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COMUNE DI MONTE SAN PIETRO Città Metropolitana di Bologna * * * * * CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTA- RIATO NELL'AMBITO DI PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIALE PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NEL COMUNE DI MON- TE SAN PIETRO. * * * * * Con la presente scrittura privata da valere per ogni effetto di ragione e di legge TRA il Comune di MONTE SAN PIETRO, con sede in Monte San Pietro, Piazza della Pace n. 2 (C.F. 80013730371 - P.IVA 00702141201), rappresentato dal Sig. EROS LEGNANI, nato a Bologna il 22.9.1958, in qualità di Responsabile del 3 Settore, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale agisce in nome e per conto dello stesso ai sensi dell'art. 46, comma 2, dello Statuto E il Soggetto gestore Associazione MOSAICO DI SOLIDARIETA' ONLUS, Via Grandi n. 6, Cadriano di Granarolo dell'emilia (BO) - (C.F. 92037840375), della struttura di accoglienza Centro Accoglienza Straordinaria (CAS) Montepastore, Via Lavino n. 575, Monte San Pietro, nella persona del Sig. MARCELLO MA- GLIOZZI, nato a Bologna il 24.1.1978, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell Associazione a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie E l'associazione Culturale LA CONSERVA - CIRCOLO ARCI, con sede in Monte p. l'associazione p. il Soggetto gestore San Pietro, Via Lavino n. 89/d, iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di - 1 -

Promozione Sociale n. 5467 (C.F. 91240950377), nella persona del Sig. CLAU- DIO CONTRI, nato a San Lazzaro di Savena (BO) il 4.7.1959, in qualità di legale rappresentante dell Associazione a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie VISTI - la Circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'imp. l'associazione p. il Soggetto gestore - gli art. 14 e ss del Codice Civile recanti disposizioni sulle associazioni, fondazioni e comitati; - il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore ; - la L. 8 novembre 1991, n. 381"Disciplina delle cooperative sociali"; - il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ; - la L. 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ; - il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ; - il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione ; - il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato ; - il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18 Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ; - 2 -

migrazione, prot. n. 14290 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto Attività di volontariato svolte da migranti ; - il D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 142 Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ; - la L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo) ; - la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), così come modificata con L.R. n. 8/2012; - la L.R. 17 luglio 2014, n. 12 Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale ; - la L.R. n. 2/2003 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ; - la L.R. 24 marzo 2004, n. 5 Norme per l integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati ; PREMESSO CHE - la promozione dei diritti di cittadinanza e dell inclusione sociale dei cittadini stranieri e di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di p. l'associazione p. il Soggetto gestore esclusione rappresenta un valore guida per le politiche statali, della Regione e degli Enti Locali del territorio emiliano-romagnolo, da realizzarsi attraverso il - 3 -

contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti sul territorio; - attraverso lo sviluppo di adeguati processi di integrazione si favorisce la crescita della coesione sociale, si contribuisce alla prevenzione e al superamento dei contrasti e al miglioramento generale delle condizioni della sicurezza pubblica; - l evoluzione dei fenomeni migratori, connessa anche ai mutamenti nello scenario internazionale, richiede il continuo adeguamento delle strategie di accoglienza da sviluppare nei territori; CONSIDERATO CHE - nella Unione Europea ed in particolare in Italia è in atto da anni un consistente flusso migratorio non programmato, composto prevalentemente da richiedenti protezione, per i quali è necessario attivare forme di accoglienza; - in particolare il soccorso in mare ed il successivo sbarco in Italia di migliaia di cittadini provenienti da diverse aree del Medio Oriente, dell Asia e dell Africa, ha determinato un consistente afflusso di natura umanitaria; - il fenomeno ha raggiunto nell ultimo triennio dimensioni rilevanti ed è spesso difficile e complesso rispondere adeguatamente alle necessità di accoglienza, predisponendo luoghi o strutture capaci di assicurare assistenza umanitaria a persone arrivate in condizioni di assoluta precarietà; - sul territorio comunale sono presenti richiedenti protezione umanitaria ospiti della seguente struttura di accoglienza: Centro Accoglienza Straordinaria (CAS) Montepastore ; RICHIAMATA approvato il Protocollo per la realizzazione di attività di volontariato per i richiep. l'associazione p. il Soggetto gestore - la deliberazione di Giunta regionale n. 1455 del 2.10.2017 con la quale è stato - 4 -

denti protezione accolti nelle strutture presenti nel territorio regionale e lo schema della presente convenzione; Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Monte San Pietro, il Soggetto gestore Associazione Mosaico di Solidarietà ONLUS e l Associazione culturale La Conserva - Circolo ARCI A.P.S., per la realizzazione di progetti di inserimento sociale che, attraverso attività di volontariato svolte in ambiti di utilità sociale e di pubblico interesse, possa arricchire la conoscenza del territorio e migliorare l integrazione dei richiedenti che abbiano: - presentato o manifestato intenzione di presentare istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o siano in attesa della definizione del ricorso in caso di impugnativa della decisione negativa della competente Commissione territoriale; - richiesto liberamente e volontariamente l adesione ad un organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale o cooperativa sociale di tipo B; - sottoscritto il Patto di volontariato. Le attività di volontariato proposte ai richiedenti sono quelle contenute nel progetto, allegato alla presente convenzione quale sua parte integrante e sostanziale, che l Associazione si impegna a realizzare. Il progetto intende favorire percorsi di accompagnamento e inclusione sociale. L attività di volontariato non si configura in alcun modo come sostitutiva delle normali attività di lavoro strutturato e retribuito. Le attività oggetto della convenzione sono rivolte ai richiedenti protezione internap. l'associazione p. il Soggetto gestore ART. 2 - SOGGETTI DESTINATARI - 5 -

zionale in possesso dei requisiti di cui all art. 1 ed accolti nella struttura di accoglienza straordinaria CAS di Montepastore del Comune di Monte San Pietro. ART. 3 - MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA Il Soggetto gestore si impegna, anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, ad informare i migranti accolti della possibilità di svolgere attività di volontariato e a collaborare con l'associazione promotrice del progetto di volontariato nello svolgimento delle attività di tipo formativo. E necessario che prima dell'avvio del progetto siano condivise (anche con l ausilio di mediatori linguistici) con il volontario le finalità ed i contenuti dell attività da svolgere. Il servizio dovrà essere svolto con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto allegato alla presente convenzione. In particolare l attività dovrà svolgersi in una fascia oraria massima dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Rimane facoltà dell Associazione, previo accordo con il Comune, concordare altre fasce orarie che dovranno comunque essere motivate e comunicate al Comune, al Soggetto gestore e all ospite. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività e ad organizzare di comune accordo le modalità di trasporto o spostamento. L'Associazione si impegna altresì a comunicare eventuali cambiamenti sulle modalità di svolgimento delle attività stesse. Nel caso di sospensioni dell attività dovute a qualsiasi causa, l'associazione è tenuta a darne immediata comunicazione al Soggetto gestore del centro di accoglienza ed al Comune. Dovrà essere garantito da parte dell'associazione un monitoraggio costante del p. l'associazione p. il Soggetto gestore percorso intrapreso, indicando nominativi di referenti specifici per l attività. In particolare, l'associazione fornirà al Soggetto gestore una periodica restituzione - 6 -

sull attività svolta dal migrante al fine di consentire un monitoraggio della stessa all interno del percorso educativo individuale che è alla base del patto di accoglienza. E facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l attività concordata di cui al progetto allegato con le modalità di cui al successivo art. 10. ART. 4 - OBBLIGHI DELL ASSOCIAZIONE Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'associazione si impegna a: a) organizzare le attività proposte nel progetto; b) affiancare un referente al soggetto volontario che coordini lo svolgimento dell attività garantendo inoltre adeguata formazione al soggetto volontario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto; c) redigere un report finale contenente il resoconto dell attività svolta da trasmettere al Comune di Monte San Pietro ed alla Prefettura; d) provvedere alle coperture assicurative del migrante volontario contro infortuni e responsabilità civile verso terzi sollevando il Comune di Monte San Pietro da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l attività oggetto della presente convenzione così come previsto dall art. 4, c. 1, e art. 7, c. 3, della L. n. 266/1991 e dall art. 30 della L. n. 383/2000; e) mettere a disposizione del volontario eventuale vestiario, attrezzature e quant altro necessario nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro; f) garantire la disponibilità di propri volontari/collaboratori per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione; g) svolgere l attività di cui alla presente convenzione con piena autonomia orgap. l'associazione p. il Soggetto gestore - 7 -

nizzativa e gestionale e a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore. ART. 5 - COMPITI DEL COMUNE Il Comune si impegna a: a) attivarsi con tutti i soggetti, istituzionali e non, da coinvolgere nel progetto, promuovendo la reciproca collaborazione; b) dare comunicazione alla Prefettura dell approvazione della presente convenzione; c) assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione e trasmettere alla Regione Emilia-Romagna e alla Prefettura competente i dati inerenti il numero dei richiedenti protezione impegnati in attività di volontariato, nonché la tipologia di attività svolta. ART. 6 - PRIVACY I soggetti sottoscrittori sono tenuti ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, a rispettare le necessità di riservatezza e di non divulgazione di dati relativi a persone che hanno chiesto una protezione internazionale allo Stato italiano ed a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell ambito delle attività da loro svolte con i richiedenti coinvolti nel progetto. ART. 7 - SPESE RIMBORSABILI Il Comune riconosce un contributo forfettario nella misura di 50,00= a persona, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute per l'attività di volontariato svolta dai richiedenti di cui alla presente convenzione, con particolare riferimento alle infortuni e responsabilità civile verso terzi, spese per eventuali strumenti, attrezzap. l'associazione p. il Soggetto gestore spese di cui all'art. 5, ultimo capoverso, del Protocollo (spese assicurative contro - 8 -

ture e dispositivi di protezione individuale, per la partecipazione ad eventuali attività di formazione necessarie). ART. 8 - PAGAMENTI E CONTROLLI La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata da parte dell'associazione sulla base delle spese sostenute di cui all art. 7 e supportata da documentazione giustificativa dei costi. Il rimborso sarà effettuato dal Comune di Monte San Pietro entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso da parte dell Associazione e previa verifica, se dovuta, della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva). L Associazione si impegna a trasmettere al Comune di Monte San Pietro i dati utili agli Enti previdenziali per il rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva), previsto dalla seguente normativa: L. n. 266/2002, Circolare INAIL n. 7/2008, Circolare Ministero del Lavoro n. 5/2008 e determina dell Autorità dei Contratti Pubblici n. 1 2010. ART. 9 - DURATA La presente convenzione ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e ha validità fino al 31 dicembre 2018 e potrà essere rinnovata o prorogata nei termini di legge. ART. 10 - INADEMPIENZE E RECESSO Il Comune di Monte San Pietro procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi all'associazione la quale dovrà adottare i necessari interventi. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal Comune di Monte San Pietro per iscritto entro 15 giorni dalla veri- p. l'associazione p. il Soggetto gestore fica, fissando un termine entro il quale l'associazione adotta i provvedimenti necessari. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente - 9 -

atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, il Comune di Monte San Pietro ha la facoltà di recedere dalla convenzione, comunicandolo per iscritto all Associazione stessa. Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'associazione potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso cancella gli eventuali diritti per servizi non ancora erogati e non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza della stessa convenzione. ART. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE Le Associazioni prendono atto che il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 30.1.2014, ha approvato, tra l'altro, il codice di comportamento del Comune di Monte San Pietro. L'art. 2 di tale codice stabilisce che gli obblighi previsti dallo stesso nonchè dal Codice Generale (D.P.R. n. 62/2013) si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Si richiama pertanto nella presente convenzione tale obbligo. Le Associazioni dichiarano di aver ricevuto il codice di comportamento del Comune che, in ogni caso, è pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Disposizioni generali, articolo Programma per la Trasparenza e l'integrità. ART. 12 - MISURE OBBLIGATORIE DEL PIANO TRIENNALE DI PRE- VENZIONE DI CORRUZIONE Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente Piano triennale di prevenzione di corruzione, nell'ambito delle misure obbligatorie, le Associazioni qui dichiarano, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali in caso di p. l'associazione p. il Soggetto gestore dichiarazione mendace, che non sussistono rapporti di parentela e affinità con il - 10 -

Responsabile del 3 Settore del Comune o con altri dipendenti aventi funzioni di istruttore nel procedimento cui attiene il presente contratto. ART. 13 - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Le Associazioni prendono atto che i dati relativi alla presente convenzione saranno pubblicati nel sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, in adempimento degli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013. Letto, approvato e sottoscritto. per Associazione Mosaico di Solidarietà Il Presidente (Marcello Magliozzi) Lì, per Associazione La Conserva - Circolo ARCI Il Legale Rappresentante (Claudio Contri) Lì, per il Comune di Monte San Pietro, il Responsabile del 3 Settore, Eros Legnani, sottoscrive il presente atto con firma digitale. - 11 -