SICI SGR. Regole generali per la gestione dei conflitti d interesse

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SICI SGR Regole generali per la gestione dei conflitti d interesse

Indice 1. Premessa 2. Principi Generali 3. Identificazione dei conflitti d interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti 4. Politica di gestione dei conflitti d interesse 5. Politica di gestione dei conflitti d interesse derivanti da Operazioni personali 6. Registro dei servizi che danno origine a conflitti di interesse Pagina 2 di 9

Regole Generali per la Gestione dei Conflitti d interesse 1. Premessa Tale documento ha il fine di illustrare quanto previsto dalla legislazione comunitaria in materia di mercati finanziari (MiFID Market in Financial Instruments Directive), dal TUF, dal regolamento congiunto Consob/ Banca d Italia in materia di conflitti d interesse agli articoli da 37 a 40 che si riportano in allegato. Il Consiglio di Amministrazione della Sviluppo Imprese Centro Italia aveva deliberato nella seduta del 25 febbraio 2005, di elevare a 2/3 dei voti dei componenti il Consiglio di Amministrazione il quorum richiesto per l approvazione delle operazioni in cui si potrebbero evidenziare eventuali conflitti di interesse, nel caso in cui vi sia: una partecipazione in via diretta del socio proponente nel Capitale Sociale dell azienda proposta; una quota di affidamento a favore dell azienda candidata da parte del socio proponente, in tutte le forme tecniche, sia per cassa che per firma, superiore al 30% rispetto al totale affidamenti indicato dall ultima lettura della Centrale Rischi, con l esclusione dal computo dei rappresentanti del socio proponente che in tali casi non partecipano alla votazione. Le seguenti disposizioni sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Imprese Centro Italia SGR (di seguito indicata, indifferentemente, con le espressioni «società» e «SGR») nella seduta del 27 maggio 2008. 2. Principi generali In linea generale la disciplina adottata dalla società per la gestione dei conflitti d interesse si basa sui 3 pilastri: dovere di identificazione: la società ha identificato i conflitti d interesse che possono incidere negativamente sugli interessi degli OICR e dei partecipanti agli stessi; dovere di organizzazione: la società si è organizzata in modo da evitare i possibili effetti negativi dei conflitti d interesse sugli OICR gestiti e sui partecipanti agli stessi; dovere di agire secondo correttezza e trasparenza: la società nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio opera con correttezza e trasparenza nell interesse dei partecipanti agli OICR, astenendosi da comportamenti che possano avvantaggiare un patrimonio gestito a danno di un altro o di un cliente. 3. Identificazione dei conflitti d interesse potenzialmente pregiudizievoli per gli OICR La società è chiamata ad adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti d interesse la cui esistenza può danneggiare gli interessi degli OICR e dei partecipanti agli stessi. Pagina 3 di 9

Nel considerare le situazioni di conflitto d interessi la società valuta se essa, un soggetto rilevante 1, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la società, o uno o più clienti (partecipanti dei Fondi): a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese dell OICR; b) abbiano, nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell operazione disposta per conto dell OICR, un interesse distinto da quello dell OICR; c) abbiano un utilità finanziaria o di altra natura nel privilegiare gli interessi di clienti o di altri OICR rispetto a quelli dell OICR interessato; d) ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dagli investitori, incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per il servizio. La società ha identificato quali situazioni in potenziale conflitto di interessi le seguenti operazioni: 1. la sussistenza - al momento dell investimento - di finanziamenti rilevanti, e comunque superiori al 30% del totale affidamenti rilevato dall ultima Centrale Rischi disponibile all atto della valutazione dell investimento, o comunque in presenza di sconfinamenti di ogni tipo sia di cassa che di firma fra società del partecipanti al capitale della SGR e i singoli fondi da questa gestiti o l azienda target o società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa; 2. l esistenza di rapporti partecipativi e/o di controllo e/o di collegamento fra società partecipanti al capitale della SGR e la società target e/o società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa; 3. eventuali rapporti d affari o di partecipazione tra l azienda target (e società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa) e (i) gli esponenti aziendali, i soggetti rilevanti (ovvero le persone con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela) della SGR ovvero eventuali advisor della SGR coinvolti nel processo di investimento e (ii) i partecipanti al singolo fondo coinvolto nella singola operazione; 4. l eventuale detenzione, da parte della società target e/o società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa, di quote del singolo fondo; 5. l eventuale coinvestimento con altri operatori finanziari banche, società finanziarie, fondi comuni di investimento - partecipanti al capitale della SGR o ad essa collegati, ovvero facenti parte del novero dei partecipanti al fondo, gestito dalla SGR, interessato dall operazione; 6. l acquisto/vendita di strumenti finanziari emessi da parte correlata; 7. la compravendita tra i fondi gestiti dalla società o fra questi e fondi o OICR o veicoli di investimento collettivo gestiti da altre SGR o società partecipanti al capitale della SGR, o veicoli da questa partecipati; 1 A norma del Regolamento Congiunto (art. 2, paragrafo 1, lettera p)), per Soggetti Rilevanti devono intendersi: i. i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell intermediario; ii. i dipendenti dell intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario; iii. le persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario. Pagina 4 di 9

8. investimenti nel capitale di società target potenzialmente compatibili con l asset allocation di più fondi gestiti. 4. Politica di gestione dei conflitti d interesse La società, in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell attività svolta, nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati, ha adottato e mantiene una efficace politica di gestione dei conflitti d interesse in modo da evitare che il patrimonio degli OICR sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità a esso spettanti o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti a essi. La società, per il tramite del Direttore Generale porterà a conoscenza del Comitato Conflitti di Interesse, sin dalla fase di origination dell operazione, le caratteristiche di ogni operazione di investimento attraverso un analitica descrizione nei documenti che costituiscono il set informativo predisposto per ogni singola operazione 2. Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza e prevenire l insorgere di conflitti di interessi, una volta che ne siano venuti a conoscenza, tanto i soggetti rilevanti, quanto i componenti dell Area Gestione, sono tenuti a dare notizia in relazione ad ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, gli stessi abbiano in una determinata operazione di investimento o disinvestimento che venga portata all attenzione del Comitato Tecnico, precisandone la natura, i termini, l origine e la portata. Al fine di assicurare che l attività gestoria sia esercitata in modo indipendente e nell esclusivo interesse dei sottoscrittori, la SGR si è dotata di meccanismi di composizione degli eventuali conflitti di interesse, anche potenziali, come sopra rilevati. A fronte di tale esigenza è stato istituito il Comitato Conflitti di Interessi composto da: 1. 1 Amministratore indipendente; 2. 1 Sindaco Effettivo; 3. il Responsabile della Funzione di Compliance. Il Consiglio di Amministrazione, qualora il Comitato Conflitti di Interesse individui una posizione di conflitto di interesse non sanabile non potrà discostarsi dalle determinazioni del Comitato e non potrà dar corso all operazione di investimento. Nel caso in cui il Comitato Conflitti di Interesse ravvisi la presenza di un conflitto di interesse sanabile (ovvero non suscettibile di recare pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi), sarà tenuto a precisare le condizioni alle quali si può dar corso all operazione. In questo caso il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto altresì del parere del Collegio Sindacale, potrà autorizzare o meno l operazione di investimento o disinvestimento in conflitto di interesse e la prosecuzione delle relative trattative, assicurando che vengano rispettate le seguenti condizioni: 2 La documentazione comprenderà una dichiarazione rilasciata dalla società target con: o indicazione degli affidamenti ottenuti ed utilizzati con dettaglio dell istituto erogante; o indicazione della compagine sociale della società target e di tutte le società controllate o collegate alla stessa; o indicazione dei rapporti di affari tra la società, o società facenti parte dello stesso gruppo, ed i soggetti rilevanti di SICI. Pagina 5 di 9

- siano rispettate le condizioni richieste dal Comitato Conflitti di Interesse per sanare la posizione di conflitto di interessi e dar corso all operazione; - la deliberazione del Consiglio di Amministrazione provveda a motivare adeguatamente le ragioni e la convenienza per il fondo dell operazione; - sia assicurato, anche avuto riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire, un equo trattamento dei fondi gestiti e, nel contesto del medesimo fondo un equo trattamento dei partecipanti allo stesso; - il fondo interessato non sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti; - la stipula di contratti di finanziamento e/o di servizi con Società partecipanti al capitale della SGR sia effettuata sulla base di condizioni di mercato; - salvo il caso in cui un fondo decida di smobilizzare una data partecipazione di concerto con altri co-investitori e alle stesse condizioni contrattuali da questi concordate con l avente o gli aventi causa, la vendita di una partecipazione tra diversi fondi gestiti dalla SGR deve avvenire sulla base ed in conformità del giudizio di congruità rilasciato da un esperto indipendente. In tali casi la SGR provvede inoltre a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risulti il processo decisionale seguito per l esercizio del voto e di altre facoltà inerenti ai patrimoni in gestione, nonché le ragioni della decisione adottata. 4.1 Conflitto fra più fondi. Qualora sorga un conflitto fra due o più fondi della SGR per una stessa opportunità di investimento, l Area Gestione dovrà considerare i seguenti criteri: requisiti dell investimento quali settore, livello di rischio/rendimento, accordando la preferenza al fondo le cui esigenze strategiche più si avvicinano alle caratteristiche dell investimento proposto; scadenza del fondo; livello di liquidità (rapportato all asset under management totale del fondo) e disponibilità di liquidità; altre opportunità di investimento che i fondi stanno considerando nello stesso periodo di tempo; possibilità di procedere ad un coinvestimento, in misura proporzionale all ammontare del Fondo e comunque da ripartire tra ciascun fondo in misura non inferiore al 20%. Sulla base di quanto sopra, il Direttore Generale predispone una proposta per il Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto una soluzione per continuare nel processo di investimento; tale proposta viene sottoposta, previamente, al Comitato Conflitti di Interesse, il quale dovrà rendere un parere vincolante al riguardo. 5. Politica di gestione dei conflitti d interesse derivanti da Operazioni Personali La SGR ha adottato procedure adeguate al fine di controllare ed inibire operazioni personali da parte di soggetti rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate di cui all articolo 181 del TUF o ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti nell ambito dell attività svolta per conto dell impresa. Pagina 6 di 9

6. Registro dei conflitti di interesse In ottemperanza alla normativa di riferimento, la SGR ha istituito la funzione di Compliance e aggiorna periodicamente a cura del Responsabile della Compliance un registro nel quale vengono riportate tutte le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi degli OICR gestiti. Pagina 7 di 9

Allegato 1: ARtt. 37-40 Regolamento Congiunto Consb Banca d Italia del 29.10.07. Capo II Conflitti di interessi (art. 6, comma 2-bis, lett. l), TUF) Articolo 37 (Principi generali) 1. I conflitti di interessi che potrebbero sorgere tra le SGR o le SICAV e gli OICR e i partecipanti agli stessi, tra i clienti di tali società e gli OICR o tra i diversi OICR gestiti sono: a) identificati; b) gestiti tramite idonee misure organizzative in modo da evitare che il patrimonio degli OICR sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti, o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi. 2. Quando le misure adottate ai sensi del comma 1, lett. b) non risultino sufficienti ad escludere il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi, tale circostanza deve essere sottoposta agli organi aziendali competenti ai fini dell adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare comunque l equo trattamento degli OICR e dei partecipanti agli stessi. Articolo 38 (Situazioni di conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievoli per gli OICR) 1. Le SGR e le SICAV considerano, tra le circostanze tali da far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni che danno origine a un conflitto tra: a) gli interessi della società, anche derivanti da rapporti di gruppo e dalla prestazione congiunta di più servizi, di uno o più clienti e i doveri della società nei confronti degli OICR; b) gli interessi di due o più OICR in gestione. 2. Nel considerare le situazioni di conflitto di interessi, le SGR e le SICAV valutano, almeno, se la società, un soggetto rilevante, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la società, o uno o più clienti: a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese dell OICR; b) abbiano, nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell operazione disposta per conto dell OICR, un interesse distinto da quello dell OICR; c) abbiano un utilità finanziaria o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti o di altri OICR rispetto a quelli dell OICR interessato; d) ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dagli investitori, incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per il servizio. Articolo 39 (Politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi) 1. Le SGR e le SICAV formulano per iscritto, applicano e mantengono un efficace politica di gestione dei conflitti di interessi in linea con il principio di proporzionalità. Tale politica tiene altresì conto delle circostanze, di cui le società sono o dovrebbero essere a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti appartenenti al proprio gruppo. 2. La politica di gestione dei conflitti di interessi di cui al comma 1, anche al fine di assicurare l equo trattamento degli OICR gestiti, deve: a) consentire di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi tale da ledere in modo significativo gli interessi di uno o più OICR; b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti. 3. Le procedure e le misure, di cui al comma 2, lettera b), garantiscono che i soggetti rilevanti impegnati in diverse attività che implicano un conflitto di interessi del tipo specificato al comma 2, lettera a), svolgano tali attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della società e del gruppo cui essa appartiene e all entità del rischio che gli interessi dell OICR siano danneggiati. Pagina 8 di 9

4. Al fine di garantire il grado di indipendenza di cui al comma 3, le SGR e le SICAV adottano, laddove appropriato, misure e procedure volte a: a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più OICR; b) garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto di OICR da cui possono originare situazioni di potenziale conflitto di interessi con gli OICR, o che siano portatori, a titolo personale o di terzi, inclusa la società, di interessi in conflitto con gli OICR; c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni o i ricavi dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente attività da cui possano originare situazioni di conflitto di interessi; d) impedire o limitare l esercizio di un influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di gestione collettiva; e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva e agli altri servizi o attività svolti dalla società, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi. 5. Nel caso in cui le misure e le procedure di cui al comma 4 non assicurino l indipendenza dei soggetti rilevanti, le SGR e le SICAV adottano tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine. 6. Le SGR e le SICAV forniscono agli investitori una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi adottata ai sensi del comma 1. Articolo 40 (Registro) 1. Le SGR e le SICAV istituiscono e aggiornano periodicamente un registro nel quale riportano le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi degli OICR gestiti. Pagina 9 di 9