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REGOLAMENTO DI SERVIZIO DELLE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE FAUNISTICO-VENATORIE ED ITTICHE DELLA PROVINCIA DI TREVISO ART. 1 COSTITUZIONE 1. E' istituito il Coordinamento Provinciale delle Guardie Volontarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, 7 comma, della Legge 11.02.1992 n. 157 e delle successive norme regionali in materia. 2. Al Coordinamento della Vigilanza volontaria sovrintende un apposito Comitato, con compiti di indirizzo e programmazione composto da: a) L'Assessore alla Caccia e Pesca con funzioni di Presidente o suo delegato; b) Il Dirigente Provinciale responsabile per le materie della caccia e della pesca, con funzioni di Vice Presidente; c) Il Comandante della Vigilanza Provinciale; d) Il Responsabile Provinciale del coordinamento della vigilanza volontaria; e) I Responsabili degli Uffici Caccia e Pesca; f) Un rappresentante di ciascuna associazione di cui all'art. 21 comma 5 della L.R. n. 50/1993 e successive modificazioni, ed un rappresentante delle Associazioni di pesca sportiva. 3. Il Comitato di coordinamento svolge le funzioni previste dall'art. 27, comma 7, della Legge 157/1992 nonchè il complesso delle attività finalizzate alla informazione, prevenzione, controllo e repressione delle infrazioni alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze riguardanti la tutela ambientale e della fauna selvatica ed ittica in particolare, la programmazione e realizzazione dei corsi di aggiornamento delle Guardie Volontarie. 4. Il Comitato ha sede presso la Provincia. 5. Di norma il Comitato si riunisce due volte all'anno con cadenza semestrale ed è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, nei periodi intermedi, qualora sorgano problemi contingenti. 6. Le sintesi delle riunioni del Comitato dovranno risultare da apposito verbale redatto da un dipendente del Settore, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. In particolare nel verbale verranno indicate le determinazioni assunte ed i nominativi dei componenti che hanno espresso voto favorevole, contrario o di astensione. 7. La Giunta Provinciale determina eventuali emolumenti e rimborsi ai membri del Comitato. ART. 2 RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO 1. La Giunta Provinciale, sentita la Commissione per la Pianificazione Faunistica Venatoria individua tra il personale in servizio il Responsabile Provinciale del Coordinamento della Doc: REGGVV_006/QTXTSRCOLD/CAF pag. 1

Vigilanza Volontaria. 2. Il Responsabile del Coordinamento attua le disposizioni del Dirigente e, tramite le associazioni di appartenenza, organizza e coordina l'attività delle guardie volontarie, predispone i programmi periodici e territoriali, forma pattuglie, riceve ed approva gli ordini di servizio inviati dalle Associazioni, indirizza l'attività di prevenzione e vigilanza verso i settori ritenuti più vulnerabili, anche in relazione a particolari periodi, provvede, su indicazione del Dirigente e in collaborazione con la Vigilanza Provinciale, a tutto quel complesso di attività necessarie per la tutela e la gestione del patrimonio faunistico e ambientale ed ittico. 3. Il Responsabile del coordinamento individua fra i componenti del Comitato di cui all'art. 1 un referente delle Associazioni Ambientaliste, uno delle Associazioni venatorie, uno delle associazioni agricole ed uno delle Associazioni di Pesca Sportiva cui trasmettere tempestivamente le decisioni adottate sul servizio delle guardie volontarie sul territorio. ART. 3 AGGIORNAMENTO E RINNOVO 1. Le guardie giurate volontarie, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R. D. n. 773 del 18.06.1931, dalla Legge 157/1992, dalla L. R. 50/1993 e dal presente Regolamento, operano all'interno del Coordinamento della Vigilanza Venatoria Provinciale tramite le Associazioni di appartenenza, nell'osservanza degli indirizzi impartiti. 2. Le Associazioni dovranno trasmettere all'amministrazione Provinciale le richieste di rinnovo del decreto delle proprie guardie e/o le nuove domande. 3. La qualifica di Guardia Giurata Volontaria Venatoria, come disposto dal comma 4 dell'art. 27 della Legge 157/1992, è concessa ai cittadini italiani, residenti in Provincia di Treviso, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento. 4. Per il rinnovo dei decreti, la Provincia, assunte le informazioni previste dalla Legge e verificato che non sussistano gli impedimenti previsti dall'art. 7 del presente Regolamento, provvede al riconoscimento della nomina di Guardia Giurata di cui all'art. 163, comma 3, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998. 5. Le guardie di vigilanza volontarie dovranno partecipare all'apposito corso di aggiornamento istituito dalla Provincia. 6. La Provincia, su proposta del Comitato di Coordinamento e sentita la Commissione Provinciale per la Pianificazione Faunistica Venatoria, fisserà nei particolari le modalità di svolgimento del corso, e le materie dello stesso. 7. La partecipazione al corso di aggiornamento dovrà risultare non inferiore a 2/3 delle ore di lezione previste. 8. Al termine del corso, sarà rilasciato un certificato di abilitazione che permetterà, fermi restando i requisiti previsti dall'art. 138 del T.U.L.P.S., di ottenere il rinnovo della qualifica di Agente di Vigilanza Volontaria. Doc: REGGVV_006/QTXTSRCOLD/CAF pag. 2

9. I corsi si effettuano, di norma, nei mesi da febbraio a giugno di ciascun anno. 10. Il decreto non è comunque rinnovato a coloro che hanno subito condanne penali, non colpose, anche patteggiate o per decreto, diventate definitive nell'ultimo quinquennio, o di carattere amministrativo specifiche in materia di caccia e pesca, salva la valutazione motivata di procedimenti penali non colposi pendenti. ART. 4 FINALITA' E ATTRIBUZIONI 1. Le Guardie Giurate Volontarie operano nel rispetto delle vigenti normative, degli indirizzi del Coordinamento della Vigilanza Volontaria Provinciale, dei Regolamenti delle rispettive Associazioni e, ai fini dello svolgimento della vigilanza venatoria, secondo le competenze attribuite dal decreto di nomina, in conformità a quanto previsto dagli artt. 27 e 28 della Legge 157/1992, e in base all'art. 34 della L.R. n. 50/1993. 2. Esse possono operare esclusivamente nelle zone e nel periodo temporale in cui sono in servizio per le seguenti finalità: a) promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela del patrimonio faunistico; b) svolgere attività di prevenzione e di vigilanza, accertare le violazioni delle leggi e dei regolamenti redigendo gli appositi verbali; c) collaborare con l'amministrazione Provinciale, attraverso l'attuazione delle direttive dell'ente, nella vigilanza del territorio a fini faunistico-ambientali; d) collaborare, previo accordo specifico con le associazioni di appartenenza, con le Autorità competenti per opere di soccorso in caso di calamità naturali, incendi e disastri a carattere ecologico, particolarmente per quanto riguarda il patrimonio faunistico ed ittico. A tal fine tutti coloro che operano nel Coordinamento della Vigilanza Venatoria Provinciale potranno essere inseriti, previo accordo specifico con le associazioni di appartenenza, negli elenchi della Protezione Civile. 3. Alle guardie Venatorie Volontarie potranno, previo specifici accordi con le associazioni di appartenenza, essere richieste prestazioni di collaborazione sotto la direzione degli Agenti della Vigilanza Provinciale. 4. Per queste attività eventualmente fornite, la Provincia, gli Ambiti Territoriali di Caccia, le Riserve Alpine o altri soggetti potranno riconoscere il rimborso delle spese documentate sostenute in relazione all'attività prestata. 5. Il rimborso potrà altresì essere riconosciuto in modo forfettario alle Associazioni di appartenenza. ART. 5 STATUS GIURIDICO - RAPPORTO GIURIDICO 1. Ai sensi di legge, alle Guardie Giurate Volontarie non sono riconosciuti qualifica, poteri e funzioni di Ufficiale e/o Agente Doc: REGGVV_006/QTXTSRCOLD/CAF pag. 3

di Polizia Giudiziaria, che competono esclusivamente alla Vigilanza Provinciale ed agli altri Corpi di Polizia. 2. Sono considerati in servizio anche quando sono chiamati ad operare in collaborazione diretta con gli Agenti Provinciali. 3. Le Guardie Giurate Volontarie esplicano la loro attività a titolo gratuito; in nessun caso la loro attività dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro nè fa sorgere, in capo alle stesse, diritti di qualsiasi natura, anche in relazione agli obblighi contributivi ed assistenziali, così come previsto dalla Legge 11.08.1991 n. 266. 4. Le Associazioni di appartenenza devono provvedere a stipulare un'apposita polizza assicurativa infortuni a favore delle Guardie impegnate nei servizi di vigilanza per tutta la durata dei medesimi, nonchè alla stipula di altra polizza di responsabilità civile verso terzi per i danni eventualmente provocati dalle Guardie Giurate Volontarie a causa ed in occasione dell'attività svolta. Copia di tali polizze assicurative e dei relativi rinnovi ed eventuali aggiornamenti, deve essere consegnata alla Provincia contestualmente alle richieste di rilascio o di rinnovo dei decreti. 5. L'Amministrazione Provinciale può riconoscere alle Associazioni e/o alle Guardie rimborsi spese e riconoscimenti economici o di altra natura per l'attività prestata, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. 6. La Provincia di Treviso è esonerata, nei confronti delle Guardie Giurate Volontarie e delle Associazioni di appartenenza da ogni altro e qualsiasi obbligo, onere o responsabilità che non sia espressamente richiamato nel presente Regolamento nè previsto dalla normativa vigente. ART. 6 COMPITI, DOVERI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE 1. A norma dell'art. 331 del c.p.p., i Pubblici Ufficiali che, a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reati, devono farne denuncia per iscritto trasmettendola senza indugio al Pubblico Ministero o ad un Ufficiale della Polizia Giudiziaria. 2. A norma dell'art. 28, comma 5, della Legge 157/1992, gli Organi di Vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni di disposizioni sull'attività venatoria e pesca, redigono verbali conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti. 3. Le Guardie Giurate Volontarie che, nell'espletamento del servizio, avvicinino i cittadini, sono tenute preliminarmente a qualificarsi esibendo l'apposito documento di riconoscimento predisposto dalla Prefettura di Treviso. In costanza di servizio dovranno, di norma, indossare la divisa e/o i segnali distintivi predisposti ed approvati dalla Prefettura di Treviso. Doc: REGGVV_006/QTXTSRCOLD/CAF pag. 4

4. Le Guardie Giurate Volontarie, come previsto dall'art. 28, comma 1, della Legge 157/1992, possono richiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, l'esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino regionale e del contrassegno della polizza di assicurazione. Possono, altresì, richiedere l'esibizione della fauna selvatica abbattuta e di eventuali altre autorizzazioni necessarie. Gli stessi, inoltre, verificano il rispetto delle normative vigenti, principalmente inerenti ai parametri: tempo, luogo, mezzi di caccia, fauna selvatica catturata. 5. Nel caso si proceda alla contestazione di illeciti amministrativi, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 689/1981. 6. Nelle ipotesi in cui le circostanze rendessero necessario ricorrere alle fattispecie previste dall'art. 352 c.p.p. e 113 delle norme di attuazione del c.p.p. (perquisizione) - come in ogni altro caso di competenza degli Agenti e degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (sequestri, ecc.) - le Guardie Volontarie dovranno richiedere l'intervento di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria. 7. Le Guardie Volontarie operano in conformità alle direttive emanate dal Coordinamento della Vigilanza Volontaria. Quando agiscono su richiesta diretta e in collaborazione con gli Agenti della Vigilanza Provinciale, sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni impartite da questi ultimi. 8. Le Guardie Volontarie sono tenute ad osservare strettamente il segreto d'ufficio e le norme di cui alla Legge 675/1996 e a mantenere un comportamento irreprensibile in pubblico, omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso. 9. Le Guardie Volontarie operano, di norma, in pattuglie di almeno due persone. Qualsiasi variazione deve essere preventivamente concordata e approvata dal Responsabile del Coordinamento. 10. Le Guardie Volontarie prestano servizio esclusivamente nel territorio della Provincia di Treviso, all'interno della zona loro assegnata, secondo l'ordine di servizio predisposto dalle Associazioni di appartenenza e depositato preventivamente in Provincia. Nessun servizio può essere svolto in autonomia. Nel caso di intervento urgente - che deve essere in ogni caso motivato - l'azione non prevista dall'ordine di servizio può essere svolta previo avvertimento - anche a mezzo segreteria telefonica - della Vigilanza Provinciale. 11. Ogni Guardia Giurata Volontaria dovrà garantire un numero minimo di ore/giornate per anno di servizio da concordarsi con le Associazioni in sede di coordinamento. 12. Alle Guardie Volontarie è fatto espressamente divieto di esercitare l'attività venatoria ed ittica durante lo svolgimento del servizio di vigilanza. ART. 7 SANZIONI 1. La Provincia, fatto salvo ciò che concerne le eventuali violazioni compiute dalle Guardie Volontarie previste dal codice Doc: REGGVV_006/QTXTSRCOLD/CAF pag. 5

penale e di procedura penale od amministrative specifiche in materia di caccia e pesca, nonchè delle normative nazionali e regionali in materia di coordinamento, di caccia e di pubblici ufficiali, per le violazioni al presente Regolamento o qualora l'attività prestata dalle singole Guardie contrasti, o comunque non sia uniforme, con le presenti norme o con le iniziative di coordinamento, può disporre la sospensione motivata, sentita la parte, dal servizio delle stesse per un periodo da tre a sei mesi. Può, altresì, rifiutare il rinnovo o disporre la revoca del decreto per il periodo minimo di un anno. 2. Per giustificati motivi cautelari, il decreto può essere sospeso per tutto il tempo del giudizio in caso di procedimento penale non colposo pendente a carico della Guardia Volontaria. ART. 8 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 1. Per tutto quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento sono competenti i Dirigenti Provinciali. 2. Per quanto non espressamente richiamato e disposto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle vigenti Leggi in materia venatoria, nel Codice Civile, nel Codice Penale e Processuale Penale nonchè le norme fissate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento di Esecuzione, le direttive impartite dai competenti Ministeri, dalla Prefettura, dalla Questura e dalla Procura della Repubblica, oltre alle norme previste dai Regolamenti delle Associazioni Venatorie, Agricole e Ambientaliste legalmente riconosciute e dai Regolamenti Provinciali. 3. Le norme del presente regolamento si applicano anche per la Vigilanza Ittica, in quanto non in contrasto con le leggi nazionali e regionali e con i regolamenti e disposizioni della Provincia in materia di pesca. 4. Alle guardie volontarie che esercitano funzioni di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, in sede di rinnovo sarà rilasciato un unico decreto di approvazione ai sensi dell'art. 138 del T.U.L.P.S. Limitatamente alla vigilanza sulla pesca le guardie volontarie ittiche esercitano poteri e funzioni di agenti di polizia giudiziaria. Doc: REGGVV_006/QTXTSRCOLD/CAF pag. 6