REPERTORIO N. RACCOLTA N. VERBALE ASSEMBLEA STRAORDIMARIA REPUBBLICA ITALIANA. settembre, in in Roma, nel mio studio alle ore sedici, avanti



Documenti analoghi
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

Relazioni Illustrative degli Amministratori

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

ASTALDI Società per Azioni. Sede Sociale in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65. Capitale Sociale Euro ,00 - int. vers.

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Statuto. La società a responsabilità limitata denominata "Livorno Sport S.r.l.", è retta da questo Statuto.

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

S T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

STATUTO ASEL S.R.L. - AGENZIA DI SERVIZI PER LE ECONOMIE LOCALI

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

Avviso di posticipazione dell assemblea ordinaria e straordinaria

REPLY S.p.A. Sede legale in Torino, Corso Francia n Capitale Sociale versato di ,64. Registro delle Imprese di Torino n.

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione 28 giugno ore 10,00. 2^ convocazione 30 giugno ore 10,00

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

Le operazioni sul capitale nelle società di capitali. Gli aumenti

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

IVA AVVISO DI CONVOCAZIONE

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art. 1 Ambito di applicazione

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Circolare N. 55 del 10 Aprile 2015

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione 28 giugno ore 10,00. 2^ convocazione 30 giugno ore 10,00

STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari,

STATUTO Denominazione - Oggetto - Sede - Durata 1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: NEAR HOLDING S.R.L.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN SENO ALL'ASSEMBLEA

Circolare N. 52 del 7 Aprile 2016

Allegato "B" alla Raccolta n STATUTO. Denominazione Sede Oggetto - Durata. ART. 1. E costituita una società a responsabilità limitata ART.

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

REGOLAMENTO. PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE

STATUTO. dell Associazione di associazioni Volontà Solidale

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO. Associazione Il Larice Club

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

CONSULTA DELLA CULTURA

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

REGOLAMENTO. della CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI. Sociali, Culturali, Sportive e Ricreative

PROGETTO DI FUSIONE (art ter C.C.)

STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile

STATUTO. Titolo I DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

STATUTO DEL FONDO FONDITALIA. Articolo 1 Denominazione Soci

STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze)

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

COMUNE DI ESCALAPLANO

Statuto di World Vision Italia Onlus (4 marzo 2008 e successive modifiche)

STATUTO. Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

gli amministratori della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Presa d atto con Delibera di Giunta n.266 del 08/11/2013

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis

Consiglio di Bacino dell Ambito BACCHIGLIONE

Federsanità Servizi TITOLO I DENOMINAZIONE E SOCI - SEDE OGGETTO DURATA

Comune di Livorno TITOLO I GENERALITA

CALTAGIRONE S.p.A. Sede legale in Roma - Via Barberini n. 28. Registro Imprese di Roma e codice fiscale n , R.E.A. n.

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI. S.M.I. - Società Metallurgica Italiana - S.p.A. del REPUBBLICA ITALIANA (16/12/2005)

S T A T U T O. della società a responsabilità limitata TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA - OGGETTO. Articolo 1. Denominazione

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

Davide Campari-Milano S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all Ordine del Giorno dell Assemblea degli azionisti

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER. Titolo I Costituzione e scopi

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

ITALMOBILIARE SOCIETA PER AZIONI

- CAMERA DI COMMERCIO ITALO-SVEDESE ASSOSVEZIA -

Transcript:

REPERTORIO N. RACCOLTA N. VERBALE ASSEMBLEA STRAORDIMARIA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaquattro, il giorno ventotto del mese di settembre, in in Roma, nel mio studio alle ore sedici, avanti a me Dott. GIORGIO INTERSIMONE, Notaio in Roma, con studio in in Lungotevere dei Mellini, 10, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia fattane dai Comparenti e con il mio consenso, è presente: -PAPA NICOLO, nato a Gioiosa Marea ( ME) il 27 Novembre 1946, domiciliato per la carica in Roma ove appresso c.f. FGL DNI 71S23 A123Y, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE MOVIMENT5O CRISTIANO LAVORATORI S.R.L. Con sede in Roma via Luigi Luzzatti, 13/a, capitale sociale euro 52.000 i.v. iscritta presso il R.E.A. di Roma al n. 771539 e presso il Registro delle Imprese di Roma al n. 3614/93 con c.f. e Partita IVA n. 04482621002. Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale di assemblea

straordinaria dei soci della citata società da lui convocata in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. adeguamento statuto nuovo diritto societario; 2. varie ed eventuali. Assume la presidenza dell assemblea come da statuto, il sig. Papa Nicolò, il quale constata che: - la presente assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo lettera raccomandata A/R spedita in data 16 settembre 2004; - è presente il Consiglio di Amministrazione in persona di esso Presidente e dei Consiglieri.., assenti giustificati i consiglieri.; - è presente il Collegio Sindacale in persona dei., assenti giustificati i sindaci.; - è altresì presente il Direttore Generale sig. Inchingoli Antonio; - è presente il sig. Costalli Carlo, nella sua qualità di Presidente del Movimento Cristiano Lavoratori, titolare in proprio dell intero Capitale sociale della società. Il tutto risulta dal foglio di presenza che viene fatto

firmare a cura del Presidente e che si allega al presente atto sotto la lettera A, omessane la lettura per dispensa avuta dal comparente; DICHIARA La presente assemblea regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, atta ed idonea a deliberare sul citato Ordine del Giorno. Il presidente, iniziando la trattazione del primo argomento all ordine del giorno, espone ai soci la necessità di approvare un nuovo statuto sociale conforme alla nuova normativa vigente in materia di diritto societario e dà lettura di un nuovo testo di statuto da lui predisposto ed ampiamente illustrato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 Aprile 2004, nel quale sono comunque rimasti invariati l oggetto sociale e la durata della società. L assemblea, preso atto di quanto esposto dal presidente, dopo ampia discussione, chiesti ed ottenuti esaurienti chiarimenti all unanimità DELIBERA 1. Di approvare il nuovo statuto della società come sopra letto dal presidente. Il nuovo testo dello statuto che regola la vita della società

viene quindi letto dal presidente ed approvato dall assemblea e si allega, firmato dal comparente e da me Notaio, al presente atto sotto la lettera B. STATUTO ARTICOLO 1 COSTITUZIONE E costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE - MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI S.r.L. ARTICOLO 2 SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI La società ha sede in Roma. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi decentrate ed uffici operativi in Italia ed all estero, nonché sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze in Italia ed all estero. Il domicilio di ogni socio, per i rapporti con la società è quello che a cura del socio stesso risulta annotato sul libro dei soci. ARTICOLO 3 DURATA La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe o anticipato scioglimento. ARTICOLO 4 OGGETTO SOCIALE La società ha per oggetto lo svolgimento dell attività di

assistenza fiscale prevista dall art. 34, comma 2 e segg. del Decreto Legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni nei confronti dei contribuenti non titolari di lavoro autonomo e d impresa e degli altri soggetti previsti dalla legge. La società, a tal uopo può, per conto dei suddetti utenti, svolgere le attività sostitutive dell obbligo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e quant altro ad essa demandato per espressa disposizione legislativa, ministeriale o amministrativa, provvedendo ad inoltrare ai competenti Uffici dell Amministrazione Finanziaria le dichiarazioni dei redditi e la scelta dell otto per mille seccondo le modalità previste dalla legge. Potrà, inoltre, prestare attività di consulenza ed assistenza nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi, provvedendo anche alla trasmissione telematica delle stesse ai sensi del combinato disposto dell art. 3, comma 3 del D.P.R. 22 Luglio 1998, n. 322 e dell art. 2 del D.M. 31 luglio 1998. Al fine di garantire gli utenti da eventuali danni provocati dalla assistenza fiscale, la società è obbligata a stipulare una polizza assicurativa nei modi e nei termini di legge. La società può partecipare a consorzi o società consortili,

costituiti esclusivamente dalle società svolgenti attività di Centro di assistenza Fiscale. Potrà inoltre avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dall associazione che ha costituito il CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alla predetta associazione, purchè l attività venga svolta sotto il controllo del CAF, che neassume la responsabilità. ARTICOLO 5 CAPITALE SOCIALE Il capitale sociale è di euro 52.000,00 (cinquantaduemila) suddiviso in quote aventi i requisiti di legge. Possono essere soci solo uno o più soggetti abilitati alla costituzione dei CAF. Le quote non sono trasferibili se non a favore dei soggetti di cui al precedente comma e con l osservanza delle disposizioni di legge e ministeriali in materia. Il capitale sociale può essere aumentato mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale in forza di deliberazione dell assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell atto costitutivo. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non

siano stati integralmente eseguiti. In caso di decisione di aumento di capitale sociale spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Possono essere conferiti, a liberazione dell aumento di capitale tutti gli elementi dell attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d opera o di servizi a favore della società. La deliberazione di aumento di capitale deve stabilire le modalità di conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro. Il conferimento può avvenire mediante la prestazione di una polizza assicurativa o di una fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto prestazione d opera o di servizi a favore della società. In caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata. Salvo il caso di cui all articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, purchè vengano rispettati le condizioni di cui all art. 9 del D.M. 31 Maggio 1999, n. 164; in tal caso, spetta ai soci che non hanno

concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell articolo 2473 C.C.. Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità previste dalla legge mediante deliberazione dell assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell atto costitutivo. Nei casi di riduzione del capitale per perdite di cui all art. 2482 bis non è necessario il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell assemblea, della relazione dell organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, nonché delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati. In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti dei soci. ARTICOLO 6 TRASFERIMENTO DI QUOTE Nel caso di alienazione a titolo gratuito della quota sociale o di parte di essa è necessario il consenso di tutti i soci. Nel caso di alienazione a titolo oneroso della quota sociale o di parte di essa, spetta agli altri soci il diritto di prelazione all'acquisto a parità di condizioni. A tal fine, il socio che intende alienare la propria quota

deve comunicarlo al consiglio di Amministrazione, il quale provvederà a comunicare agli altri soci, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la proposta, il prezzo e le modalità dell'alienazione; il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata spedita al consiglio di ammoinistrazione. In caso di concorso da parte dei soci nell'esercizio del diritto di prelazione, l'acquisto sarà effettuato in proporzione delle rispettive partecipazioni sociali. ARTICOLO 7 RECESSO Il diritto di recesso spetta ai soci in tutti i casi previsti dalla legge o dall atto costitutivo. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro trenta (30) giorni dall iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che legittima il recesso, con l indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Il socio recedente ha diritto al rimborso della propria quota di partecipazione da liquidarsi con le modalità previste dalla legge. ARTICOLO 8 DECISIONI DEI SOCI I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dall'atto costitutivo, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: a. l approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b. la nomina degli amministratori e la struttura dell organo amministrativo; c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; d. le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonchè l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata; f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.; g. il trasferimento di indirizzo della società all'interno dello stesso comune. ARTICOLO 9 DIRITTO DI VOTO Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ARTICOLO 10 MODALITA DI DECISIONE Salvo quanto previsto dall'art. 2479 C.C., le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata dall'organo Amministrativo con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione. Il procedimento deve concludersi entro trenta (30) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo

devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. ARTICOLO 11 ASSEMBLEA Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purchè in Italia. L'assemblea è convocata dall organo amministrativo in conformità dell'art.2479 bis C.C.. L'assemblea è presieduta dall'amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'amministratore più anziano di età o, in loro assenza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il socio può farsi rappresentare a norma dell'art. 2479 bis C.C.. ARTICOLO 12 VALIDITA DELLE ASSEMBLEE L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. ARTICOLO 13 ORGANO AMMINISTRATIVO La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

L'assemblea delibera sulla composizione dell'organo amministrativo e provvede alla nomina dello stesso. Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Essi hanno diritto al compenso stabilito dall'assemblea all'atto della nomina. Per gli stessi possono essere previsti accantonamenti per il trattamento fine mandato, per fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche sotto forma di assicurazioni secondo la normativa vigente. ARTICOLO 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, il quale sostituirà il Presidente tutte le volte che questi ne sia impedito. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e componenti effettivi del Collegio Sindacale, se nominato, e, nei casi d'urgenza, con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima dell'adunanza. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la

presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto escluso per legge o dal presente statuto, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro quindici (15) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri anche disgiuntamente tra loro. In questo casi si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 C.C.. In ogni caso non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 2475 C.C.. ARTICOLO 15 POTERI DELL ORGANO AMMINISTRATIVO L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di gestione della società, nessuno escluso o eccettuato, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, salvo quanto previsto al precedente art. 8 e quanto per legge tassativamente riservato all'assemblea dei soci. Potrà inoltre nominare un direttore generale delegando alcune sue competenze nei limiti stabiliti dalla legge, ed eventualmente un vice direttore. Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza ai sensi degli artt. 2257 e 2258 C.C., ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascuno degli amministratori con poteri delegati a norma dell'articolo 13. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. Ciascuno dei predetti rappresentanti può nominare anche fra i non soci, procuratori alle liti ovvero per determinati atti o categorie di atti. ARTICOLO 16 ORGANO DI CONTROLLO Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Essi devono essere nominati tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili. All atto della nomina, l assemblea deve determinare il compenso annuo dei sindaci per l intera durata del loro ufficio.

ARTICOLO 17 DIRETTORE TECNICO RESPONSABILE Spetta al consiglio di Amministrazione la nomina di un direttore tecnico responsabile dell assistenza fiscale che è preposto con rapporto di lavoro subordinato o autonomo alla direzione del CAF e rilascia il visto di conformità di cui all art. 35, comma 2 del Decreto Legislativo 28 Dicembre 1998, n. 490. Il direttore tecnico deve essere iscritto nell albo dei dottori commercialisti ovvero dei ragionieri liberi professionisti e deve avere esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale. ARTICOLO 18 ESERCIZIO SOCIALE L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo redige, nei modi e nei termini di legge, il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, nel termine massimo di 180 (centottanta)giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ai sensi dell'art. 2364, 2 comma C.C..

ARTICOLO 19 FINANZIAMENTO DEI SOCI L'Organo Amministrativo potrà richiedere ai soci per soddisfare esigenze finanziarie della società, finanziamenti non vincolati in conto capitale dei quali potrà anche essere stabilita la totale infruttuosità e la irripetibilità per un determinato periodo di tempo nel rispetto della normativa di legge vigente in materia. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento di capitale sociale, previa conforme decisione assembleare. ARTICOLO 20 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione. ARTICOLO 21 DISPOSIZIONI FINALI Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni inerenti all'assistenza fiscale di competenza dei CAF.