CONVENZIONE tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ERPAC e il Comando Zona Fari di Venezia del Ministero della Difesa, sulle modalità di utilizzo della parte monumentale del Faro della Vittoria di Trieste per le attività di valorizzazione territoriale promosse dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia L anno, addì del mese di nella sede della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in Trieste, via Milano, 19 La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata da tra L'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ERPAC, rappresentato da e Il Comando Zona Fari di Venezia del Ministero della Difesa - Marina Militare, rappresentato da Premesso che - la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia esercita attualmente, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e specificamente dell articolo 32, comma 3, lettera b),le funzioni e i compiti amministrativi già attributi alle Province dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), in relazione al settore delle iniziative culturali e della valorizzazione dei beni culturali di valenza provinciale; - con legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 è stato istituito l Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC), ente funzionale della Regione, al fine di garantire una visione globale ed integrata della catalogazione, conservazione, restauro, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale del territorio; - la medesima legge regionale 2/2016 integra la disciplina del trasferimento delle funzioni provinciali in materia di beni culturali previsto dall' articolo 32, comma 3, della legge regionale 26/2014, definendo, in particolare, le modalità di gestione e di valorizzazione dei beni culturali, istituti e luoghi della cultura originariamente di proprietà o nella disponibilità delle Province, di cui la Regione ottiene la proprietà o la disponibilità; - il complesso monumentale del Faro della Vittoria, sito in provincia di Trieste, allibrato in catasto al Demanio Pubblico dello Stato ramo Difesa Marina, rappresenta un sito di particolare rilevanza per caratteristiche storiche, architettoniche, commemorative e artistiche;
- la Provincia di Trieste, in virtù di successive convenzioni stipulate con il Comando Zona Fari di Venezia del Ministero della Difesa, competente alla gestione del Faro della Vittoria, assicurava l apertura al pubblico del relativo complesso monumentale; - con nota prot. 157 U di data 3 ottobre 2016, trasmessa al Comando Zona Fari di Venezia, l Amministrazione regionale, in considerazione del suaccennato passaggio di funzioni dalla Provincia alla Regione e della prossima scadenza della convenzione in essere, ha manifestato l interesse a rinnovare il rapporto convenzionale per consentire l accesso al Faro e la sua valorizzazione in termini storici e turistici, avvalendosi a tale scopo dell Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC). Le parti convengono quanto segue: Art. 1 Oggetto 1. Oggetto della presente convenzione è l utilizzo della parte monumentale del Faro della Vittoria di Trieste per le attività di valorizzazione territoriale promosse dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 2. L utilizzo di cui al precedente punto 1. è assicurato per il tramite dell Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (d ora in avanti ERPAC). Art. 2 - Accesso al Faro della Vittoria 1. Con la presente convenzione Il Comando Zona Fari di Venezia autorizza l accesso del pubblico all immobile denominato Faro della Vittoria ed al viale che conduce allo stesso, compatibilmente con la loro agibilità e stato di manutenzione e conservazione. 2. L accesso avviene secondo la seguente programmazione: a) tutti i sabati e le domeniche nel periodo compreso tra l 1 aprile e la seconda domenica di ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 19.00; b) in occasione della Regata velica Barcolana, ovvero il 2 sabato e domenica di ottobre, l apertura è dalle 9.30 alle 17.30, con orario continuato. 3. Previa intesa tra ERPAC e Comando Zona Fari di Venezia possono essere concordati diversi orari e modalità di apertura o aperture straordinarie in occasione di eventi particolari o di specifiche esigenze. Art. 3 - Progetto di valorizzazione 1. L ERPAC, in accordo con il Comando Zona Fari di Venezia, inserisce il Faro della Vittoria nell ambito dei progetti di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico, con particolare riguardo alle celebrazioni collegate al Centenario della Grande Guerra. 2. L ERPAC s impegna ad inserire il sito in apposite campagne informative e a realizzare, anche in sinergia con altri soggetti, apposite pubblicazioni volte a favorire la conoscenza del Faro stesso.
3. L ERPAC si riserva di attivare visite didattiche in situ e laboratori da realizzarsi in spazi nella propria disponibilità. Art. 4 - Sorveglianza e accompagnamento 1. La sorveglianza e accompagnamento dei visitatori è assicurata dall ERPAC che si assume l onere di ogni conseguente e relativa spesa. 2. L'ERPAC può provvedere al servizio di cui al comma 1 anche in collaborazione con altri Enti Locali o di promozione del territorio. L elenco nominativo del personale incaricato delle attività di cui al comma 1, con gli eventuali aggiornamenti, deve essere comunicato al Comando Zona Fari di Venezia ed alla Reggenza del Faro della Vittoria. 3. L'ERPAC si impegna affinché l afflusso, la permanenza e il deflusso del pubblico nelle zone di visita si svolgano ordinatamente, senza incidenti e danni alle persone, cose, beni ed attrezzature esistenti in tutto il comprensorio del Faro. 4. Eventuali anomalie, incidenti ed altri fatti degni di nota nello svolgimento delle visite devono essere comunicati dall'erpac alla Reggenza del Faro per gli eventuali provvedimenti a carattere immediato o di competenza delle Superiori Autorità Militari. Art. 5 - Area di apertura al pubblico 1. Le zone aperte al pubblico sono comprese dal cancello di accesso fino al secondo ballatoio in pietra della Torre del Faro come evidenziato nelle planimetrie allegate alla presente convenzione. 2. Le zone di visita sono opportunamente delimitate mediante apposite recinzioni/transennature e/o dissuasori a struttura fissa o mobile. Il predetto sistema di delimitazioni è diretto a evitare sconfinamenti da parte dei visitatori nell Area che l Amministrazione della Difesa ritiene di escludere all accesso di personale estraneo. Art. 6 - Sicurezza e manutenzione ordinaria e straordinaria 1. La struttura monumentale viene consegnata dal Ministero della Difesa all'erpac in condizioni di sicurezza idonee all'apertura al pubblico. Sono a carico del Ministero della Difesa, tramite le strutture preposte, tutti gli adeguamenti e le azioni previste dal piano generale della sicurezza, salvo quanto in capo all'erpac ed elencato al comma 2. 2. L'ERPAC, nell ambito del progetto complessivo di valorizzazione del bene storico e architettonico del Faro della Vittoria e della sua apertura al pubblico, si fa carico di curare: a) la manutenzione ordinaria della Torre per quanto afferente al percorso di visita, costituito da piazzale esterno, vano scale, corrimano e pianerottolo, compresa la manutenzione ordinaria dei relativi impianti di illuminazione e di elevazione; b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle recinzioni poste lungo la strada di accesso per presidiare zone del parco non visitabili dal pubblico.
Art. 7 - Pulizia e Servizi 1. L ERPAC assume, nei periodi di apertura al pubblico, gli oneri collegati a: a) pulizia e manutenzione ordinaria delle zone aperte al pubblico e di tutta l area a verde, sia erbacea sia arborea, del comprensorio in considerazione delle particolari condizioni di afflusso cui il comprensorio è soggetto; b) allestimento e pulizia di servizi igienici chimici da posizionare nello spazio antistante il portone di ingresso al piazzale che si affaccia alla Torre. I servizi igienici devono essere situati in posizione facilmente accessibile al pubblico e in particolare alle persone con ridotta capacità motoria; c) utilizzo e manutenzione ordinaria dell impianto di elevazione di cui all articolo 6, comma 2, lettera a). Art. 8 - Servizio antincendio 1. La sistemazione, manutenzione e la tenuta in esercizio delle attrezzature antincendio e relativa cartellonistica è effettuata dall Amministrazione della Difesa. Art. 9 - Accordi di collaborazione e di sponsorizzazione 1. Al fine di migliorare e incrementare i servizi generali di accoglienza al pubblico e ampliare le attività volte alla conoscenza e all informazione, l ERPAC, in accordo con il Comando Zona Fari di Venezia, può ricercare collaborazioni con altri soggetti, pubblici e privati, nonché attivare procedure per l individuazione di sponsor, promuovendo l integrazione della presente Convenzione. Art. 10 - Responsabilità civile 1. A cura e spese dell ERPAC è stipulata apposita assicurazione per danni a persone o cose derivanti dall utilizzo delle aree oggetto della presente convenzione. Copia della polizza assicurativa viene trasmessa al Comando Zona Fari di Venezia. Art. 11 Durata 1. La presente convenzione ha validità dall 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2019. 2. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 giorni. Art. 12 Varie 1. Per quanto non previsto o espressamente regolamentato dalla presente Convenzione, saranno ricercate dirette intese fra gli Organismi interessati, allo scopo di addivenire ad accordi che possano consentire il conseguimento degli scopi della Convenzione stessa.
2. L Amministrazione della Difesa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, per motivi contingenti connessi alla mancata disponibilità di personale presso la Reggenza dei Faro o per altri motivi di sicurezza, di sospendere temporaneamente le visite al pubblico. Tale sospensione verrà notificata tempestivamente all'erpac. 3. Ogni comunicazione collegata ai rapporti derivanti dalla presente Convenzione tra ERPAC e Ministero della Difesa avviene, rispettivamente, tra l'erpac ed il Comando Zona Fari di Venezia. I soggetti sottoscrittori si impegnano a comunicare eventuali modifiche organizzative. Art. 13 - Oneri contrattuali 1. Le eventuali spese contrattuali e fiscali del presente atto e delle relative integrazioni, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 9, sono a completo carico dell'erpac. Art. 14 Allegati 1. Sono allegate alla presente Convenzione, da considerarsi parte integrante e sostanziale della stessa, le planimetrie relative alla parte monumentale del Faro della Vittoria. Trieste, lì Per la Regione Per l ERPAC Per il Comando Zona Fari di Venezia