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Regolamento contenente modalità e criteri per l assegnazione di contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive e della vendita del legname all imposto in allestimento tondo, in attuazione dell articolo 24 bis della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). Articolo 1 Finalità Articolo 2 Regime di aiuto Articolo 3 Beneficiari Articolo 4 Requisiti di ammissibilità Articolo 5 Spese ammissibili a contributo Articolo 6 Importi massimi di spesa ammissibili a contributo Articolo 7 Interventi eseguiti in amministrazione diretta Articolo 8 Presentazione della domanda Articolo 9 Istruttoria delle domande, priorità e concessione del contributo Articolo 10 Calcolo del punteggio ai fini della graduatoria Articolo 11 Intensità di contributo Articolo 12 Rendicontazione Articolo 13 Erogazione del contributo Articolo 14 Esclusioni Articolo 15 Divieto di cumulo Articolo 16 Disposizione di rinvio Articolo 17 Norma transitoria Articolo 18 Entrata in vigore Allegato A Importi massimi di spesa ammissibili a contributo Allegato B Domanda di contributo Allegato C Prospetto riepilogativo dei costi e dei parametri desumibili dal progetto di riqualificazione forestale del lotto boschivo Allegato D Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa agli aiuti de minimis Allegato E Calcolo del punteggio ai fini della graduatoria Articolo 1 Finalità 1. Il presente regolamento, al fine di promuovere le attività di gestione forestale delle proprietà pianificate, definisce le modalità e i criteri per l assegnazione di contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive e della vendita del legname all imposto in allestimento tondo, in attuazione dell articolo 24 bis della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). Articolo 2 Regime di aiuto 1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea, del 15 dicembre 2006, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006. 2. Ai sensi dell articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1998/2006, l importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non supera 200.000 euro nell arco di tre esercizi finanziari. Articolo 3 Beneficiari

1. Ai sensi dell articolo 24 bis della legge regionale 9/2007, i beneficiari del contributo sono i proprietari, pubblici o privati, di boschi situati nel territorio regionale, o soggetti da loro delegati ad eseguire i lavori, che attuano le utilizzazioni boschive e la vendita del legname all imposto in allestimento tondo. 2. E esclusa dai soggetti di cui al comma 1 la Regione. Articolo 4 Requisiti di ammissibilità 1. Gli interventi ammissibili ai sensi del presente regolamento riguardano lotti boschivi che presentano i seguenti requisiti: a) ricadono in una proprietà gestita con il piano di gestione forestale (PGF), il piano forestale integrato (PFI) o la scheda forestale (SF), ai sensi dell articolo 11 della legge regionale 9/2007; b) hanno dimensioni superiori a 200 metri cubi di massa netta; c) sono realizzati con affidamento dei lavori ai sensi della legge regionale 9/2007, ovvero in amministrazione diretta e successiva vendita del legname all imposto in allestimento tondo. Articolo 5 Spese ammissibili a contributo 1. Sono ammissibili a contributo le spese relative a: a) lavori di taglio, allestimento ed esbosco all imposto, inteso come il piazzale di stoccaggio del legname più vicino al cantiere di utilizzazione del lotto boschivo raggiungibile dall autotreno; b) spese tecniche comprendenti: redazione del progetto di riqualificazione forestale ed ambientale (PRFA), direzione lavori, misurazione e qualificazione del legname tondo; c) commercializzazione del legname all imposto tramite la borsa del legno regionale. 2. Le spese di cui al comma 1, lettere b) e c), sono ammesse a contributo solo qualora siano relative alle spese di cui al comma 1, lettera a), per le quali venga richiesto il contributo. Articolo 6 Importi massimi di spesa ammissibili a contributo 1. Le spese ammissibili a contributo, per ogni lotto boschivo, di cui all articolo 5, comma 1, lettera a), non possono superare gli importi massimi unitari, espressi in euro/metro cubo netto, risultanti dalla sommatoria dei seguenti valori: a) costo in funzione del diametro medio del lotto espresso in centimetri, inteso come diametro dell albero di area basimetrica media, secondo la tabella 1 dell allegato A; b) costo previsto unicamente nei lotti con prevalenza di esbosco, in termini di superficie, per via aerea in funzione della lunghezza planimetrica della linea di esbosco aereo più lunga espressa in metri, secondo la tabella 2 dell allegato A; c) costo in funzione della distanza fino all imposto camionabile, intesa come: distanza, espressa in metri, del percorso lungo la strada più breve percorribile da un trattore con rimorchio o da una motrice di autocarro, dal confine più prossimo del lotto all imposto camionabile più vicino. Tale fattore di costo è espresso secondo la tabella 3 dell allegato A. Nel caso in cui si possa individuare un imposto camionabile interno del lotto ovvero lungo il confine del lotto, il fattore di costo è pari a zero. 2. Le spese ammissibili a contributo, per ogni lotto boschivo, di cui all articolo 5, comma 1, lettera b), non possono superare gli importi massimi indicati nelle tabelle 4, 5 e 6 dell allegato A, relative rispettivamente a spese di progettazione, spese per direzione lavori e spese per misurazione e qualificazione. 3. Le spese ammissibili a contributo, per ogni lotto boschivo, di cui all articolo 5, comma 1, lettera c), non possono superare le percentuali massime riferite al valore del legname commercializzato indicate nella tabella 7 dell allegato A. Articolo 7 Interventi eseguiti in amministrazione diretta 1. Per gli interventi eseguiti in amministrazione diretta, l apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, coadiuvanti familiari iscritti all INPS e dipendenti, costituisce spesa ammissibile ai fini della concessione del contributo a condizione che:

a) si tratti di lavori riconducibili all esercizio delle attività forestali; b) vi sia atto del direttore dei lavori o del professionista che attesti la congruità dei costi relativi ai lavori eseguiti in economia. In assenza di tale documentazione, fa fede la dichiarazione di costi indicati nel PRFA. 2. Gli importi massimi delle spese ammissibili a contributo, per ogni lotto boschivo, indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato A, vengono ridotti del 15 per cento. 3. Il beneficiario presenta la documentazione nelle forme di cui all articolo 12, relativa agli acquisti per le lavorazioni di cui al comma 1. Articolo 8 Presentazione della domanda 1. I soggetti beneficiari di cui all articolo 3 presentano domanda di contributo secondo il modello di cui all allegato B all Ispettorato agricoltura e foreste, di seguito denominato IAF, competente per territorio, entro il 30 settembre di ogni anno. 2. La domanda di contributo, che può comprendere uno o più lotti boschivi, è corredata da: a) PRFA per ogni lotto boschivo; b) prospetto riepilogativo dei costi e dei parametri per ogni lotto boschivo secondo il modello di cui all allegato C; c) atto di delega, qualora il richiedente sia diverso dal proprietario; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante altri eventuali aiuti de minimis ricevuti nell esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda e durante i due esercizi finanziari precedenti secondo il modello di cui all allegato D; e) fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Articolo 9 Istruttoria delle domande, priorità e concessione del contributo 1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) in applicazione dei seguenti criteri di priorità: a) lotti inseriti in gestioni forestali associate, intese come qualsiasi forma di associazione finalizzata alla gestione dei boschi o alla vendita dei relativi prodotti legnosi ed in particolare consorzi forestali pubblici e privati, associazioni di proprietari, comunelle, amministrazioni frazionali e separate; b) lotti inseriti in proprietà forestali assoggettate alla certificazione della gestione forestale sostenibile di cui all articolo 19 della legge regionale 9/2007 e che attuano le utilizzazioni boschive con affidamento dei relativi lavori finalizzati alla successiva vendita a strada del legname. 2. Lo IAF, entro novanta giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande: a) valuta l ammissibilità e la completezza delle domande; b) richiede eventuali integrazioni; c) predispone un elenco dei lotti boschivi ammissibili a contributo con i relativi punteggi assegnati in base all articolo 10 e un elenco di quelli non ammissibili; d) invia al Servizio gestione forestale e produzione legnosa gli elenchi di cui alla lettera c); e) comunica ai singoli beneficiari l ammissibilità o meno al contributo, evidenziando, per le domande non ammesse, le motivazioni, nel rispetto dell articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 3. Il Servizio gestione forestale e produzione legnosa provvede, con decreto del Direttore di Servizio, entro trenta giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 2, lettera c), alla predisposizione ed approvazione della graduatoria regionale dei lotti boschivi ammissibili a contributo. 4. Il Servizio gestione forestale e produzione legnosa, sulla base dello stanziamento di bilancio, provvede alla prenotazione dei fondi e all atto di impegno fino all esaurimento delle risorse disponibili,

comunica ai beneficiari la posizione in graduatoria, il punteggio attribuito, il contributo concesso nonché i termini per la rendicontazione ovvero l esclusione dal contributo per mancanza di copertura finanziaria. Articolo 10 Calcolo del punteggio ai fini della graduatoria 1. Ai fini della graduatoria di cui all articolo 9, il punteggio viene attribuito per ogni lotto boschivo con la somma aritmetica di tutti i punti assegnabili secondo quanto previsto dalle tabelle 1, 2 e 3 dell allegato E, in base alle priorità di cui all art. 9, comma 1, al diametro medio del lotto e al fatto che il PRFA sia già vistato o approvato o in attesa di visto o approvazione. 2. In caso di punteggio equivalente tra due o più lotti è data priorità al lotto di dimensioni maggiori in termini di massa netta e, in caso di ulteriore parità, al lotto inserito nella domanda di contributo pervenuta per prima. Articolo 11 Intensità di contributo 1. Il contributo viene concesso in misura pari alle seguenti percentuali sulla spesa ammissibile: a) 20 per cento per le spese di cui all articolo 5, comma 1, lettera a); b) 100 per cento per le spese di cui all articolo 5, comma 1, lettera b); c) 100 per cento per le spese di cui all articolo 5, comma 1, lettera c). Articolo 12 Rendicontazione 1. I soggetti beneficiari entro i termini di cui all articolo 9, comma 4, presentano allo IAF competente per territorio la seguente documentazione in originale, ove non specificato diversamente: a) atto del direttore dei lavori attestante la regolare esecuzione dei lavori di utilizzazione del lotto boschivo comprensivo del riepilogo finale delle misurazioni all imposto dettagliato per assortimenti qualitativi e quantità in applicazione delle normative europee di classificazione UNI-EN per le principali specie legnose; b) per le spese di commercializzazione, attestazione del soggetto incaricato della commercializzazione del legname relativa ai prezzi unitari di vendita per singolo assortimento e dell importo complessivo ricavato; c) per i soggetti di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione; d) per i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali e copia della documentazione comprovante i pagamenti effettuati. Articolo 13 Erogazione del contributo 1. Il contributo è erogato, anche per singoli lotti, sulla base delle spese effettivamente sostenute e dei costi unitari massimi indicati all articolo 6, in relazione agli interventi effettivamente eseguiti. In ogni caso il contributo da liquidare non può essere superiore all importo comunicato ai sensi dell articolo 9, comma 4. 2. Gli IAF, entro trenta giorni dalla presentazione della rendicontazione da parte del beneficiario, comunicano al Servizio gestione forestale e produzione legnosa l esito finale dell istruttoria indicando l importo del contributo da liquidare. Articolo 14 Esclusioni

1. I contributi di cui all'articolo 1 non possono essere concessi ad imprese considerate in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione europea (2004/C 244/02), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 244 del 1 ottobre 2004. Articolo 15 Divieto di cumulo 1. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi concessi per le medesime iniziative e relativamente alle stesse spese ammissibili e previsti dalle altre normative comunitarie, statali o regionali. Articolo 16 Disposizione di rinvio 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 9/2007. Articolo 17 Norma transitoria 1 Per l anno 2012 le domande sono presentate entro sessanta giorni dall entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 18 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A (riferito all art.6) Importi massimi di spesa ammissibili a contributo Tabella 1: diametro medio del lotto (cm) /m 3 inferiore a 20 76,50 20=<d<25 63,00 25=<d<30 52,00 30=<d<35 42,60 35=<d<40 34,60 40=<d<45 28,00 45=<d<50 22,50 50=<d<55 18,00 55 e oltre 14,50 Tabella 2: lunghezza linea max. (m) /m 3 fino a 200 10,00 tra 200 e 600 13,00 oltre 600 16,00 Tabella 3: distanza (m) /m 3 per distanze fino a 1.000 2,00 / m 3 2,00 / m 3 + (distanza in metri 1.000) x per distanze maggiori di 1.000 0,00075 / m 3 Tabella 4: Spese di progettazione per massa aggiuntiva ai 500 m 3 ( /m 3 ) per massa fino a 500 m 3 diametro lotto (cm) ( /m 3 ) Inferiore a 20 4,00 2,00 20=<d<30 2,00 1,00 30=<d<40 1,60 0,80 40 e oltre 1,40 0,70 Tabella 5: Spese per direzione lavori per massa aggiuntiva ai 500 m 3 ( /m 3 ) per massa fino a 500 m 3 ( /m 3 ) 2,00 1,00 Tabella 6: Spese per misurazione e qualificazione

tipo misurazione per massa fino a 500 m 3 ( /m 3 ) per massa aggiuntiva ai 500 m 3 ( /m 3 ) per singoli tronchi con piedilista 2,00 1,00 senza piedilista a catasta o su autotreno 1,00 0,50 Tabella 7: % sul valore del legname dimensione lotto (m 3 ) commercializzato per lotti fino 500 m 3 7 % per lotti compresi tra 500 e 1.000 m 3 6 % per lotti superiori a 1.000 m 3 5 %

Allegato B (riferito all art.8, comma 1) DOMANDA DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE E DELLA VENDITA DEL LEGNAME ALL IMPOSTO IN ALLESTIMENTO TONDO PREVISTI DALL ART. 24 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2007, N. 9 All Ispettorato Agricoltura e Foreste di Il sottoscritto nato a il / /19 residente nel Comune di in via codice fiscale In proprio/a nome dell Ente/Impresa con sede a Partita IVA in qualità di: proprietario o comproprietario delegato CHIEDE la concessione di contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive e della vendita del legname all imposto in allestimento tondo di presunti m 3 netti di legname provenienti dalle utilizzazioni previste dal piano di gestione forestale (o piano integrato o scheda forestale) della proprietà silvo-pastorale di con validità e che saranno effettuate nelle particelle e nei lotti di seguito elencati: n. particella PGF nome LOTTO Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità, (barrare le caselle che interessano): DICHIARA ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 di essere proprietario, comproprietario del bene su cui si intende realizzare l intervento o delegato ad eseguire i lavori;

che l intervento ricade in area boscata gestita in forma associata, intesa come qualsiasi forma di associazione finalizzata alla gestione dei boschi o vendita dei relativi prodotti legnosi; che l intervento ricade in area boscata soggetta a certificazione della gestione forestale sostenibile e che le utilizzazioni boschive si attuano con affidamento dei relativi lavori finalizzati alla successiva vendita a strada del legname. Inoltre DICHIARA ai sensi dell art.47 del D.P.R. 445/2000 Di non avere chiesto, nè ottenuto altri contributi per le stesse iniziative e relativamente alle stesse spese ammissibili. ALLEGA il/i progetto/i di riqualificazione forestale e ambientale redatto/i dal/dai dottori forestali/agronomi ; prospetto riepilogativo dei costi e dei parametri secondo il modello allegato C; dichiarazione relativa agli aiuti de minimis secondo il modello allegato D; fotocopia del documento d identità in corso di validità del/i soggetto/i richiedente; atto di delega (qualora il richiedente sia diverso dal proprietario) In caso di ammissione a contributo, il richiedente, si impegna, prima della sua erogazione, a fornire la seguente documentazione sulla base della quale si provvederà alla liquidazione: 1) Atto del direttore dei lavori attestante la regolare esecuzione dei lavori di utilizzazione del lotto boschivo; 2) Riepilogo finale delle misurazioni all imposto dettagliato per assortimenti qualitativi e quantità in applicazione delle normative europee di classificazione UNI-EN per le principali specie legnose comprensivi dei prezzi unitari di vendita e dell importo complessivo ricavato; 3) attestazione del soggetto incaricato della commercializzazione del legname; 4) per i soggetti di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione; 5) per i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali e copia della documentazione comprovante i pagamenti effettuati; 6) per i soggetti che eseguono i lavori in amministrazione diretta quanto previsto dall articolo 7, comma 1 e 3., lì (Firma del DICHIARANTE)

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati forniti con la presente, compresi quelli degli allegati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini della concessione dei contributi previsti dell art. 24 bis della L.R. 23 aprile 2007, n. 9. Dichiara, inoltre, il sottoscritto di essere informato che i dati suddetti saranno trattati ai fini di cui sopra dalla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, quale titolare, mediante strumenti anche informatici e telematici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti individuati dalle norme nonché diffusi anche sul sito web della Regione ai sensi dell art. 94 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9 L interessato, dichiara, infine, di essere informato della facoltà ricosciutagli dal Codice in argomento di esercitare in qualsiasi momento i diritti indicati all art. 7 del Codice medesimo, cui viene fatto rinvio.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COSTI E DEI PARAMETRI DESUMIBILI DAL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FORESTALE DEL/DEI LOTTO/I BOSCHIVO/I RELATIVO ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE E DELLA VENDITA DEL LEGNAME ALL IMPOSTO IN ALLESTIMENTO TONDO PREVISTI DALL ART. 24 BIS DELLA L. R. 23 APRILE 2007, N. 9 Allegato C (riferito all art.8, comma 2, lettera b) ) Piano di gestione forestale /Piano forestale integrato / Scheda forestale Nome LOTTO BOSCHIVO n. partice lla PGF DIAMETRO MEDIO ALBERI DA UTILIZZARE DISTANZA IMPOSTO CAMIONA BILE Costo unitario spese tecniche (progettazione, direzione lavori, misurazione e qualificazione) al RICAVI previsti dalla vendita degli assortimenti ricavabili ESBOSCO CON GRU A CAVO Massa netta prevista al taglio Costo unitario di utilizzazione al netto dell'iva netto dell'iva cm m m m3 netti /m3 netto /m3 netto, lì (Firma del DICHIARANTE)

Allegato D (riferita all articolo 8, comma 2, lettera d) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AGLI AIUTI DE MINIMIS (art. 47 1 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.) Premesso che il regolamento n. 1998/2006 della Commissione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale U.E. serie L n. 379 del 28.12.2006) stabilisce che l importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non debba superare i 200.000,00 euro nell arco di tre esercizi finanziari (quello in corso alla data di concessione dell aiuto e i due precedenti); Il/la sottoscritto/a nato a il titolare/legale rappresentante dell impresa/consorzio partita Iva attività svolta consapevole delle sanzioni penali richiamate dall art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e della decadenza dai benefici previsti dall articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità DICHIARA ai sensi dell articolo 47 del D.P.R. 445/2000 - di non operare nei settori esclusi dall applicazione del Regolamento CE n.1998/2006 della Commissione europea «de minimis» - che l esercizio finanziario (anno fiscale) di riferimento dell impresa/consorzio decorre dal al - che nell esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda e nei due precedenti: non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime «de minimis» oppure ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime «de minimis» indicate di seguito: Data di presentazione Normativa di Ente Importo della domanda riferimento 1 Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 445/2000 sono soggette ad idonei controlli ai sensi dell art. 71 dello stesso D.P.R.

Totale Allegato D Luogo e data IL DICHIARANTE Ai sensi dell art. 38 D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione non necessita dell autenticazione della firma ed è sottoscritta dall interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e inviata all ufficio competente, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante. Consegnata personalmente all ufficio Il Riservata all Ufficio Il Funzionario (per attestazione dell identità) 1 Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 445/2000 sono soggette ad idonei controlli ai sensi dell art. 71 dello stesso D.P.R.

Allegato E (riferito all art. 10) Calcolo del punteggio ai fini della graduatoria Tabella 1: Punteggi relativi alle priorità previste dall art. 24 bis della L.R. 9/2007. Requisiti dei lotti boschivi inseriti in gestioni forestali associate, intese come qualsiasi forma di associazione finalizzata alla gestione dei boschi o alla vendita dei relativi prodotti legnosi. inseriti in proprietà forestali assoggettate alla certificazione della gestione forestale sostenibile di cui all art. 19 della L.R. 9/2007 e che attuano le utilizzazioni boschive con affidamento dei relativi lavori finalizzati alla successiva vendita a strada del legname punti 30 20 Tabella 2: Punteggi relativi ai costi di utilizzazione. Diametro medio del lotto, in cm, inteso come diametro punti dell albero di area basimetrica media Inferiore a 20 4 20=<d<30 3 30=<d<40 2 40=<d<50 1 50 e oltre 0 Tabella 3: Punteggi relativi a lotti con PRFA già vistati o approvati o in attesa di visto o approvazione. Requisiti dei lotti boschivi punti lotti con PRFA già vistati o approvati 5 lotti con PRFA già presentati allo IAF e in attesa di visto o 3 approvazione