Il recepimento della Direttiva Seveso III, tra novità e conferme

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8 Conferenza dei responsabili di stabilimento e responsabili HSE Il recepimento della Direttiva Seveso III, tra novità e conferme Edoardo Galatola Il recepimento della Direttiva Seveso III - 0 -

LA DIRETTIVA SEVESO III Il recepimento della Direttiva Seveso III - 1 -

Seveso III DIRETTIVA 2012/18/UE Il Parlamento europeo ha approvato la Direttiva cosiddetta "Seveso III" che modifica la Direttiva Seveso II relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. La DIRETTIVA 2012/18/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea serie L 197/1 del 24.7.2012; modifica e abroga la direttiva 96/82/CE del Consiglio. L entrata in vigore è prevista per il 1 giugno 2015 Il recepimento della Direttiva Seveso III - 2 -

Seveso III DIRETTIVA 2012/18/UE La modifica è scaturita dalla necessità di adeguare la Direttiva al Regolamento CLP su Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura delle sostanze chimiche (1272/2008/CE) e quindi l Allegato I Successivamente la proposta è stata strutturata come una riscrittura ragionata dell intera Direttiva; introducendo, oltre alla modifica dell'allegato I, anche alcune delle novità del trattato di Lisbona, nonché le risultanze dell'esperienza maturata dal 1996 al 2010, e le indicazioni concordate in seno al Committee of Competent Authorities (CCA) responsible for the implementation of Directive 96/82/EC'. Il recepimento della Direttiva Seveso III - 3 -

Seveso III DIRETTIVA 2012/18/UE I principi informatori della modifica sono pertanto stati: Sostanziale mantenimento dell'impianto della Dir. 96/82/CE; Mantenimento dell'approccio (due livelli di applicazione); Chiarimenti ed aggiornamenti in merito ad alcune disposizioni; Miglioramento dell'attuazione ed enforceability; Esclusione di ulteriori oneri amministrativi. Il recepimento della Direttiva Seveso III - 4 -

SEVESO III DEFINIZIONI Il recepimento della Direttiva Seveso III - 5 -

Seveso III Bozza di recepimento Art. 3 (Definizioni) a) stabilimento b) stabilimento di soglia inferiore c) stabilimento di soglia superiore d) stabilimento adiacente e) nuovo stabilimento f) stabilimento preesistente g) altro stabilimento h) impianto i) gestore Nuova dizione Anche non Seveso Nuova costruzione Mantiene classificazione Cambia classificazione Aggiunto fuori terra o a livello sotterraneo Persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale La Bozza di Recepimento - 6 -

Seveso III principali modifiche Suddivisione in classi Articolo 8 6 5 Stabilimento di soglia superiore (Seveso III) Stabilimento di soglia inferiore (Seveso III) Esenzione Esenzione Esenzione Il recepimento della Direttiva Seveso III - 7 -

Seveso III Bozza di recepimento Art. 3 (Definizioni) l) sostanza pericolosa m) miscela n) presenza di sostanze pericolose o) incidente rilevante", p) "pericolo" q) "rischio" r) "deposito s) deposito temporaneo intermedio Sparisce la definizione di preparato La definizione di miscela assume valenza a parte. Presenza, compreso lo sviluppo in caso di incidente Deposito connesso al trasporto, non finalizzato al trattamento/stoccaggio. Sosta tecnica diversa da sosta ai fini del deposito. La sosta tecnica esce dal campo di applicazione La Bozza di Recepimento - 8 -

Seveso III Bozza di recepimento Art. 3 (Definizioni) t) "pubblico", u) "pubblico interessato E opportuno circoscrivere le ONG portatrici dell interesse qualificato a quelle associazioni individuate in base all art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n.349 v) ispezioni Nuova definizione di azioni di controllo e visite in situ z) autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante : CTR/Regione È sparita la dizione autorità regionale competente La Bozza di Recepimento - 9 -

Seveso III Bozza di recepimento Art. 3 (Definizioni) v) ispezioni Nuova definizione di azioni di controllo e visite in situ z) autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante : CTR/Regione È sparita la dizione autorità regionale competente La Bozza di Recepimento - 10 -

SEVESO III LE SOSTANZE INTERESSATE Il recepimento della Direttiva Seveso III - 11 -

Seveso III Classificazione sostanze SOSTANZE PERICOLOSE Si definiscono sostanze pericolose, le sostanze o miscele di cui alla parte 1 o elencate nella parte 2 dell'allegato I, sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi. Le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE sono state sostituite dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che attua all'interno dell'unione il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) adottato a livello internazionale nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite (ONU). Il recepimento della Direttiva Seveso III - 12 -

Seveso III Classificazione sostanze SOSTANZE PERICOLOSE L individuazione delle soglie è più complessa. Non vi è più corrispondenza biunivoca tra classe Seveso e frasi di rischio (frasi H che hanno sostituito le frasi R). La frase H330, ad es., corrisponde a tossicità acuta Categoria 1 o 2. Poiché per la Categoria 1 è prevista una soglia e per la Categoria 2 ne è prevista un altra, ne consegue che anche la frase H non individua univocamente la classe Seveso. Il recepimento della Direttiva Seveso III - 13 -

Allegato I, parte 1, Categorie Seveso III Classificazione sostanze Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 paragrafo 10, per l'applicazione di Requisiti di soglia inferiore Requisiti di soglia superiore H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione 5 20 H2 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione 50 200 H2 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 3, esposizione per inalazione (nota 7) 50 200 H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT SE) ESPOSIZIONE SINGOLA Categoria 1 50 200 P1a ESPLOSIVI Esplosivi instabili; (nota 8) 10 50 P1a ESPLOSIVI Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 (nota 8) 10 50 P1a ESPLOSIVI Esplosivi, divisione 1.6 (nota 8) 10 50 P1a ESPLOSIVI Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive (nota 8) 10 50 Pib ESPLOSIVI Esplosivi, divisione 1.4 (nota 10) 50 200 Il recepimento della Direttiva Seveso III - 14 - P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili, categoria 1 o 2 10 50

Allegato I, parte 1, Categorie Seveso III Classificazione sostanze Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 paragrafo 10, per l'applicazione di Requisiti di soglia inferiore Requisiti di soglia superiore P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas in-fiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1 P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (nota 11.2) 150 (peso netto) 5 000 (peso netto) 500 (peso netto) 50 000 (peso netto) P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti, categoria 1 50 200 P5a LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categoria 1 P5a LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione P5a LIQUIDI INFIAMMABILI Altri liquidi con punto di infiammabilità < 60 T, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (nota 12) P5b LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti P5b LIQUIDI INFIAMMABILI Altri liquidi con punto di infiammabilità < 60 T qualora particolari condizioni di utilizzazione come la forte p o l'elevata T, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (nota 12) P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b 10 50 10 50 10 50 50 200 50 200 Il recepimento della Direttiva 5 000 Seveso III 50 000-15 -

Allegato I, parte 1, Categorie Seveso III Classificazione sostanze Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 l'applicazione di Requisiti di soglia Requisiti di soglia inferiore superiore P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F 10 50 50 200 P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI - Liquidi piroforici, categoria 1 50 200 P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI - Solidi piroforici, categoria 1 50 200 P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI - Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 50 200 P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI - Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 50 200 El Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta1 o di tossicità cronica 1 100 200 E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 200 500 O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 100 500 O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1 100 500 Il recepimento della Direttiva Seveso III - 16 - O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029 50 200

Allegato I, parte 2, Sostanze Sostanze pericolose Quantità limite (tonnellate) ai fini dell applicazione degli articoli 6 e 7 dell articolo 8 Nitrato di ammonio (cfr. nota 1) 5 000 10 000 Nitrato di ammonio (cfr. nota 2) 1 250 5000 Nitrato di ammonio (cfr. nota 3) 350 2500 Nitrato di ammonio (cfr. nota 4) 10 50 Nitrato di potassio (cfr. nota 5) 5 000 10 000 Nitrato di potassio (cfr. nota 6) 1 250 5000 Anidride arsenica, acido (V) arsenico e/o suoi sali 1 2 Anidride arseniosa, acido (III) arsenico o suoi sali 0,1 0,1 Bromo 20 100 Cloro 10 25 Composti del nichel in forma polverulenta inalabile (monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel) Seveso III Classificazione sostanze 1 1 Etilenimina 10 20 Fluoro 10 20 Formaldeide (concentrazione 90 %) 5 50 Idrogeno 5 50 Acido cloridrico (gas liquefatto) 25 250 Alchili di piombo 5 50 Il recepimento della Direttiva Seveso III - 17 - Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale 50 200 Acetilene 5 50

Allegato I, parte 2, Sostanze Seveso III Classificazione sostanze Sostanze pericolose Quantità limite (tonnellate) ai fini dell applicazione degli articoli 6 e 7 dell articolo 8 Ossido di etilene 5 50 Ossido di propilene 5 50 Metanolo 500 5000 4,4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali in forma polverulenta 0,01 0,01 Isocianato di metile 0,15 0,15 Ossigeno 200 2000 Diisocianato di toluene 10 100 Cloruro di carbonile (fosgene) 0,3 0,75 Triiduro di arsenico (arsina) 0,2 1 Triiduro dì fosforo (fosfina) 0,2 1 Dicloruro di zolfo 1 1 Triossido di zolfo 15 75 Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente Le seguenti sostanze CANCEROGENE in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis (clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 1,3-propansultone, 4-nitrodifenile Prodotti petroliferi: a)benzine e nafte, b)cheroseni (compresi i jet fuel), c)gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) 0,001 0,001 0,5 2 Il recepimento della Direttiva 2500 Seveso 25000 III - 18 -

Allegato I, parte 2, Sostanze Sostanze pericolose Seveso III Classificazione sostanze Quantità limite (tonnellate) ai fini dell applicazione degli articoli 6 e 7 dell articolo 8 Prodotti petroliferi: d) oli combustibili densi, e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) 2500 25000 Ammoniaca anidra 50 200 Trifluoruro di boro 5 20 Solfuro di idrogeno 5 20 Piperidina 50 200 Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina 50 200 3-(2-etilesilossi)propilammina 50 200 Miscele (*) di ipoclorito di sodio classificate come pericolose per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] aventi un tenore di cloro attivo inferiore al 5 % e non classificate in alcuna delle categorie di pericolo nella 200 500 parte 1 dell'allegato I. Propilammina (nota 21) 500 2 000 Acrilato di ter-butile (nota 21) 200 500 2-Metil-3-butenenitrile (nota 21) 500 2 000 Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina-2-tione (Dazomet) nota 21 100 200 Acrilato di metile (nota 21) 500 2 000 3-Metilpiridina (nota 21) 500 2 000 1-Bromo-3-cloropropano (nota 21) 500 2 000 Il recepimento della Direttiva Seveso III - 19 -

Seveso III Classificazione sostanze Tabella verifica somma pesata Esempio. Sostanza CAS H E P Nitrato di ammonio (nota 13,14, 15, 16) 6484-52-2 X Nitrato di potassio (nota 17, 18) 7757-79-1 X Anidride arsenica 1303-28-2 X X Anidride arseniosa 1327-53-3 X X Bromo 7726-95-6 X X Cloro 7782-50-5 X X Composti del Nichel in polvere 7440-02-0 X Il recepimento della Direttiva Seveso III - 20 -

ESEMPIO DI CALCOLO CON IL PROGRAMMA SEVESO3 Il recepimento della Direttiva Seveso III - 21 -

Il recepimento della Direttiva Seveso III - 22 -

Il recepimento della Direttiva Seveso III - 23 -

Il recepimento della Direttiva Seveso III - 24 -

Il recepimento della Direttiva Seveso III - 25 -

Il recepimento della Direttiva Seveso III - 26 -

Seveso III Classificazione sostanze IDRAZINA Il recepimento della Direttiva Seveso III - 27 -

Il recepimento della Direttiva Seveso III - 28 -

Il recepimento della Direttiva Seveso III - 29 -

Il recepimento della Direttiva Seveso III - 30 -

Il recepimento della Direttiva Seveso III - 31 -

SEVESO III ENTI COMPETENTI Il recepimento della Direttiva Seveso III - 32 -

Seveso III Bozza di recepimento Art. 5 (Funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) 1.Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di rischio di incidente rilevante e provvede allo scambio di informazioni con la CE 2. c) informa la Commissione europea sugli incidenti rilevanti d) presenta alla CE una relazione sull attuazione della direttiva 2012/18/UE ogni 4 anni e) comunica alla Commissione europea gli stabilimenti in Seveso I compiti non erano precisati nella Seveso II dove si parlava solo delle attività Attività già prevista. Cambiano le modalità Il recepimento della Direttiva Seveso III - 33 -

Seveso III Bozza di recepimento Art. 6 (Funzioni del Ministero dell interno) 1. Il Ministero dell interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, in collaborazione con ISPRA, predispone il piano di ispezione di cui all articolo 27, per gli SSS e coordina la programmazione delle ispezioni ordinarie predisposta dai Comitati tecnici regionali di cui all articolo 10. 3. Il CTR, è l autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante effettua le istruttorie sui RdS programma e svolge le ispezioni di cui all art. 27 applica le sanzioni di cui all art.28 fornisce al MinAmb le informazioni dell art. 5 6. Il Prefetto competente per territorio predispone i piani di emergenza esterna Il riferimento non è più solo il Ministero dell Ambiente. Per cui le istruttorie partono dal Ministero dell Interno in collaborazione con Ispra, mentre il Ministero Ambiente gestisce l inventario. Ridefinita l organizzazione attuale delle autorità competenti (dopo un ventilato passaggio alle regioni). Il recepimento della Direttiva Seveso III - 34 -

Seveso III Bozza di recepimento Art. 10 (Comitato tecnico regionale: composizione e funzionamento) 1. Il Ministero dell Interno istituisce, in ambito regionale, i CTR, per l espletamento delle funzioni di cui al presente decreto. Il CTR è composto da: il Direttore Regionale, tre funzionari tecnici del CNVVF, il Comandante provinciale dei VVF, un rapp. della Direzione territoriale del lavoro, un rapp. dell'ordine degli ingegneri, un rapp. della Regione; due rapp. dell ARPA, due rapp. dell INAIL, un rapp. del Comune, un rapp. UNMIG, un rapp. dell Autorità marittima. Il CTR riprende la composizione attuale, sono precisati oltre a Direttore Regione e Comandante provinciale altri tre membri VVF, sparisce la provincia, si aggiungono Direzione del lavoro e ordine degli ingegneri. Sono esplicitamente previsti, ove pertinenti, UNMIG e Autorità portuale. È esplicitamente prevista la costituzione dei GdL incaricati dello svolgimento delle istruttorie nonché delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni. Il recepimento della Direttiva Seveso III - 35 -

Seveso III Bozza di recepimento Art. 7 (Funzioni delle Regioni) 1. Le Regioni, in qualità di organo di controllo per gli SSI: predispongono il piano di ispezione di cui all articolo 27, comma 3,; applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art.28; Individuano con i CTR gli stabilimenti soggetti ad effetto domino e le aree ad elevata concentrazione; forniscono al Ministero dell'ambiente le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 5. Le Regioni sono individuate come organo di controllo per la soglia inferiore Il recepimento della Direttiva Seveso III - 36 -

Seveso III Bozza di recepimento Art. 8 (Funzioni dei Comuni) 1. I Comuni esercitano le funzioni: relative al controllo dell urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti, con le modalità specificate all articolo 22; relative alla informazione, e consultazione e partecipazione ai processi decisionali, del pubblico previste agli articoli 23 e 24. Ribaditi i compiti dei Comuni per la Seveso. In realtà ci sono anche le funzioni di Protezione civile. Il recepimento della Direttiva Seveso III - 37 -

Seveso III Bozza di recepimento Art. 9 (Organi tecnici nazionali) 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i ministeri competenti si avvalgono, in relazione alle specifiche competenze, dell ISPRA, dell'istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'istituto superiore di sanità (ISS) e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (CNVVF) i quali, nell'ambito delle ordinarie disponibilità dei propri bilanci, possono elaborare e promuovere programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti. Aggiornamento dell elenco della Seveso II ISPRA, ISS, INAIL, CNVVF Il recepimento della Direttiva Seveso III - 38 -

SEVESO III GLI ALLEGATI Il recepimento della Direttiva Seveso III - 39 -

Seveso III Bozza di recepimento ALLEGATI DIRETTIVA Allegato I Elenco delle sostanze. Miscele e preparati pericolosi per l applicazione dell articolo 2 Allegato II Dati e informazioni minimi che devono figurare nel Rapporto di Sicurezza di cui all articolo 13 Allegato III Principi previsti all art. 12 e informazioni di cui all art. 13, relativi al sistema di gestione e all organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti Il recepimento della Direttiva Seveso III - 40 -

Seveso III Bozza di recepimento ALLEGATI DIRETTIVA Allegato IV - Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza Allegato V - Modulo unificato per la Notifica di cui all art.11 e per l informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui all art.22 Allegato VI - Criteri per la notifica di un incidente alla Commissione Il recepimento della Direttiva Seveso III - 41 -

Seveso III Bozza di recepimento ALLEGATI DECRETI APPLICATIVI Allegato A - Criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza ai fini della comunicazione alla Commissione europea di cui all art.4 Allegato B - Linee guida per l attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti Allegato C - Criteri, dati e informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto di sicurezza e del Rapporto preliminare di sicurezza Il recepimento della Direttiva Seveso III - 42 -

Seveso III Bozza di recepimento ALLEGATI DECRETI APPLICATIVI Allegato D - Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti. Allegato E - Criteri per l'individuazione degli stabilimenti tra i quali esiste la possibilità di effetto domino, per lo scambio di informazioni tra i gestori, nonché per l individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i quali è possibile l effetto domino. Il recepimento della Direttiva Seveso III - 43 -

Seveso III Bozza di recepimento ALLEGATI DECRETI APPLICATIVI Allegato F - Regolamento per la consultazione del personale sui Piani di emergenza interni Allegato G - Regolamento per la consultazione della popolazione sui Piani di emergenza esterni Allegato H - Criteri per la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni Allegato I - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli Il recepimento della Direttiva Seveso III - 44 -

Seveso III Bozza di recepimento ALLEGATI DECRETI APPLICATIVI Allegato L - Procedure semplificate di prevenzione incendi, relative ad attività a rischio di incidente rilevante, soggette all obbligo di presentazione del Rapporto di Sicurezza. Allegato M Linee di indirizzo per gli stabilimenti consistenti nello stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite Il recepimento della Direttiva Seveso III - 45 -

GRAZIE PER L ATTENZIONE EDOARDO GALATOLA Il recepimento della Direttiva Seveso III - 46 -