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ACCORDO OPERATIVO TERRITORIALE In attuazione del PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI REINSERIMENTO E INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA DA LAVORO STIPULATO IN DATA 18 APRILE 2018 TRA INAIL, Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione Territoriale di Savona e Imperia, sede di Imperia, sita in Viale Matteotti, 167 rappresentato dal Direttore Territoriale Enrico Lanzone, Settore Servizi Per L impiego di Imperia con sede in Piazza Roma 2, rappresentato dall'assessore regionale alle Politiche dell Occupazione, Giovanni Berrino, ASL1 Imperiese con sede in via Aurelia Ponente, 97, Bussana di Sanremo, rappresentato dalla Vicepresidente e assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale, ANMIL, Associazione Nazionale fra lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro Imperia con sede in via Magenta, 5, rappresentato dal Presidente provinciale, Franca Vinazza. PREMESSO CHE - La Legge 23 dicembre 2014 n. 190 - art. 1, c. 166 - ha attribuito all INAIL la competenza in materia di Reinserimento e Integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro - In data 11 luglio 2016 sono stati emanati con determina presidenziale INAIL n. 258 il Regolamento per il Reinserimento e l integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro e le successive Circolari applicative n. 51 del 30 dicembre 2016 e n. 30 del 25 luglio 2017 - In data 18 aprile 2018 è stato sottoscritto tra INAIL Direzione regionale Liguria, Regione Liguria - Assessorato Politiche dell occupazione e Assessorato Politiche 1

Socio Sanitarie e Terzo Settore - ANMIL sezione Liguria il Protocollo d Intesa in materia di Reinserimento e Integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, rinviando ad accordi territoriali la definizione delle modalità operative - VISTI il D. lgs. 216/2003 art. 3, c. 3 e il D. lgs. 81/2008 art. 42; - VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 che, all art.1, prevede la definizione di linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, sulla base di principi che valorizzino, tra l altro: o il lavoro di rete tra i soggetti istituzionali del territorio; o la promozione di accordi territoriali tra parti sociali, cooperative sociali, associazioni delle persone con disabilità ed altre organizzazioni rilevanti del terzo settore; o l individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità. - VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive che, all art. 1, istituisce la rete dei servizi per le politiche del lavoro costituita da soggetti pubblici e privati; - VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68 e, in particolare, l'articolo 1 che precisa: La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. CONSIDERATO CHE Sussiste una convergenza di interessi dei soggetti firmatari per porre in essere una collaborazione volta all esigenza di fare rete tra Istituzioni che concorrano a comuni obiettivi di salute e reinserimento lavorativo SI CONVIENE QUANTO SEGUE Articolo 1 Oggetto e finalità dell accordo attuativo Le parti firmatarie concordano di attivare una modalità di lavoro in rete attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato a individuare strategie di ricollocazione lavorativa per le persone con disabilità da lavoro. 2

Articolo 2 Composizione gruppo di lavoro Il gruppo di lavoro è così composto: per Inail, sede di Imperia - Funzionario Socio Educativo e Medico Legale e del Lavoro Per il Settore Servizi per l Impiego di Imperia - Ufficio Collocamento Mirato; Per Anmil la struttura operativa della Sede di Imperia Per ASL Ufficio Disabili Il gruppo definirà, a seguito della costituzione e dell analisi dei dati e delle risorse esistenti, il programma condiviso di lavoro e il calendario degli incontri. I luoghi di incontro saranno, di volta in volta, definiti con il criterio della rotazione tra le sedi dei diversi Enti firmatari. Articolo 3 Impegno delle parti L INAIL si impegna a fornire, attraverso l Equipe Multidisciplinare, previo consenso: - l elenco dei nominativi degli infortunati, per i quali, attraverso l analisi del profilo della capacità lavorativa, sia emersa anche una sola menomazione/difficoltà di livello grave o complesso e, comunque, tutti i casi per i quali, a parere dell INAIL, sia opportuno il coinvolgimento del datore di lavoro per valutare un intervento a sostegno del reinserimento lavorativo (Circ. INAIL 51/2016) - l elenco dei nominativi degli infortunati che, a seguito dell evento lesivo, abbiano perso il lavoro e per i quali debbano essere poste in atto iniziative finalizzate all inserimento in nuova occupazione anche ai fini della Circolare n 30/2017. Il CENTRO PER L IMPIEGO si impegna a: - fornire l elenco dei nominativi degli infortunati che, a seguito dell evento lesivo abbiano perso il lavoro e risultino iscritti al collocamento mirato; - partecipare al progetto individualizzato socio - lavorativo del lavoratore attivando: 1. strumenti di politica attiva del lavoro del Collocamento Mirato; 2. la presa in carico da parte del Servizio di Mediazione al lavoro; 3. lo svolgimento di azioni di mediazione al lavoro con l obiettivo dell inserimento lavorativo; 3

L ANMIL si impegna a: - fornire, previo consenso degli interessati, l elenco degli infortunati che hanno perso il lavoro, che siano stati dichiarati inidonei al lavoro specifico e che necessitino di interventi a sostegno della conservazione dell occupazione lavorativa, con esclusione dei casi di cui INAIL risulti già a conoscenza. - effettuare attività di collegamento tra l INAIL/ASL e Datori di lavoro ai fini del reinserimento dei soggetti disabili L ASL 1 Imperiese si impegna a: - fornire l elenco dei nominativi degli infortunati ai quali sia stata riconosciuta un idoneità parziale temporaneo o permanente, con prescrizioni e/o limitazioni, ovvero l inidoneità temporaneo o permanente Tutte le parti s impegnano a promuovere interventi per favorire il Reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro anche con iniziative mirate ad accrescere la conoscenza delle competenze istituzionali di ciascun partner. Articolo 4 Durata dell accordo Il presente Accordo ha validità annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile per espressa volontà delle Parti contraenti. Articolo 5 Oneri economici La realizzazione dell oggetto del presente Accordo di cui all art. 1 non prevede l apporto di risorse finanziarie dirette. Le parti metteranno a disposizione la propria struttura organizzativa e le proprie professionalità. Articolo 6 Trattamento dei dati personali Le parti sono consapevoli che il trattamento dei dati richiesti per realizzare l oggetto del presente accordo debba essere effettuato nell ambito del perseguimento dei fini istituzionali e nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. lgs. 196/2003 per quanto compatibile e successive integrazioni. 4

Ciascuno dei componenti del Gruppo di lavoro si impegna, inoltre, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni e ai dati, di cui lo stesso venga a conoscenza e che utilizzi nell ambito dello svolgimento delle attività, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per raggiungere le finalità oggetto dell accordo. Imperia, 25 maggio 2018 Per INAIL Direzione territoriale di Savona e Imperia Il Direttore territoriale f.to Avv. Enrico Lanzone Per ASL 1 Imperiese L assessore regionale alla sanità f.to Avv. Sonia Viale Per il Settore Servizi per l Impiego di Imperia UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO L assessore alle Politiche dell Occupazione della Regione Liguria f.to Avv. Giovanni Berrino Per ANMIL Il Presidente Provinciale f.to Sig. ra Franca Vinazza 5