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Sentenza 238/2014 Decisione del 22/10/2014 Deposito del 22/10/2014; Pubblicazione in G. U. 29/10/2014 n. 45 Massima n. 38133 Titolo Controllo di legittimità costituzionale - Oggetto - Norme del diritto internazionale generalmente riconosciute di cui al meccanismo di adattamento automatico dell'art. 10, primo comma, Cost., formate prima della Costituzione repubblicana - Sono incluse. Testo L'istituto dell'illegittimità costituzionale non si riferisce solo alle leggi posteriori alla Costituzione ma anche a quelle anteriori, sia perché, dal lato testuale, gli artt. 134 Cost. e 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 parlano di questioni di legittimità costituzionale delle leggi, senza fare alcuna distinzione, sia perché, dal lato logico, il rapporto tra leggi ordinarie e leggi costituzionali e il grado che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti non mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori o posteriori a quelle costituzionali. Il predetto principio vale anche per le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute di cui al meccanismo di adattamento automatico dell'art. 10, primo comma, Cost. che si siano formate prima o dopo la Costituzione, non rilevando in senso contrario la circostanza che esse non siano contemplate espressamente dall'art. 134 Cost. Tale disposizione, infatti, assoggetta al controllo accentrato di costituzionalità tutte le leggi, gli atti e le norme le quali, pur provviste della stessa efficacia delle leggi formali, ordinarie e costituzionali, siano venute ad esistenza anche per vie diverse dal procedimento legislativo, sottraendo allo scrutinio soltanto gli atti che hanno un rango ed una forza inferiori rispetto alla legge. Pertanto, non sussistono, sul piano logico e sistematico, ragioni per le quali il controllo di legittimità costituzionale dovrebbe essere escluso per le consuetudini internazionali o limitato solo a quelle posteriori alla Costituzione, tenuto conto che a queste ultime è riconosciuta la medesima efficacia delle consuetudini formatesi in epoca precedente ed il medesimo limite del rispetto degli elementi identificativi dell'ordinamento costituzionale, vale a dire dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili della persona. - Per la valutazione di legittimità costituzionale della norma consuetudinaria internazionale sull'immunità degli agenti diplomatici, v. la citata sentenza n. 48/1979, ove è, tra l'altro, significativamente affermato che «il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall'art. 10 Cost. non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, operando in un sistema costituzionale che ha i suoi cardini nella sovranità popolare e nella rigidità della Costituzione». - Per il principio secondo cui il controllo di legittimità costituzionale riguarda sia norme posteriori che norme anteriori alla Costituzione repubblicana, v. la citata sentenza n. 1/1956. Massima n. 38134 Titolo Norme di diritto internazionale - Interpretazione da parte della Corte Internazionale di Giustizia della norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati - Esclusione del sindacato da parte di amministrazioni, giudici nazionali, Corte costituzionale - Applicazione del principio di conformità. Testo La norma internazionale consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per atti ritenuti iure imperii è stata interpretata dalla sentenza del 3 febbraio 2012 della

Corte internazionale di Giustizia (CIG), la quale - in vista della definizione della controversia tra Germania e Italia avente ad oggetto la giurisdizione del giudice italiano sulle cause di risarcimento dei danni patiti nel corso della seconda guerra mondiale da cittadini italiani catturati e deportati dalle forze militari tedesche - ha escluso che la prassi internazionale riveli elementi sufficienti per dedurre l'esistenza di una deroga alla predetta norma relativamente alle ipotesi di crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, individuando, sul piano del diritto internazionale, nell'apertura di un nuovo negoziato il solo strumento idoneo a compensare l'innegabile sacrificio di diritti fondamentali delle vittime. L'interpretazione della CIG non consente alcun sindacato da parte di amministrazioni e/o giudici nazionali, ivi compresa la Corte costituzionale, poiché si riferisce ad una norma di diritto internazionale, esterna all'ordinamento giuridico italiano, la cui applicazione da parte dell'amministrazione e/o del giudice, in virtù del rinvio operato dall'art. 10, primo comma, Cost., deve essere effettuata in base al principio di conformità, e cioè nell'osservanza dell'interpretazione che ne è data nell'ordinamento di origine, che è l'ordinamento internazionale. - Per l'affermazione che l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, v. le citate sentenze nn. 32/2014, 271/2011 e 56/2009. - Per l'orientamento secondo cui il thema decidendum, con riguardo alle norme censurate, va identificato tenendo conto della motivazione delle ordinanze o comunque dell'intero contesto del provvedimento di rimessione, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 258/2012 e 181/2011, ordinanza n. 162/2011. - Sull'insindacabilità, da parte di amministrazioni e/o giudici nazionali, ivi compresa la Corte costituzionale, dell'interpretazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo resa dalla Corte di Strasburgo, v. le citate sentenze nn. 349/2007 e 348/2007. Massima n. 38135 Titolo Operatività dei "controlimiti" nell'ordinamento costituzionale repubblicano - Sistema accentrato di controllo di legittimità costituzionale - Verifica di compatibilità delle norme esterne con i principi irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale - Attribuzione esclusiva della Corte costituzionale. Testo I principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscono un limite all'ingresso delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l'ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l'art. 10, primo comma, Cost. ed operano altresì quali "controlimiti" all'ingresso delle norme dell'unione europea, oltre che come limiti all'ingresso delle norme di esecuzione dei Patti Lateranensi e del Concordato, rappresentando gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale. In un sistema accentrato di controllo di costituzionalità, la verifica della compatibilità costituzionale (cioè della conformità ai principi irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale) della norma internazionale da immettere ed applicare nell'ordinamento interno, così come interpretata nell'ordinamento internazionale ed avente rango costituzionale in virtù del rinvio operato dall'art. 10, primo comma, Cost., spetta alla sola Corte costituzionale, con esclusione di qualsiasi altro giudice. Infatti, la competenza della Corte è determinata dal contrasto di una norma con una norma costituzionale e, ovviamente, con un principio fondamentale dell'assetto costituzionale dello Stato ovvero con un principio posto a tutela di un diritto inviolabile della persona, contrasto la cui valutazione non può competere ad altro giudice che al giudice costituzionale. Ogni soluzione diversa si scontra con la competenza a quest'ultimo riservata dalla Costituzione. - Per l'affermazione che il bilanciamento rientra tra «le ordinarie operazioni cui la Corte costituzionale è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza», v. la citata sentenza n. 236/2011. - Sulla qualificazione dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona come elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento italiano,

operanti come controlimiti all'ingresso in esso di norme di altri ordinamenti, v. le citate sentenze nn. 284/2007, 73/2001, 168/1991, 232/1989, 1146/1988, 170/1984, 18/1982, 48/1979, 183/1973, 32/1971, 31/1971 e 30/1971. - Sul carattere accentrato del controllo di costituzionalità italiano e sulla spettanza alla sola Corte costituzionale della verifica di compatibilità con i principi fondamentali dell'assetto costituzionale e di tutela dei diritti umani, v. le citate sentenze nn. 120/2014, 284/2007 e 1/1956. Massima n. 38136 Titolo Immunità internazionale degli Stati - Norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per tutti indistintamente gli atti iure imperii, inclusi gli atti qualificabili quali crimini di guerra o contro l'umanità lesivi di diritti fondamentali della persona - Asserita operatività nell'ordinamento italiano - Esclusione - Limite dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili costituzionalmente garantiti - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione. Testo Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., della norma prodotta nell'ordinamento italiano mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost., della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per tutti gli atti ritenuti iure imperii, così come interpretata dalla sentenza del 3 febbraio 2012 della Corte internazionale di Giustizia (CIG) la quale - in vista della definizione della controversia tra Germania e Italia sulla risarcibilità dei danni sofferti nel corso della seconda guerra mondiale da cittadini italiani catturati e deportati dalle forze militari tedesche - vi ha ritenuto inclusi anche i crimini di guerra o contro l'umanità lesivi di diritti fondamentali della persona. La Costituzione impone di accertare se la norma internazionale sull'immunità degli Stati, come interpretata nell'ordinamento internazionale, possa entrare nell'ordinamento italiano, in quanto non contrastante con principi fondamentali e diritti inviolabili; infatti, il verificarsi di tale ultima ipotesi esclude l'operatività del meccanismo di adattamento automatico dell'art. 10, primo comma, Cost., con la conseguenza inevitabile che la norma internazionale, per la parte confliggente con i predetti principi e diritti, non entra nell'ordinamento e non può essere quindi applicata. Fra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale vi è il diritto di agire e di resistere in giudizio a difesa dei propri diritti (il diritto al giudice) riconosciuto dall'art. 24 Cost. in primis per la tutela dei diritti fondamentali della persona. L'art. 24 Cost. è strettamente legato all'art. 2 Cost.: quest'ultimo è la norma sostanziale posta, tra i principi fondamentali della Costituzione, a presidio dell'inviolabilità dei diritti fondamentali della persona, tra i quali, nella specie conferente a titolo primario, la dignità; anche il primo presidia la dignità della persona, tutelando il suo diritto ad accedere alla giustizia per far valere il proprio diritto inviolabile. Nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale può essere limitato purché vi sia un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente sul principio consacrato nell'art. 24 Cost. Tuttavia, la norma consuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, nella parte in cui esclude la giurisdizione del giudice sulle cause di risarcimento dei danni sofferti dalle vittime di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, determina il sacrificio totale del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti delle suddette vittime, senza che sia possibile ravvisare un preminente interesse pubblico antagonista. L'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24 Cost., se ha un senso, logico prima ancora che giuridico, tale da giustificare il sacrificio del principio della tutela giurisdizionale dei diritti inviolabili, deve collegarsi, nella sostanza e non solo nella forma, con la funzione sovrana dello Stato straniero, con l'esercizio tipico della sua potestà di governo. Crimini contro l'umanità,

quali la deportazione, i lavori forzati e gli eccidi, non possono giustificare il sacrificio totale della tutela dei diritti inviolabili delle vittime di quei crimini. In un contesto istituzionale contraddistinto dalla centralità dei diritti dell'uomo, esaltati dall'apertura dell'ordinamento costituzionale alle fonti esterne, la circostanza che per la tutela dei diritti fondamentali delle vittime dei crimini de quibus sia preclusa la verifica giurisdizionale rende del tutto sproporzionato il sacrificio di due principi supremi consegnati nella Costituzione rispetto all'obiettivo di non incidere sulla sovranità dello Stato, allorquando quest'ultima si sia espressa con comportamenti palesemente criminali ed estranei all'esercizio legittimo della potestà di governo. Inoltre, il diritto al giudice sancito dalla Costituzione richiede una tutela effettiva dei diritti dei singoli: proprio l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice rende manifesto il contrasto della norma internazionale, come definita dalla CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. Tale contrasto impone di escludere che operi il rinvio di cui all'art. 10, primo comma, Cost., limitatamente all'estensione dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati alle azioni di danni provocati da atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Pertanto, la parte della norma internazionale che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega alcun effetto. - Sulla progressiva definizione del contenuto della norma internazionale consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, v. la citata sentenza n. 329/1992. - Per l'affermazione che il contrasto con i principi fondamentali e con i diritti inviolabili «esclude l'operatività del rinvio alla norma internazionale», v. la citata sentenza n. 311/2009. - Sulla riconducibilità del diritto alla tutela giurisdizionale nell'ambito dei diritti inviolabili dell'uomo e dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, v. le citate sentenze nn. 120/2014, 29/2003, 26/1999, 82/1996, 18/1982 e 98/1965. - Sulle condizioni che possono giustificare un limite al diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale, v. le citate sentenze nn. 329/1992 e 18/1982. - Per l'orientamento secondo cui il rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili dell'uomo, elementi identificativi dell'ordinamento costituzionale, segna il limite all'apertura dell'ordinamento italiano all'ordinamento internazionale e sovranazionale, v. le citate sentenze nn. 349/2007, 284/2007, 73/2001, 15/1996, 168/1991, 232/1989, 170/1984, 48/1979 e 183/1973. - Sulla centralità dei diritti dell'uomo nell'attuale contesto istituzionale, caratterizzato dall'apertura dell'ordinamento costituzionale alle fonti esterne, v. la citata sentenza n. 349/2007. - Sull'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, v., tra le tante, le citate sentenze nn. 182/2014, 119/2013, 281/2010, 77/2007, 232/1989 e 98/1965. Atti oggetto del giudizio legge 14/01/2013 n. 5 art. 3 Parametri costituzionali Costituzione art. 2 Costituzione art. 24 Massima n. 38137 Titolo Immunità internazionale degli Stati - Legge di adattamento alla Carta delle Nazioni Unite - Legge di adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004 - Obbligo per gli Stati aderenti di osservare le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia - Sentenza della CIG Germania c. Italia del 3 febbraio 2012, che ha incluso tra gli atti iure imperii sottratti alla giurisdizione di cognizione italiana anche i crimini di guerra e contro l'umanità commessi in Italia e in Germania nei confronti di cittadini italiani nel periodo 1943-1945 dalle truppe del Terzo Reich - Sentenza lesiva del principio fondamentale della dignità umana e del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti inviolabili - Necessità di escluderne l'operatività nell'ordinamento italiano - Illegittimità costituzionale.

Testo Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2 e 24 Cost., gli artt. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia (CIG), anche quando essa gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, ritenuti iure imperii, commessi dalla Germania nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - e 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. L'art. 1 della legge del 1957 ha dato piena ed intera esecuzione allo Statuto delle Nazioni Unite, il cui scopo è il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; fra gli organi dell'onu figura la CIG, le cui decisioni vincolano ciascuno Stato membro in ogni controversia di cui sia parte. Tale vincolo costituisce una delle limitazioni di sovranità alle quali, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'italia ha consentito in favore di quelle organizzazioni internazionali, come l'onu, volte ad assicurare pace e giustizia fra le Nazioni, sempre però nel limite del rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione. Con esclusivo e specifico riguardo al contenuto della citata sentenza della CIG, che ha interpretato la norma internazionale generale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri come comprensiva dell'ipotesi di atti ritenuti iure imperii qualificati come crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, si delinea il contrasto della legge di adattamento alla Carta delle Nazioni Unite con gli artt. 2 e 24 Cost. Poiché la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali costituisce uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, ad esso non può opporre resistenza il denunciato art. 1, limitatamente alla parte in cui vincola lo Stato italiano, e per esso il giudice, a conformarsi al pronunciamento della CIG. Per il resto, rimane ovviamente inalterato l'impegno dello Stato italiano al rispetto di tutti gli obblighi internazionali derivanti dall'adesione alla Carta delle Nazioni Unite, ivi compreso il vincolo ad uniformarsi alle decisioni della CIG. L'impedimento all'ingresso nell'ordinamento interno della norma convenzionale, sia pure esclusivamente in parte qua, si traduce - non potendosi incidere sulla legittimità di una norma esterna - nella dichiarazione di illegittimità della legge di adattamento speciale limitatamente a quanto contrasta con i conferenti principi costituzionali fondamentali, rimanendo per ogni altro aspetto ferma e indiscussa la sua perdurante validità ed efficacia. Con la legge n. 5 del 2013 l'italia ha, invece, aderito e dato piena ed intera esecuzione alla Convenzione ONU del 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, che ha recepito il principio di diritto internazionale consuetudinario dell'immunità giurisdizionale degli Stati, delimitandone l'ambito di operatività mediante l'individuazione dei casi di esenzione (ad esempio, le transazioni commerciali, i contratti di lavoro e le lesioni all'integrità fisica delle persone), al fine di garantire la certezza del diritto nei rapporti tra gli Stati e le persone fisiche e giuridiche. Il censurato art. 3 della legge di adattamento speciale, nell'ottica di dare esecuzione alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, ha disciplinato puntualmente l'obbligo dello Stato italiano di conformarsi a tutte le decisioni con le quali la CIG abbia escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, imponendo al giudice di rilevare d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo, il difetto di giurisdizione e individuando un ulteriore caso di revocazione delle sentenze passate in giudicato, rese in contrasto con la decisione della CIG. Il legislatore non ha tuttavia tenuto in debita considerazione le ipotesi in cui la CIG abbia affermato l'immunità in relazione ad azioni risarcitorie di danni prodotti da atti configurabili quali crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, anche ove posti in essere dalle forze armate dello Stato sul territorio dello Stato del foro: ipotesi nella quale è da ritenere esclusa l'applicazione della stessa Convenzione sulle immunità giurisdizionali degli Stati. L'obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di

riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, si pone in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana. Il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili, riconoscendo l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, manifestatosi in crimini gravissimi. L'affermazione della giurisdizione del rimettente lascia comunque impregiudicato il merito delle domande proposte nei giudizi principali. - Per l'orientamento secondo cui le limitazioni di sovranità alle quali lo Stato italiano consente, ai sensi dell'art. 11 Cost., in favore di quelle organizzazioni internazionali, come l'onu, volte ad assicurare pace e giustizia fra le Nazioni, devono avvenire sempre nel limite del rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione, v. la citata sentenza n. 73/2001. - Sull'impossibilità di incidere su una norma esterna all'ordinamento, potendo la Corte costituzionale solo dichiarare illegittima la legge di adattamento speciale limitatamente a quanto contrasta con i conferenti fondamentali principi costituzionali, v. le citate sentenze nn. 311/2009, 223/1996, 128/1987, 210/1986, 132/1985 e 18/1982. Atti oggetto del giudizio legge 14/01/2013 n. 5 art. 3 legge 17/08/1957 n. 848 art. 1 Parametri costituzionali Costituzione art. 2 Costituzione art. 24

Pronuncia SENTENZA N. 238 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giuseppe TESAURO; Giudici : Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945) e dell art. 1 [recte: art. 3] della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell ordinamento interno), promossi dal Tribunale di Firenze con tre ordinanze del 21 gennaio 2014 rispettivamente iscritte ai nn. 84, 85 e 113 del registro ordinanze 2014, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23 e 29, prima serie speciale, dell anno 2014. Visti gli atti di costituzione di S.F., di A.M. ed altri e di B.D., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell udienza pubblica del 23 settembre 2014 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro; uditi l avvocato Joachim Lau per S.F., per A.M. ed altri e per B.D. e l avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. Con tre distinte ordinanze di identico tenore, adottate il 21 gennaio 2014 (reg. ord. n. 84, n. 85 e n. 113 del 2014), il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale: 1) della «norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell art. 10, primo comma, Cost.», della consuetudine internazionale accertata dalla Corte internazionale di giustizia (CIG) nella

sentenza del 3 febbraio 2012, nella parte in cui nega la giurisdizione, nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi, almeno in parte, nello Stato del giudice adito, iure imperii dal Terzo Reich; 2) dell art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), nella parte in cui, recependo l art. 94 dello Statuto dell ONU, obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della CIG quando essa ha stabilito l obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l umanità, commessi iure imperii dal Terzo Reich, almeno in parte nel territorio italiano; 3) dell art. 1 (recte: art. 3) della legge 14 gennaio 2013 n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell ordinamento interno), nella parte in cui obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della CIG anche quando essa ha stabilito l obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l umanità, commessi iure imperii dal Terzo Reich nel territorio italiano, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione. Le richiamate norme vengono censurate in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., in quanto, impedendo l accertamento giurisdizionale e l eventuale condanna delle gravi violazioni dei diritti fondamentali subìte dalle vittime dei crimini di guerra e contro l umanità, perpetrati sul territorio dello Stato italiano, investito dall obbligo di tutela giurisdizionale, ma commessi da altro Stato, anche se nell esercizio dei poteri sovrani (iure imperii), contrasterebbero con il principio di insopprimibile garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti, consacrato nell art. 24 Cost., il quale è principio supremo dell ordinamento costituzionale italiano ed in quanto tale costituisce limite all ingresso sia delle norme internazionali generalmente riconosciute, ex art. 10, primo comma, Cost., che delle norme contenute in trattati istitutivi di organizzazioni internazionali aventi gli scopi indicati dall art. 11 Cost. o derivanti da tali organizzazioni. 1.1. Il giudice rimettente premette di essere stato adito: in riferimento al primo giudizio, dal signor F. S. per ottenere la condanna della Repubblica federale tedesca al risarcimento dei danni dal medesimo patiti nel corso della seconda guerra mondiale per essere stato catturato nel territorio italiano da forze militari tedesche e deportato a Mauthausen in dato 8 giugno 1944, dove fu liberato solo il 25 giugno 1945, dopo innumerevoli sofferenze; in riferimento al secondo giudizio, dai legittimi eredi del signor L. C. per ottenere la condanna della Repubblica federale tedesca al risarcimento dei danni dal medesimo patiti nel corso della seconda guerra mondiale per essere stato catturato nel territorio italiano da forze militari tedesche l 8 settembre 1943, deportato in Germania per essere adibito al lavoro forzato, ucciso in uno dei lager di Kahla-Thuringa in Germania e, secondo la Croce rossa internazionale, sepolto in una fossa comune con seimila prigionieri, ridotti in schiavitù; in relazione al terzo giudizio, dal sig. D. B., per ottenere la condanna della Repubblica federale tedesca al risarcimento dei danni dal medesimo patiti nel corso della seconda guerra mondiale per essere stato catturato nel territorio italiano da forze militari tedesche il 9 settembre 1943 a Verona, nell ospedale dove era ricoverato, dal quale fu deportato in Germania per essere adibito al lavoro forzato, segregato nel campo di concentramento di Zeitz, uno dei sottolager di Buchenwald, prima di essere trasferito nel campo di Hartmannsdorf Stammlager IVF e poi ancora a Granschutz dove veniva liberato dagli alleati alla fine della guerra. Il rimettente ricorda che la Repubblica federale di Germania, costituitasi nei giudizi, eccepiva il difetto di giurisdizione dell autorità giudiziaria italiana e chiedeva al giudice di dare attuazione alla sentenza del 3 febbraio 2012 della CIG, non accettando il contraddittorio sul merito della vicenda. Pertanto, il giudice rimettente sollevava la predetta questione di legittimità costituzionale delle norme che gli imponevano di declinare la giurisdizione.

1.2. Il Tribunale di Firenze osserva che la questione oggetto dei giudizi consiste nel valutare se l ordinamento giuridico entro il quale il giudice italiano è chiamato a decidere le controversie, nel conformarsi alle norme dell ordinamento giuridico internazionale generalmente riconosciute, imponga al giudice dello Stato dove il crimine internazionale è stato commesso di negare l accesso al giudizio civile risarcitorio di accertamento e condanna, anche quando sul proprio territorio sia stato leso un diritto fondamentale, mediante un crimine di guerra e contro l umanità, ancorché ad opera di uno Stato estero nell esercizio di poteri sovrani. Dopo aver precisato che non è in contestazione la natura di crimine internazionale dei fatti oggetto di causa e la loro potenzialità lesiva di diritti fondamentali, il rimettente ricorda che, prima della sentenza della CIG, la Corte di cassazione aveva affermato che l immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri riconosciuta dal diritto internazionale non ha carattere assoluto, ma può trovare un limite anche quando lo Stato operi nell esercizio della sua sovranità, ove le condotte integrino crimini contro l umanità, tali da configurare un crimine internazionale (sentenze n. 5044 del 2004 e n. 14202 del 2008). Il giudice rimettente rileva, tuttavia, che, a seguito della pronuncia emessa dalla CIG in data 3 febbraio 2012, secondo la quale «il diritto consuetudinario internazionale continu[a] a prevedere che ad uno Stato sia riconosciuta l immunità in procedimenti per illeciti presumibilmente commessi sul territorio di un altro Stato dalle proprie forze armate ed altri organismi statali nel corso di un conflitto armato», anche allorquando lo si accusi di gravi violazioni delle leggi internazionali sui diritti umani, la Corte di cassazione, mutando orientamento sulla scia della predetta decisione internazionale, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano rilevando che «la tesi inaugurata dalla Cass. n. 5044 del 2004 è rimasta isolata e non è stata convalidata dalla comunità internazionale di cui la CIG è massima espressione, sicché il principio ( ) non può essere portato ad ulteriori applicazioni» (sentenze n. 32139 del 2012 e n. 4284 del 2013). A conferma di tale orientamento sarebbe, poi, sopraggiunta la legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004 nonché norme di adeguamento dell ordinamento interno) che all art. 3 contiene l espressa esclusione della giurisdizione italiana per i crimini di guerra commessi dal Terzo Reich anche per i procedimenti in corso. Il Tribunale di Firenze precisa che la CIG ha ritenuto di non dover valutare l interferenza tra la tutela del diritto fondamentale della persona umana ed il principio di sovranità dello Stato chiamato a rispondere del fatto illecito, escludendo l esistenza di un conflitto tra norme di ius cogens materiali e norme (come l immunità) ritenute formali o processuali in quanto operanti su piani differenti. Pertanto il rimettente rileva che, se, da una parte, al giudice italiano è sottratta l interpretazione della valenza imperativa ed inderogabile dello ius cogens, ambito nel quale la Corte di giustizia ha una competenza assoluta ed esclusiva, non può negarsi la sua competenza a verificare se l adozione indifferenziata di tale protezione in favore dei singoli Stati ed in danno dei singoli individui gravemente lesi sia conforme alla Costituzione italiana ed alle sue fonti integrative anche sovranazionali; se cioè l apertura verso ordinamenti diversi, contenuta negli artt. 10, 11 e 117 Cost. sia priva o meno di filtri selettivi in grado di condizionare, nel caso in esame, la decisione della pregiudiziale sollevata dalla Repubblica federale di Germania. Ad avviso del rimettente, è dubbio che l immunità degli Stati, in specie fra quelli dell Unione europea, possa ancora consentire, ancorché solo per effetto di consuetudini internazionali anteriori all entrata in vigore della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea, l esclusione incondizionata della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali violati da crimini di guerra e contro l umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.

Posto che è la stessa CIG a riconoscere che, nella specie, si determina una lesione concreta e definitiva della tutela giurisdizionale del diritto violato, e, tuttavia, ritiene che la violazione delle norme di natura materiale con valore imperativo inderogabile (dei diritti fondamentali dell uomo anche se calpestati da una diffusa prassi di crimini di guerra e contro l umanità) non contrasti con le norme internazionali di natura procedurale sull immunità statale, il Tribunale di Firenze dubita che, nell ambito del diritto interno, il principio di eguaglianza sovrana degli Stati, con riguardo al suo corollario in materia di immunità, possa giustificare il sacrificio della tutela giurisdizionale di un diritto fondamentale quando e se la tutela è richiesta verso uno Stato, diverso da quello di appartenenza del giudice adito, che abbia commesso un crimine internazionale ancorché nell esercizio dei poteri sovrani. Sebbene non sia più consentito alla giurisdizione interna verificare se il singolo atto criminoso compiuto dal Terzo Reich sul territorio italiano militarmente occupato sia o meno collocabile tra gli atti iure imperii dal punto di vista internazionale, a seguito della pronuncia della CIG, la quale non lascia più margini di valutazione sotto questo profilo, il rimettente ritiene che, però, non possa non considerarsi che il carattere assoluto dell immunità internazionale preclude, per gli individui interessati, qualsiasi possibilità di veder accertati e tutelati i propri diritti, nella specie già negati nell ordinamento interno tedesco. Il Tribunale di Firenze ricorda che, sin da una risalente sentenza (n. 48 del 1979), la Corte costituzionale ha affermato che, nel contrasto fra norme internazionali immesse nell ordinamento italiano mediante l art. 10, primo comma, Cost. e principi fondamentali dell ordinamento giuridico italiano, devono essere questi ultimi a prevalere. Con una successiva decisione (sentenza n. 73 del 2001), questa medesima Corte prosegue ancora il rimettente ha ribadito il principio secondo il quale «l orientamento di apertura dell ordinamento italiano nei confronti sia delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, sia delle norme internazionali convenzionali incontra i limiti necessari a garantirne l identità e, quindi, innanzitutto i limiti derivanti dalla Costituzione». Pertanto, i principi fondamentali dell ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituirebbero limite tanto all ingresso delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l ordinamento giuridico italiano si conforma in virtù dell art. 10, primo comma, Cost., quanto delle norme contenute in trattati istitutivi di organizzazioni internazionali aventi gli scopi indicati dall art. 11 Cost. o derivanti da tali organizzazioni. Considerato che il principio di cui all art. 24 Cost. costituisce uno dei principi supremi dell ordinamento costituzionale italiano, essendo «intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio» (sentenza n. 18 del 1982), il rimettente dubita della legittimità costituzionale della norma consuetudinaria. Infatti, il principio supremo di insopprimibile garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti sarebbe insuscettibile di cedere di fronte alla norma consuetudinaria di diritto internazionale che rileva nel caso concreto, così come esplicitata dalla CIG, ogniqualvolta a ledere il diritto fondamentale della persona umana sia un crimine contro l umanità commesso nello Stato investito dall obbligo di tutela giurisdizionale, ancorché commesso da altro Stato nell esercizio dei poteri sovrani. In definitiva, ad avviso del rimettente, il giudice italiano non potrebbe accogliere l indicazione fornita dalla CIG e quindi negare l accesso al processo rimettendo la protezione individuale alle dinamiche dei rapporti tra organi politici degli Stati che, per decenni, non sono riusciti a trovare la soluzione. Negare il processo civile di accertamento e condanna per le aberranti condotte del Terzo Reich implicherebbe sacrificare irrimediabilmente il diritto alla tutela dei diritti.

Il rimettente precisa, inoltre, che è una scelta obbligata quella di sollevare questione di legittimità costituzionale, tenuto conto di quanto già affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 311 del 2009 e cioè che il verificarsi dell ipotesi in cui la norma internazionale risulti in contrasto con la Costituzione «esclude l operatività del rinvio alla norma internazionale e, dunque, la sua idoneità ad integrare il parametro dell art. 117, primo comma, Cost.»: e, pertanto, «non potendosi evidentemente incidere sulla sua legittimità, comporta ( ) l illegittimità ( ) della legge di adattamento (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007)». Per le ragioni esposte, il Tribunale di Firenze rimette la questione al vaglio di legittimità costituzionale, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma interna, prodotta, ex art. 10, primo comma, Cost., in conformità alla consuetudine internazionale formatasi prima della Costituzione, che nega nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra la giurisdizione dello Stato in cui l illecito ha, almeno in parte, prodotto i suoi effetti lesivi. Aggiunge il rimettente che l art. 94 dello Statuto delle Nazioni Unite, che prescrive che «ciascun membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla decisione della Corte internazionale di giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte», essendo trasposto nell ordinamento interno in forza della legge di ratifica avente valore sub-costituzionale anche se in forza di norma di rango costituzionale (l art. 11 Cost.), obbliga l ordinamento interno solo se e nella parte in cui è compatibile con la Costituzione. Pertanto, il dubbio di legittimità costituzionale deve coinvolgere ad avviso del rimettente anche la legge n. 848 del 1957, nella parte in cui, recependo la Carta ONU ed in particolare l art. 94 della stessa, vincola tutti gli organi dello Stato ad adeguarsi alle sentenze della CIG, ivi compresa quella qui conferente del 3 febbraio 2012. Sulla base dei medesimi argomenti il rimettente censura, altresì, l art. 3 della legge n. 5 del 2013, in ragione del fatto che in esso è stato ulteriormente disciplinato l obbligo del giudice nazionale di adeguarsi alla pronuncia della CIG che ha negato la giurisdizione del giudice italiano nella causa di risarcimento del danno per i crimini ritenuti iure imperii commessi dal Terzo Reich nel territorio italiano. Infine, il Tribunale di Firenze precisa che le norme censurate sono tutte norme la cui legittimità costituzionale rileva autonomamente nel giudizio principale, in quanto aventi ad oggetto precetti che, anche singolarmente presi, sarebbero idonei ad escludere il proprio potere giurisdizionale. 2. Nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede che la questione di legittimità costituzionale sollevata sia dichiarata inammissibile e/o infondata. La difesa statale sostiene, in primo luogo, l inammissibilità della questione sollevata, in quanto volta a sottoporre al sindacato di legittimità costituzionale la norma consuetudinaria sull immunità che sarebbe riconducibile ad una fase anteriore all adozione della Costituzione e non sarebbe, pertanto, sottoponibile al giudizio promosso dal giudice a quo, secondo l orientamento a suo dire consolidato della Corte costituzionale, la quale avrebbe affermato che solo le consuetudini internazionali venute ad esistenza dopo l entrata in vigore della Costituzione possono essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale (a tale proposito, a pretesa conferma, sono richiamate le sentenze nn. 48 del 1979, 471 del 1992, 15 del 1996, 262 del 2009). Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene, inoltre, che il vaglio circa la sussistenza della giurisdizione assuma un carattere logicamente pregiudiziale rispetto al sindacato di merito, cosicché sostenere che la semplice domanda di risarcimento per danni recati da atti contrari a norme materiali

inderogabili sia idonea a fondare la giurisdizione dello Stato territoriale paleserebbe un inammissibile rovesciamento dei rapporti di logica precedenza tra le due distinte valutazioni in rito ed in merito. Nel merito, l Avvocatura generale dello Stato, anzitutto, richiama all attenzione la circostanza che la Corte costituzionale avrebbe affermato che l art. 10, primo comma, Cost. rinvia alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, attribuendo ad esse un valore di norme costituzionali ed avrebbe risolto l apparente contrasto tra immunità e diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. alla luce del principio di specialità, riconoscendo che la compressione del principio espresso dall art. 24 Cost. può giustificarsi in virtù dei preminenti interessi sottesi all esigenza di garantire l immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione territoriale. La ragionevolezza insita nella conformazione del diritto di difesa a fronte delle esigenze connesse al rispetto dell immunità dello Stato estero dimostrerebbe, pertanto, l infondatezza delle censure di illegittimità costituzionale rivolte alle disposizioni impugnate. L obbligo di rispettare l immunità dello Stato estero troverebbe il suo fondamento anche in altre disposizioni (oggetto di impugnativa) ed in specie nell art. 94 dello Statuto dell ONU, recepito in Italia con la legge n. 848 del 1957, il quale impone a ciascuno Stato membro di conformarsi alle decisioni della CIG, e nell art. 3 della legge n. 5 del 2013, che ne costituisce esatta integrazione. Il dovere per l Italia di conformarsi alle consuetudini internazionali nonché alle decisioni della CIG, come statuito dal citato art. 94 dello Statuto dell ONU, troverebbe il proprio fondamento anche nell art. 11 Cost. il quale imporrebbe all Italia di rispettare le norme consuetudinarie di diritto internazionale come individuate dalla CIG, alle cui decisioni l Italia è tenuta a conformarsi ai sensi dello Statuto dell ONU. 3. Si sono costituiti, in tutti e tre i giudizi, (reg. ord. n. 84, n. 85 e n. 113 del 2014), gli attori dei processi principali, chiedendo che la Corte costituzionale accolga le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze. 3.1. La difesa degli attori del processo principale premette che la circostanza che la richiesta del risarcimento dei danni è stata effettuata solo dopo sessantasette anni è dovuta alla moratoria che la Repubblica federale tedesca aveva concordato con gli alleati, vincitori della seconda guerra mondiale, e che anche l Italia aveva dovuto rispettare in base all art. 18 del Trattato di pace. Precisa, altresì, che, dopo la fine della moratoria, le richieste di risarcimento erano state rigettate dalla Repubblica federale tedesca ed era stato negato qualsiasi altro rimedio per i crimini commessi dal Terzo Reich e dal suo governo. Con specifico riferimento alle questioni sollevate dal Tribunale di Firenze, la difesa degli attori del processo principale svolge alcune considerazioni preliminari. Essa ricorda che, a partire dal 26 giugno 1945, a San Francisco, in risposta alle gravi violazioni dei diritti fondamentali dell uomo, gli Stati della Comunità internazionale si obbligavano, con l art. 1, comma 3, e con l art. 55, lettera c), della Carta dell ONU, a rispettare i diritti dell uomo e le libertà fondamentali, senza distinzioni di razza, sesso, lingua, religione. Fra tali diritti era annoverato anche quello di adire un giudice (art. 14 del Patto per i diritti civili e politici del 19 dicembre 1966), divenuto poi un cardine del sistema internazionale per l osservanza dei diritti dell uomo (Risoluzione dell Assemblea generale dell ONU n. 60/147 recante «Basic principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violation of International Human Rights Law and Serious violations of International Umanitarian Law»). Pertanto, il conflitto tra la tutela dei diritti dell uomo ed il divieto di ingerenza negli affari interni (cui si collega l immunità giurisdizionale degli Stati) non può essere risolto a danno dei diritti fondamentali.

La difesa, quindi, osserva che l illegittimità costituzionale della legge n. 5 del 2013 non deriverebbe soltanto da una violazione dell art. 24 Cost., ma dal contrasto con lo stesso diritto internazionale e con la sua pretesa di tutelare i diritti fondamentali, incluso il diritto di adire un giudice competente in materia. La difesa degli attori chiede, quindi, che la Corte costituzionale accolga la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze, anche al fine di evitare che la CIG venga denunciata per aver ecceduto dalla sua competenza. Rileva, inoltre, che, alla luce del diritto internazionale vigente, esisterebbe la giurisdizione del giudice italiano e che, quindi, le norme censurate, nella parte in cui escludono la giurisdizione del giudice italiano per le azioni risarcitorie inerenti ai danni derivanti dai crimini contro l umanità posti in essere dalle forze armate tedesche durante la seconda guerra mondiale, si porrebbero in contrasto anche con gli artt. 10 e 117 Cost. in quanto lederebbero il diritto della parte privata di adire il competente giudice per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, in contrasto con il diritto internazionale consuetudinario e convenzionale. Pertanto, la difesa degli attori dei processi principali chiede che la Corte costituzionale dichiari l illegittimità costituzionale della legge n. 5 del 2013 per contrasto con gli artt. 24, 11 e 117 Cost. ed ammetta la giurisdizione del giudice italiano, escludendo l efficacia anche indiretta della sentenza della CIG del 3 febbraio 2012. Conseguentemente, chiede che vengano valutati ulteriori profili di illegittimità costituzionale della normativa denunciata attinenti, fra l altro: al divieto di retroattività di una legge procedurale e al divieto di retroattività del nuovo orientamento giurisprudenziale relativo ai diritti fondamentali affermatosi rispetto al precedente orientamento della Corte di cassazione; al divieto di disapplicare il diritto internazionale generalmente riconosciuto, in virtù del quale lo Stato convenuto può implicitamente o esplicitamente rinunciare alla sua immunità giurisdizionale, non gode di immunità per cause fondate su illeciti commessi mediante atti iure imperii se questi sono avvenuti nel territorio dello Stato ove il giudice adito ha sede e non gode di immunità in cause civili fondate su gravi violazioni dei diritti fondamentali; all obbligo di rispettare, in base agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., l art. 28, comma 2, della Convenzione europea per il rimedio pacifico delle controversie tra gli Stati europei del 29 aprile 1957, e l art. 6 della CEDU; al divieto di disattendere gli artt. 24 e 111 Cost. e/o gli artt. 1, comma 3, e 55, lettera c), della Carta dell ONU se una persona fisica è stata vittima di un crimine di guerra o di gravi crimini contro l umanità; agli artt. 101 e 102 Cost., in quanto l impugnato art. 3 della legge n. 5 del 2013 contiene un ordine del Parlamento o del Governo al giudice, in relazione a specifiche cause, di rinunciare alla propria competenza giurisdizionale senza poter valutare i fatti e il diritto applicabile e di annullare decisioni già definite. 4. All udienza pubblica, le parti costituite nel giudizio ed il Presidente del Consiglio dei ministri hanno insistito per l accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte. Considerato in diritto 1. Il Tribunale di Firenze dubita della legittimità costituzionale di alcune norme che gli imporrebbero di declinare la giurisdizione, come eccepito dalla convenuta, in relazione a tre giudizi instaurati contro la Repubblica federale di Germania (RFG) per ottenere la condanna di quest ultima al risarcimento dei danni patiti nel corso della seconda guerra mondiale da tre cittadini italiani, catturati nel territorio