Avv. Gian Carlo Sessa



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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO LE LITI SUCCESSORIE: LE CONTROVERSIE TIPICHE E QUELLE ATIPICHE, IN PARTICOLARE SOCIETARIE. (Le principali tipologie di liti tipiche e le liti atipiche ) Avv. Gian Carlo Sessa 28 Novembre 2014 - Auditorium di Milano

Premessa Principio cardine in materia: L intangibilità della legittima L asse ereditario si distingue in due parti: la quota disponibile, della quale il de cuius è libero di disporre attribuendola a chiunque, e la quota legittima, della quale il de cuius non può disporre a proprio piacimento perché è attribuita per legge ai soggetti legittimari. 2

(Segue) Le categorie di legittimari I legittimari, cioè i soggetti cui la legge riserva una quota di eredità, sono: il coniuge, che eredita la metà, 1/3 o ¼ del patrimonio a seconda che non vi siano figli, o che concorra solo con ascendenti, che ve ne sia uno solo o che ve ne siano più d uno; i figli (legittimi e naturali), che ereditano la metà del patrimonio (se uno solo), i 2/3 (se sono più d uno); gli ascendenti, nei cui confronti la riserva opera solo se il defunto non lascia figli (ereditano 1/3 ma, se concorrono con il coniuge, ereditano 1/4 del patrimonio). 3

(Segue) La lesione della quota di legittima può avvenire sia a causa di un atto mortis causa (testamento) sia a causa di un atto tra vivi (donazioni). Successione testamentaria la lesione può derivare sia dalle disposizioni testamentarie sia dalle donazioni effettuate in vita dal de cuius. Successione legittima la lesione può derivare solo dalle donazioni effettuate in vita dal de cuius. Concorso tra le due successioni le lesione può derivare sia dalle disposizioni testamentarie sia dalle donazioni. 4

Il rimedio: l azione di riduzione ex art. 553 c.c. L azione di riduzione è il rimedio spettante al legittimario leso nella sua quota di legittima. Produce inefficacia relativa in quanto l efficacia dell atto di disposizione lesivo viene meno solo nei confronti del legittimario vittorioso. Si articola: -nell azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive; -nell azione di restituzione nei confronti dei beneficiari delle disposizioni ridotte e dei loro terzi aventi causa. Per stabilire se vi sia stata lesione, si opera la c.d. riunione fittizia. Si calcola il valore dei beni del de cuius (c.d. relictum), si sottraggono i debiti e si sommano beni di cui il testatore abbia disposto in vita a titolo di donazione (c.d. donatum), avendo riguardo al loro valore al momento della successione. 5

Come avvengono le riduzioni La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. Le donazioni si riducono cominciando dall ultima e risalendo via via alle anteriori. 6

(Segue) Le riduzioni degli immobili Se oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall immobile la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente. Se l operazione descritta non può farsi comodamente e: 1.il donatario o legatario ha nell immobile un eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l immobile ritorna per intero nell eredità e il donatario o legatario ha diritto al valore (economico equivalente) della porzione disponibile; 2.il donatario o legatario ha nell immobile un eccedenza inferiore al quarto della porzione disponibile, il legatario o il donatario possono trattenere l intero immobile e devono compensare i legittimari in denaro. 7

Esempio Un signore, legalmente separato ma non divorziato, costituisce in vita un trust istituendo quali beneficiari, tutti i suoi figli e dunque sia quelli avuti con la prima moglie sia quelli avuti con la nuova compagna. Decide, conformemente alla struttura dei trust, di eleggere quale excluded person proprio la ex coniuge la quale però, non essendo intervenuto il divorzio ma solo la separazione, rimane ex lege titolare di una quota di legittima sul patrimonio del decuius. Alla morte del disponente, l ex moglie decide di esercitare un azione di riduzione ai sensi dell art. 553 c.c. per ottenere la riduzione delle disposizioni lesive effettuate in vita, a titolo di donazione, dal de cuius attraverso la costituzione di un trust. 8

L azione di petizione di eredità (art. 533 c.c.). La nozione: è l azione con cui l erede chiede l accertamento della sua qualità ereditaria al fine di conseguire la restituzione di beni ereditari da chi li possiede come erede o senza titolo. La legittimazione attiva: spetta all erede a differenza dell azione di riduzione che spetta solo al legittimario. La natura: è un azione assoluta, universale (in quanto può essere esperita erga omnes e può avere ad oggetto l intero asse ereditario) e di condanna. I presupposti dell azione: qualifica di erede in capo all attore; possesso dei beni ereditari in capo al convenuto a titolo di erede (possessor pro herede) o senza alcun titolo (possessor pro possessore); appartenenza alla massa ereditaria del bene controverso. 9

(Segue) I diritti dei terzi Regole di opponibilità della domanda: L erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo. Sono salvi i diritti acquistati, su beni mobili, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede. Quanto ai beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, valgono le comuni regole di pubblicità immobiliare. Pertanto, l acquisto del terzo è fatto salvo solo nella misura in cui gli atti di provenienza (prima dell erede apparente e poi del terzo) siano trascritti prima della trascrizione (i) dell acquisto da parte del vero erede o (ii) della domanda giudiziale contro l erede apparente. 10

Esempi 1)La moglie di un soggetto detiene l immobile che ha sempre costituito la residenza estiva della coppia. Alla morte del de cuius, l amante rivendica la propria qualità di erede nei confronti della moglie (anch essa erede) sulla base dell esistenza di un testamento che le attribuiva la proprietà dell immobile medesimo ed agisce dunque contro la moglie (possessor pro herede) al fine di ottenere la restituzione del bene. 2) Tizio viene giudizialmente dichiarato figlio naturale riconosciuto di Caio, deceduto, ed agisce nei confronti degli altri eredi al fine di ottenere i beni ereditari a lui spettanti e già assegnati. 11

L azione di divisione della comunione ereditaria (artt. 713 e ss. c.c.). I principi generali 1.Sull asse ereditario si forma una comunione tra gli eredi. 2.Può attuarsi in due forme diverse: mediante contratto (con il consenso di tutti i coeredi) forma scritta ad substantiam; in via giudiziale attraverso un procedimento bifasico che prevede l emissione di un ordinanza da parte del giudice (se non vi sono contestazioni sul diritto alla divisione) e l istruzione della causa di merito se sorgono contestazioni in merito alla divisione. 12

(Segue) La divisione giudiziale E lo strumento apprestato dall ordinamento per sciogliere la comunione e procedere ad assegnare i beni agli eredi in valore proporzionato alle rispettive quote. Ha carattere universale in quanto consente la divisione dell intero asse ereditario nei confronti di tutti gli eredi ma il principio dell universalità è derogabile e può aversi anche divisione parziale. Il testatore può disporre che la divisione prima di un determinato termine (decorrente dalla sua morte o dal compimento della maggiore età dell ultimo erede nato) ma il giudice può autorizzare comunque la divisione (art. 713, 4 c.) e, ugualmente, l autorità può sospendere per un determinato periodo la divisione (art. 717). 13

Come si dividono i beni ereditari Stima dei beni si procede alla stima dei beni e al calcolo delle rispettive porzioni. ogni erede ha diritto ad una parte in natura dei beni mobili ed immobili ma, se vi sono beni che non possono essere divisi, gli stessi vengono venduti all incanto e il denaro è diviso tra i coeredi. Assegnazione formate le porzioni, si procede all assegnazione mediante estrazione a sorte, se le quote sono uguali o all attribuzione, se sono disuguali. 14

Le azione di rescissione e annullamento della divisione (artt. 761 e ss. c.c.). I vizi del consenso che possono determinare l annullamento della divisione sono la violenza ed il dolo (rispetto alla disciplina del contratto in generale, è escluso dunque il rilievo dell errore). Quanto alla nozione, deve farsi riferimento alla disciplina degli artt. 1434 e 1440: la violenza è causa di annullabilità anche se esercitata da un terzo e, quanto al dolo, rileva quello causale e non incidentale. L omissione di uno o più beni dell eredità non dà luogo a nullità della divisione ma soltanto a un supplemento della stessa. La divisione può essere rescissa quando uno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto o quando il valore dei beni assegnati ad uno dei coeredi (per testamento) è inferiore di oltre un quarto al valore della quota spettante. 15

Esempio A seguito della morte della madre, deceduta senza lasciare testamento, i figli decidono di addivenire ad una divisione contrattuale dell asse ereditario e concludono a tal fine due due scritture private e, successivamente, un atto pubblico. Successivamente uno dei fratelli viene a conoscenza del fatto che alcuni libretti al portatore appartenuti alla madre (per un valore complessivo pari a 1 milione di Euro circa) risultava essere stato incassato da una delle sorelle senza che fossero stati imputati alla massa ereditaria. I fratelli avviano dunque un giudizio volto ad ottenere l annullamento dell atto di divisione ereditaria e che venisse disposto un supplemento di divisione del patrimonio della de cuius. 16

Le liti "atipiche": la successione nelle società di capitali e di persone; casi pratici e riflessioni operative. I beni oggetto di successione (es. immobili): sono in una società di persone si applica la norma prevista per le società semplici che prevede che gli eredi abbiano diritto soltanto ad una somma di denaro pari al valore della quota; Sono in una società di capitali le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, salvo diversa disposizione statutaria (art. 2469 c.c.). 17

(Segue) I problemi che ne derivano Nel caso in cui l erede vanta un diritto di credito pari al valore della quota ereditaria, il valore della quota può essere diminuito in ragione delle condotte degli amministratori della società nella quale, tuttavia, l erede non ha accesso diretto non essendo socio. Possibili rimedi: Ispezione della società; Parziale riconoscimento di diritti sociali (quale, ad esempio, diritto di impugnare le delibere assembleari iure hereditatis); Azione individuale ex art. 2395 c.c. a favore del socio o del terzo danneggiato da atti degli amministratori. 18

Esempio La de cuius lascia tre figli (due femmine e un maschio) e tutto il suo patrimonio immobiliare in una società, nella quale sono socie anche le due figlie femmine. Nello statuto di detta società non è prevista la trasferibilità delle quote mortis causa. E previsto, al contrario, che i soci superstiti possano scegliere se continuare la società con gli eredi del de cuius (nel nostro caso, il figlio maschio), ovvero se liquidargli la quota, ovvero ancora se liquidare la società. Le figlie femmine dichiarano guerra al fratello, e gli negano il consenso ad entrare quale socio della società. Si impegnano, al contrario, a liquidargli la quota. Emerge tuttavia che la società abbia subìto, negli ultimi anni, una serie di atti depauperativi del suo patrimonio da parte degli amministratori (le sorelle). Emerge inoltre l intenzione degli amministratori di disporre la vendita degli immobili sociali a valori non convenienti per la società. L erede fratello maschio si trova dunque nella situazione di non avere i poteri del socio nella società, ma di subire tuttavia - rispetto alla sua posizione creditoria - le conseguenze negative degli atti di gestione della società. 19