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Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 giugno 2016 (OR. en) 10020/16 JAI 554 MIGR 112 COMIX 439 RISULTATI DEI LAVORI Origine: in data: 9 giugno 2016 Destinatario: Segretariato generale del Consiglio delegazioni n. doc. prec.: 9459/16 JAI 489 MIGR 99 COMIX 401 Oggetto: Conclusioni del Consiglio sul rimpatrio e la riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Conclusioni del Consiglio (9 giugno 2016) Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sul rimpatrio e la riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, adottate dal Consiglio nella 3473ª sessione tenutasi il 9 giugno 2016. 10020/16 fod/oli/pdn/s 1 DGD1B IT

ALLEGATO Conclusioni del Consiglio sul rimpatrio e la riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 1. ricordando le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015 in cui i capi di Stato o di governo hanno invitato a promuovere la cooperazione con i pertinenti paesi terzi in materia di rimpatrio e riammissione mobilitando tutti gli strumenti; 2. riconoscendo l'importanza di un approccio coordinato e integrato alla politica di rimpatrio, settore di competenza concorrente, anche sulla base di pacchetti globali e su misura per paese che fungano da orientamento per l'ue e i suoi Stati membri nelle relazioni con i pertinenti paesi terzi, compreso, ove applicabile, il ricorso a incentivi sia positivi che negativi rilevanti al fine di migliorare la cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione, anche a livello pratico; 3. rilevando che gli accordi di riammissione sono attualmente il principale strumento dell'unione europea per stabilire disposizioni in materia di riammissione con i paesi terzi la cui negoziazione è spesso lunga e non sempre positiva, mentre gli Stati membri dispongono di una gamma di strumenti relativamente maggiore per la definizione di disposizioni, tra cui, oltre agli accordi di riammissione, anche strumenti non giuridicamente vincolanti quali i memorandum d'intesa e gli scambi di lettere; 4. ricordando le conclusioni del Consiglio "Giustizia e affari interni" dell'8 e 9 ottobre 2015, in cui si afferma che occorre adottare tutti i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio effettivo dei migranti irregolari, anche rafforzando il legame tra la facilitazione del rilascio dei visti e la riammissione e adottando misure per prevenire l'abuso di diritti e procedure per impedire il rimpatrio; 10020/16 fod/oli/pdn/s 2

5. facendo riferimento alla "direttiva rimpatri" che impone agli Stati membri l'obbligo giuridico di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare e, in caso di un suo rifiuto a rimpatriare volontariamente, di adottare le misure necessarie per eseguire la decisione in modo coerente ed efficace. La direttiva stabilisce inoltre garanzie per proteggere i diritti di tutti i rimpatriati e provvede affinché i rimpatri siano condotti in modo umano ed efficace e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità; 6. ricordando la comunicazione della Commissione del 9 settembre 2015 relativa al piano d'azione dell'ue sul rimpatrio, che invita tra l'altro le autorità nazionali competenti ad applicare le norme e le procedure che figurano nella direttiva rimpatri in modo più efficace ed equilibrato quando effettuano i rimpatri. Inoltre, il "manuale sul rimpatrio" suggerisce orientamenti pragmatici e operativi intesi a incrementare la capacità di rimpatriare migranti irregolari anche attraverso il rimpatrio volontario e le opportunità offerte ai rimpatriati nei loro paesi di origine; 7. sottolineando che le procedure nazionali, i quadri amministrativi e giuridici degli Stati membri, compresi quelli relativi all'asilo, e l'applicazione a livello nazionale della giurisprudenza dell'ue dovrebbero mirare ad agevolare il rapido rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; 8. ponendo in rilievo che una cooperazione e un coordinamento maggiori tra Stati membri possono rafforzare l'efficacia dei programmi di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione e delle misure di reintegrazione che li accompagnano e che le differenze tra i programmi dei vari Stati membri in materia di rimpatrio volontario e reintegrazione possono condurre a una ricerca delle condizioni di rimpatrio più vantaggiose (il cosiddetto "return shopping"), all'abuso dei programmi di rimpatrio e a movimenti secondari di migranti irregolari; 9. accogliendo con favore la proposta della Commissione relativa a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, tra l'altro, al miglioramento degli standard di sicurezza, ai fini di una più ampia accettazione da parte di un maggior numero di paesi terzi; 10020/16 fod/oli/pdn/s 3

10. accogliendo con favore la proposta della Commissione relativa alla guardia costiera e di frontiera europea, specie per quanto riguarda l'istituzione di un apposito "ufficio rimpatri" che dovrebbe presto fornire agli Stati membri ogni supporto operativo necessario, anche per lo scambio di informazioni, per rimpatriare efficacemente i cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare; 11. compiacendosi delle discussioni in corso su un legame più forte tra la facilitazione del rilascio dei visti e la cooperazione in materia di riammissione nel quadro del codice dei visti, RICONOSCE CHE: 1. i dialoghi UE ad alto livello sulla migrazione e i pacchetti su misura per paese sono strumenti significativi della dimensione esterna della politica di migrazione dell'unione europea per incrementare la cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione. Occorrono relazioni periodiche non soltanto sui risultati ma anche sull'ulteriore sviluppo dei pacchetti e delle priorità, anche per il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2016; 2. oltre agli accordi di riammissione, si potrebbero stabilire con i paesi terzi, a livello di UE, modalità di lavoro non giuridicamente vincolanti in materia di identificazione, rimpatrio e riammissione per sostenere e integrare le modalità esistenti di riammissione e rimpatrio degli Stati membri, tra cui riunioni periodiche informali a livello di esperti per verificare l'attuazione e fronteggiare gli eventuali ostacoli. Tali modalità non giuridicamente vincolanti ed eventuali futuri strumenti bilaterali dovrebbero perseguire gli stessi obiettivi dei vigenti strumenti bilaterali degli Stati membri in materia di riammissione e, con il miglioramento della cooperazione, potranno aprire la strada alla negoziazione e conclusione di futuri accordi di riammissione dell'ue. Il Consiglio dovrebbe essere sempre coinvolto nel processo negoziale in modo appropriato, anche attraverso un più stretto coordinamento tra la Commissione, il SEAE e gli Stati membri; 10020/16 fod/oli/pdn/s 4

3. le specifiche misure a breve termine incluse nel piano d'azione dell'ue sul rimpatrio dovrebbero essere attuate immediatamente. Tali misure comprendono lo sfruttamento di tutto il potenziale dei programmi di rimpatrio volontario dai paesi di transito e il sostegno allo sviluppo di banche dati biometriche automatiche e centralizzate e al rilascio di documenti di viaggio e d'identità biometrici soprattutto utilizzando gli strumenti finanziari dell'ue per la dimensione esterna, come il fondo fiduciario UE per l'africa; INVITA GLI STATI MEMBRI A: 1. rendere più efficaci i rimpatri dando esecuzione, oltre ai rimpatri volontari, a un maggior numero di decisioni di rimpatrio, restando inteso che tutti gli Stati membri dovrebbero effettuare i rimpatri con la massima diligenza; 2. adottare le misure necessarie per prevenire ed evitare l'abuso dei diritti dei migranti o delle procedure in materia di asilo e migrazione allo scopo di impedire il processo di rimpatrio, e farlo con umanità e, se necessario, in modo armonizzato e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità; 3. affrontare in modo efficace gli ostacoli incontrati durante il processo di rimpatrio, pur garantendo in tutti i casi una tutela giurisdizionale effettiva, con la riduzione degli oneri amministrativi e l'allineamento e la semplificazione di norme e regolamenti per superare i problemi procedurali, soprattutto in relazione all'applicazione del trattenimento, all'effetto sospensivo dei mezzi di impugnazione e alle domande di asilo multiple dell'ultimo minuto e infondate e ai ricorsi al solo scopo di impedire il rimpatrio; 4. ricorrere al trattenimento in modo efficace, e nel rispetto del principio di proporzionalità, provvedendo a una sufficiente capacità di accoglienza, nel quadro della direttiva rimpatri, se necessario per evitare la fuga dei migranti irregolari e quindi anche per prevenire movimenti secondari verso altri Stati membri; 5. utilizzare appieno le potenzialità di tutti i pertinenti sistemi informatici, quali SIS, Eurodac e VIS, nei limiti del rispettivo quadro giuridico, per migliorare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di allontanare dal territorio dell'ue quei cittadini di paesi terzi che si sottraggono alle procedure di rimpatrio o fanno un uso fraudolento dei permessi di soggiorno; 10020/16 fod/oli/pdn/s 5

6. continuare a cooperare con la Commissione per mantenere aggiornato il "manuale sul rimpatrio" e, se necessario, chiarirne e migliorarne prassi e procedure per rendere più efficace ed efficiente l'attuazione della direttiva rimpatri, anche al fine dl promuovere le migliori prassi degli Stati membri in materia di rimpatrio; 7. scambiare periodicamente e in modo proattivo informazioni sugli ostacoli giuridici al rimpatrio nei vari gruppi di contatto che si occupano di asilo e rimpatrio, al fine di condividere le migliori prassi e garantire il pieno e corretto utilizzo della normativa UE per sostenere un rimpatrio efficace; 8. scambiare periodicamente e in modo proattivo, con reciprocità e coinvolgendo la Commissione e le agenzie competenti dell'ue, informazioni sulle migliori prassi in materia di rimpatrio volontario e reintegrazione soprattutto per prevenire eventuali fattori di attrazione e un possibile "return shopping"; 9. scambiare periodicamente e in modo proattivo informazioni e migliori prassi sull'identificazione dei cittadini di paesi terzi, in particolare quelli che chiedono invano protezione internazionale in uno Stato membro prima di spostarsi in un altro Stato membro; 10. contribuire attivamente allo sviluppo dei pacchetti su misura per paese sulla base dei pertinenti elementi di pressione e relazioni bilaterali con i paesi terzi partner; 11. rispettare, nell'elaborazione e attuazione dei piani e programmi di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione, le norme comuni non vincolanti per detti programmi sviluppati nell'ambito del gruppo di esperti sul rimpatrio e del Gruppo "Integrazione, migrazione e espulsione" 1. Tali norme forniscono preziosi orientamenti riguardo, tra l'altro, a una scala indicativa per l'assistenza in denaro e in natura ai rimpatriati al fine di sostenere in modo più coerente ed efficace i programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione, ridurre gli eventuali fattori di attrazione per i migranti irregolari, garantire che la stessa persona non possa beneficiare più di una volta di tale assistenza, rilasciare documenti di viaggio e realizzare campagne informative; 1 Doc. 8829/16 MIGR 90 COMIX 357. 10020/16 fod/oli/pdn/s 6

12. oltre ai progetti nazionali in materia di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione, continuare ad attuare i progetti congiunti esistenti in materia ed elaborarne di nuovi, che dovrebbero essere più completi e più efficienti in termini di costi grazie ad economie di scala, pur facendo ricorso alle stesse norme; 13. contribuire in modo costruttivo alla rapida conclusione dei negoziati con il Parlamento europeo sulle proposte riguardanti il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la revisione del codice dei visti, specie per quanto riguarda il legame tra la facilitazione del rilascio dei visti e la cooperazione in materia di riammissione, e quella relativa alla guardia costiera e di frontiera europea, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative all'ufficio rimpatri ed una loro rapida attuazione; INVITA LA COMMISSIONE A: 1. tenere conto dell'abuso dei diritti dei migranti e delle procedure in materia di asilo e migrazione che impedisce il rimpatrio all'atto della revisione dei pertinenti strumenti dell'acquis sull'asilo, in particolare la direttiva sulle procedure di asilo, come annunciato nella sua comunicazione del 6 aprile 2016 2 ; 2. vagliare la possibilità di una revisione mirata della direttiva rimpatri con l'obiettivo di aumentare l'efficacia delle procedure di rimpatrio e garantire la coerenza e la complementarità con le sue proposte di riforma del sistema europeo comune di asilo 3 e tenendo presente il nesso intrinseco tra la direttiva rimpatri e l'acquis sull'asilo, in particolare la direttiva sulle procedure d'asilo 4 e la direttiva sulle condizioni di accoglienza 5 ; 2 3 4 5 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'europa" (doc. 7665/16). Cfr. nota 2 in calce. Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. 10020/16 fod/oli/pdn/s 7

3. muovere dalle migliori prassi esistenti e continuare a raccoglierle e riesaminare le normative nazionali tramite la rete europea sulle migrazioni, anche al fine di apportare modifiche legislative, su aspetti rilevanti delle suddette direttive quali l'adozione di decisioni di rimpatrio, l'effetto sospensivo dei ricorsi, il ricorso al trattenimento, l'intervento delle autorità giurisdizionali durante tale periodo, le alternative al trattenimento e le procedure connesse alle domande di asilo dell'ultimo minuto, attingendo tra l'altro alle migliori prassi individuate dal meccanismo di valutazione Schengen; 4. garantire che siano disponibili meccanismi efficaci di consultazione e che si proceda a un coordinamento, se del caso, nell'ambito delle strutture esistenti e ulteriormente sviluppate aperte alla partecipazione di tutti gli Stati membri, affinché gli interessi degli Stati membri, in particolare quelli più colpiti, e i pareri dei loro esperti operativi e settoriali siano presi in piena considerazione nei negoziati e nei dialoghi con i paesi terzi; 5. valutare, entro la metà del 2017, con l'aiuto dei consessi esistenti, l'utilizzo e l'applicazione delle suddette norme comuni non vincolanti in materia di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione e riferire sui risultati, allo scopo di migliorare ulteriormente la concezione e l'attuazione dei programmi in materia; 6. garantire finanziamenti sufficienti da parte degli strumenti finanziari dell'ue per la dimensione esterna della migrazione, compreso il fondo fiduciario UE per l'africa, per far fronte alle sfide poste all'ue dalla migrazione irregolare anche per i futuri programmi congiunti di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione, e sostenere ulteriormente i piani nazionali in materia a titolo del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, ove applicabile secondo le suddette norme. 10020/16 fod/oli/pdn/s 8