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Dott. Gianni Mario Colombo 1

CONTROLLO FORMALE PRECEDENTE L ISCRIZIONE Verifica della regolarità della compilazione del modello di comunicazione Verifica della sussistenza dei requisiti formali previsti dall art. 10 D.Lgs. 460/97 Controllo allegazione della dichiarazione sostitutiva ovvero dell altra documentazione prevista in sostituzione 2

SANZIONI SPECIFICHE ART. 28, comma 1, lett. B) La mancata effettuazione della comunicazione prescritta dall art. 11 D.Lgs. 460/97, nell ipotesi in cui la Onlus usufruisca dei benefici fiscali previsti della stesso decreto, comporta l applicazione, nei confronti dei rappresentanti legali e dei membri degli organi amministrativi, di una specifica sanzione da 103 a 1033 euro (da. 200.000. 2.000.000). Nel caso in cui l ente, che abbia tutti i requisiti della ONLUS, non si avvalga del regime fiscale di favore, nessuna sanzione potrà essere applicata per la mancata comunicazione. 3

VARIAZIONI La sanzione fissata dall art. 28 del D. Lgs. 460/97 si applica in ogni caso per la mancata comunicazione delle variazioni che comportino la perdita della qualifica di ONLUS. 4

I POTERI DI CONTROLLO DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA 5

CIRCOLARE 14/E DEL 26.02.2003 Per impedire l indebita fruizione del regime agevolativo previsto per le ONLUS che, a seguito della presentazione dell apposito modello di comunicazione risultano iscritte nell Anagrafe Unica, si rendono necessari alcuni riscontri intesi a verificare: L esattezza e la completezza dei dati comunicati; La rispondenza dei dati e dell attività dichiarati ai presupposti di legge. 6

TIPOLOGIA DI CONTROLLI In tema di controlli la circ. 14/E/2003 pone su due livelli differenziati le diverse tipologie di controllo cui possono essere sottoposti i soggetti iscritti nell Anagrafe Unica delle Onlus. Sono previsti controlli di tipo formale e sostanziale che sono distinti sia da un punto di vista qualitativo che da una diversa collocazione temporale. 7

NELL AMBITO DEL CONTROLLO FORMALE DELLE ONLUS GIA ISCRITTE ALLA DATA DEL 4.11.2003 1 Le Direzione Regionali possono invitare i soggetti interessati a trasmettere (ai sensi dell art. 32 del D.P.R. 600/73): Lo statuto; L atto costitutivo; Altri documenti ritenuti necessari; Entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 8

NELL AMBITO DEL CONTROLLO FORMALE 2 Le Direzioni Regionali delle Entrate possono invitare i soggetti in argomento a compilare un apposito questionario per acquisire ulteriori chiarimenti ed informazioni. 9

AUTOCANCELLAZIONE Nella parte finale del questionario predisposto dalla citata circ. 14/E/2003 è contemplato l invito ad inoltrare richiesta di cancellazione dall anagrafe qualora, alla luce di un più approfondito esame delle proprie caratteristiche, l organizzazione riconosca di essersi erroneamente qualificata come Onlus. 10

L attività di controllo formale viene concepita soprattutto in funzione della proficua organizzazione dell Anagrafe Unica le cui finalità conoscitive verrebbero ostacolate dalla presenza di organizzazioni sprovviste dei requisiti di legge. 11

PARERE DELL AGENZIA DELLE ONLUS Nel caso in cui si riscontri il venir meno, successivamente all iscrizione, di uno o più requisiti di cui all art. 10 d.l.gs 460, la Direzione Regionale chiede preventivamente il parere all Agenzia delle Onlus al fine di provvedere alla cancellazione dall anagrafe, con la conseguente decadenza delle agevolazioni ed il recupero di quelle fruite. Il predetto parere deve essere fornito dall Agenzia entro 30 giorni dalla richiesta, ovvero in un termine più lungo se concordato, in caso contrario la D.R. potrà procedere autonomamente. 12

CANCELLAZIONE In mancanza della richiesta di cancellazione da parte dell ente, qualora i riscontri evidenzino l insussistenza dei presupposti necessari, la D.R., dopo aver acquisito il parere dell Agenzia delle Onlus, comunica all ente l esito sfavorevole del controllo formale con la conseguente cancellazione dall Anagrafe. 13

PROVVEDIMENTO Il provvedimento di cancellazione deve evidenziare i motivi che hanno configurato l insussistenza dei requisiti formali per l uso dell acronimo Onlus e per l accesso al regime tributario agevolato. 14

RICORSO Avverso il provvedimento di cancellazione può essere pro-posto ricorso alla Commis-sione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ha sede la Direzione Regionale che ha emesso il provvedimento. 15

TRASMISSIONE ALL UFFICIO DEL PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE Le D.R. trasmetteranno copia del provvedimento di cancellazione all Ufficio delle Entrate territorialmente competente, per l inserimento del soggetto nel piano annuale dei controlli al fine di recuperare gli eventuali indebiti risparmi, nonché per l applicazione di eventuali sanzioni. 16

CONTROLLO SOSTANZIALE L attività istruttoria svolta nell ambito dei controlli formali può evidenziare fattispecie meritevoli di successivi approfondimenti di indagine in quanto, pur non facendo emergere l insussistenza di requisiti formali, genera dubbi sull effettiva presenza ed il rispetto di tutti i requisiti ed i presupposti necessari per l uso della denominazione ONLUS. 17

ATTIVITA NECESSARIA Si rende necessaria un attività di con-trollo sostanziale nei confronti dei: Soggetti che non hanno risposto alla richiesta di ulteriori informazioni facendo sorgere la necessità di una ulteriore attività di riscontro; Soggetti che sembrano formalmente possedere i requisiti richiesti dalla legge, ma per i quali, tuttavia, sorgono dubbi sulla loro effettiva sussistenza. 18

FINALITA DEL CONTROLLO La finalità del controllo è quella, tra l altro, di verificare se l attività in concreto esercitata sia effettivamente da ricomprendere tra quelle previste dall art. 10 del D. Lgs. 460/97 e sia svolta per l esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. 19

SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO SOSTANZIALE Tale tipologia di controllo dovrà essere svolta dagli uffici operativi, salva la possibilità per le Direzioni Regionali di effettuare gli atti istruttori ritenuti necessari. 20

COMUNICAZIONE DELL ESITO DEL CONTROLLO Nel caso del controllo sostanziale, la procedura di cancellazione dell ente risultato inidoneo prevede il passaggio ulteriore della comunicazione dell esito del controllo dall Ufficio operativo alla D.R. che provvederà alla cancellazione dall Anagrafe previo parere dell Agenzia. 21

La soggettività giuridica Il settore di attività Il perseguimento di fini di solidarietà sociale La congruità dello statuto rispetto alla legge L invio del modello di comunicazione all Anagrafe Onlus L abuso della denominazione Onlus 22

Punto di partenza di ogni verifica: Analisi della documentazione informativa esibita dall organizzazione Punto di arrivo: Accertamento della reale sostanza non lucrativa dell ente e l assenza di comportamenti elusivi o evasivi Raccolta delle scritture contabili obbligatorie Esame analitico dei documenti ritenuti utili ai fini dell accertamento Individuazione della qualità degli elementi soggettivi utilizzati e dell entità di quelli oggettivi, sviluppati nell ambito dell attività svolta dall organizzazione Reperimento di altri elementi utili, coinvolgendo anche terzi soggetti, al fine delle successive contestazioni 23

a) Riscontro dell effettivo impiego di avanzi di: gestione Dell assenza di distribuzione di utili (anche in modo indiretto) Dell effettiva redazione del bilancio (o rendiconto) Devoluzione del patrimonio ad altre Onlus 24

b) Accertamento in relazione all attività effettivamente svolta c) Reale svolgimento delle attività istituzionali (Statuto) d) Eventuali attività connesse (accessorie) e) Assenza di altre attività f) Riscontro dei rapporti economici con soggetti terzi (erogazioni liberali) 25

Tecniche di controllo ispettivo sulla struttura documentale e contabile a) Regolarità dell impianto di rilevazione contabile per: - Attività complessivamente svolte - Attività connesse b) Adeguatezza del rendiconto (art. 25, c. 1 lett.a D.lgs 460/97) 26

c) Correttezza del ricorso alle semplificazioni contabili (art. 25, c. 3 e 4) sia nel caso di regime semplificato che supersemplificato d) Esame della relazione di controllo al bilancio sottoscritta da revisori contabili, allorché prevista (art. 25, c. 5) 27

Principio di trasparenza sulla gestione: obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale Principio della democraticità della struttura Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l effettività del rapporto medesimo 28

Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale derivante dalla vita dell organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura; 29

L obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; L obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento dell organizzazione per qualunque causa, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all art. 3, c. 190, della L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge N.B.: C.M. 168/E del 1998: la perdita di qualifica (di Onlus) equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell ente 30

Settori esclusivi di attività (art. 10, c. 1, lett. a) Eccezioni al principio di esclusività dell esercizio e delle attività statutarie istituzionali o direttamente connesse Attività in ogni caso considerate di solidarietà sociale Attività sottoposte all esame dello svantaggio sociale 1. Assistenza sociale o socio sanitaria; 2. Assistenza sanitaria; 3. Beneficenza; 4. Istruzione; 5. Formazione; 6. Sport dilettantistico; 7. Tutela promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico; Enti ecclesiastici con i quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese; Associazioni di promozione sociale (art. 3, c. 6, L. 287/91), riconosciute dal Ministero dell Interno; A condizione che per queste attività vengano separate le scritture contabili e si osservino le disposizioni previste per le Onlus 1. Assistenza sociale o socio sanitaria; 3. Beneficenza; 7. Tutela promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico; 2. Assistenza sanitaria; 4. Istruzione; 5. Formazione; &. Sport dilettantistico; 10. Tutela dei diritti civili; 31

8. Tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente; 9. Promozione della cultura e dell arte; 10. Tutela dei diritti civili; 11. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale, svolta direttamente da fondazioni o da esse affidata ad Università, enti di ricerca e ad altre fondazioni che la svolgono direttamente 8. Tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente; 9. Promozione della cultura e dell arte se finanziata da contributi dell Amministrazione Centrale dello Stato; 11. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale, svolta direttamente da fondazioni 32

CANCELLAZIONE DALL ANAGRAFE 33

34

CONSEGUENZE Dal giorno dell avvenuta cancellazione dall anagrafe, la ONLUS perde il diritto ai benefici fiscali (D Lgs. 460) La cancellazione conseguente all accertamento della mancanza fin dal momento dell iscrizione, anche di uno solo dei requisiti formali (art. 10) determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali ed il recupero di quelle fruite. 35

Se la cancellazione è conseguente al venir meno di uno o più requisiti, la ONLUS decade dal diritto alle agevolazioni fiscali successivamente alla data in cui i requisiti sono venuti meno. 36

CANCELLAZIONE DALL ANAGRAFE ORGANI PREPOSTI ALL INIZIATIVA ORGANI: POTERE D INIZIATIVA: DIREZIONE REGIONALE UFFICIO COMPETENTE PER DOM. FISC. Dopo l iscrizione, a seguito di controllo, se accerta la mancanza o il venir meno dei requisiti, provvede alla cancellazione e lo comunica all Ente e agli Uffici. Quando gli viene comunicata, dalla D.R., l avvenuta cancellazione, provvede ai controlli conseguenti. UFFICI NEI QUALI SIANO STATI COMPIUTI ATTI OGGETTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER DOM. FISC. Se, nell ambito dell attività istituzionale, acquisiscono elementi da cui risulti l inosservanza di uno o più requisiti (art.10 D. Lgs.460/97) ne danno tempestiva comunicazione alla D.R.. 37

SANZIONI E RESPONSABILITA DEI RAPPRESENTANTI LEGALI E DEGLI AMMINISTRATORI 38

All art. 28 del D. Lgs. 460/97 sono contemplate le sanzioni amministrative a carico dei rappresentanti legali e dei membri degli organi amministrativi delle ONLUS qualora: Si avvalgano dei benefici fiscali in assenza dei requisiti tipici delle ONLUS Sanzione da 1033 a 6197 euro Usino impropriamente la denominazione ONLUS Sanzione da 310 a 3099 euro 39

Omettano di inviare alla Direzione Regionale delle Entrate la comunicazione prescritta all art. 11 del D.Lgs. 460/97. Sanzione da 103 a 1033 euro Si precisa che la sanzione in commento trova applicazione nel caso in cui l Ente abbia usufruito delle agevolazioni riservate alle ONLUS. 40

Competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui sopra, è l Ufficio delle Entrate competente in base al domicilio fiscale della ONLUS. 41

I rappresentanti e gli amministratori di ONLUS che hanno indebitamente fruito dei benefici fiscali previsti dal D.Lgs. 460/97 sono altresì obbligati in solido al pagamento delle imposte, delle sanzioni e degli interessi dovuti dalle ONLUS. 42