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COMUNE DI CAGNO Provincia di COMO Piazza Italia, 1 22070 Cagno (CO) Tel. 031/806050 Fax 031/807288 CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLA PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 1 Oggetto della concessione Con il presente il Comune di Cagno disciplina la gestione del servizio di pubbliche affissioni e pubblicità, intendendosi per tale la materiale esecuzione del servizio di affissioni, installazione e manutenzione dei relativi impianti, nonché l accertamento e la riscossione dell imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni di cui al D.Lgs. 507/1993 e ss.mm. Art. 2 Durata della concessione La concessione regolata dal presente Capitolato ha la durata di anni 5 decorrenti dal 01 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015. La concessione del servizio, alla scadenza del contratto, non potrà essere rinnovata ai sensi dell art. 23 comma 1 L. 62/2005. Qualora l evoluzione normativa lo consentisse il concessionario dovrà presentare apposita istanza al Comune almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione stessa. La concessione s intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative comportanti l abolizione dell istituto della concessione; mentre se fossero emanante disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni saranno rivedute in accordo fra le parti. Art. 3 Classe di appartenenza Secondo quanto disposto dall art. 6 del Decreto del Ministero delle Finanze 11-09-2000, n. 289, si specifica che il comune di Cagno appartiene alla 5^ classe, così come previsto dall art. 2 del D.Lgs 15-11-1993, n. 507, e successive modifiche ed integrazioni. Per la gestione del servizio di cui trattasi è pertanto richiesta l iscrizione all apposita categoria dell Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. Art. 4 Canone fisso Per la gestione del servizio in oggetto della presente concessione il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone annuo fisso, quale risulterà dall espletamento della gara. Qualora disposizioni di legge o variazioni tariffarie stabilite dal Comune disponessero degli aumenti delle tariffe imposta di pubblicità la ditta concessionaria è tenuta ad aumentare il canone fisso in vigore dal 1 gennaio dell anno in cui vi è stato l aumento in misura non inferiore al 70% dell aumento stabilito sulle tariffe.

Art. 5 Versamento del canone Il Concessionario ha l obbligo di versare alla Tesoreria Comunale l ammontare del canone convenuto a scadenze trimestrali anticipate entro il ventesimo giorno all inizio di ciascun trimestre. Per il ritardato versamento di quanto dovuto, al Concessionario saranno applicati sugli importi non versati gli interessi di legge al saggio legale vigente tempo per tempo anche mediante ricorso alle procedure previste dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639. Art. 6 Cauzione A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il Concessionario è tenuto a presentare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita nel modo previsto dall art. 1 lettera b) della legge 10 giugno 1982 n. 348, il cui ammontare deve essere pari al canone annuale fisso convenuto. La cauzione sarà svincolata alla scadenza della concessione, dopo che il comune avrà accertato che il concessionario del servizio abbia assolto a tutti i suoi obblighi. La cauzione deve essere mantenuta integra per tutta la durata della concessione. Il Comune ha la facoltà di procedere ad esecuzione sulla cauzione in caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, utilizzando il procedimento previsto dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. Art. 7 Osservanza delle leggi e dei regolamenti Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente Capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia della pubblicità, in particolare: - D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, e sue successive modifiche ed integrazioni; - Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994 e successive modifiche ed integrazioni; - Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289. Il Concessionario è tenuto inoltre ad osservare le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale di applicazione dell imposta di pubblicità e del diritto sulle affissioni, nel Regolamento per la disciplina delle entrate comunali nonché nella legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente. Al Comune è riservata la competenza per i provvedimenti avverso le esposizioni pubblicitarie abusive o che deturpano la bellezza paesaggistica. Sugli edifici aventi caratteristiche storiche o in quelli designati dal Comune a proprio insindacabile giudizio, non potranno apporsi né affissioni né pubblicità di alcun genere. Art. 8 Organizzazione del servizio. Il Concessionario ha l obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale ed i mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti in materia. Il Concessionario organizzerà il servizio a propria discrezione, con l osservanza di tutte le disposizioni regolamentari e di legge in materia. Nell espletamento del servizio il Concessionario può agire per mezzo di rappresentante munito di procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dall art. 9 del Decreto Ministeriale 11 settembre 2000 n. 289. La nomina del personale da adibire alla gestione spetta al Concessionario, nel rispetto di tutte le norme di legge in vigore, ed in conformità al contratto sindacale di categoria.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il Concessionario ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso il comune stesso. Art. 9 Responsabilità del servizio. Il Concessionario assume l intera responsabilità del servizio e subentra al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore, dal Regolamento Comunale per l applicazione dell imposta e dal Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, dal giorno di inizio della gestione, come determinato ai sensi del precedente art. 2, ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. Al Concessionario spettano inoltre le attribuzioni del funzionario responsabile di cui all art. 11 del D.Lgs Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507/93 e all art. 7 del Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali in ordine alla funzione ed ai poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell imposta e del diritto. Art. 10 Disciplina del servizio. Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario. Il personale addetto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune. Nei rapporti con il pubblico dovranno essere usati modi cortesi e le richieste soddisfatte con la maggiore sollecitudine possibile. Art. 11 Istituzione recapito Pubblicità delle Tariffe Il Concessionario è tenuto ad indicare un recapito al Comune, nonché il nominativo del personale di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio impegnandosi a comunicarne gli eventuali avvicendamenti o cambiamenti che dovranno essere approvati dall Amministrazione Comunale. Art. 12 Modalità delle riscossioni Le riscossioni dell imposta e, in ogni caso, la gestione del servizio, devono farsi unicamente in base agli appositi regolamenti comunali e alle tariffe approvate dall amministrazione comunale nel rispetto del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 13 Esenzioni-riduzioni Il Concessionario non potrà esentare alcuno dall imposta dovuta, ne accordare riduzioni, se non nei casi espressamente e tassativamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento Comunale.

Art. 14 Manifesti ed avvisi Tutti i manifesti, avvisi e questionari che il Concessionario ritenesse di pubblicare o inviare ai contribuenti nell interesse del servizio devono essere preventivamente approvati dall Amministrazione Comunale. Art. 15 Rettifiche ed accertamenti d ufficio Il Concessionario è tenuto ad assicurare continui controlli tendenti a rilevare tutte le esposizioni di carattere pubblicitario esistenti nell ambito del territorio comunale, segnalando al Comune le irregolarità rilevate ed i conseguenti provvedimenti assunti. Pertanto lo stesso procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d ufficio notificando formali atti nei modi e tempi previsti dall art. 10 del D.Lgs. 507/1993. Art. 16 Modalità di versamento Il versamento dell imposta e del diritto deve essere effettuato al Concessionario, direttamente, ovvero mediante versamento in conto corrente postale, ai sensi dell art. 9 del D.Lgs 15 n. 507/1993. Art. 17 Gestione contabile Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994. In particolare per le operazioni di incasso effettuate direttamente dal Concessionario, il Concessionario medesimo dovrà rilasciare apposite bollette preventivamente vidimate dal Comune, numerate progressivamente e raccolte in moduli, che devono contenere, oltre al nominativo del contribuente ed alla causale del versamento, la somma versata distinta nelle sue componenti e la firma dell'incaricato alla riscossione. Il Comune vidimerà, con proprio bollo, ciascun modulo e rilascerà dichiarazione del numero complessivo dei moduli vidimati e il quantitativo di essi assegnato alla gestione del Concessionario. Il Concessionario deve predisporre i documenti di cui all'art. 2 del decreto di cui sopra, provvedere alla conservazione degli atti di cui all'art. 3 del medesimo decreto, ed, infine, osservare gli obblighi di cui ai successivi artt. 4 e 5. Il Concessionario è tenuto a conservare i bollettari delle riscossioni per tutta la durata della concessione, ad esibirli ad ogni richiesta del Comune per i necessari controlli e, al termine della stessa, a consegnarli al Comune nel termine di trenta giorni, il quale provvederà a custodirli sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna. Il Concessionario ha l'obbligo di procurarsi, a propria cura e spese, un congruo numero di bollettini conformi ai modelli approvati con D.M. 4 dicembre 2001. Art. 18 - Fornitura documentazione inerente la gestione del servizio Il Concessionario ha l obbligo di fornire entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune i dati riguardanti la gestione del servizio, quali ad esempio l importo delle somme accertate ed incassate l'elenco dei mezzi pubblicitari e loro caratteristiche, gli estratti conto del conto corrente postale di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 507/1993. A questo proposito il Concessionario dovrà aprire apposito conto corrente postale che verrà utilizzato dai soli contribuenti del Comune di Cagno.

La ripetuta violazione di tali obblighi può comportare, ai sensi dell art. 25, lettera c), del presente capitolato, la decadenza del Concessionario dalla gestione. Il Concessionario è tenuto a costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendone annualmente copia al Comune in formato compatibile con i programmi in uso al Comune (word o Excel) entro il mese di giugno di ogni anno. Art. 19 Responsabilità verso terzi Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l Amministrazione e gli organi comunali di ogni responsabilità verso terzi sia per i danni alle persone o alle cose, mancanza di servizio verso committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dalla concessione. A tal fine il Concessionario è tenuto almeno 10 giorni prima dell inizio della gestione del servizio a produrre apposita assicurazione e a mantenerla operante per tutta la durata della concessione. Art. 20 Impianti Il Concessionario è tenuto a dotarsi, eventualmente integrando gli esistenti, ed installare impianti per le affissioni nelle quantità, con le ripartizioni, le superfici e le modalità di cui al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta ed alla normativa vigente in materia. Durante il periodo di vigenza contrattuale al concessionario potrà essere richiesto dall'amministrazione di integrare il numero degli impianti per le affissioni in relazione a sopraggiunte necessità e per sostituzione di impianti danneggiati o deteriorati. Gli impianti di proprietà del Comune saranno affidati al Concessionario, per tutta la durata della concessione, con obbligo di quest'ultimo, alla scadenza, di restituirli in buono stato di manutenzione e conservazione. Il Concessionario è tenuto altresì a far parte del gruppo di lavoro avente il compito di formare il Piano Generale degli impianti pubblicitari nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento Comunale e a far pervenire lo stesso al Comune entro 1 anno dalla data di decorrenza della concessione, salvo proroga concessa dal Comune dietro motivata e documentata richiesta, nonché ad adeguare gli impianti per le affissioni in conformità delle indicazioni contenute nel piano generale approvato, entro 2 anni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del Piano, nonché alla normativa specifica. Al termine della concessione tutti gli impianti posti in opera ai sensi dei commi precedenti passeranno gratuitamente nella piena disponibilità e proprietà comunale. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo potrà essere pronunciata la rescissione del contratto di concessione, previa contestazione degli addebiti a mezzo lettera raccomandata A.R., con semplice atto amministrativo da notificarsi al Concessionario nelle forme di legge, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Art. 21 Servizio affissioni Il Concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni negli appositi spazi, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 22 del D.lgs. 507/1993, nonché dal Regolamento comunale. Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione e annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla commissione medesima ed all'eseguito versamento. Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario, indicante la data dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.

Art. 22 - Servizi gratuiti Il Concessionario si impegna a provvedere a proprio carico a tutte le affissioni dei manifesti del Comune. Il Concessionario si impegna altresì a provvedere gratuitamente a tutte le affissioni previste dall'art. 21 del D.Lgs. 507/1993. Art. 23 - Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi Il Concessionario deve provvedere in tempi immediati alla copertura delle affissioni e degli impianti abusivi, così come previsto dall'art. 24 del D.lgs. 507/1993. Art. 24 Subappalto - cessione E nulla la cessione del contratto di concessione a terzi, ed è vietata l attribuzione in appalto del servizio da parte del Concessionario, pena la decadenza della concessione. Art.25 Decadenza Sospensione Il Concessionario incorre nella decadenza della gestione per i seguenti motivi: a) per la cancellazione dell albo; b) per non avere iniziato il servizio alla data fissata; c) per inosservanza degli obblighi previsti dall atto di affidamento, dal Capitolato d oneri e dal Contratto; d) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l effettuazione del servizio; e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione. La decadenza può essere pronunciata dal Comune o, d ufficio, dalla Direzione centrale per la fiscalità locale. Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure dei accertamento, liquidazione e riscossione: allo scopo il Sindaco diffida il Concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso. Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni di cui al D.Lgs n. 507/93 e sue successive modifiche ed integrazioni, al fine di assicurare la regolarità della gestione. La loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d ufficio da parte Ministro delle Finanze dell iscrizione all Albo di cui all art. 53 del D.Lgs 446/1997, per il periodo in cui detta situazione perduri. Art. 26 - Atti successivi alla scadenza della concessione E fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. Il Concessionario dovrà comunque e in ogni caso consegnare al comune o al concessionario subentrato gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, ove il caso, al recupero di crediti afferenti il contratto scaduto.

Art. 27 Controversie Il Concessionario elegge il domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso la sede comunale. Ogni controversia davanti al giudice ordinario tra ditta concessionaria e Comune dovrà essere tratta presso il foro di Como, escluso l intervento di un collegio arbitrale. Art. 28 Spese contrattuali Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di concessione disciplinato dal presente capitolato sono a carico del Concessionario. Art. 29 Vigilanza Il Concessionario deve inviare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il capitolato d oneri ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione entro 30 gg dalla sua stipulazione, ai sensi dell art. 35, comma 2, del D.Lgs n. 507/93. Per tutte le forme pubblicitarie e le affissioni effettuate in difformità agli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato dei relativi tributi, si applicheranno le sanzioni tributarie previste dall art. 23 del D.Lgs. n. 507/93. All Ufficio di Polizia Municipale incombe l obbligo di procedere, su segnalazione del Concessionario, ad accertare le violazioni al tributo in oggetto, applicando le sanzioni di legge. Art. 30 Norma di rinvio Per quanto non previsto dal presente capitolato, sono richiamate tutte le norme di legge di cui al capo I del D.Lgs n. 507/93, e successive modifiche, quelle del Regolamento comunale per l applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché tutte le altre norme vigenti in materia.