LEGGE SULLE IMPOSTE DEL COMUNE DI ROVEREDO



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LEGGE SULLE IMPOSTE DEL COMUNE DI ROVEREDO 1

I. DISPOSIZIONI GENERALI 3 ART. 1 OGGETTO 3 ART. 2 DIRITTO SUSSIDIARIO 3 II. DIRITTO MATERIALE 3 1. IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA 3 ART. 3 TASSO FISCALE 3 2. IMPOSTA SUL TRAPASSO DI PROPRIETÀ FONDIARIA 3 ART. 4 ALIQUOTA D'IMPOSTA 3 3. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI 3 ART. 5 ALIQUOTA D'IMPOSTA 3 4. IMPOSTA SULLE QUOTE EREDITARIE E SULLE DONAZIONI 4 ART. 6 OGGETTO E DETERMINAZIONE 4 ART. 7 SOGGETTO FISCALE 4 ART. 8 ESENZIONE SOGGETTIVA 4 ART. 9 CALCOLO DELL'IMPOSTA 4 ART. 10 RISCOSSIONE E RESPONSABILITÀ 5 5. TASSA SUI CANI 5 ART. 11 OGGETTO FISCALE 5 ART. 12 SOGGETTO FISCALE 5 ART. 13 ESENZIONE 5 ART. 14 CALCOLO DELLA TASSA 5 III. DIRITTO FORMALE 6 1. AUTORITÀ 6 ART. 15 MUNICIPIO 6 ART. 16 UFFICIO COMUNALE DELLE IMPOSTE 6 2. RISCOSSIONE 6 ART. 17 ESIGIBILITÀ 6 ART. 18 TERMINE DI PAGAMENTO 6 ART. 19 CONDONO FISCALE 7 3. INDENNIZZO 7 ART. 20 7 IV. DISPOSIZIONI FINALI 7 ART. 21 ENTRATA IN VIGORE 7 2

I. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto 1 Il Comune di Roveredo riscuote le seguenti imposte secondo le disposizioni del diritto cantonale: a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza; b) un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare; c) un ricupero d'imposta e un'imposta penale, nonché multe disciplinari; d) un'imposta sul trapasso di proprietà fondiaria; e) un'imposta sugli immobili. 2 Il Comune di Roveredo riscuote le seguenti imposte secondo la presente legge: a) un'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni; b) una tassa sui cani. Art. 2 Diritto sussidiario Per quanto la presente legge non preveda una regolamentazione, si applicano per analogia le disposizioni della legge sulle imposte comunali e di culto, nonché della legge cantonale sulle imposte. II. DIRITTO MATERIALE 1. IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA Art. 3 Tasso fiscale 1 Le imposte sul reddito e sulla sostanza vengono riscosse in percento dell'imposta cantonale semplice. 2 Al più tardi nel mese di dicembre il Consiglio comunale stabilisce il tasso fiscale per l'anno fiscale successivo. 2. IMPOSTA SUL TRAPASSO DI PROPRIETÀ FONDIARIA Art. 4 Aliquota d'imposta L'imposta sul trapasso di proprietà fondiaria ammonta all'1%. 3. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI Art. 5 Aliquota d'imposta 1 L'imposta sugli immobili ammonta al massimo al 2 %o. 2 Al più tardi nel mese di dicembre il Consiglio comunale stabilisce l'aliquota d'imposta per l'anno fiscale successivo. 3

4. IMPOSTA SULLE QUOTE EREDITARIE E SULLE DONAZIONI Art. 6 Oggetto e determinazione 1 Ogni incremento patrimoniale che determina l'imposta cantonale sulla massa successoria, rispettivamente sulle donazioni è soggetto all'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni. 2 I beni patrimoniali soggetti all'imposta e la determinazione dell'imposta si conformano alle prescrizioni del diritto cantonale. 3 Se l'assegnazione consiste in un usufrutto o in una prestazione ricorrente, per la tassazione è determinante il valore capitalizzato. Art. 7 Soggetto fiscale Il beneficiario dell'assegnazione è soggetto all'imposta se: a) al momento del decesso rispettivamente del versamento dell'assegnazione il testatore rispettivamente donatore era domiciliato nel Comune di Roveredo; fa eccezione la parte dell'incremento patrimoniale che consiste in fondi non situati sul territorio comunale; b) l'assegnazione consiste in fondi situati sul territorio comunale o in diritti reali su di essi. Art. 8 Esenzione soggettiva Sono esenti dall'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni: a) il coniuge superstite; b) i partner registrati; c) i discendenti, i figliastri e i figli adottivi, nonché i loro discendenti; d) le persone esenti dall'imposta sul trapasso di proprietà secondo il diritto cantonale; e) i concubini; c) i genitori. Art. 9 Calcolo dell'imposta 1 Nel calcolo dell'imposta vengono dedotti: a) dalle assegnazioni a persone bisognose fr. 14'000.-; b) da ogni altra assegnazione fr. 7'000.-. 2 Gli importi stabiliti nel capoverso 1 sono indicizzati. 3 In caso di assoggettamento parziale le deduzioni vengono concesse pro rata. 4 In caso di più assegnazioni allo stesso beneficiario da parte della stessa persona la suddetta deduzione può essere fatta valere una sola volta in cinque anni. 5 L'imposta ammonta: a) per la stirpe dei genitori al 2%; b) per la stirpe degli avi al 5%; c) per gli altri beneficiari al 10%. 4

Art. 10 Riscossione e responsabilità 1 L'imposta sulle quote ereditarie deve essere versata prelevandola dalla massa successoria prima della divisione ereditaria e viene riscossa in una sola volta per tutti gli eredi e legatari. 2 Più beneficiari di assegnazioni rispondono solidalmente dell'imposta fino all'ammontare netto della loro quota tributaria o del legato. 3 L'amministratore della successione nominato d'ufficio o designato dagli eredi e l'esecutore testamentario rispondono solidalmente fino all'ammontare della massa successoria netta. 5. TASSA SUI CANI Art. 11 Oggetto fiscale Per ogni cane di oltre tre mesi d'età tenuto sul territorio comunale deve essere pagata una tassa. Art. 12 Soggetto fiscale È soggetto al pagamento della tassa il detentore del cane. Egli ha inoltre l'obbligo di annunciare i suoi animali al Comune entro 30 giorni dal momento nel quale nasce l'obbligo fiscale. Art. 13 Esenzione Sono esenti dalla tassa sui cani: a) i cani poliziotto; b) i cani da valanga; c) i cani per non vedenti e non udenti. Art. 14 Calcolo della tassa 1 La tassa annua ammonta per il primo cane a fr. 60.--, per ogni altro cane nella stessa economia domestica a fr. 100.--. Il Municipio può adeguare questo importo al rincaro. 2 Se il cane non viene tenuto durante tutto l'anno sul territorio comunale, è dovuta soltanto una tassa pro rata, almeno però per tre mesi. 3 Nel caso in cui in un economia domestica vengano tenuti più cani che appartengono a diversi detentori, la tassa complessiva viene ripartita proporzionalmente sui detentori. 4 La tassa deve essere pagata ogni anno entro il 30 aprile, rispettivamente entro 30 giorni dalla fatturazione. In caso di mancato pagamento la stessa viene riscossa dagli uscieri con un supplemento d'incasso stabilito dal Municipio. 5

III. DIRITTO FORMALE 1. AUTORITÀ Art. 15 Municipio Il Municipio decide: a) su richieste di agevolazione fiscale; b) sull'adesione ad accordi di reciprocità del Cantone in materia di imposte sull eredità e sulle donazioni. Art. 16 Ufficio comunale delle imposte 1 L'esecuzione della presente legge compete all'ufficio comunale delle imposte, nella misura in cui sia competente il Comune. 2 L'Ufficio comunale delle imposte è inoltre competente per l'esecuzione dei compiti assegnati ai comuni dalla legge cantonale sulle imposte. 3 Il Comune può delegare a terzi i propri compiti di cui ai capoversi 1 e 2. 2. RISCOSSIONE Art. 17 Esigibilità 1 Le imposte sul reddito e sulla sostanza diventano esigibili alla fine del mese di marzo dell anno che segue l'anno fiscale. 2 L'esigibilità dell'imposta sugli immobili si conforma alle imposte dirette se viene riscossa insieme a queste. 3 L'esigibilità dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare si conforma al diritto cantonale. 4 Le altre imposte e le multe disciplinari diventano esigibili con la fatturazione. 5 Con la fine dell'assoggettamento in Svizzera o con la dichiarazione di fallimento ogni imposta o multa diventa subito esigibile. Art. 18 Termine di pagamento 1 Su riserva del capoverso 2 le imposte e le multe disciplinari devono essere pagate entro 90 giorni dalla scadenza. 2 Il termine di pagamento dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare si conforma al diritto cantonale. 3 L'imposta sugli immobili riscossa separatamente deve essere pagata entro 30 giorni dalla scadenza. 4 Per le imposte sul reddito e sulla sostanza, nonché per l'imposta sugli immobili riscossa insieme a queste, il Municipio può prevedere il pagamento in due rate nell anno fiscale successivo. 5 Con la fine dell'assoggettamento in Svizzera o con la dichiarazione di fallimento ogni imposta o multa deve essere pagata subito. 6

Art. 19 Condoni fiscali e stralci amministrativi 1 I condoni fiscali vengono decisi dal Municipio, dopo aver preso atto della decisione dell Autorità cantonale. 2 Gli stralci amministrativi vengono decisi: a) dal caporamo finanze per ogni singolo caso fino a un importo di fr. 300.-- all'anno; b) dal Municipio per importi superiori. 3. INDENNIZZO Art. 20 Il Comune di Roveredo viene indennizzato dalle Chiese riconosciute dallo Stato e dai comuni parrocchiali con il 2% delle imposte riscosse. IV. DISPOSIZIONI FINALI Art. 21 Entrata in vigore 1 La presente legge è stata accettata dall'assemblea comunale mediante votazione per urna del 28 settembre 2008. Essa entra in vigore il 1 gennaio 2009. 2 Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di altri atti normativi in contrasto con essa. In nome dell'assemblea comunale Il Sindaco: Il Segretario: R. Albertalli L. Pasini Approvata dal Governo con decreto n. 1594 del 25 novembre 2008 7