione complessiva (datore più lavoratore) dovuta sia all Inps che all Inail, compreso contributo aggiuntivo 1% ed escluso lo 0,30% dovuto per il fondo di rotazione per la disoccupazione, per un periodo massimo di 12 mesi. L agevolazione non è cumulabile con altre forme di riduzione contributiva. 46

Disabili (L. n 68/1999; L. n 247/2007) Aziende interessate Tutte, purché siano state stipulate apposite convenzioni per l inserimento e l integrazione dei lavoratori disabili. Tramite la medesima convenzione, l azienda può coprire l onere della riserva anche mediante l attivazione di tirocini formativi (massimo 12 mesi) finalizzati ad una successiva assunzione. 47

Disabili (L. n 68/1999; L. n 247/2007) Lavoratori interessati Lavoratori assunti a tempo indeterminato che presentano: - un grado di invalidità superiore al 79% - una riduzione di capacità lavorativa tra il 67% ed il 79% - un handicap intellettivo o psichico. 48

Disabili (L. n 68/1999; L. n 247/2007) Incentivi di natura economica: 1. Convenzioni stipulate prima dell 1/1/2008 (anche se le relative assunzioni sono state effettuate dopo) - otto anni di abbattimento contributivo totale, qualora la capacità lavorativa abbia una riduzione sup. al 79%; - cinque anni di abbattimento contributivo al 50%, per capacità lavorativa ridotta tra il 67% ed il 79%; - rimborso forfetario parziale delle spese sostenute per l adeguamento della postazione di lavoro, in caso di lavoratore portatore di disabilità superiore al 50% o per l apprestamento di tecnologie di telelavoro o per la rimozione di barriere architettoniche. 49

Disabili (L. n 68/1999; L. n 247/2007) Incentivi di natura economica: 2. Convenzioni stipulate successivamente all 1/1/2008 - contributo non > al 60% del costo salariale, per disabili assunti attraverso convenzione, con invalidità > al 79% e per i portatori di handicap intellettivo o psichico (indipendentemente dalla % di invalidità); - contributo non > al 25% del costo salariale, per disabili assunti attraverso convenzione, con riduzione capacità lavorativa tra 67% e 79%; - rimborso forfetario parziale delle spese sostenute per l adeguamento della postazione di lavoro, in caso di lavoratore portatore di disabilità superiore al 50% o per l apprestamento di tecnologie di telelavoro o per la rimozione di barriere architettoniche. Tali agevolazioni si cumulano con altri benefici contributivi legati alla creazione di nuova occupazione. 50

Cooperative sociali (L. n 381/1991, art. 4) Aziende interessate Cooperative sociali (svolgimento di attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all inserimento lavorativo di persone svantaggiate), che assumono, sia a tempo determinato che indeterminato, soggetti svantaggiati. Lavoratori interessati Invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici (anche giudiziari), soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti minori (in età lavorativa) con difficoltà familiare, altre persone svantaggiate di cui all art. 4 L. 381/1991. I lavoratori in oggetto devono costituire almeno il 30% dei lavoratori complessivi della cooperativa. 51

Cooperative sociali (L. n 381/1991, art. 4) Incentivo Contributi previdenziali ed assistenziali ridotti a zero. Per gli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e le persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, le aliquote contributive sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministero della giustizia. Tali agevolazioni si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di 18 mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all esterno, e di 24 mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato. 52

Lavoratori sospesi in Cigs (L. n 223/91; L. n 236/93; L. n 407/90) Aziende interessate aziende che non abbiano in corso sospensioni per Cigs e che non abbiano proceduto a riduzioni del personale negli ultimi 12 mesi, a meno che l assunzione non avvenga per acquisire professionalità differenti. Occorre che l assunzione sia a tempo indeterminato, anche part time. 53

Lavoratori sospesi in Cigs (L. n 223/91; L. n 236/93; L. n 407/90) Lavoratori interessati Lavoratori in trattamento di Cigs. Sono esclusi i lavoratori collocati in Cigs da aziende che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell azienda che assume o che siano legate a quest ultima da rapporti di collegamento o controllo. 54

Lavoratori sospesi in Cigs (L. n 223/91; L. n 236/93; L. n 407/90) Benefici a) Lavoratori in Cigs da almeno 24 mesi: Il datore di lavoro che assume ha diritto alla riduzione della contribuzione a proprio carico nella misura del 50%, per 36 mesi. Per le aziende artigiane e del Mezzogiorno, la riduzione è del 100%. E opportuno ricordare che in caso di sospensione del rapporto per maternità, il periodo di godimento dei benefici contributivi è temporalmente differito e la loro fruizione riprenderà, fino al completamento del periodo di spettanza, al rientro del lavoratore (durante il congedo di maternità il datore è tenuto al versamento della contribuzione ordinaria sulle integrazioni poste a suo carico, senza potersi avvalere dell agevolazione di cui sopra). 55

Lavoratori sospesi in Cigs (L. n 223/91; L. n 236/93; L. n 407/90) Benefici b) Lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi: - contributi a carico del datore di lavoro in misura pari a quelli dovuti per gli apprendisti, per un periodo di 12 mesi (l agevolazione è valida solo per la contribuzione Inps, mentre la quota Inail va versata nella misura ordinaria); - corresponsione al datore di lavoro di un contributo mensile pari al 50% dell indennità che sarebbe spettata al lavoratore, per un periodo di 9 mesi elevato a 21 se lavoratore superiore a 50 anni ovvero se l assunzione avviene nel Mezzogiorno o nelle aree svantaggiate (se il lavoratore ha più di 50 anni, l incentivo per tali zone è elevato fino a 33 mesi). 56

Disoccupati da oltre 24 mesi (L. n 407/90; L. n 223/91) Aziende interessate Tutti i datori che assumono a tempo indeterminato, anche part time, disoccupati da almeno 24 mesi. Lavoratori interessati I lavoratori di cui sopra. Per la verifica del requisito è necessaria la dichiarazione di responsabilità prodotta dal lavoratore al Centro per l impiego, nonché l attestazione di permanenza del soggetto nello stato di disoccupazione. 57

Disoccupati da oltre 24 mesi (L. n 407/90; L. n 223/91) Benefici a) riduzione del 50% della contribuzione a carico del datore; b) se si tratta di azienda artigiana oppure ubicata nelle aree del Mezzogiorno o in quelle ad elevato tasso di disoccupazione, la riduzione contributiva è pari al 100%. In entrambi i casi il beneficio spetta per i 36 mesi successivi all assunzione e riguarda anche i premi assicurativi Inail. 58

Disposizioni abrogate Si ricorda che già a partire dal 2013 non sono state riconfermate le disposizioni che prevedevano: 1.benefici in favore del reimpiego di soggetti disoccupati che versano in particolari situazioni, originariamente introdotti dall articolo 2, commi 134, 135 e 151 della legge finanziaria 2010; 2.incentivi per favorire l assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga; 3.la possibilità, per l impresa di appartenenza, di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. 59

Arrivederci al prossimo incontro VideoLavoro 17 aprile 2014 Aggiornamento in tema di ammortizzatori sociali; Le novità dell'autoliquidazione Inail 2014 A cura di Alberto Bortoletto e Monica Livella 60